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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/07/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6997/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Danzi come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Caneva come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “insiste per le istanze istruttorie formulate ivi compreso
l'esibizione del conto corrente nr. 10414336 mps cointestato con . CP_2
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte resistente: “ insiste nelle proprie istanze e nelle proprie domande”
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 28.11.2024 il sig. ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1975/2021 pubblicata il 14.11.2021 deducendo che dal mese di maggio 2024 la figlia , all'epoca della divorzio Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, si è trasferita dal padre per contrasti insorti con la resistente senza fare più rientro, ad eccezione di un unico pernotto il 16.11.2024, presso l'abitazione materna ed ha quindi chiesto che, confermato il suo obbligo nei confronti della figlia rimasta dalla madre, a far data da maggio 2024 venga posto a carico della Per_2 resistente l'obbligo di contribuire al matenimento della figlia in misura di € 500 oltre al 75% delle spese straordinarie.
La resistente si è costituita in giudizio dando una diversa rappresentazione e spiegazione in merito ai fatti che hanno portato la figlia ad allontanarsi dall'abitazione materna;
ha tuttavia precisato che la figlia ha comunque continuato a trascorrere buona padre delle sue Per_1 giornate fuori dalla casa del padre e, segnatamente, a casa dei nonni paterni, dalla zio materno e dalle amiche e che comunque da febbraio 2025 risiede presso lo studentato Per_1
Polimi di MA (MN) . Ha inoltre contestato che da maggio 2024 sia il padre a mantenere in via esclusiva la figlia avendo provveduto a versare direttamente alla figlia varie somme. La resistente ha inoltre evidenziato il miglioramento della situazione reddittuale del ricorrente che al momento del divorzio era disoccupato mentre adesso lavora presso la ditta Saica Pack
Italia s.p.a. con uno stipendio di € 1.200.
Ha quindi concluso in via preliminare per il rigetto delle domande dal momento che la figlia non vive più con il padre ma presso lo studentato di MA. In via principale ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che venga aumentato a € 400
l'assegno di mantenimento della figlia e posto, dal mese di febbraio 2025 o in Per_2 subordine con decorrenza dalla domanda, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuzione di € 150 da versare direttamente alla figlia . Per_1
pagina 2 di 5 All'udienza del 25.3.2025 sono state sentite le parti e all'esito il giudice relatore ha proposto alle parti l'abbandono del presente procedimento a spese compensate. Parte resistente ha accettato la proposta mentre il sig ha chiesto di poter avere del tempo per CP_3 valutarla e verificare se effettivamente il ritorno della figlia presso la madre fosse definitivo.
Alla successiva udienza, dopo un'iniziale accettazione della proposta anche da parte resistente sul presupposto delle disponibilità dichiarata dalla sigra di rinunciare CP_1 all'accredito diretto da parte del datore di lavoro, ha dichiarato di non accettare la proposta stante la revoca della suddetta disponibilità espressa in udienza dalla resistente.
La causa è stata quindi riservata al collegio sulle conclusioni adottate dalle parti.
In fatto dalle dichiarazioni delle parti deve ritenersi non contestato che la figlia a maggio 2024 si è trasferita a casa del padre. Poco rileva, ai fini in esame, se, Per_1 come sostiene il padre, sia stata la figlia a voler andare via o, come sostiene la madre, sia stata lei stessa a dire alla figlia di andare dal padre perché non rispettava le regole della Per_1 casa, quelle che è certo è che da maggio sino a Natale la ragazza è stata a casa del padre e non ha fatto rientro nella casa materna (viene anche riferito di un episodio di novembre 2024 in cui su richiesta della resistente sono intervenuti i carabinieri per atteggiamenti posti in essere dal ricorrente e dalla figlia e di fatto per allontanarsi dalla casa della resistente). A Per_1
Natale madre e figlia si sono riviste, a gennaio la figlia ha chiesto aiuto alla madre e da febbraio la ragazza si è trasferita a vivere in uno studentato a MA facendo rientro nei fine settimana presso la casa della madre.
Ciò posto, al momento del deposito del ricorso a novembre 2024 sussitevano i motivi per richiedere una modifica delle condizioni di divorzio.
A far data da febbraio 2025, a procedimento incardinato, la situazione si è nuovamente modificata: la ragazza per motivi di studio si è trasferita un uno studentato a MA dove trascorre la settimana e nei fine settimana rientra a casa della madre.
Per quanto concerne quindi il periodo successivo a febbraio 2025 la domanda di modifica non può essere accolta e deve essere rigettata per fatto sopravvenuto.
Deve ugualmente essere rigettata la domanda di modifica avanzata dalla resistente. La resistente ha infatti chiesto un aumento dell'assegno concordato a settembre 2021 rappresentando, per un verso, che il suo reddito da lavoro dipendente quale direttrice di una filiale dell'istituto di credito Monte dei Pachi di Siena è di € 3.250 (€ 3.370 dall'ultimo CU,
pagina 3 di 5 mancano i 730) ed è rimasto invariato mentre è variato in positivo la situazione reddituale del sig. che, al momento del divorzio, era disoccupato e ora lavora come dipendente con Pt_1 una retribuzione di € 1.200. Per altro verso, a giustificazione del richiesto aumento, ha allegato che le esigenze di entrambe le figlie sono accresciute, anche, per il fatto che i costi per ogni servizio e/o necessità sono lievitati ma "di fatto" le spese per la secondogenita sono superiori considerato il dopo-scuola, la logopedista, la piattaforma per DSA e la baby-sitter, che il Ricorrente si è sempre rifiutato di rimborsare pro quota.
