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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3153/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. OV Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, ) nata a [...] in data [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Marletta ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
) nato in [...] in data [...], difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
OV DA ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Pronunciare la separazione personale di Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 10.1.2019, celebrato nel Comune
[...] CP_1 di AH (Tunisia) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2019, Parte II, Serie C, Atto n. 9, con addebito della responsabilità al sig. CP_1 per essere venuto meno ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia, nonché gli atti di violenza fisica e psicologica esercitati ai danni della moglie. - Disporre l'affido esclusivo dei figli nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_1 Per_2
17.9.2022 alla madre nonché il collocamento dei minori presso l'abitazione della stessa, allo stato corrispondente alla casa dei nonni materni e successivamente presso l'abitazione che la
[...]
prenderà in locazione;
- Assegnare mobili, suppellettili e utensili da cucina che arredano la Pt_1 casa coniugale alla , considerata l'importante contribuzione della stessa all'acquisto Parte_1 dei predetti, nonché la necessità della ricorrente di arredare un altro immobile che prenderà in locazione per abitarvi con i figli minori. - Disporre che il padre possa vedere i figli solo in luogo protetto (spazio neutro). - Porre a carico di l'obbligo di contribuzione per ciascun CP_1 figlio nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre che l'assegno unico familiare venga percepito al 100% dalla madre;
- disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%. - Porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie un contributo di euro 300,00 mensili CP_1
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 10.1.2019; CP_1
Parte resistente:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito della separazione nei confronti del deducente, non sussistendone i presupposti;
- disporre l'affido Per condiviso dei figli e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con Per_1 diritto di visita del padre almeno un'ora tre volte a settimana e week-end alternati, rigettando la richiesta di visita del padre in “spazio neutro”; - determinare l'importo dell'assegno di contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 150,00 per ciascun figlio con spese straordinarie ripartite fra i genitori nella misura del 50%; - rigettare la richiesta di mantenimento della moglie a carico del marito, per le ragioni spiegate in narrativa;
- disporre che i mobili, le suppellettili e gli utensili da cucina, acquistati dal Sig. siano equamente divisi CP_1 tra i coniugi;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3, L 898/70; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 10.01.2019. - Spese compensate.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio in data 10.1.2019, celebrato nel Comune di AH (Tunisia) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2019, Parte II, Serie Pers C, Atto n.
9. Dall'unione sono nati i figli in data 18.6.2020 e in data 17.9.2022. Per_1
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 20.10.2023; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 20.2.2024. Le parti compaiono in data 27.3.2024 davanti al giudice designato, il quale inutilmente tenta la conciliazione. La ricorrente dichiara: ““Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: allo stato vivo dai miei genitori a Marina di Ragusa;
in casa siamo mia mamma, mio papà, mio fratello ed io con i mei figli per questo vorrei prendere una casa per me con i miei figli;
la casa è stata data dal datore di lavoro di mio padre a lui in aggiunta alla retribuzione cioè non paga un canone di locazione;
mia mamma non lavora;
ADR: non sono ingaggiata, lavoro fino a metà giugno e riprendo a metà settembre come magazziniera;
ADR: l'assegno unico è di 447 per entrambi i figli e lo percepisco io per l'intero; ADR: la casa coniugale era del datore di lavoro di mio marito quindi lui non paga affitto;
mio marito è rimasto a vivere in quella casa. ADR: chiedo l'affido esclusivo per i molteplici episodi di violenza che ho subito da parte di mio marito che spesso ubriaco si mette anche alla guida. Ci sono diversi procedimenti penali a suo carico;
mio marito mi ha anche minacciata di portare con sé i bambini in Tunisia, lui è cittadino tunisino. ADR: se il padre deve vedere i figli chiedo che avvenga in uno spazio neutro. ADR: nel periodo in cui non lavoro percepisco la disoccupazione agricola.”
Il resistente dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie ADR: vivo in casa singola da solo.. non pago affitto in quanto mi è stata data dal mio datore di lavoro;
ADR: non ho visto di recente i miei figli;
nego di avere messo in pericolo la vita dei miei figli;
non sono stato mai aggressivo neanche con mia moglie;
ADR: vorrei vedere i miei figli liberamente;
ADR: non so perché mia moglie abbia inventato questo;
tutto è accaduto dopo che lei e il padre si sono recati a Pachino per comprare una patente;
in seguito lei ha fatto un incidente e da allora abbiamo iniziato a litigare.” ADR: il mio guadagno mensile è di circa 1100 euro al mese;
non prendo disoccupazione perchè sono regolarmente ingaggiato.”.”
