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Sentenza 12 marzo 2024
Sentenza 12 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/03/2024, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. 1540/2019 R.G., avente ad oggetto: “Retribuzione” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. indicato: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Roberto Coppola ed elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Vittorio Emanuele
n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Francesco Castellano e Rocco Felato ed elettivamente domiciliata in Avellino al Corso
Umberto I n. 80;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, in persona del sindaco l.r.p.t., Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2019, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “a) Condannare le resistenti in solido al pagamento della somma complessiva di € 195.701,01 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto, mensilità arretrate, ferie e festività non godute e straordinario, così come risultante il tutto dai conteggi allegati o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla indagine istruttoria, ai sensi del C.C.N.L. del settore e del dettato Costituzionale che si invoca, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo. b) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.”
A sostegno del ricorso, la ricorrente premetteva di essere stata assunta, in data
20.1.2010, dall' che si occupa dell'inserimento Organizzazione_1 sociale e scolastico di bambini con neurolesioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Custode e inquadramento nel 6 livello del CCNL per i lavoratori dipendenti di Istituzioni socioassistenziali Org_2
Esponeva di aver lavorato ben oltre le 38 ore settimanali previste dal contratto e, precisamente, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00, prolungando l'orario di lavoro fino alle 21:00 e fino alle 16:30 in attesa della conclusione delle pulizie;
nonché di essere stata spesso chiamata ad interventi notturni e festivi, almeno un paio di volte al mese, a causa dell'attivazione dell'allarme, al fine di chiamare le forze dell'ordine, attendere il relativo intervento e sottoscrivere il verbale.
Precisava di aver continuato a svolgere l'attività di custode, con mansioni ed orari invariati, anche dopo la nomina a custode giudiziario in data 25.5.2018 per intervenuto sequestro della struttura, avendo la società continuato a svolgere la sua attività Org_3 nella porzione di detta struttura da essa occupata.
Rappresentava che l' aveva accertato inadempienze datoriali in Controparte_3 relazione al periodo dicembre 2013-luglio 2018 per un importo totale netto di euro
10.373,00 e lamentava di non aver percepito il corretto trattamento stipendiale;
le mensilità di ottobre e dicembre 2017, di tutto il 2018 e di gennaio e febbraio 2019; né la tredicesima e la quattordicesima mensilità per il 2018, il TFR, l'indennità per ferie e festività non godute e le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Rivendicava, dunque, il proprio diritto alle differenze retributive, alle mensilità arretrate e all'indennità per ferie non godute ai sensi degli artt. 36 e 37 Cost. e 2094 e
2 2099 c.c., nonché alle maggiorazioni per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 51 del
CCNL di categoria, quantificando i relativi crediti, sulla scorta dei conteggi incorporati nel ricorso, nella misura complessiva di euro 195.701,01, di cui euro 3.681,18 a titolo di mensilità di ottobre, dicembre e tredicesima mensilità anno 2017; euro 15.951,78 a titolo di mensilità anno 2018; euro 2.454,12 a titolo di mensilità anno 2019; euro
9.500,00 a titolo di ferie e festività non godute;
euro 15.200,00 a titolo di straordinari;
euro 12.159,15 a titolo di T.f.r..
Concludeva chiedendo la condanna delle resistenti al pagamento in solido delle somme richieste, invocando la Convenzione stipulata in data 6.12.1998 tra il CP_2
e l' convenuta e, in particolare, l'art. 6 secondo cui “…a totale
[...] CP_1 carico del saranno supportati gli oneri relativi agli stipendi e ai contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
25.1.2021 si costituiva l' convenuta eccependo, in via preliminare, la CP_1 nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto e/o indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle domande proposte e la propria carenza di legittimazione.
In particolare, evidenziava che, per effetto della Convenzione del 1998, le domande di pagamento di emolumenti ed oneri accessori avrebbero dovuto essere rivolte in via esclusiva al di Avellino e, nel merito, contestava lo svolgimento dell'attività CP_2 lavorativa dedotta in ricorso nel periodo successivo al mese di maggio 2018, osservando che, dopo il sequestro, l' aveva cessato ogni Controparte_1 attività, il Comune aveva disposto la decadenza della stessa da ogni diritto sulla struttura e la ricorrente aveva, eventualmente, prestato la sua opera nell'interesse della diversa società o del . Org_3 Controparte_2
Contestava, altresì, lo svolgimento del lavoro straordinario ed i conteggi contenuti in ricorso, concludendo per il rigetto delle domande proposte e, in via gradata, per la condanna del al pagamento delle somme pretese, formulando richiesta di CP_2 manleva.
