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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 31/10/2025, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Barbara
OR, in esito alle note scritte depositate, ex art. 127ter c.p.c., dalle parti il 12 Marzo 2025 e il 30 Ottobre 2025 in sostituzione dell'udienza del 31 Ottobre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero 1275 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa da il signor nato l'[...] a [...] e ivi residente, Parte_1
nella via G. Puccini n. 25, C.F. , elettivamente domiciliato, ai fini del CodiceFiscale_1
presente giudizio, ad Agrigento, nella via delle Mura n. 3, presso lo studio dell'Avv.to Basilio
Vella, che lo rappresentata e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- ricorrente -
CONTRO
l , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede a Roma, nella via Ciro il Grande n. 21, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, presso la sua sede provinciale sita in via Picone n. 20/30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, VI comma, del D. L. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005, nonché ai sensi del DPCM n. 26379 del 30/03/2007, dal funzionario Dott.ssa a ciò designato con ordine di servizio del direttore di sede n. Testimone_1
2023/0100/0000010 del 10/05/2023, depositato presso la cancelleria del Tribunale di
Agrigento,
- resistente -
1 Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c. depositato il 23 Aprile 2024 il signor Parte_1
premetteva di essere stato sottoposto in data 30 Novembre 2023 a visita di revisione da parte della competente Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile. Esponendo che, all'esito di quest'ultima era stato riconosciuto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 60%. Riferiva che, in conseguenza di ciò gli era stato revocato il beneficio economico dell'assegno mensile di assistenza, di cui già godeva. Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' , chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare che era in CP_2
possesso di tutti i requisiti prescritti per legge sia per essere riconosciuto invalido con riduzione della capacità lavorativa in percentuale pari, o superiore al 74%; sia per avere ripristinato il diritto al pagamento della citata prestazione economica a decorrere dalla data della suddetta visita di revisione.
L'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando il 5 Settembre 2024 il proprio fascicolo con la memoria di risposta. In tale scritto difensivo, innanzitutto, eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Ciò in quanto, era titolare nell'anno in cui era stato sottoposto a visita di revisione di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito per legge per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità. Per il resto, contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Nel corso del procedimento de quo non veniva espletata la C.T.U. medico-legale disposta dal Giudice Onorario designato alla sua trattazione con decreto emesso il 7 Maggio 2024. In
data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 31
Ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., compiuto dalle parti il 12 Marzo 2025 e il 30
Ottobre 2025, la causa viene decisa con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato.
Sicché, merita di essere rigettato per quanto di ragione.
Nella ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria CP_2
di costituzione e risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire del signor ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Evidenziando che, nell'anno Parte_1
2023, nel corso del quale è stato sottoposto a visita di revisione da parte della competente
2 Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, che lo ha riconosciuto invalido in misura pari al 60%, il ricorrente è stato titolare di un reddito maggiore rispetto al limite reddituale stabilito ex lege per avere diritto all'assegno mensile di assistenza.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile la doglianza testé esposta è necessario fornire delle indispensabili delucidazioni. Invero, dall'esame del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che ha incoato il procedimento de quo emerge chiaramente una significativa ed emblematica circostanza. Segnatamente che, la sua proposizione è finalizzata ad accertare la sussistenza in capo al signor del requisito sanitario per avere diritto Parte_1 all'assegno mensile di assistenza previsto dal suddetto art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo
1971 a decorrere dal 30 Novembre 2023, ossia da quando, all'esito della cennata visita di revisione, gli è stato revocato. Quindi, non può revocarsi in dubbio che, mediante l'enunciato scritto l'istante ha inteso espletare la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. esclusivamente per verificare la ricorrenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile con riduzione della capacità lavorativa in misura pari, o superiore al 74%. Or dunque, il nominato art. 13 della legge n. 118 del 30 Marzo 1971 stabilisce che:
“Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore
al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione
sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall un assegno mensile di euro CP_2
242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12”. Per l'anno 2023 il limite di reddito personale annuo per potere accedere alla ricordata prestazione economica è stato fissato in € 5.391,88. Ebbene, sulla scorta di quanto opportunamente rilevato dall' nella richiamata memoria difensiva, CP_2 provato dall'esame del Modello 730-3 relativo ai redditi prodotti nell'anno 2023 dal signor
, allegato nel proprio fascicolo di parte, è agevole constatare un dirimente Parte_1 aspetto. Nello specifico che, nel corso dell'anno 2023 il ricorrente ha percepito un reddito superiore al citato limite reddituale. Di guisa che, nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto il requisito di carattere reddituale prescritto per legge per avere riconosciuto il diritto a percepire l'assegno mensile di invalidità, oggetto della domanda espressamente avanzata dall'istante attraverso il predetto ricorso ex art. 445bis c.p.c. Il che comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultimo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante che, mancando il menzionato presupposto, pur in presenza di quello sanitario, l'espletamento della C.T.U.
3 richiesta dal signor comporterebbe soltanto una inutile spesa a carico dello Parte_1
Stato, priva del conseguimento di qualsivoglia utilità di tipo economico a suo vantaggio. D'altro canto, la specificazione della domanda compiuta dal legale del ricorrente in seno alle note scritte depositate il 12 Marzo 2025 si manifesta inammissibile. Invero, essa integra non già una modificazione e precisazione dell'istanza formulata mediante l'enunciato ricorso;
bensì, una domanda del tutto nuova e diversa.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dall'odierno istante instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare accoglimento.
Il signor , soccombente, non avendo prodotto nel procedimento de quo Parte_1 la dichiarazione di cui all'art. 42, XI comma, del D.L. n. 269 del 30 Settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 Novembre 2003, deve essere condannato al pagamento a favore dell' delle relative spese processuali come liquidate nella parte dispositiva. CP_2
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara OR, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il ricorso introduttivo della controversia in esame;
- infine, condanna il signor a rifondere all' le spese del presente Parte_1 CP_2 giudizio, liquidate in complessivi € 800,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Agrigento in data 31 Ottobre 2025.
Il Giudice
Barbara OR
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