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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/09/2025, n. 4581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4581 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15287/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15287/20 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del
Foro di Milano;
attrice contro
pagina 1 di 4 (C.F. ), con sede presso la Casa Municipale in , Via CP_1 P.IVA_2 CP_1
Etnea, 1, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Via
Umberto I, 184, presso lo studio dell'Avv. Rossella Pappalardo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme: 1) euro 21.012,62 per sorte CP_1
capitale di n. 25 fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto di cessione crediti di
Hera Comm SpA ed oltre, ancora, interessi anatocistici, nonché l'ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
2) euro 99.349,70 a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento,
da parte del di crediti diversi, oltre interessi anatocistici ed oltre ancora euro CP_1
18.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 470 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora. CP_1
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande CP_1
attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate.
pagina 2 di 4 Per come puntualmente dedotto e documentato dal convenuto sin dalla CP_1
costituzione in giudizio, in ordine alle somme de quibus è infatti intervenuto un accordo transattivo tra le parti, contenuto nella scrittura datata 27/09/2019, sottoscritta dall'attrice e recepita dal con delibera del 23 dicembre 2019, a mezzo del quale CP_1
è stato tra l'altro previsto il pagamento rateale delle somme in questione da parte del
; non è contestato da controparte l'avvenuto pagamento di somme in CP_1
virtù di tale transazione. Si osserva poi che parte attrice nel corso dell'intero giudizio non ha mai contestato tempestivamente ed espressamente l'esistenza e l'efficacia di tale accordo transattivo;
solo con la memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (e quindi tra l'altro tardivamente) si è limitata alle pagine 3 e 4 a dedurre genericamente e in maniera irrilevante di volere “fare salva ogni verifica sulla fondatezza di tale
documento”.
In ogni caso, si vuole stigmatizzare il comportamento processuale dell'attrice sia in quanto nell'atto di citazione richiede la somma di euro 21.012,62 per sorte capitale e solo in sede di precisazione delle conclusioni richiede la minore somma di euro 568,14
senza specificare nulla al riguardo, sia in quanto richiede rilevanti somme a titolo di interessi (€ 99.349,70, anche esse ridotte notevolmente in sede di precisazione delle conclusioni) senza specificare come si è pervenuto alla iniziale e successiva quantificazione.
pagina 3 di 4 In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15287/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Salvatore Barberi
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15287/20 R.G.
promossa da
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del
Foro di Milano;
attrice contro
pagina 1 di 4 (C.F. ), con sede presso la Casa Municipale in , Via CP_1 P.IVA_2 CP_1
Etnea, 1, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Catania, Via
Umberto I, 184, presso lo studio dell'Avv. Rossella Pappalardo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attrice chiedeva la condanna del convenuto al pagamento delle seguenti somme: 1) euro 21.012,62 per sorte CP_1
capitale di n. 25 fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 3, oltre interessi moratori dal giorno successivo alla sottoscrizione del contratto di cessione crediti di
Hera Comm SpA ed oltre, ancora, interessi anatocistici, nonché l'ulteriore somma di euro 1.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
2) euro 99.349,70 a titolo di interessi di mora, maturati a causa del tardivo pagamento,
da parte del di crediti diversi, oltre interessi anatocistici ed oltre ancora euro CP_1
18.800,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 470 fatture il cui tardivo pagamento da parte del ha generato gli interessi di mora. CP_1
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto delle domande CP_1
attrici.
Nel merito, le domande attrici vanno rigettate.
pagina 2 di 4 Per come puntualmente dedotto e documentato dal convenuto sin dalla CP_1
costituzione in giudizio, in ordine alle somme de quibus è infatti intervenuto un accordo transattivo tra le parti, contenuto nella scrittura datata 27/09/2019, sottoscritta dall'attrice e recepita dal con delibera del 23 dicembre 2019, a mezzo del quale CP_1
è stato tra l'altro previsto il pagamento rateale delle somme in questione da parte del
; non è contestato da controparte l'avvenuto pagamento di somme in CP_1
virtù di tale transazione. Si osserva poi che parte attrice nel corso dell'intero giudizio non ha mai contestato tempestivamente ed espressamente l'esistenza e l'efficacia di tale accordo transattivo;
solo con la memoria istruttoria ex art 183, comma 6, n. 2 c.p.c. (e quindi tra l'altro tardivamente) si è limitata alle pagine 3 e 4 a dedurre genericamente e in maniera irrilevante di volere “fare salva ogni verifica sulla fondatezza di tale
documento”.
In ogni caso, si vuole stigmatizzare il comportamento processuale dell'attrice sia in quanto nell'atto di citazione richiede la somma di euro 21.012,62 per sorte capitale e solo in sede di precisazione delle conclusioni richiede la minore somma di euro 568,14
senza specificare nulla al riguardo, sia in quanto richiede rilevanti somme a titolo di interessi (€ 99.349,70, anche esse ridotte notevolmente in sede di precisazione delle conclusioni) senza specificare come si è pervenuto alla iniziale e successiva quantificazione.
pagina 3 di 4 In virtù del principio della soccombenza, l'attrice va condannata al pagamento delle spese processuali in favore di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice della V Sezione Civile del Tribunale di Catania, Salvatore Barberi, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
15287/20 R.G.:
1) rigetta le domande attrici;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali liquidate in € 15.000,00 per compensi professionali, oltre a rimborso forfettario, Iva e cpa.
Così deciso il 18 settembre 2025.
IL GIUDICE
Salvatore Barberi
Atto depositato telematicamente pagina 4 di 4