Non si costituiva il convenuto benché regolarmente citato e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia all'udienza del 5.2.2021.
Di poi, a seguito dei rinvii disposti anche al fine di rispettare il programma di gestione e di conciliare la lite, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale,
3 all'odierna udienza la causa veniva discussa innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal settembre 2022, come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
4. In via preliminare, in rito, va dichiarata la contumacia del , Controparte_2 non costituitosi nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
5. Sempre in via preliminare, sulla eccepita genericità del ricorso, vale osservare che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 817/1999) afferma che: "Nel rito del lavoro per aversi nullita' del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed
è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione)".
E dal momento che nel caso di specie sono compiutamente delineati i confini della pretesa azionata, attraverso l'esposizione e l'indicazione delle differenze retributive che si assumono spettanti e delle disposizioni del CCNL di riferimento applicabili e delle ore di straordinario che si assumono effettuate, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente deve ritenersi manifestamente infondata.
6. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'associazione resistente, convenuta in giudizio quale datrice di lavoro, dovendo essere disattesa la eccezione sul punto sollevata dalla convenuta.
7. Ciò posto, quanto alla posizione del , chiamato in causa quale Controparte_2 responsabile solidale, dirimente di ogni altra questione o eccezione è il rilievo che non risulta provata (né invero ancor prima allegata) l'intercorrenza di un vincolo subordinato alle dirette dipendenze dell'ente, con soggezione intrinseca alla relativa sfera direttiva e gerarchica e raccordo cogente con inerenti impulsi/controlli, quale titolare sostanziale di un sinallagma lavorativo.
La ricorrente invero ha invocato, al fine di ottenere la condanna in via solidale dell'
[...]
, la clausola di cui all'art. 6 della Convenzione del 6 dicembre 1988, registrata il CP_4
20.01.1989 al n. 235 Mod. 71 M, stipulata tra l' resistente e il CP_1 CP_2
, ai sensi della quale “Il , dal momento dell'effettiva
[...] Controparte_2
4 entrata in funzione del Centro, concorrerà alle spese di gestione, accollandosi gli oneri corrispondenti al consumo dell'energia elettrica, dell'acqua e del riscaldamento
e saranno versati di volta in volta che saranno esibite le bollette a cura della gestione.
Inoltre a totale carico del saranno sopportati gli oneri relativi agli stipendi CP_2
e ai contributi previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti di conseguenza”.
Nondimeno, la portata della clausola predetta -inserita nella convenzione de qua, avente ad oggetto la costituzione, in favore dell' , di un diritto di superficie CP_1 su suolo comunale, della durata di ventinove anni, per la costruzione di un centro per i disabili irpini a cura e spese dell' non si estende alla ricorrente, non CP_1 ricorrendo l'ipotesi di un contratto a favore di terzo e stante la efficacia inter partes della previsione pattizia, nemmeno richiamata nel contratto di lavoro stipulato il
18.01.2010 tra l'istante e l' (vedasi allegati sub 4 e 5 in produzione di parte CP_1 ricorrente), come del resto appare essere consapevole finanche la stessa ricorrente
(vedasi le note difensive autorizzate depositate il 19.01.2024, pagina 4 ove è scritto: “la convenzione è atto interno tra il datore di lavoro e il terzo e non ha rilevanza per la lavoratrice”).
Per tutto quanto esposto, va rigettata ogni domanda formulata da parte ricorrente verso il nei cui confronti nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione della CP_2 dichiarata contumacia dell'Ente.
8. Escluso un vincolo di solidarietà e venendo alle domande svolte nei confronti della convenuta, deve indagarsi il rapporto lavorativo con essa intercorso per CP_1 verificare eventuali spettanze a saldo nel periodo di pertinenza.
La ricorrente ha rivendicato la spettanza di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzioni dei mesi di ottobre e di dicembre 2017, retribuzioni mensili dell'anno 2018, retribuzioni dei mesi di gennaio 2019 e di febbraio
2019, nonché differenze a titolo di lavoro straordinario, ferie e festività non godute e
T.f.r..
