Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 16.12.2024 iscritta al n. 414/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
27.03.2025
d a
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Parte_1
Riommi del foro di Perugia, Daniele Verduchi del foro di Roma ed
Emilio Maiocchi del foro di Lodi, quest'ultimo domiciliatario giusta OGGETTO:
retribuzione delega in atti
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in persona
Controparte_1
del rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura CP_2
dello Stato Distrettuale di Brescia
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 224 del 2024 del Tribunale di
Cremona.
Conclusioni:
Della ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sent. n. 224/2024 pubbl. il 01/07/2024 il Tribunale di
Cremona sezione lavoro ha respinto il ricorso proposto da Parte_1
nei confronti del volto al
[...] Controparte_1
riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di tutti i servizi prestati con contratti di lavoro tempo determinato in qualità di docente di scuola materna comunale dal 4 settembre 1995 al 23
ottobre 2000, con conseguente condanna del resistente alla CP_1
collocazione della ricorrente nel corretto gradone stipendiale e al pagamento delle relative differenze retributive, quantificate al 30
novembre 2022, nella somma di € 7.367,83.
Il Tribunale, in dettaglio, ha ritenuto provata in giudizio sulla base della documentazione prodotta dal la Controparte_1
natura paritaria delle scuole materne presso cui la ricorrente aveva prestato servizio nel periodo pre-ruolo e, richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude il riconoscimento dei servizi svolti nelle scuole paritarie ai fini dell'anzianità e della ricostruzione di carriera, ha respinto il ricorso reputando corretto il decreto di ricostruzione di carriera del che non aveva CP_1 - 3 -
considerato ai fini dell'anzianità di servizio le supplenze svolte dalla ricorrente nelle scuole materne del Comune di Cremona.
ha impugnato la sentenza sulla base di Parte_1
plurimi motivi chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado.
Il costituendosi in appello ha Controparte_1
contestato la fondatezza del gravame chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto è pacifico che ha prestato servizio Parte_1
dal 4 settembre 1995 al 23 ottobre 2000 per un totale di 2 anni, 3 mesi e 27 giorni presso alcune scuole materne del Comune di Cremona in qualità di istruttore educativo non di ruolo in forza di reiterati contratti a termine.
Dal 26 gennaio 2000 al 9 giugno 2001, sempre per quanto pacifico e documentato, ha svolto attività di docente di scuola secondaria alle dipendenze del con contratti a tempo CP_1
determinato per un totale di 10 mesi e 13 giorni.
E' stata poi assunta a tempo indeterminato a decorrere dall'01.09.2001 come insegnante di scuola secondaria di primo grado.
L'Amministrazione scolastica con decreto di ricostruzione di carriera n. 512 del 21 luglio 2006 le ha riconosciuto alla data della conferma in ruolo all'esito della prova dell'01.09.2002 un'anzianità
pre-ruolo di 1 solo anno inquadrandola nel primo gradone stipendiale - 4 -
0-2 previsto dal CCNL scuola applicato ratione temporis senza valutarle il servizio svolto nelle scuole materne comunali pari a 2
anni, 3 mesi e 17 giorni che, in aggiunta al servizio pre-ruolo prestato nella scuole secondaria di 10 mesi e 13 giorni, sarebbe stato pari a complessivi 3 anni, 2 mesi e 10 giorni con conseguente maturazione alla data della conferma in ruolo del secondo gradone stipendiale in allora vigente ex CCNL applicato (3-8) in luogo del primo attribuitole dal . CP_1
Come accennato nelle premesse, la ricorrente con il ricorso di primo grado ha lamentato il mancato riconoscimento di tutti i servizi a termine svolti in qualità di docente di scuola materna comunale nel periodo dal 4 settembre 1995 al 23 ottobre 2000.
Il ha invece affermato la correttezza Controparte_1
del proprio decreto di ricostruzione di carriera fondato sul sistema previsto dall'art. 485 D.lgs n. 297/1994 e aveva eccepito, in ogni caso, l'infondatezza della domanda in quanto il servizio prestato dalla ricorrente nel periodo pre-ruolo, essendo stato svolto presso scuole dell'infanzia paritarie, non poteva essere equiparato ai fini della ricostruzione di carriera al servizio prestato presso le scuole pubbliche.
Nel corso del giudizio di primo grado, invero, la ricorrente aveva replicato a tale affermazione del ribadendo di avere CP_1
svolto supplenze presso scuole materne comunali e non presso scuole paritarie.
Il giudice, come già accennato, ha ritenuto documentalmente - 5 -
provata la natura di scuole paritarie delle scuole materne presso cui la ricorrente aveva prestato il servizio pre-ruolo e ha respinto il ricorso richiamando la giurisprudenza consolidata di legittimità che ha ritenuto non valutabile il servizio prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale e della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento (v. Cass. sez. lav. n. 7583/2022).
Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha considerato insufficienti i documenti prodotti dalla stessa a fondamento della natura comunale delle scuole materne in cui aveva prestato servizio prima dell'immissione in ruolo.
Con il secondo motivo censura la decisione per avere qualificato come paritarie le scuole materne in cui la stessa aveva prestato servizio nel periodo pre-ruolo.
I due motivi, in quanto strettamente connessi tra loro, possono essere trattati congiuntamente.
Occorre ricordare che la ricorrente aveva allegato al ricorso di primo grado i certificati di servizio rilasciati dal Comune di Cremona
in data 22 gennaio 2002, attestanti lo svolgimento da parte della ricorrente dell'attività di istruttore educativo non di ruolo alle dipendenze dell'amministrazione comunale nelle scuole materne
CH, LO e San OR di Cremona con l'indicazione specifica dei giorni lavorati e dell'orario di lavoro svolto.
Aveva prodotto, altresì, un attestato del Provveditorato agli - 6 -
studi di Cremona Prot. N°. 194/D20 recante la data del 14.01.2002,
relativo ai servizi pre-ruolo prestati dalla ricorrente presso le scuole comunali materne;
l'attestato del Provveditorato nell'indicare la natura giuridica delle scuole materne CH, San OR e LO
le qualifica come scuole comunali (v. doc. n. 1 allegato al ricorso di primo grado).
È vero, come affermato nella sentenza, che il ha CP_1
prodotto un elenco delle scuole materne paritarie di Cremona e un estratto del portale SIDI dell'amministrazione scolastica contenente l'elenco delle scuole paritarie di Cremona, comprendente anche le scuole materne CH, San OR e LO presso cui la ricorrente ha prestato servizio nel periodo pre-ruolo.
Il contrasto tra i documenti prodotti dalle parti evidenziato anche dal giudice di prime cure che, come detto, ha attribuito maggior valore alla documentazione del , tuttavia, è solo apparente e CP_1
può essere composto ove si consideri che le scuole paritarie sono state introdotte dalla L. n. 62 del 10 Marzo 2000, contenente norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, la quale ha previsto accanto alle scuole statali l'unitaria categoria delle scuole paritarie, consentendo alle scuole non statali esistenti (le scuole legalmente riconosciute e quelle pareggiate) di chiedere il riconoscimento della parità ai sensi della nuova legge.
In dettaglio, l'art 1 comma 1 l. 62/2000 ha previsto che “Il
sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito - 7 -
dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali”; il comma 2 ha precisato che “Si definiscono scuole
paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare
per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi
valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese
quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia,
corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono
coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4,
5 e 6…”.
Il raggruppamento di tutte le scuole non statali, comprese le scuole comunali, nella categoria delle scuole paritarie con conseguente superamento degli istituti scolastici pareggiati è stato ribadito successivamente dal D.L. n. 250/2005 conv. con mod. dalla
L. n. 27/2006, che all'art. 1 bis ha disposto che “Le scuole non statali
di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due
tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10
marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle
scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76. La parità e' riconosciuta con provvedimento adottato dal
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per
territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui
all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000…”. - 8 -
Ciò precisato, la documentazione versata in atti dal , CP_1
che, giova ripetere, consiste nell'elenco delle scuole paritarie della provincia di Cremona risultanti, allo stato attuale, dal sistema informativo della Pubblica Istruzione dimostra che oggi le scuole materne CH, e LO sono scuole paritarie, ossia Per_1
scuole dell'ente locale che hanno ottenuto il riconoscimento della parità possedendo i requisiti di legge.
Ciò, tuttavia, non può che essere avvenuto dopo l'introduzione ex lege delle scuole paritarie e non esclude il fatto, risultante dalla documentazione prodotta dalla ricorrente sopra richiamata, che nel periodo antecedente l'anno 2000, in cui sono stati svolti i servizi pre-
ruolo, le scuole materne presso cui ha lavorato la ricorrente fossero semplicemente scuole comunali non essendo ancora stato introdotto l'istituto della parità scolastica.
Può dirsi accertato, dunque, che l'appellante negli anni 1995-
2000 ha svolto servizio pre-ruolo presso scuole materne comunali e non presso scuole paritarie.
Se così è, la domanda della ricorrente di riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di tutti i servizi non di ruolo prestati nelle scuole materne del Comune di Cremona merita accoglimento.
Ed infatti, è opportuno rammentare, in primo luogo, che la
Suprema Corte con sent. S.U. n. 9144 del 2016 si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio del personale docente dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, - 9 -
ritenendo che (per effetto del combinato disposto degli articoli 77 ed
83 DPR nr. 417/1974 e dell'articolo 57 L. nr. 312/1980, norme poi trasfuse nel testo unico di cui al D.lg. n. 297/1994) all'insegnante assunto a tempo indeterminato che passa dal ruolo della scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale anziché nei limiti della temporizzazione (v. sent. cit. : “la regola dettata da questa
norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato
per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà
anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel
testo originario della norma e quindi fra queste anche per il
passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna”); si è
così imposta nella giurisprudenza di legittimità un'interpretazione univoca della normativa, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici e l'insegnante "di ruolo" della scuola materna che transita nel "ruolo" della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.
