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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 816/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4761/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D501211 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ricorrente_1, appellante:
-Annullare e/o revocare l'avviso di accertamento n. TYS01D501211/2010 relativo ad IVA/IRPEF anno
2005 per falsità e conseguente inesistenza della notifica, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa finale;
- revocare detto avviso di accertamento per carenza di prova da parte dell'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per l'Agenzia delle Entrate:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del
D.lgs 546/92;
-rigettare, comunque, l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto IRPEF, Irap ed IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93.
In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente.
Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio. La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 196/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha asserito con il ricorso introduttivo che in data 27.9.010 era venuto a conoscenza dell'atto in contestazione avverso il quale ha svolto compiute contestazioni non solo con riguardo all'assenza di notifica del medesimo ma anche nel merito della pretesa erariale.
L'atto ha quindi raggiunto lo scopo al quale era destinato così sanando, ex tune, qualunque vizio della notifica.
Quanto al merito occorre osservare preliminarmente che l'atto impugnato trae origine dal processo verbale di contestazione, redatto in data 19.3.2008 dalla Guardia di Finanza di Paternò, al termine della verifica fiscale eseguita nei confronti del contribuente relativamente agli anni dal 2005 al 2008.
In particolare era stato accertato che nell'anno 2005 il Ricorrente_1 aveva acquistato autovetture usate da imprese aventi sede nell'ambito della comunità europea, per un importo complessivo di € 125.000,00, applicando la speciale disciplina del “ regime del margine” di cui al d. l. n. 41/1995.
Dette imprese erano specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte auto sicchè, per tali mezzi, beni propri dell'attività aziendale, avrebbero potuto operare la detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto e non adottarne il regime del margine.
Tanto, secondo l'Agenzia, comportava che le operazioni di vendita di dette autovetture concluse dalle società estere con il ricorrente erano da considerare vere e proprie “ cessioni intracomunitarie” e che il predetto, quale acquirente, avrebbe dovuto assolvere tutti gli obblighi previsti in materia.
Non avendolo fatto il Ricorrente_1 si era reso responsabile della violazione dell'obbligo di documentazione e registrazione, mediante l'annotazione nei registri acquisti e vendite con la relativa integrazione, ai fini iva, per l'importo complessivo di € 125.000,00 con iva al 20% di € 25.000,00.
Tanto premesso ritiene questa Corte di condividere quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e cioè che:
“In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in l. n.
85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole” (così Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105 e successivamente, in senso conforme,
Cass., sez. V, 16 febbraio 2018, n. 3819; Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11437 e Cass., sez. V, 17 settembre 2020, n. 19374).
A tal fine non può condividersi quanto da quest'ultimo affermato in ordine alla sua buona fede dato che i cedenti gli autoveicoli, precedenti proprietari dei medesimi, avevano utilizzato tali beni per l'esercizio della loro attività ( ad esempio di noleggio) detraendo l'imposta assolta sull'acquisto.
La specificazione nella fattura emessa dal cedente comunitario che la transazione era stata effettuata con l'applicazione del “ regime del margine” non esime l'acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi emerga che il cedente comunitario ha impropriamente utilizzato il regime speciale.
Va infine ricordato che in conformità ai principi di cui sopra, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad altro Stato UE, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente ( Cass. Sez. 5°, n. 32402/2018).
Inoltre Cass. Sez. 5°, n. 27547/2018 ha chiarito che l'indebita fruizione, da parte del cessionario di beni mobili, del regime del margine previsto dagli artt. 36 e 37 del d. l. n. 41 del 1995, per avere il cedente operato nell'ambito della propria attività d'impresa e aver avuto dunque la possibilità di detrarre l'iva assolta sugli acquisti, comporta l'applicazione, nei confronti del cessionario, anche delle sanzioni amministrative, salvo che egli non dimostri la propria buona fede, che può ravvisarsi ove lo stesso non fosse consapevole che il proprio acquisto si iscriva nel contesto di un'evasione dell'imposta, pur avendo utilizzato la necessaria diligenza per verificare le caratteristiche degli acquisti. L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 196/2022, pronunziata il 7.1.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sezione 12;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 5, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANCATO VINCENZO, Presidente e Relatore
FRANCOLA TOMMASO, Giudice
VASTA ISIDORO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4761/2022 depositato il 12/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 196/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 12/01/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01D501211 IRPEF-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Per Ricorrente_1, appellante:
-Annullare e/o revocare l'avviso di accertamento n. TYS01D501211/2010 relativo ad IVA/IRPEF anno
2005 per falsità e conseguente inesistenza della notifica, con conseguente prescrizione e decadenza della pretesa finale;
- revocare detto avviso di accertamento per carenza di prova da parte dell'Ufficio;
- Con vittoria di spese e compensi difensivi ex D.M. 55/2014 di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Per l'Agenzia delle Entrate:
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 21 del
D.lgs 546/92;
-rigettare, comunque, l'appello e condannare il ricorrente alle spese di giudizio;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 25.11.2010, Ricorrente_1 impugnava l'atto di contestazione specificato in epigrafe, avente ad oggetto IRPEF, Irap ed IVA anno 2005.
