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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/04/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 940/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 940/2024, avente ad oggetto “fase di merito opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Crotone, via Scopelliti n. 5; rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferrante, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Capo CP_1 C.F._1
Rizzuto (KR), via Villaggio Stumio;
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Magnolia, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 02.04.2025, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. e mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 01.07.2024 la a Parte_2 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal debitore esecutato avverso l'atto di pignoramento da cui il medesimo era CP_1 stato attinto il 03.07.2023, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal G.E. ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Ha in particolare contestato tale provvedimento interinale attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'esecutato, dovendo tenersi conto dei successivi atti interruttivi notificati alla coobbligata ID . Controparte_2
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertato che il credito vantato da è ancora esigibile (in quanto Parte_2 non prescritto) e, conseguentemente, il precetto e il pignoramento opposti sono pienamente efficaci, rigettare l'avversa opposizione, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del 30.03-02-04.2024;
2) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, nonché della precedente fase sommaria, anche in riforma del provvedimento del 30.03.2024 anche in punto spese legali, oltre spese generali, cpa e iva».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 eccepito il difetto di prova di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Ha quindi così concluso:
«1) Rigettare la domanda attorea poiché il titolo richiamato, nei confronti del convenuto, risulta essere affetto da prescrizione ultradecennale.
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del costituito Avvocato».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
02.04.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Il presente giudizio verte esclusivamente sull'esistenza di un valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione decennale cui è soggetto il credito a tutela del quale la ha agito in executivis nei confronti di Parte_2 CP_1
.
[...]
-2- In particolare, la procedura esecutiva attualmente sospesa per effetto dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 30.03.2024 trova fonte in un titolo giudiziale, ossia il decreto ingiuntivo, emesso in data 26.02.2009 e notificato il 24.03.2009, con cui il Tribunale di
Milano ha intimato all'odierno convenuto, nella sua qualità di titolare della ditta individuale ISTAS di Scerbo Roberto, nonché alla garante , nella Controparte_2 sua qualità di coobbligata ID, di pagare alla (oggi Controparte_3 Parte_1
l'importo pari ad € 13.404,58, oltre interessi e spese.
[...]
Al predetto provvedimento monitorio, non opposto, seguiva atto di precetto del
02.03.2023 e successivo pignoramento immobiliare notificato il 03.07.2023.
3. - A sostegno dell'interruzione della prescrizione decennale, altrimenti inevitabilmente maturata, parte attrice ha invocato la “diffida” inviata ai due coobbligati solidali il 06.03.2019 e consegnata presso l'abitazione della il successivo 08.03.2019 CP_2
(cfr. doc. n. 6)
Ebbene, venendo qui in rilievo un mero atto stragiudiziale, ritiene questo giudice di dover assicurare continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui «la notifica di tale atto non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
per produrre i suoi effetti e l'effetto interruttivo deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione», con la conseguenza che anche la sola produzione in giudizio della raccomanda, persino anche in caso di mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c., onde spetta al destinatario (oppure a colui che intenda contestare l'efficacia interruttiva di tale notifica) l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza del documento (cfr. Cass., sez. lav.,
12.10.2017 n. 24015; Cass., sez. I, 19.08.2016 n. 17204; Cass., sez. II, 17.07.2019 n. 19232;
Cass., sez. lav., ord. 15.11.2021 n. 34212; Cass., sez. lav., 17.06.2024 n. 16762).
4. - Ne consegue che, posta la validità di tale notifica in difetto di prova contraria, va riconosciuta la propagazione intersoggettiva dei relativi effetti interruttivi della prescrizione, destinati a prodursi anche nei confronti dello ai sensi e per gli effetti CP_1 di cui all'art. 1310 c.c., avendo tale unica deroga al principio generale dell'estensione ai condebitori dei soli effetti favorevoli e non di quelli sfavorevoli superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza del 16.01.1975 n. 8).
**************************
In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni giuridiche ad essa sottese e della tempestiva produzione dell'atto interruttivo della prescrizione solo nella presente fase di merito, appare equo o comunque opportuno disporre la compensazione delle spese di lite sia della presente fase che di quella sommaria.
-3-
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 940/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da con l'atto introduttivo CP_1 del presente giudizio di opposizione;
2. revoca, per l'effetto, la sospensione cautelare disposta dal G.E. ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, in data 12 Aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-4-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 940/2024, avente ad oggetto “fase di merito opposizione all'esecuzione”
PROMOSSA DA
(P. IVA ), in persona del l.r.p.t., elett.te Parte_1 P.IVA_1 domiciliata a Crotone, via Scopelliti n. 5; rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Ferrante, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), elett.te domiciliato ad Isola di Capo CP_1 C.F._1
Rizzuto (KR), via Villaggio Stumio;
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Magnolia, giusta procura in atti;
OPPOSTO
Conclusioni
All'udienza del 02.04.2025, celebrata dopo l'assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. e mediante deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti,
-1- potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con atto di citazione notificato in data 01.07.2024 la a Parte_2 tempestivamente introdotto la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione spiegata dal debitore esecutato avverso l'atto di pignoramento da cui il medesimo era CP_1 stato attinto il 03.07.2023, chiedendo la revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva emesso dal G.E. ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.
