Articolo 22 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 21Articolo 23
Versione
3 giugno 1985
Art. 22.

L'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero acquistano la personalita' giuridica civile dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'interno, che conferisce ad essi la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto.
Il decreto e' emanato entro sessanta giorni dalla data di ricezione dei relativi provvedimenti canonici.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche al riconoscimento civile dei decreti canonici di fusione di Istituti diocesani o di separazione di Istituti a carattere interdiocesano emanati entro il 30 settembre 1989.
Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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