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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1660/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0025983 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1656/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento n. CT0025983/2019 nei confronti della sig.ra Resistente_1, avente a oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale di fabbricati da A/2 ad A/8 per una nuova rendita di complessivi euro 2.608,11, anzicchè euro
1.575,19 del precedente valore.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo la nullità per carenza di motivazione e l'infondatezza della nuova determinazione di classamento. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 12334 depositata in data 15 febbraio 2024, ritenendo fondate le doglianze eccepite dalla contribuente, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare la condivisione di questa Corte delle risultanze formulate da altra sezione della medesima CGT di secondo grado che, in relazione alla medesima questione oggetto del presente giudizio, si è espressa in segno positivo rispetto alle doglianze poste in essere dalla ricorrente.
E invero, il perfezionamento dei segmenti che compongono l'onere informativo gravante in capo all'Ufficio trova concretizzazione nella motivazione. A essa, infatti, fa espresso richiamo l'art. 7 contenuto all'interno della L. n. 212/2000, il quale afferma che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione medesima. In conformità al dettato normativo, dunque, anche l'avviso di accertamento sconta l'obbligo fondamentale di fornire al contribuente un'adeguata esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. La perentorietà di siffatto obbligo, peraltro, ha trovato puntuale e ripetuto riscontro in tutti i pronunciamenti della giurisprudenza di vertice, la quale ha avuto modo di chiarire che agli atti di natura tributaria «devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge n. 241/90, ed espressamente recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212/2000”, ovverosia i principi che impongono di indicare in atto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del recupero proposto» (Cass. n. 18415/2005).
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, considerato soddisfatto l'onere di motivazione gravante in capo all'Ufficio, occorre tenere conto delle confutazioni difensive poste in essere dalla contribuente, le quali giungono a una diversa determinazione degli elementi fattuali contestati nell'atto impugnato.
Nel dettaglio, considerata la circostanza che la differente determinazione realizzata dalla contribuente, suffragata dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Nominativo_1, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, questo Giudice non può che essere indotto a concludere secondo la formula generale contenuta all'interno dell'art. 115 c.p.c. alla lettera della quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 6, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
ATTINELLI MAURIZIO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1660/2024 depositato il 04/04/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1233/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
12 e pubblicata il 15/02/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. CT0025983 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1656/2025 depositato il
03/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in atti
Resistente/Appellato: insiste nelle svolte difese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate di Catania emetteva avviso di accertamento n. CT0025983/2019 nei confronti della sig.ra Resistente_1, avente a oggetto la nuova determinazione di classamento e rendita catastale di fabbricati da A/2 ad A/8 per una nuova rendita di complessivi euro 2.608,11, anzicchè euro
1.575,19 del precedente valore.
La destinataria di tale atto proponeva ricorso eccependo la nullità per carenza di motivazione e l'infondatezza della nuova determinazione di classamento. Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
L'Agenzia delle Entrate, costituita in giudizio, controdeduceva alle censure esposte in ricorso, insistendo sulla bontà dell'atto e del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso introduttivo.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania con sentenza n. 12334 depositata in data 15 febbraio 2024, ritenendo fondate le doglianze eccepite dalla contribuente, accoglieva il ricorso e condannava l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello l'Agenzia delle Entrate di Catania reiterando le contestazioni già formulate nel primo grado di giudizio. Chiede la riforma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, non ritiene meritevole di accoglimento l'appello proposto in ragione delle argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, occorre evidenziare la condivisione di questa Corte delle risultanze formulate da altra sezione della medesima CGT di secondo grado che, in relazione alla medesima questione oggetto del presente giudizio, si è espressa in segno positivo rispetto alle doglianze poste in essere dalla ricorrente.
E invero, il perfezionamento dei segmenti che compongono l'onere informativo gravante in capo all'Ufficio trova concretizzazione nella motivazione. A essa, infatti, fa espresso richiamo l'art. 7 contenuto all'interno della L. n. 212/2000, il quale afferma che gli atti dell'Amministrazione Finanziaria devono essere motivati, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione medesima. In conformità al dettato normativo, dunque, anche l'avviso di accertamento sconta l'obbligo fondamentale di fornire al contribuente un'adeguata esplicitazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la pretesa. La perentorietà di siffatto obbligo, peraltro, ha trovato puntuale e ripetuto riscontro in tutti i pronunciamenti della giurisprudenza di vertice, la quale ha avuto modo di chiarire che agli atti di natura tributaria «devono ritenersi applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge n. 241/90, ed espressamente recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della L. n. 212/2000”, ovverosia i principi che impongono di indicare in atto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto del recupero proposto» (Cass. n. 18415/2005).
Tanto premesso, in relazione al caso in esame, considerato soddisfatto l'onere di motivazione gravante in capo all'Ufficio, occorre tenere conto delle confutazioni difensive poste in essere dalla contribuente, le quali giungono a una diversa determinazione degli elementi fattuali contestati nell'atto impugnato.
Nel dettaglio, considerata la circostanza che la differente determinazione realizzata dalla contribuente, suffragata dalla relazione tecnica a firma dell'Ing. Nominativo_1, non è stata oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio, questo Giudice non può che essere indotto a concludere secondo la formula generale contenuta all'interno dell'art. 115 c.p.c. alla lettera della quale “il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Alla luce delle suesposte documentate argomentazioni la Corte rigetta l'appello, conferma l'impugnata sentenza e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.
Le spese, poste a carico della parte soccombente ex art. 15 D.lgs. n. 546/1992, sono liquidate in euro
2.000,00 oltre al contributo unificato, oltre il contributo previdenziale e Iva, se dovuti.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata. Spese determinate in sentenza e poste a carico della parte soccombente.