Con ordinanza del 2.04.2024 il giudice in via provvisoria ed urgente così dispone: “affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
il padre potrà vedere i figli secondo Parte_1 tempi e modalità rimessi ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, i quali riferiranno con breve relazione sulle condizioni di vita dei minori e sulle capacità genitoriali entro il giorno 30.6.2024; pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 [...] la somma di € 360,00 per il mantenimento dei figli minori, al netto dell'assegno Parte_1 unico che sarà percepito integralmente dalla madre”.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice designato e nel corso del procedimento.
Sull'addebito della separazione La ricorrente chiede che venga addebitata la separazione al , per la violenza morale e fisica CP_1 che ha posto in essere nei suoi confronti e che ha costretto la stessa ad abbandonare più volte la casa coniugale. Nello specifico, la ricorrente deduce che i primi due anni di matrimonio sono trascorsi serenamente, ma, dopo avere ottenuto la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, in virtù del matrimonio, il marito ha cambiato drasticamente atteggiamento: si trovava spesso in stato di alterazione da alcool, soprattutto quando si trovava alla guida con la moglie e i figli;
minacciava e aggrediva quotidianamente la moglie, talvolta con un coltello;
teneva per se i guadagni del proprio lavoro, non contribuendo ai bisogni della famiglia. Sebbene per consolidata giurisprudenza basti un solo episodio di violenza a giustificare l'addebito della separazione, deve tuttavia concludersi, alla luce di quanto complessivamente emerso agli atti di causa, che la responsabilità per la separazione non può addebitarsi al resistente, per carenza di riscontro probatorio;
le sole allegazioni di parte, non supportate da verbali di pronto soccorso o da altri risconti, non hanno trovato adeguata conferma dall'istruttoria svolta. Vds. teste sorella della ricorrente: “…. io vivevo con i miei genitori a Marina, Testimone_1 mia sorella viveva in un'altra casa con il marito, a Santa Croce;
posso dire che veniva ubriaco a prendere i figli e la moglie a Marina, a casa nostra;
prima di ottenere la carta di soggiorno era
“un amore”, si comportava benissimo;
il sabato era ubriaco, durante la settimana, quando lavorava, non era ubriaco quando si presentava a casa nostra…ricordo che si è sentita male perché mia sorella ha scoperto che era stata tradita, come mi ha detto mia sorella…”. Si aggiunga che dagli atti inviati dalla Procura, su richiesta del giudice, emerge che è stata esercitata l'azione penale nei confronti del convenuto dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, nell'esercizio del potere di avocazione, con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale, in epoca ricompresa tra il gennaio 2022 e il 30 agosto 2023; al di fuori dei due predetti capi di imputazione il Tribunale nulla dispone, se non di due querele della persona offesa, odierna ricorrente, che nulla dicono circa la violenza sessuale subita;
anzi nel corpo della prima querela del 7.3.2022 (in cui lamentava che il marito tornava a casa ubriaco, l'offendeva continuamente e una volta avrebbe tentato di picchiarla, non riuscendovi perché lei ha chiuso la porta della cucina, e lui ha sferrato un pugno contro l'infisso in legno), poi rimessa il 4.5.2022, alla specifica domanda (suo marito l'ha mai obbligata ad avere rapporti sessuali?) ha risposto negativamente (no, non mi ha mai obbligata). Nel ricorso per separazione la violenza sessuale non è mai allegata o dedotta. Con la successiva querela del luglio 2023 la ricorrente si duole che il marito ha ricominciato a bere, disinteressandosi dei bisogni dei figli e costringendola a far fronte alle spese familiari solo con il suo stipendio;
che una volta ha iniziato a correre velocemente con la macchina in stato di ebbrezza, pur essendo presenti nell'abitacolo sia la moglie che il bambino piccolo di nove mesi;
che nel giugno 2023, dopo aver deciso di prendere le sue cose dalla casa coniugale per trasferirsi nuovamente dai suoi genitori, sarebbe stata minacciata dal coniuge con un coltello da cucina, incurante della presenza di mia sorella E tuttavia in giudizio è stata escussa proprio Tes_1 la sorella, che nulla ha riferito al riguardo.