Ciò detto, vale ricordare che secondo i principi generali operanti in tema di ripartizione degli oneri probatori (cfr. art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di emolumenti da parte del datore di lavoro, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Sul punto, infatti, la
5 Suprema Corte ha più volte chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Tuttavia, tale principio risulta applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto (che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito).
Qualora, invece, gli importi siano domandati a titolo di straordinario, come nel caso di specie, l'onere della prova incombe sul lavoratore.
Più nel dettaglio, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente,
e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. L., Sentenza
n. 4076 del 20/02/2018: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso"; cfr. altresì Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro “straordinario” presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
6 9. Ciò posto, nel caso di specie, osserva il Tribunale che la ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente provando il fatto costitutivo del diritto di cui chiede tutela solo con riferimento agli importi domandati a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e dicembre 2017 e per i mesi da gennaio a maggio del 2018.
Invero, il datore di lavoro convenuto si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza fornire prova del fatto estintivo, ossia dell'avvenuto pagamento delle somme rivendicate.
In particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e l' con loro, a partire dal CP_1 Org_1
20.01.2010, risulta pienamente dimostrata dalla documentazione prodotta da parte attrice [cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato del 18.01.2010 e buste paga da gennaio 2010 a marzo 2017 allegati sub 4) e sub 8) in produzione di parte ricorrente].
Nel dettaglio, dal contratto versato in atti emergono la qualifica e le mansioni di custode, il livello 6 di inquadramento nel e l'orario ordinario di lavoro Org_4 pari a 38 ore settimanali, articolate su sei giorni settimanali con un giorno di riposo, coincidente con la domenica o, in caso di apertura domenicale, con altro giorno infrasettimanale.
Costituisce inoltre circostanza pacifica lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo in discorso, essendosi limitato il datore di lavoro a contestare le rivendicate spettanze retributive per il periodo successivo al mese di maggio 2018.
Spettano pertanto alla ricorrente, in difetto di prova del fatto estintivo della obbligazione, le retribuzioni per i mesi di ottobre e dicembre 2017 per un importo complessivo lordo di euro 3.681,18 come da conteggi analitici contenuti in ricorso e non specificamente contestati.
Per le medesime ragioni, spettano altresì alla ricorrente le retribuzioni relative alle mensilità da gennaio a maggio 2018, per un importo complessivo lordo di euro
6.770,62, importo questo che corrisponde a quello accertato, al netto, per le mensilità in parola, dall' , con verbale di diffida Organizzazione_5 accertativa per crediti patrimoniali n. AV00002/2018-635, prot. 25038 del 21.12.2018.
(cfr. allegato sub 10 in produzione di parte ricorrente).
10. Fermo restando quanto precede va precisato che, di contro, nulla può essere riconosciuto all'istante, per il periodo successivo al mese di maggio 2018, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell' si pone in aperto CP_1
7 contrasto con la circostanza -dedotta nella narrativa del ricorso introduttivo- dell'avvenuta sospensione delle attività espletate nel centro riabilitativo gestito dalla convenuta a seguito del sequestro preventivo della struttura, disposto nell'ambito del proc. R.G.N.R. 5212/2017 dalla Procura di Avellino in data 22.05.2018 (cfr. il decreto di sequestro del 22.05.2018 e il pedissequo verbale del 31.05.2018 allegati in produzione di parte resistente).
In particolare, dalla espletata istruttoria documentale è emerso che in data 31.05.2018 gli Agenti della Guardia di Finanza, a tanto delegati dal P.M. presso il Tribunale di
Avellino nell'ambito del proc. R.G.N.R. 5212/2017, procedevano unitamente all'amministratore giudiziario alla riapertura della struttura oggetto di sequestro - mediante rimozione dei sigilli apposti il 28.05.2018 al compendio sito in Avellino alla via Morelli e Silvati n. 13/a, sede del Centro gestito dall' con Organizzazione_1 loro” e dell' medesima (vedasi visura camerale prodotta in atti)- al solo CP_1 fine di rimettere alcune stanze, site all'interno di essa, nella disponibilità dell' Org_3 occupante una porzione dell'immobile, onde consentire a quest'ultima l'espletamento di attività amministrative in relazione alle attività riabilitative in essere nei Comuni di
Nusco e Calitri, contestualmente apponendo i sigilli ai residui locali e affidandone la custodia a e ad , ai quali venivano Persona_1 Parte_1 consegnate le chiavi (vedasi il verbale del 31.05.2018 in produzione di parte resistente:
““Si dà atto che la sig.ra viene nominata, unitamente al sig. Parte_1
, custode della struttura significando che vengono consegnate Persona_1 le chiavi di accesso alla struttura in busta chiusa e siglata dagli amministratori Org_3 giudiziali. Il motivo della consegna delle chiavi è riconducibile essenzialmente all'incarico già in capo alla sig.ra attribuito per effetto della qualifica Parte_1 assegnata ed anche alla luce della rilevata circostanza che la stessa è l'unica detentrice delle chiavi del cancello di accesso carrabile agli immobili”).