Successivamente e per quel che qui maggiormente rileva, la
Suprema Corte ha affrontato, risolvendola in senso positivo, anche la questione della rilevanza del servizio non di ruolo prestato nella scuola materna nel caso di passaggio alla scuola di istruzione secondaria. - 10 -
Tale questione è sorta per il fatto, evidenziato da Cass. Ord.
interlocutoria n. 29213/21, che, in base al sistema della ricostruzione di carriera a seguito dell'immissione in ruolo disciplinato dall'art. 485
DPR n. 297 del 1994, il personale docente della scuola materna, pur potendo transitare nel ruolo delle scuole di grado superiore ove in possesso del relativo titolo di abilitazione, si vedeva riconosciuto il servizio non di ruolo solo in caso di passaggio alla scuola elementare,
non prevedendo la legge il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria (v. art. 485 cit. : “1.Al personale docente delle
scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso
le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in
qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo,
ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per
i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini
economici per il rimanente terzo.
2. Agli stessi fini e nella identica
misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi
contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati
femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di
ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate,
comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché
nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.
3. Al personale
docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli
stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di
docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli - 11 -
educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed
artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o
sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle
scuole materne statali o comunali”).
Così con sent. S.U. n. 2276/2022 la Suprema Corte,
nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha affermato che “il
D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, va interpretato estensivamente così
da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo,
anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di
immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di
immissione in ruolo nella scuola secondaria”; in altre parole, a detta della Suprema Corte, “dell'art. 485 del T.U. (che assurge a norma
"chiave" nel settore in disamina) deve essere data, in conformità con
il precedente di questa Corte sopra ricordato, una interpretazione
coerente con tutti i passaggi ammessi dal legislatore (che, come
ricordato ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità
di passaggi fra ruoli in senso sia orizzontale che verticale, in
quest'ultimo caso, sia dal basso verso l'alto che viceversa) e non solo
con quelli nella stessa previsti (tale da rendere la stessa applicabile
senza limitazioni, e dunque anche nel passaggio dalla scuola materna
alla scuola secondaria). Diversamente ne deriverebbe una
irrazionale disparità di trattamento.”; ne consegue, secondo Cass.
S.U., che “"ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del
docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione - 12 -
in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola
secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima
dell'immissione in ruolo".
La cit. pronuncia ha richiamato, in secondo luogo, anche la nota sent. Cass n. 32249 del 28.11.2019 che, in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio e di divieto di discriminazione tra personale assunto con contratti a tempo determinato e personale di ruolo circa le condizioni di impiego, ha affermato che al fine di verificare se vi è stata o meno una violazione del principio di parità di trattamento di cui alla Clausola 4
dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la comparazione deve essere fatta tra l'anzianità che deriverebbe dall'applicazione della particolare modalità di calcolo prevista dall'art. 485 D.Lgs. 297/1994 e “quella che nello stesso arco
temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con
contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione
docente”, con la precisazione che, agli effetti di tale comparazione, si deve “tener conto del servizio prestato in un ruolo diverso da quello
rispetto al quale si domanda la ricostruzione della carriera, in
presenza delle condizioni richieste dall'art. 485, perché il medesimo
beneficio è riconosciuto anche al docente a tempo indeterminato che
transiti dall'uno all'altro ruolo”, concludendo nel senso che “al
docente va riconosciuto il medesimo trattamento che, nelle stesse
condizioni qualitative e quantitative, sarebbe stato attribuito - 13 -
all'insegnante assunto a tempo indeterminato”.
Tali essendo i principi con cui è necessario confrontarsi, non
è contestato, come già rilevato dal giudice di prime cure, che nel caso specifico sommando i servizi svolti dall'appellante nelle scuole materne di Cremona nel periodo non di ruolo dal 4.09.1995 al
23.10.2000, tenuto conto dei soli periodi di effettivo lavoro come risultanti dallo stato matricolare prodotto dal (v. doc. n. 1 CP_1
fascicolo di primo grado del ), l'attività pre-ruolo svolta CP_1
nelle scuole materne dall'appellante risulta pari a 2 anni, 3 mesi e 27
giorni, cui va aggiunto il periodo, sempre antecedente all'immissione in ruolo, come docente presso la scuola secondaria di primo grado dal
26 gennaio 2000 al 9.06.2001 pari a 10 mesi e 13 giorni (come detto,
unico riconosciuto nel decreto di ricostruzione di carriera) per un totale di servizio pre-ruolo di 3 anni, 12 mesi e 10 giorni.