Con detto atto l'Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. in data 19.3.2008, contestava al Ricorrente_1, titolare della ditta “Società_1” esercente attività di commercio di autoveicoli, di avere acquistato talune vetture usate presso soggetti comunitari, applicando ai fini IVA il c. d. regime del margine previsto dal D.L. 41/95, senza che ne sussistessero i presupposti, atteso che i venditori erano società specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione di flotte auto aziendali, di talché, in tale veste, avevano potuto detrarre l'IVA a monte.
Gli acquisti delle vetture erano quindi soggetti agli obblighi di documentazione e registrazione previsti per gli acquisti intracomunitari che, nella specie, non erano stati assolti, mentre il modello INTRA-2 era stato presentato solo in data 15.2.2008, e quindi oltre il termine previsto dall'art. 6 del D.L. 16/93.
In ragione delle contestate violazioni, l'Agenzia applicava quindi al Ric._1 le sanzioni previste dalla legge.
Ricorrente_1 esponeva preliminarmente di avere ricevuto la notifica dell'atto impugnato in data 27.9.2010 e, nel merito, sosteneva di versare in buona fede quanto all'applicabilità del regime del margine atteso che, come poteva evincersi dalle fatture di acquisto, i soggetti presso cui aveva comprato i veicoli avevano a loro volta applicato detto regime, ed esso ricorrente non era in grado di verificare se sussistessero in capo a questi ultimi i relativi presupposti.
L'Agenzia delle Entrate preliminarmente eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'atto impugnato notificato al Ric._1 in data 23.9.2010, come poteva evincersi dalla relata di notifica attestante la consegna dell'atto a soggetto qualificatosi come il ricorrente.
Ricorrente_1 proponeva querela di falso dinanzi al Tribunale di Catania avverso la relata di notifica e chiedeva sospendersi il giudizio. La commissione decideva in conformità.
Con sentenza n. 3967/2020, pubblicata in data 26.11.2020, il Tribunale di Catania dichiarava la falsità materiale della sottoscrizione apparentemente apposta da Ricorrente_1 nella relata di notifica.
Il processo veniva quindi riassunto.
Con memorie illustrative in data 27.12.2021 il ricorrente, oltre ad insistere, in ragione dell'esito della querela di falso proposta, in ordine alla tempestività del ricorso, introduceva un motivo di impugnazione del tutto nuovo avente ad oggetto la decadenza dell'Agenzia delle Entrate dal potere impositivo ai sensi dell'art. 43
DPR 600/73 (in ragione della nullità della notifica) e comunque la prescrizione della pretesa tributaria.
Con memorie in data 30.12.2021 l'Agenzia delle Entrate insisteva nelle sue controdeduzioni.
All'udienza del 7.1.2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
La CTP adita, con sentenza n. 196/2022 del 7.1.2022, rigettava il ricorso introduttivo e condannava altresì il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
Egli, con atto notificato il 12.7.2022, proponeva quindi appello eccependo:
1) L'Omessa pronuncia ed errata e/o insufficiente e contraddittoria motivazione
2) L'erroneità, nel merito, di quanto affermato dal primo Giudice.
Resisteva l'Agenzia delle Entrate contestando quanto avversariamente affermato.
Seguiva memoria illustrativa dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha asserito con il ricorso introduttivo che in data 27.9.010 era venuto a conoscenza dell'atto in contestazione avverso il quale ha svolto compiute contestazioni non solo con riguardo all'assenza di notifica del medesimo ma anche nel merito della pretesa erariale.
L'atto ha quindi raggiunto lo scopo al quale era destinato così sanando, ex tune, qualunque vizio della notifica.
Quanto al merito occorre osservare preliminarmente che l'atto impugnato trae origine dal processo verbale di contestazione, redatto in data 19.3.2008 dalla Guardia di Finanza di Paternò, al termine della verifica fiscale eseguita nei confronti del contribuente relativamente agli anni dal 2005 al 2008.