Ha in particolare contestato tale provvedimento interinale attesa l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'esecutato, dovendo tenersi conto dei successivi atti interruttivi notificati alla coobbligata ID . Controparte_2
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Accertato che il credito vantato da è ancora esigibile (in quanto Parte_2 non prescritto) e, conseguentemente, il precetto e il pignoramento opposti sono pienamente efficaci, rigettare l'avversa opposizione, con conseguente revoca del provvedimento di sospensione della procedura esecutiva del 30.03-02-04.2024;
2) in ogni caso, con vittoria di competenze e spese di causa, nonché della precedente fase sommaria, anche in riforma del provvedimento del 30.03.2024 anche in punto spese legali, oltre spese generali, cpa e iva».
2. - Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio , il quale ha CP_1 eccepito il difetto di prova di atti idonei ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Ha quindi così concluso:
«1) Rigettare la domanda attorea poiché il titolo richiamato, nei confronti del convenuto, risulta essere affetto da prescrizione ultradecennale.
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge da distrarsi in favore del costituito Avvocato».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
02.04.2025, celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Il presente giudizio verte esclusivamente sull'esistenza di un valido atto interruttivo del decorso del termine di prescrizione decennale cui è soggetto il credito a tutela del quale la ha agito in executivis nei confronti di Parte_2 CP_1
.
[...]
-2- In particolare, la procedura esecutiva attualmente sospesa per effetto dell'ordinanza emessa dal G.E. in data 30.03.2024 trova fonte in un titolo giudiziale, ossia il decreto ingiuntivo, emesso in data 26.02.2009 e notificato il 24.03.2009, con cui il Tribunale di
Milano ha intimato all'odierno convenuto, nella sua qualità di titolare della ditta individuale ISTAS di Scerbo Roberto, nonché alla garante , nella Controparte_2 sua qualità di coobbligata ID, di pagare alla (oggi Controparte_3 Parte_1
l'importo pari ad € 13.404,58, oltre interessi e spese.
[...]
Al predetto provvedimento monitorio, non opposto, seguiva atto di precetto del
02.03.2023 e successivo pignoramento immobiliare notificato il 03.07.2023.
3. - A sostegno dell'interruzione della prescrizione decennale, altrimenti inevitabilmente maturata, parte attrice ha invocato la “diffida” inviata ai due coobbligati solidali il 06.03.2019 e consegnata presso l'abitazione della il successivo 08.03.2019 CP_2
(cfr. doc. n. 6)
Ebbene, venendo qui in rilievo un mero atto stragiudiziale, ritiene questo giudice di dover assicurare continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui «la notifica di tale atto non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziali;
per produrre i suoi effetti e l'effetto interruttivo deve essere diretto al suo legittimo destinatario ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione», con la conseguenza che anche la sola produzione in giudizio della raccomanda, persino anche in caso di mancanza dell'avviso di ricevimento, oltre a costituire prova certa della spedizione, fa sorgere la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 c.c., onde spetta al destinatario (oppure a colui che intenda contestare l'efficacia interruttiva di tale notifica) l'onere di dimostrare di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza del documento (cfr. Cass., sez. lav.,
12.10.2017 n. 24015; Cass., sez. I, 19.08.2016 n. 17204; Cass., sez. II, 17.07.2019 n. 19232;
Cass., sez. lav., ord. 15.11.2021 n. 34212; Cass., sez. lav., 17.06.2024 n. 16762).
4. - Ne consegue che, posta la validità di tale notifica in difetto di prova contraria, va riconosciuta la propagazione intersoggettiva dei relativi effetti interruttivi della prescrizione, destinati a prodursi anche nei confronti dello ai sensi e per gli effetti CP_1 di cui all'art. 1310 c.c., avendo tale unica deroga al principio generale dell'estensione ai condebitori dei soli effetti favorevoli e non di quelli sfavorevoli superato positivamente il vaglio di legittimità costituzionale (cfr. Corte Cost. sentenza del 16.01.1975 n. 8).
**************************
In punto di regolamentazione delle spese, tenuto conto della natura della controversia, delle questioni giuridiche ad essa sottese e della tempestiva produzione dell'atto interruttivo della prescrizione solo nella presente fase di merito, appare equo o comunque opportuno disporre la compensazione delle spese di lite sia della presente fase che di quella sommaria.
-3-
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 940/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata da con l'atto introduttivo CP_1 del presente giudizio di opposizione;
2. revoca, per l'effetto, la sospensione cautelare disposta dal G.E. ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c.;
3. compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Crotone, in data 12 Aprile 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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