Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 575 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati: dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta fissata in sostituzione dell'udienza del giorno 3 ottobre 2024 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3122/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, nato a Napoli il [...], in [...] erede del Sig. nato Parte_1 Parte_2 a Napoli il 26/05/1943 ed ivi deceduto in data 23/11/2015 cod. fisc. C.F._1 residente in [...], difeso e rappresentato nel presente procedimento di appello dall'Avv. Luigi Della Monica cod. fisc. , (munito di C.F._2 contestuale modello di informativa ai sensi della circolare n. 11 del Consiglio Nazionale Forense del 15.3.2010, ex art. 4, terzo comma, d. lgs. N. 28/2010 del fax 0815562886 e della pec elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Vincenzo Email_1 Mosca 11 – 80129 in virtù di procura in calce al ricorso in appello
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante p.t., il Sig. Controparte_1
(CF: ), con sede legale in Somma Vesuviana, alla Controparte_1 CodiceFiscale_3 Via Santo Spirito nr. 1, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al presente atto, su foglio separato e facente parte integrante dello stesso, dagli Avv.ti Giovanni Bianco (CF:
) e Raffaele Curcio (CF: ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 presso lo studio del secondo sito in Nola (NA) alla Via Circumvallazione n. 310. I procuratori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria anche via telefax al nr. 081.512.67.86 ovvero a mezzo pec all'indirizzo: Email_2
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5759/2022 pubblicata il giorno 9.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
, chiese di accertare e dichiarare, in conseguenza dei fatti premessi in ricorso, il proprio Parte_2
diritto a percepire le indennità di risoluzione del rapporto – indennità meritocratica- indennità suppletiva di clientela con la conseguente condanna della parte resistente al pagamento della somma lorda di € 3285,13 a titolo di indennità di risoluzione del rapporto,€ 4.160,00 a titolo di indennità meritocratica , € 4354,87 a titolo di indennità suppletiva di clientela , somma lorda inclusiva di capitale, interessi e rivalutazione, pari alla somma complessiva di € 11.800,00 , inclusiva di capitale, interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno delle proprie istanze, l'odierno appellante dedusse che il padre ebbe a lavorare come agente di commercio plurimandatario per la società Controparte_1
, avente ad oggetto la vendita di articoli vinicoli, superalcolici ed oli alimentari, dal
[...]
1.3.2006 al 25.11.2015, ovvero sino alla risoluzione del rapporto di lavoro per sopraggiunta morte;
che il de cuius ogni mattino dal lunedì al venerdì ebbe ad effettuare viaggi di lavoro all'interno di tutto il territorio della Provincia di Napoli, ivi compresa l'area vesuviana e la penisola sorrentina, conseguendo un portafoglio clienti consolidato ed affidabile;
che il dante causa non ebbe a ricevere provvigioni ma un importo netto di € 1000,00 mensili in contanti;
che Parte_2
ebbe a lavorare dalle ore 8,00 alle 20,00 dal lunedì al venerdì e dalle 8,00 alle 14,00 il sabato, procurando nuovi clienti al preponente , sensibilmente sviluppando gli affari con i clienti esistenti.
Si costituì la società convenuta la quale, preliminarmente, eccepì la nullità del ricorso per violazione del principio generale di cui al combinato disposto di cui agli articoli 414 e 416 cpc;
dedusse che parte ricorrente aveva già proposto , innanzi al Tribunale di Nola, sezione lavoro, ricorso ex art. 414 cpc , recante RGN 2236/2019 con il quale ebbe a richiedere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato per i periodo che va dal 2006 al 2015; dedusse che tale giudizio fu concluso con sentenza n. 2270/2019, con la quale fu dichiarata la nullità del ricorso;
nel merito, poi, eccepì l'infondatezza della domanda, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio e dedusse che il dante causa del ricorrente nel corso dell'anno 2015, allorquando era in pensione, ebbe a recarsi sporadicamente in azienda, richiedendo preventivi per la fornitura di vini ad amici. La parte resistente, odierna appellata, infine eccepì la carenza di allegazioni circa l'apporto di nuova clientela ed alle provvigioni spettanti, contestando il conteggio allegato perché privo di riferimenti a precise deduzioni difensive. Infine eccepì la prescrizione dei crediti.