Dal decreto di ricostruzione della carriera n. 512 del 2006
risulta che il ha invece riconosciuto all'appellante CP_1
un'anzianità pre-ruolo di 1 solo anno collocandola alla data dell'01.09.2002 nella prima fascia stipendiale prevista dal CCNL
Scuola, applicabile ratione temporis, che, come noto, prevedeva una prima posizione stipendiale per la fascia di anzianità 0-2 anni e una seconda posizione stipendiale per la fascia di anzianità 3-8 anni
(successivamente il CCNL 4 agosto 2011 ha previsto la rimodulazione delle posizioni stipendiali (da 0 a 8, da 9 a 14, da 15 a
20, da 21 a 27, da 28 a 34 da 35), modificandone la sequenza, ed - 14 -
accorpando nella prima fascia l'anzianità di servizio 0/8.)
Ebbene, ove fossero stati valutati anche i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole materne di Cremona in aggiunta al servizio pre-
ruolo svolto presso la scuola secondaria di primo grado, l'appellante avrebbe avuto diritto all'atto della ricostruzione di carriera a essere già inserita nella seconda fascia stipendiale ex CCNL e ciò avrebbe via via comportato l'ingresso anticipato nel tempo nelle superiori fasce stipendiali con la percezione del corrispondente superiore trattamento retributivo.
Così stando le cose, dovendosi riconoscere alla luce dei principi sopra richiamati tutti i servizi prestati nelle scuole materne comunali svolti dall'appellante prima dell'immissione nel ruolo della scuola secondaria secondo l'interpretazione estensiva dell'art. 485
d.lgs. 197/1994 elaborata dalla Suprema Corte, ne deriva che l'appellante ha maturato un credito per differenze retributive nei confronti del che va dunque condannato Controparte_1
all'inserimento della ricorrente nella corretta fascia stipendiale,
tenendo conto di quanto accertato, e al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate dalla stessa, che, in difetto di specifiche contestazioni da parte del sui criteri di calcolo CP_1
adottati dalla ricorrente, vengono quantificate nella misura indicata nel ricorso di primo grado pari ad € 7.367,83.
Occorre, inoltre, precisare che l'appellante ha allegato di avere provveduto a calcolare le differenze retributive a decorrere dall'anno 2017 nei limiti del termine quinquennale di prescrizione (su - 15 -
tale circostanza non è mai stata sollevata alcuna osservazione da parte del e può dunque ritenersi pacifica), computato a ritroso CP_1
rispetto alla data della ricezione della costituzione in mora del gennaio 2022 da parte del;
dal che deriva Controparte_1
anche l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del credito sollevata dal sin dal primo grado di giudizio. CP_1
:::::
In definitiva, la sentenza deve essere riformata con accertamento del diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di tutto il servizio pre-ruolo svolto nelle scuole materne del Comune di Cremona e condanna del appellato all'inserimento della medesima nella corretta CP_1
fascia stipendiale e al pagamento delle conseguenti differenze retributive come sopra indicate, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza al saldo.
La riforma della decisione rende necessaria una nuova regolamentazione delle spese di ciascun grado di giudizio.
Tenuto conto della particolarità in fatto del caso concreto e dell'intervento solo in epoca recente della Suprema Corte
nell'esercizio della sua funzione nomofilattica sul tema del riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera dei servizi pre-
ruolo prestati nelle scuole materne comunali, si ritiene vi siano giusti motivi per compensare per metà le spese di lite con conseguente condanna del soccombente a rifondere all'appellante la CP_1
restante metà delle spese, che vengono liquidate nella misura - 16 -
rispettivamente indicata in dispositivo per ciascun grado e con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
va precisato, inoltre,
che le spese di primo grado vengono incrementate del 30% per l'utilizzo di tecniche di redazione informatiche che agevolano la consultazione e la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 224/2024 del Tribunale di
Cremona, dichiara il diritto della ricorrente all'integrale riconoscimento ai fini della ricostruzione della carriera di tutto il servizio pre-ruolo, compreso il servizio svolto in qualità di docente di scuola materna comunale dal 4 settembre 1995 al 23.10.2000, e, per l'effetto, condanna il all'inserimento della Controparte_1
ricorrente nella corretta fascia stipendiale e al pagamento delle conseguenti differenze retributive maturate nella misura di €
7.367,83, oltre accessori di legge;
2) compensa per 1/2 le spese di lite e condanna il
[...]
al pagamento in favore della ricorrente della restante Controparte_1
parte nella misura di € 2.397,00, oltre accessori di legge, per spese di primo grado e nella misura di € 1.736,50, oltre accessori di legge, per spese del presente grado di giudizio.
Brescia, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente - 17 -
(dott. Antonio Matano)