Ciò posto, il fatto che il resistente non fosse occupato al momento della pronuncia di divorzio settembre 2021 non non è in sé contestato dal sig. che tuttavia ha replicato Pt_1 che a settembre 2021, quando le parti hanno concordato un assegno di € 150, esse già sapevano che il ricorrente era in procinto di essere assunto - cosa che è in effetti avvenuta a ottobre 2021 – e che ciò trova conferma nella previsione già in quella sede dell'aumento dell'assegno ad € 200 per ciascuna figlia a decorrere da marzo 2022.
L'aumento dell'assegno da € 150 a € 200 a distanza di pochi mesi fa ragionevolmente presumere che il miglioramento dell condizione reddittuale del padre fosse stata valutata al momento della stipulazione degli accordi e non costituisca una circostanza sopravvenuta idonea a mutare l'assetto patrimoniale realizzato con il suddetto accordo recepito nella sentenza di divorzio. D'altrone dalla complessiva situazione reddituale delle due parti risulta la complessiva congruità della pattuizione.
Quanto infine alle maggiori necessità della figlia minore indicate nel “dopo-scuola, la logopedista, la piattaforma per DSA e la baby-sitter”, oltre ad essere circostanze non provate in giudizio , attengono a spese straordinarie per le quali la sentenza di divorzio ha già previsto come concordarle e come ripartirle e che non giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento. La lievitazione dei costi e eservizi, genericamente rappresentata, è invece compensata, in mancanza di diverse deduzioni, dalla rivalutazione Istat prevista per legge.
La domanda di aumento dell'assegno deve dunque essere rigettata.
L'inziale fondatezza del ricorso, la successiva infondatezza per fatto sopravvenuto e l'infondatezza della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso promosso da Parte_1 rigetta la domanda di aumento dell'assegno avanzata da CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6997/2024 avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso) promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Danzi come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE contro
) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Caneva come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI:
Conclusioni di parte ricorrente: “insiste per le istanze istruttorie formulate ivi compreso
l'esibizione del conto corrente nr. 10414336 mps cointestato con . CP_2
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte resistente: “ insiste nelle proprie istanze e nelle proprie domande”
Conclusioni del PM: “ nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con ricorso depositato il 28.11.2024 il sig. ha chiesto la modifica Parte_1 delle condizioni contenute nella sentenza di divorzio n. 1975/2021 pubblicata il 14.11.2021 deducendo che dal mese di maggio 2024 la figlia , all'epoca della divorzio Per_1 collocata in via prevalente presso la madre, si è trasferita dal padre per contrasti insorti con la resistente senza fare più rientro, ad eccezione di un unico pernotto il 16.11.2024, presso l'abitazione materna ed ha quindi chiesto che, confermato il suo obbligo nei confronti della figlia rimasta dalla madre, a far data da maggio 2024 venga posto a carico della Per_2 resistente l'obbligo di contribuire al matenimento della figlia in misura di € 500 oltre al 75% delle spese straordinarie.
La resistente si è costituita in giudizio dando una diversa rappresentazione e spiegazione in merito ai fatti che hanno portato la figlia ad allontanarsi dall'abitazione materna;
ha tuttavia precisato che la figlia ha comunque continuato a trascorrere buona padre delle sue Per_1 giornate fuori dalla casa del padre e, segnatamente, a casa dei nonni paterni, dalla zio materno e dalle amiche e che comunque da febbraio 2025 risiede presso lo studentato Per_1
Polimi di MA (MN) . Ha inoltre contestato che da maggio 2024 sia il padre a mantenere in via esclusiva la figlia avendo provveduto a versare direttamente alla figlia varie somme. La resistente ha inoltre evidenziato il miglioramento della situazione reddittuale del ricorrente che al momento del divorzio era disoccupato mentre adesso lavora presso la ditta Saica Pack
Italia s.p.a. con uno stipendio di € 1.200.
Ha quindi concluso in via preliminare per il rigetto delle domande dal momento che la figlia non vive più con il padre ma presso lo studentato di MA. In via principale ha chiesto, a parziale modifica delle condizioni di divorzio, che venga aumentato a € 400
l'assegno di mantenimento della figlia e posto, dal mese di febbraio 2025 o in Per_2 subordine con decorrenza dalla domanda, a carico di entrambi i genitori l'obbligo di contribuzione di € 150 da versare direttamente alla figlia . Per_1
pagina 2 di 5 All'udienza del 25.3.2025 sono state sentite le parti e all'esito il giudice relatore ha proposto alle parti l'abbandono del presente procedimento a spese compensate. Parte resistente ha accettato la proposta mentre il sig ha chiesto di poter avere del tempo per CP_3 valutarla e verificare se effettivamente il ritorno della figlia presso la madre fosse definitivo.