2 All'esito della trattazione scritta, con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di
Napoli respinse la domanda evidenziando la carenza di prova documentazione idonea a dimostrare la sussistenza del rapporto di agenzia dedotto in causa: in particolare, il primo giudice, richiamando gli orientamenti giurisprudenziali formatisi intorno all'art. 1742 c.c., evidenziò che il contratto di agenzia, che deve essere provato per iscritto, può essere provato a mezzo di testimoni o presunzioni solo quando l'agente ha senza sua colpa perduto il documento, trovando applicazione l'art. 2725 del codice civile. Fuori da questo caso, il contratto non può essere provato per mezzo di riscontri documentali diversi dallo scambio diretto della volontà di stipulare un contratto di agenzia. Il giudice di prime cure rilevò, inoltre, che nel caso in esame non poteva trovare applicazione la disciplina del contratto atipico di procacciamento d'affari, stante la carenza di allegazioni difensive e di prove (quali indicazione di clienti e fatture emesse dal genitore del ricorrente).
Con i motivi di gravame articolati alle lettere A), B), C) e D) l'appellante principale ha censurato la sentenza lamentando che il primo giudice avrebbe errato nell'escludere l'esistenza del rapporto di agenzia sulla base del mero riscontro dell'assenza del contratto redatto in forma scritta, senza tenere conto dell'elenco clienti fornito da al verbale telematico del Parte_1
20.05.2021 e senza attivare i poteri istruttori ufficiosi di cui all'art. 421 c.p.c. In particolare,
l'odierno appellante ha dedotto che la fruizione della pensione ENASARCO da parte della vedova;
l'ammissione di conoscenza effettuata dal resistente in primo grado e la presenza dell'elenco clienti, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a superare il limite della forma ad probationem per giungere ad acquisire, con ordine di esibizione rivolto all'odierna appellata, gli estratti provvigionali, i libri contabili, il libro fatture, i libri IVA ed i registri acquisti e vendite sino ai dieci anni anteriori alla data di presentazione dell'appello. Egli ha lamentato, inoltre (con il motivo dedotto alla lettera C del ricorso) la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. proprio in ragione delle lacune istruttorie denunciate.
Le censure non sono fondate in quanto il primo giudice ha effettuato un'applicazione delle disposizioni normative del tutto conforme all'interpretazione nomofilattica effettuata dalla
Suprema Corte.
Preliminarmente deve dichiararsi l'inammissibilità del motivo di gravame di cui alla lettera
C). La censura, infatti, è erroneamente ricondotta entro l'ambito di applicazione dell'art. 112 c.p.c., quantunque sia ben noto che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio è estranea all'ambito
3 di applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato (tra le tante Cass. 10 ottobre 2014, n. 21424) e che comunque la doglianza di omessa pronuncia sulla domanda proposta, a fronte di una decisione di rigetto, è in se stessa inconferente (Cass., 4 ottobre 2011 n.
20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass., 11 settembre 2015 n. 17956)
Per quel che riguarda gli altri motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, si rammenta che la Suprema Corte, nell'interpretare l'art. 1742 c.c., ha chiarito che “la forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento)
e di quella per presunzioni” (Cass.civ., Sez.lav., 28.01.2013 n. 1824) .
In epoca più recente, poi, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare: “.. al fine cioè della ricostruzione della comune intenzione delle parti, riveste un ruolo essenziale la forma scritta, richiesta ad probationem dall'art. 1742 c.c., comma 2, con la conseguente inammissibilità della prova per testimoni e di quella per presunzioni, cui può farsi ricorso soltanto in caso di perdita incolpevole del documento: ciò in applicazione dell'art. 2725 c.c., comma 1 che, in caso di forma ad probationem consente l'ammissione della prova testimoniale nel solo caso indicato dall'art. 2724
c.c., n. 3 ossia in ipotesi di smarrimento incolpevole del documento, e dell'art. 2729 cc., art. 2 secondo cui le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova testimoniale.
Inoltre è stato in più occasioni evidenziato che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo scritture diverse dal contratto medesimo, ma è sempre stato fermo, nella giurisprudenza della S.C., che la scrittura deve in tal caso palesare in via diretta l'esistenza del contratto e le relative clausole, così da consentire l'interpretazione delle stesse, estesa sia al senso letterale delle parole che all'intenzione dei contraenti (Cass. 28 gennaio 2013, n. 1824; Cass., 9 ottobre 1996, n. 8838).