Affidamento della prole e diritto di visita La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli nata a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...] e che il padre li possa vedere solo in luogo protetto. Il Per_2 resistente ha chiesto l'affido condiviso ed il rigetto della richiesta di incontri presso lo spazio neutro. Con ordinanza provvisoria del 2.04.2024 è stato prudenzialmente disposto in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e modalità di incontri con il padre presso lo spazio neutro dei servizi sociali del Comune di Ragusa. Dalla relazione dei Servizi Sociali presso lo Spazio Neutro, del 12.12.2024, non si evincono particolari criticità nel rapporto padre figli, il padre si è mostrato collaborativo e “rispettoso dei tempi dei piccoli, senza imporsi”. All'udienza del 30.1.2025, appositamente fissata dal giudice relatore per un aggiornamento sullo stato dei rapporti parentali, il convenuto, attraverso il difensore, ha chiesto di vedere i bambini anche nel fine settimana, nei giorni del sabato, domenica e lunedì in quanto ha solo quei giorni liberi dal lavoro, fuori dallo spazio neutro, anche in presenza della madre;
quest'ultima ha chiesto di volere ancora proseguire con gli incontri presso lo spazio neutro;
per quelli fuori dello spazio protetto ha chiesto che siano graduali. All'esito dell'udienza il giudice relatore ha disposto di proseguire con gli incontri presso lo Spazio Neutro, invitando i Servizi Sociali ad inviare relazione di aggiornamento del servizio di spazio neutro entro il 30.4.2025; di disporre che il padre possa vedere i bambini gradualmente anche il fine settimana, alla presenza della madre, nella piazza Duca degli Abruzzi di Marina di Ragusa;
iniziando da ogni domenica dei mesi di marzo e aprile solo per un'ora dalle 12.00 alle 13.00, con riserva di ulteriori statuizioni. Con relazione del 3.6.2025 i Servizi Sociali danno atto che molti incontri sono stati disertati a causa degli impegni lavorativi dei genitori (soprattutto del padre) o perché i bambini non stavano bene;
danno atto comunque che i bambini (di 5 e 3 anni) dopo un po' iniziano ad interagire con gli operatori e il padre, ma spesso si soffermano sulla soglia della stanza…a volte gli operatori riescono a fare giocare i bambini anche nella stanza insieme a loro e al papà…si spalleggiano nel fare i dispetti al papà, lanciandogli la palla o i peluches…il padre si mostra collaborativo…a volte porta dei regali o dei dolcini…sia la madre che i nonni si sono sempre mostrati molto collaborativi con gli operatori, incoraggiando i bambini ad interagire con il padre.. Fuori dello Spazio Neutro l'incontro è avvenuto solo una volta. Il padre ha erogato il mantenimento stabilito. All'esito dell'istruttoria svolta, non si può dunque confermare l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente. Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ed in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Ritiene il Collegio che non si possa ravvisare detta carenza in capo al padre dei minori, posto che non sono emersi in giudizio comportamenti pregiudizievoli del , che ha interamente CP_1 contestato i fatti dedotti dalla ricorrente, nei confronti dei figli. Il padre ha visto poche volte i bambini, ma ciò è dovuto alla sua attività lavorativa di autista;
per il resto ha mostrato interesse nei loro confronti e non si è sottratto all'obbligo di mantenimento. Riguardo, infine, al diritto di visita, poiché i bambini sono ancora in tenera età, e non vedono il padre frequentemente (e tenuto conto pur sempre dell'imputazione formulata dalla Procura Generale, della quale si sconoscono gli sviluppi) si ritiene opportuno e prudente mantenere la modalità della visita in presenza della madre o di suoi familiari in luogo aperto al pubblico, ogni fine settimana dalle 12.00 alle 14.00 nei giorni di sabato, domenica e lunedì, fatti salvi i diversi accordi tra le parti. I Servizi Sociali non dovranno più organizzare incontri presso lo Spazio Neutro, ma sono invitati a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare se necessario. Riguardo ai provvedimenti economici, va tenuto conto del nuovo incarico lavorativo del , il CP_1 quale verosimilmente ha aumentato le proprie capacità reddituali, lavorando come autista con trasferte all'estero e non più come bracciante agricolo, come dal medesimo dichiarato. Lo stesso inoltre non provvede al mantenimento diretto dei minori, per i motivi sopra detti. Il contributo al mantenimento va dunque fissato in € 500,00 mensili (250 per ciascun minore), al netto dell'assegno unico, percepito per intero dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisa da questo Collegio, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr. tra tante Cass. 770/18 e 12196/2017); nel caso in esame, da quanto emerge dagli atti del giudizio, entrambi i coniugi lavorano, e la ricorrente ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 e 2024 un reddito imponibile di circa € 20.000,00 annui. Le restanti domande restitutorie sono inammissibili in quanto manca una connessione forte con l'oggetto del presente giudizio, restando soggette a diverso rito processuale. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda divorzile, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1 Pers Dispone l'affidamento condiviso dei figli (18.6.2020) e (17.9.2022) ad entrambi i Per_1 genitori;