Alla successiva udienza, dopo un'iniziale accettazione della proposta anche da parte resistente sul presupposto delle disponibilità dichiarata dalla sigra di rinunciare CP_1 all'accredito diretto da parte del datore di lavoro, ha dichiarato di non accettare la proposta stante la revoca della suddetta disponibilità espressa in udienza dalla resistente.
La causa è stata quindi riservata al collegio sulle conclusioni adottate dalle parti.
In fatto dalle dichiarazioni delle parti deve ritenersi non contestato che la figlia a maggio 2024 si è trasferita a casa del padre. Poco rileva, ai fini in esame, se, Per_1 come sostiene il padre, sia stata la figlia a voler andare via o, come sostiene la madre, sia stata lei stessa a dire alla figlia di andare dal padre perché non rispettava le regole della Per_1 casa, quelle che è certo è che da maggio sino a Natale la ragazza è stata a casa del padre e non ha fatto rientro nella casa materna (viene anche riferito di un episodio di novembre 2024 in cui su richiesta della resistente sono intervenuti i carabinieri per atteggiamenti posti in essere dal ricorrente e dalla figlia e di fatto per allontanarsi dalla casa della resistente). A Per_1
Natale madre e figlia si sono riviste, a gennaio la figlia ha chiesto aiuto alla madre e da febbraio la ragazza si è trasferita a vivere in uno studentato a MA facendo rientro nei fine settimana presso la casa della madre.
Ciò posto, al momento del deposito del ricorso a novembre 2024 sussitevano i motivi per richiedere una modifica delle condizioni di divorzio.
A far data da febbraio 2025, a procedimento incardinato, la situazione si è nuovamente modificata: la ragazza per motivi di studio si è trasferita un uno studentato a MA dove trascorre la settimana e nei fine settimana rientra a casa della madre.
Per quanto concerne quindi il periodo successivo a febbraio 2025 la domanda di modifica non può essere accolta e deve essere rigettata per fatto sopravvenuto.
Deve ugualmente essere rigettata la domanda di modifica avanzata dalla resistente. La resistente ha infatti chiesto un aumento dell'assegno concordato a settembre 2021 rappresentando, per un verso, che il suo reddito da lavoro dipendente quale direttrice di una filiale dell'istituto di credito Monte dei Pachi di Siena è di € 3.250 (€ 3.370 dall'ultimo CU,
pagina 3 di 5 mancano i 730) ed è rimasto invariato mentre è variato in positivo la situazione reddituale del sig. che, al momento del divorzio, era disoccupato e ora lavora come dipendente con Pt_1 una retribuzione di € 1.200. Per altro verso, a giustificazione del richiesto aumento, ha allegato che le esigenze di entrambe le figlie sono accresciute, anche, per il fatto che i costi per ogni servizio e/o necessità sono lievitati ma "di fatto" le spese per la secondogenita sono superiori considerato il dopo-scuola, la logopedista, la piattaforma per DSA e la baby-sitter, che il Ricorrente si è sempre rifiutato di rimborsare pro quota.
Ciò posto, il fatto che il resistente non fosse occupato al momento della pronuncia di divorzio settembre 2021 non non è in sé contestato dal sig. che tuttavia ha replicato Pt_1 che a settembre 2021, quando le parti hanno concordato un assegno di € 150, esse già sapevano che il ricorrente era in procinto di essere assunto - cosa che è in effetti avvenuta a ottobre 2021 – e che ciò trova conferma nella previsione già in quella sede dell'aumento dell'assegno ad € 200 per ciascuna figlia a decorrere da marzo 2022.
L'aumento dell'assegno da € 150 a € 200 a distanza di pochi mesi fa ragionevolmente presumere che il miglioramento dell condizione reddittuale del padre fosse stata valutata al momento della stipulazione degli accordi e non costituisca una circostanza sopravvenuta idonea a mutare l'assetto patrimoniale realizzato con il suddetto accordo recepito nella sentenza di divorzio. D'altrone dalla complessiva situazione reddituale delle due parti risulta la complessiva congruità della pattuizione.
Quanto infine alle maggiori necessità della figlia minore indicate nel “dopo-scuola, la logopedista, la piattaforma per DSA e la baby-sitter”, oltre ad essere circostanze non provate in giudizio , attengono a spese straordinarie per le quali la sentenza di divorzio ha già previsto come concordarle e come ripartirle e che non giustificano un aumento dell'assegno di mantenimento. La lievitazione dei costi e eservizi, genericamente rappresentata, è invece compensata, in mancanza di diverse deduzioni, dalla rivalutazione Istat prevista per legge.
La domanda di aumento dell'assegno deve dunque essere rigettata.
L'inziale fondatezza del ricorso, la successiva infondatezza per fatto sopravvenuto e l'infondatezza della domanda riconvenzionale giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione pagina 4 di 5 disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso promosso da Parte_1 rigetta la domanda di aumento dell'assegno avanzata da CP_1 compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Giudice Estensore dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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