Art. 1.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, e 29 settembre 1980, n. 579 , e' aumentata di 1.260.000.000 di ECU, in conformita' alla decisione adottata il 15 giugno 1981 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.
Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sara' corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.
La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), stabilita dall'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca medesima, annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 , e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, e 29 settembre 1980, n. 579 , e' aumentata di 1.260.000.000 di ECU, in conformita' alla decisione adottata il 15 giugno 1981 dal consiglio dei governatori della Banca stessa.
Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sara' corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.