gli stessi vivranno con la madre Parte_1
Regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva. Invita i Servizi Sociali di Ragusa a continuare a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare se necessario. Pone a carico di a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Rigetta nel resto le domande della ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 10/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. OV Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice dott. OV Giampiccolo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
, ) nata a [...] in data [...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Teresa Marletta ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._2
RICORRENTE contro
) nato in [...] in data [...], difeso dall'Avv. CP_1 C.F._3
OV DA ) presso il cui studio ha eletto domicilio C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO Separazione giudiziale
Parte ricorrente:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Pronunciare la separazione personale di Parte_1
e che hanno contratto matrimonio in data 10.1.2019, celebrato nel Comune
[...] CP_1 di AH (Tunisia) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2019, Parte II, Serie C, Atto n. 9, con addebito della responsabilità al sig. CP_1 per essere venuto meno ai doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della famiglia, nonché gli atti di violenza fisica e psicologica esercitati ai danni della moglie. - Disporre l'affido esclusivo dei figli nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Persona_1 Per_2
17.9.2022 alla madre nonché il collocamento dei minori presso l'abitazione della stessa, allo stato corrispondente alla casa dei nonni materni e successivamente presso l'abitazione che la
[...]
prenderà in locazione;
- Assegnare mobili, suppellettili e utensili da cucina che arredano la Pt_1 casa coniugale alla , considerata l'importante contribuzione della stessa all'acquisto Parte_1 dei predetti, nonché la necessità della ricorrente di arredare un altro immobile che prenderà in locazione per abitarvi con i figli minori. - Disporre che il padre possa vedere i figli solo in luogo protetto (spazio neutro). - Porre a carico di l'obbligo di contribuzione per ciascun CP_1 figlio nella misura di euro 300,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e disporre che l'assegno unico familiare venga percepito al 100% dalla madre;
- disporre che le spese straordinarie e sanitarie non prevedibili vengano ripartite in ragione del 50%. - Porre a carico di l'obbligo di versare alla moglie un contributo di euro 300,00 mensili CP_1
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 1 dicembre 1970, n. 898; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sigg. e Parte_1
in data 10.1.2019; CP_1
Parte resistente:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- rigettare la domanda di addebito della separazione nei confronti del deducente, non sussistendone i presupposti;
- disporre l'affido Per condiviso dei figli e , con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre, con Per_1 diritto di visita del padre almeno un'ora tre volte a settimana e week-end alternati, rigettando la richiesta di visita del padre in “spazio neutro”; - determinare l'importo dell'assegno di contribuzione a carico del padre per il mantenimento dei figli nella misura di € 150,00 per ciascun figlio con spese straordinarie ripartite fra i genitori nella misura del 50%; - rigettare la richiesta di mantenimento della moglie a carico del marito, per le ragioni spiegate in narrativa;
- disporre che i mobili, le suppellettili e gli utensili da cucina, acquistati dal Sig. siano equamente divisi CP_1 tra i coniugi;
- dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3, c. 3, L 898/70; - una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 in data 10.01.2019. - Spese compensate.
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO Le parti hanno contratto matrimonio in data 10.1.2019, celebrato nel Comune di AH (Tunisia) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Ragusa dell'anno 2019, Parte II, Serie Pers C, Atto n.