In altri termini, se è pur vero che la prova del contratto di agenzia può essere fornita a mezzo di scritture diverse dalla scrittura contrattuale, è altrettanto vero che la scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per via di
4 inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacchè, se così fosse, il contratto verrebbe ad essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo, in violazione della regola di cui si è detto.” (cfr. Cass.civ., Ord. 24.10.2023 n. 29422 in motivazione).
Si legge ancor più chiaramente in altra recente pronuncia che : “Il contratto di agenzia va provato per iscritto, non essendo invocabile di per sé la prova testimoniale a supporto dell'insufficiente documentazione comunque prodotta ove, a giudizio del tribunale, singole fatture, estratti conto sui contributi e biglietti da visita non siano in grado di permettere la ricostruzione del contratto stesso. La prescrizione della forma scritta ad probationem, infatti, assume un ruolo essenziale per ricostruire la volontà delle parti specie in punto di stabilità dell'incarico, elemento distintivo della fattispecie rispetto ad altre figure, come il procacciamento di affari. Fuori, dunque, dai casi di perdita incolpevole del documento o della presenza di elementi scritturali parziali da cui comunque emerga il contratto, con le sue clausole connotative, nemmeno sono ammissibili la prova per testi o le presunzioni, tale essendo il portato civilistico della regola probatoria che non cambia a fronte della terzietà della posizione del curatore, rappresentante degli interessi della massa” Cass., Sez.I, Ord. 18 maggio 2022 n. 15993).
Alla luce di tali principi, la Corte ritiene che il giudice di primo grado, in modo del tutto condivisibile, abbia respinto le istanze di prova costituenda ed abbia omesso di attivare i poteri ufficiosi, dato che non erano diretti ad acquisire documenti contenenti clausole o scritti volti a regolamentare i rapporti tra le parti. In sostanza, l'odierno appellante ha lamentato l'omessa acquisizione di documenti che avrebbero consentito di fornire conoscenze su base presuntiva, in violazione dei precetti normativi richiamati in modo del tutto netto e condivisibile dalla Suprema
Corte.
Nel caso in esame, poi, non è stata articolata alcuna deduzione difensiva diretta al riconoscimento del differente rapporto atipico di procacciatore di affari.
I giudici di legittimità hanno avuto modo di evidenziare che i caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo mentre il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica,
5 raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni. Mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa (così Cass. 25.08.2017 n. 20411; Cass.
2.02.2016 n. 1974; Cass.
1.02.2016 n. 1856; Cass., 28.08.2013 n. 19828).
Ciò posto, la Corte osserva che il primo giudice ha percorso un iter motivazionale del tutto coerente con l'impostazione nomofilattica sopra riassunta, dato che non si è affatto limitato a riscontrare l'assenza del contratto redatto in forma scritta ma, al contrario, dopo aver rimarcato tale pacifica circostanza, ha evidenziato che il ricorrente non aveva addotto elementi probatori significativi dai quali poter indurre l'esistenza dei caratteri tipici del contratto di agenzia.
La valutazione compiuta dal Tribunale, poi, oltre che sul piano teorico risulta del tutto condivisibile anche sul piano della valutazione del concreto materiale probatorio.
Invero, in assenza di richieste di prova costituenda ammissibili e rilevanti, gli unici elementi idonei a comprovare il concreto atteggiarsi del rapporto inter partes potevano essere evinti dalla documentazione allegata che però non appare significativa. I documenti richiamati in ricorso dal consistono in un documento di formazione unilaterale (elenco clienti) oltre che nella prova Pt_2
della percezione della pensione ENASARCO da parte della vedova di (che appare Parte_2
del tutto coerente con il fatto che il dante causa svolse l'attività di agente per altre società che hanno siglato i verbali di conciliazione allegati al fascicolo di parte).
Tali prove atipiche non assumono alcuna rilevanza al fine della ricostruzione del rapporto di procacciamento di affari, sulla cui esistenza l'appellante non ha mai formulato prospettazioni precise e che peraltro risulta in contrasto con la ricostruzione del rapporto effettuata dallo stesso appellante in un precedente giudizio in cui rivendicava la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'odierna appellata (cfr. ricorso RG 2236/19 allegato al fascicolo di parte appellata
Pertanto, la sentenza di prime cure merita piena conferma.
Giungendo alla statuizione inerente alle spese processuali, la Corte osserva che debba essere applicato il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'esazione da parte dell'appellante della somma integrativa a titolo di contributo unificato.
6
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in complessivi euro
1.984,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario delle spese generali;
3) dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli il giorno 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maristella Agostinacchio dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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