Quanto precede ha trovato, peraltro, conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi,
i quali hanno dichiarato che nel periodo successivo al mese di maggio 2018 nessuna attività riabilitativa è stata espletata all'interno della struttura dall'associazione.
Nella descritta situazione, pacifico essendo che a seguito del sequestro l'attività del Contr Centro gestito dall'associazione “ on loro” non sia proseguita, deve concludersi che l'attività della ricorrente nel periodo de quo esuli dal sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro con l'associazione convenuta e sia riconducibile alla circostanza che la ricorrente medesima era l'unica detentrice delle chiavi del cancello carrabile,
8 costituente il varco di accesso sia alla struttura sia alla sua abitazione, avendo la ricorrente continuato a dimorare nell'abitazione sita all'interno del complesso costruito ex art. 952, 1° co. cod. civ. sul suolo comunale e oggetto di sequestro e, per questo, nominata custode del compendio immobiliare sequestrato, come si evince dal verbale richiamato al punto che precede.
Né alcuna prova è stata offerta di un eventuale dissequestro e/o di ripresa dell'attività del centro gestito dall'associazione “ , a ciò non giovando la CP_1 documentazione prodotta da parte ricorrente in data 10.06.2019, preordinata a comprovare che l' sarebbe rientrata nel possesso degli immobili a seguito CP_1 di una recente pronunzia del con cui sarebbe stata annullata la revoca Controparte_5 della convenzione tra il Comune e l' . CP_1
Al riguardo si osserva che per un verso, la circostanza in discorso è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio, nemmeno risultando prodotta in atti la menzionata pronuncia del Tribunale amministrativo (della quale significativamente nemmeno sono stati indicati gli estremi) e che, per altro verso, la medesima circostanza è irrilevante, non involgendo il sequestro disposto dall'Autorità penale, cui faceva seguito l'apposizione dei sigilli ostativi alla ripresa dell'attività.
Priva di pregio appare poi la deduzione di parte ricorrente, secondo cui la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della anche successivamente al Parte_1 sequestro dovrebbe trarsi dalla circostanza, emersa in sede di prova orale, che l' avrebbe continuato ad operare, (vedasi le note autorizzate Controparte_1 depositate il 19.01.2024 nella parte in cui è scritto: “Pertanto, la ricorrente ha continuato a lavorare anche successivamente al sequestro. Tanto è anche confermato dal fatto che il teste di parte resistente, sig. ha confermato che: Testimone_1
“Dopo il sequestro l' faceva i consigli direttivi. Organizzazione_1
Tanto so perchè in quanto socio ad alcuni ero presente”).
Sul punto, basti osservare che la deduzione di cui innanzi oblitera di esaminare compiutamente le dichiarazioni rese dal testimone escusso, il quale ha precisato che
“le assemblee dei soci, ad alcune delle quali ho presenziato, venivano fatte presso
l'abitazione del Presidente E nella stessa giornata e nello stesso Controparte_6 luogo venivano fatti anche i consigli direttivi” (vedasi le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023), sicchè non si può ricavare da esse la presunzione di svolgimento della prestazione lavorativa da parte della Parte_1 successivamente al maggio 2018.
9 Conseguentemente, deve ritenersi che nel caso di specie si sia realizzata una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt.
1256 e 1463 c.c. (cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11121), come avviene nelle ipotesi in cui l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, come appunto verificatosi nella fattispecie all'attenzione, [cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/10/2013,
n.23783: “Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta, (fattispecie in cui gli stabilimenti aziendali erano stati sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'amministratore, e che pertanto ogni attività produttiva era stata sospesa, determinando una impossibilità sopravvenuta di riprendere la produzione)”].