9. Dall'unione sono nati i figli in data 18.6.2020 e in data 17.9.2022. Per_1
Parte ricorrente deposita ricorso per separazione giudiziale in data 20.10.2023; parte resistente si costituisce con memoria depositata in data 20.2.2024. Le parti compaiono in data 27.3.2024 davanti al giudice designato, il quale inutilmente tenta la conciliazione. La ricorrente dichiara: ““Insisto nella domanda. Non è possibile alcuna riconciliazione con mio marito;
ADR: allo stato vivo dai miei genitori a Marina di Ragusa;
in casa siamo mia mamma, mio papà, mio fratello ed io con i mei figli per questo vorrei prendere una casa per me con i miei figli;
la casa è stata data dal datore di lavoro di mio padre a lui in aggiunta alla retribuzione cioè non paga un canone di locazione;
mia mamma non lavora;
ADR: non sono ingaggiata, lavoro fino a metà giugno e riprendo a metà settembre come magazziniera;
ADR: l'assegno unico è di 447 per entrambi i figli e lo percepisco io per l'intero; ADR: la casa coniugale era del datore di lavoro di mio marito quindi lui non paga affitto;
mio marito è rimasto a vivere in quella casa. ADR: chiedo l'affido esclusivo per i molteplici episodi di violenza che ho subito da parte di mio marito che spesso ubriaco si mette anche alla guida. Ci sono diversi procedimenti penali a suo carico;
mio marito mi ha anche minacciata di portare con sé i bambini in Tunisia, lui è cittadino tunisino. ADR: se il padre deve vedere i figli chiedo che avvenga in uno spazio neutro. ADR: nel periodo in cui non lavoro percepisco la disoccupazione agricola.”
Il resistente dichiara: “Insisto in atti, non è possibile alcuna riconciliazione con mia moglie ADR: vivo in casa singola da solo.. non pago affitto in quanto mi è stata data dal mio datore di lavoro;
ADR: non ho visto di recente i miei figli;
nego di avere messo in pericolo la vita dei miei figli;
non sono stato mai aggressivo neanche con mia moglie;
ADR: vorrei vedere i miei figli liberamente;
ADR: non so perché mia moglie abbia inventato questo;
tutto è accaduto dopo che lei e il padre si sono recati a Pachino per comprare una patente;
in seguito lei ha fatto un incidente e da allora abbiamo iniziato a litigare.” ADR: il mio guadagno mensile è di circa 1100 euro al mese;
non prendo disoccupazione perchè sono regolarmente ingaggiato.”.”
Con ordinanza del 2.04.2024 il giudice in via provvisoria ed urgente così dispone: “affida i figli minori in via esclusiva alla madre;
il padre potrà vedere i figli secondo Parte_1 tempi e modalità rimessi ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa, i quali riferiranno con breve relazione sulle condizioni di vita dei minori e sulle capacità genitoriali entro il giorno 30.6.2024; pone a carico di l'obbligo di versare entro il giorno 5 di ogni mese a CP_1 [...] la somma di € 360,00 per il mantenimento dei figli minori, al netto dell'assegno Parte_1 unico che sarà percepito integralmente dalla madre”.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi, in quanto sussiste una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, come emerge dalle allegazioni e dichiarazioni di entrambe le parti, confermate all'udienza davanti al giudice designato e nel corso del procedimento.
Sull'addebito della separazione La ricorrente chiede che venga addebitata la separazione al , per la violenza morale e fisica CP_1 che ha posto in essere nei suoi confronti e che ha costretto la stessa ad abbandonare più volte la casa coniugale. Nello specifico, la ricorrente deduce che i primi due anni di matrimonio sono trascorsi serenamente, ma, dopo avere ottenuto la carta di soggiorno per familiare di cittadino UE, in virtù del matrimonio, il marito ha cambiato drasticamente atteggiamento: si trovava spesso in stato di alterazione da alcool, soprattutto quando si trovava alla guida con la moglie e i figli;
minacciava e aggrediva quotidianamente la moglie, talvolta con un coltello;
teneva per se i guadagni del proprio lavoro, non contribuendo ai bisogni della famiglia. Sebbene per consolidata giurisprudenza basti un solo episodio di violenza a giustificare l'addebito della separazione, deve tuttavia concludersi, alla luce di quanto complessivamente emerso agli atti di causa, che la responsabilità per la separazione non può addebitarsi al resistente, per carenza di riscontro probatorio;
le sole allegazioni di parte, non supportate da verbali di pronto soccorso o da altri risconti, non hanno trovato adeguata conferma dall'istruttoria svolta. Vds. teste sorella della ricorrente: “…. io vivevo con i miei genitori a Marina, Testimone_1 mia sorella viveva in un'altra casa con il marito, a Santa Croce;
