Art. 4.
Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita'
1. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' delle societa' scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesita'.
Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesita'
1. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesita' (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonche' delle societa' scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesita'.