In particolare era stato accertato che nell'anno 2005 il Ricorrente_1 aveva acquistato autovetture usate da imprese aventi sede nell'ambito della comunità europea, per un importo complessivo di € 125.000,00, applicando la speciale disciplina del “ regime del margine” di cui al d. l. n. 41/1995.
Dette imprese erano specializzate nel leasing operativo di veicoli aziendali multimarca, nel noleggio a lungo termine e nella gestione delle flotte auto sicchè, per tali mezzi, beni propri dell'attività aziendale, avrebbero potuto operare la detrazione dell'imposta all'atto dell'acquisto e non adottarne il regime del margine.
Tanto, secondo l'Agenzia, comportava che le operazioni di vendita di dette autovetture concluse dalle società estere con il ricorrente erano da considerare vere e proprie “ cessioni intracomunitarie” e che il predetto, quale acquirente, avrebbe dovuto assolvere tutti gli obblighi previsti in materia.
Non avendolo fatto il Ricorrente_1 si era reso responsabile della violazione dell'obbligo di documentazione e registrazione, mediante l'annotazione nei registri acquisti e vendite con la relativa integrazione, ai fini iva, per l'importo complessivo di € 125.000,00 con iva al 20% di € 25.000,00.
Tanto premesso ritiene questa Corte di condividere quanto ritenuto dal Giudice di prime cure e cioè che:
“In tema di IVA, il regime del margine - previsto dall'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995, conv. con modif. in l. n.
85 del 1995, per le cessioni da parte di rivenditori di beni d'occasione, di oggetti d'arte, da collezione o di antiquariato - costituisce un regime speciale in favore del contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l'amministrazione contesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime, spetta a quest'ultimo dimostrare la sua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale, ma anche di aver usato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto), al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento alla compravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se I'IVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche quando l'amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta. Nell'ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole” (così Cass., sez. un., 12 settembre 2017, n. 21105 e successivamente, in senso conforme,
Cass., sez. V, 16 febbraio 2018, n. 3819; Cass., sez. V, 11 maggio 2018, n. 11437 e Cass., sez. V, 17 settembre 2020, n. 19374).
A tal fine non può condividersi quanto da quest'ultimo affermato in ordine alla sua buona fede dato che i cedenti gli autoveicoli, precedenti proprietari dei medesimi, avevano utilizzato tali beni per l'esercizio della loro attività ( ad esempio di noleggio) detraendo l'imposta assolta sull'acquisto.
La specificazione nella fattura emessa dal cedente comunitario che la transazione era stata effettuata con l'applicazione del “ regime del margine” non esime l'acquirente da responsabilità qualora in base ad elementi oggettivi emerga che il cedente comunitario ha impropriamente utilizzato il regime speciale.
Va infine ricordato che in conformità ai principi di cui sopra, la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità del regime del margine nell'ipotesi di un contribuente cessionario di autoveicoli usati da un cedente nazionale che non aveva verificato se il dante causa di questo, venditore appartenente ad altro Stato UE, avesse trattato la cessione come intracomunitaria, ritenendo a tal fine inidoneo il libretto di circolazione e non potendo l'onere di diligenza ritenersi assolto in base ad un acritico affidamento alle dichiarazioni effettuate dalla società cedente ( Cass. Sez. 5°, n. 32402/2018).
Inoltre Cass. Sez. 5°, n. 27547/2018 ha chiarito che l'indebita fruizione, da parte del cessionario di beni mobili, del regime del margine previsto dagli artt. 36 e 37 del d. l. n. 41 del 1995, per avere il cedente operato nell'ambito della propria attività d'impresa e aver avuto dunque la possibilità di detrarre l'iva assolta sugli acquisti, comporta l'applicazione, nei confronti del cessionario, anche delle sanzioni amministrative, salvo che egli non dimostri la propria buona fede, che può ravvisarsi ove lo stesso non fosse consapevole che il proprio acquisto si iscriva nel contesto di un'evasione dell'imposta, pur avendo utilizzato la necessaria diligenza per verificare le caratteristiche degli acquisti. L'appello proposto va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione Staccata di Catania n. 5, definitivamente pronunziando, così provvede:
rigetta l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 196/2022, pronunziata il 7.1.2022 dalla C. T. P. di Catania, Sezione 12;
condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del presente grado che liquida in € 2.500,00, oltre accessori di legge.
Catania 19.11.2025 Il Presidente rel.
dr. V. Brancato