posso dire che veniva ubriaco a prendere i figli e la moglie a Marina, a casa nostra;
prima di ottenere la carta di soggiorno era
“un amore”, si comportava benissimo;
il sabato era ubriaco, durante la settimana, quando lavorava, non era ubriaco quando si presentava a casa nostra…ricordo che si è sentita male perché mia sorella ha scoperto che era stata tradita, come mi ha detto mia sorella…”. Si aggiunga che dagli atti inviati dalla Procura, su richiesta del giudice, emerge che è stata esercitata l'azione penale nei confronti del convenuto dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania, nell'esercizio del potere di avocazione, con richiesta di rinvio a giudizio per i reati di maltrattamenti e violenza sessuale, in epoca ricompresa tra il gennaio 2022 e il 30 agosto 2023; al di fuori dei due predetti capi di imputazione il Tribunale nulla dispone, se non di due querele della persona offesa, odierna ricorrente, che nulla dicono circa la violenza sessuale subita;
anzi nel corpo della prima querela del 7.3.2022 (in cui lamentava che il marito tornava a casa ubriaco, l'offendeva continuamente e una volta avrebbe tentato di picchiarla, non riuscendovi perché lei ha chiuso la porta della cucina, e lui ha sferrato un pugno contro l'infisso in legno), poi rimessa il 4.5.2022, alla specifica domanda (suo marito l'ha mai obbligata ad avere rapporti sessuali?) ha risposto negativamente (no, non mi ha mai obbligata). Nel ricorso per separazione la violenza sessuale non è mai allegata o dedotta. Con la successiva querela del luglio 2023 la ricorrente si duole che il marito ha ricominciato a bere, disinteressandosi dei bisogni dei figli e costringendola a far fronte alle spese familiari solo con il suo stipendio;
che una volta ha iniziato a correre velocemente con la macchina in stato di ebbrezza, pur essendo presenti nell'abitacolo sia la moglie che il bambino piccolo di nove mesi;
che nel giugno 2023, dopo aver deciso di prendere le sue cose dalla casa coniugale per trasferirsi nuovamente dai suoi genitori, sarebbe stata minacciata dal coniuge con un coltello da cucina, incurante della presenza di mia sorella E tuttavia in giudizio è stata escussa proprio Tes_1 la sorella, che nulla ha riferito al riguardo.
Affidamento della prole e diritto di visita La ricorrente ha chiesto l'affido esclusivo dei figli nata a [...] il [...], e Persona_1
, nato a [...] il [...] e che il padre li possa vedere solo in luogo protetto. Il Per_2 resistente ha chiesto l'affido condiviso ed il rigetto della richiesta di incontri presso lo spazio neutro. Con ordinanza provvisoria del 2.04.2024 è stato prudenzialmente disposto in via temporanea e urgente l'affidamento esclusivo dei minori alla madre e modalità di incontri con il padre presso lo spazio neutro dei servizi sociali del Comune di Ragusa. Dalla relazione dei Servizi Sociali presso lo Spazio Neutro, del 12.12.2024, non si evincono particolari criticità nel rapporto padre figli, il padre si è mostrato collaborativo e “rispettoso dei tempi dei piccoli, senza imporsi”. All'udienza del 30.1.2025, appositamente fissata dal giudice relatore per un aggiornamento sullo stato dei rapporti parentali, il convenuto, attraverso il difensore, ha chiesto di vedere i bambini anche nel fine settimana, nei giorni del sabato, domenica e lunedì in quanto ha solo quei giorni liberi dal lavoro, fuori dallo spazio neutro, anche in presenza della madre;
quest'ultima ha chiesto di volere ancora proseguire con gli incontri presso lo spazio neutro;
per quelli fuori dello spazio protetto ha chiesto che siano graduali. All'esito dell'udienza il giudice relatore ha disposto di proseguire con gli incontri presso lo Spazio Neutro, invitando i Servizi Sociali ad inviare relazione di aggiornamento del servizio di spazio neutro entro il 30.4.2025; di disporre che il padre possa vedere i bambini gradualmente anche il fine settimana, alla presenza della madre, nella piazza Duca degli Abruzzi di Marina di Ragusa;
iniziando da ogni domenica dei mesi di marzo e aprile solo per un'ora dalle 12.00 alle 13.00, con riserva di ulteriori statuizioni. Con relazione del 3.6.2025 i Servizi Sociali danno atto che molti incontri sono stati disertati a causa degli impegni lavorativi dei genitori (soprattutto del padre) o perché i bambini non stavano bene;
danno atto comunque che i bambini (di 5 e 3 anni) dopo un po' iniziano ad interagire con gli operatori e il padre, ma spesso si soffermano sulla soglia della stanza…a volte gli operatori riescono a fare giocare i bambini anche nella stanza insieme a loro e al papà…si spalleggiano nel fare i dispetti al papà, lanciandogli la palla o i peluches…il padre si mostra collaborativo…a volte porta dei regali o dei dolcini…sia la madre che i nonni si sono sempre mostrati molto collaborativi con gli operatori, incoraggiando i bambini ad interagire con il padre.. Fuori dello Spazio Neutro l'incontro è avvenuto solo una volta. Il padre ha erogato il mantenimento stabilito. All'esito dell'istruttoria svolta, non si può dunque confermare l'affidamento esclusivo dei figli alla ricorrente. Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore e l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione in positivo sulla idoneità del genitore affidatario ed in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Ritiene il Collegio che non si possa ravvisare detta carenza in capo al padre dei minori, posto che non sono emersi in giudizio comportamenti pregiudizievoli del , che ha interamente CP_1 contestato i fatti dedotti dalla ricorrente, nei confronti dei figli. Il padre ha visto poche volte i bambini, ma ciò è dovuto alla sua attività lavorativa di autista;
per il resto ha mostrato interesse nei loro confronti e non si è sottratto all'obbligo di mantenimento. Riguardo, infine, al diritto di visita, poiché i bambini sono ancora in tenera età, e non vedono il padre frequentemente (e tenuto conto pur sempre dell'imputazione formulata dalla Procura Generale, della quale si sconoscono gli sviluppi) si ritiene opportuno e prudente mantenere la modalità della visita in presenza della madre o di suoi familiari in luogo aperto al pubblico, ogni fine settimana dalle 12.00 alle 14.00 nei giorni di sabato, domenica e lunedì, fatti salvi i diversi accordi tra le parti. I Servizi Sociali non dovranno più organizzare incontri presso lo Spazio Neutro, ma sono invitati a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare se necessario. Riguardo ai provvedimenti economici, va tenuto conto del nuovo incarico lavorativo del , il CP_1 quale verosimilmente ha aumentato le proprie capacità reddituali, lavorando come autista con trasferte all'estero e non più come bracciante agricolo, come dal medesimo dichiarato. Lo stesso inoltre non provvede al mantenimento diretto dei minori, per i motivi sopra detti. Il contributo al mantenimento va dunque fissato in € 500,00 mensili (250 per ciascun minore), al netto dell'assegno unico, percepito per intero dalla madre;
ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Riguardo alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, condivisa da questo Collegio, il diritto all'assegno di mantenimento, nella separazione personale, ha come suoi presupposti la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (cfr. tra tante Cass. 770/18 e 12196/2017); nel caso in esame, da quanto emerge dagli atti del giudizio, entrambi i coniugi lavorano, e la ricorrente ha dichiarato nell'anno di imposta 2023 e 2024 un reddito imponibile di circa € 20.000,00 annui. Le restanti domande restitutorie sono inammissibili in quanto manca una connessione forte con l'oggetto del presente giudizio, restando soggette a diverso rito processuale. Le spese di lite vanno integralmente compensate.
Con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda divorzile, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Rigetta la domanda di addebito avanzata da Parte_1 Pers Dispone l'affidamento condiviso dei figli (18.6.2020) e (17.9.2022) ad entrambi i Per_1 genitori;
gli stessi vivranno con la madre Parte_1
Regolamenta il diritto di visita del padre come in parte motiva. Invita i Servizi Sociali di Ragusa a continuare a monitorare il nucleo familiare, riferendo al giudice tutelare se necessario. Pone a carico di a far data dalla presente pronuncia, l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento indiretto dei figli versando, entro il giorno 5 di ogni mese, a la Parte_1 somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, al netto dell'assegno unico, che sarà percepito integralmente dalla ricorrente, ed oltre il 50% delle spese straordinarie. Rigetta nel resto le domande della ricorrente. Compensa integralmente le spese di lite.
Ragusa, 10/12/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. OV Giampiccolo dott. Massimo Pulvirenti