In definitiva, non potendo ritenersi che nella specie l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile al datore di lavoro, nulla risultando specificamente dedotto e tanto meno provato in tal senso e nessun elemento in tal senso essendo ricavabile dai provvedimenti adottati in sede penale, la domanda volta ad ottenere la condanna per differenze retributive per il periodo successivo al mese di maggio 2018 è infondata e va respinta.
Vale soggiungere che quanto precede non contrasta con l'accertamento contenuto nel verbale di diffida accertativa, costituente atto di natura amministrativa formatosi stragiudizialmente e perciò insuscettibile di passare in giudicato.
11. Venendo alla domanda delle differenze retributive per lavoro straordinario, vale premettere che la ricorrente, inquadrata con orario full time di 38 ore settimanali, lamenta di aver lavorato dal mese di gennaio 2010 al febbraio 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 16:30, effettuando lavoro straordinario per trenta ore settimanali, nonché di aver lavorato anche in orari notturni e in giornate festive, senza che le venisse corrisposto il compenso per le ore di straordinario, che in questa sede ha chiesto con le maggiorazioni di cui all'art. 51 CCNL di riferimento.
Costituendosi in giudizio la resistente ha negato lo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente definito.
10 Tanto premesso, le espletate prove testimoniali non consentono di definire, in termini puntuali, il regime temporale della prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente in ordine allo straordinario nonchè la sua quantificazione.
Invero, gli stessi testi indicati da parte ricorrente non confortano la sua tesi.
Il teste , dipendente dell' ha dichiarato: “Conosco Testimone_2 Org_3 Parte_2
perché ho lavorato all' dal 1999 ad oggi. La struttura si trova ad
[...] Org_3
Avellino. Io ho sempre lavorato ad Avellino, slavo che per gli ultimi tre anni, nei quali ho prestato la mia attività lavorativa nella struttura dell' che si trova a Calitri Org_3 in attesa della prossima riapertura ad Avellino. Preciso che conosco la ricorrente erchè la stessa era la moglie del custode sia di che di Noi con loro sig. di Org_3 Parte_3
. Ricordo che quando è andato in pensione fu assunta la
[...] Parte_3
, dall' con loro. Non ricordo quando andò Parte_1 Organizzazione_1 Pt_3 in pensione, era dipendente del Comune. Ricordo che il custode Parte_3 doveva aprire e chiudere il cancello;
per custode intendo la , che vedevo tutti Parte_1
i giorni quando mi recavo al lavoro. Era impossibile non vedere la perché Parte_1 abitava lì. Per quanto riguarda l'orario di lavoro della ricordo che il Parte_1 cancello veniva aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 8:00 e richiuso alle
20:00. Il mio orario di lavoro era di 36 ore settimanali, o facevo la mattina o il pomeriggio, dal lunedì al sabato, è capitato che qualche volta mi sono recato sul luogo di lavoro anche di domenica, per manifestazioni o convegni e in queste occasioni il cancello veniva aperto sempre dal Custode, che dopo anche in orario notturno richiudeva il cancello.…Se non ricordo male a fine 2018 la struttura di Avellino fu messa sotto sequestro ma non so quale soggetto fu nominato custode giudiziario.
Ricordo che dopo il sequestro ho continuato a recarmi al lavoro, anche se noi dell' non svolgevamo in quel periodo fino al dissequestro riabilitazione ma solo Org_3 lavoro di ufficio. Ricordo che a distanza di qualche mese dal sequestro non mi sono recato al lavoro per circa tre/quattro mesi, ma non ricordo con precisione. Preciso che dopo questo periodo di interruzione, ho continuato a recarmi al lavoro, anche se non facevamo più riabilitazione. Non ricordo se in quel periodo ho continuato ad osservare gli stessi orari di lavoro. Ricordo che in questo periodo ho visto che la
continuava a svolgere l'attività che aveva sempre svolto in precedenza Parte_1 rispetto al sequestro, aprendo e chiudendo il cancello. …Dopo circa un anno sono tornato ad Avellino, visto che l' non apriva alla utenza, sono stato spostato a Org_3
Calitri dove c'era bisogno della mia figura, anche se qualche volta mi sono recato
11 anche ad Avellino…..il fabbricato è unico, con un'unica entrata, l' era conduttrice Org_3 di alcune stanze e versava un canone all' noi con loro…il Organizzazione_1 fabbricato era circondato da un giardino a chiusura del quale era posto il cancello,
l'abitazione del custode era ubicata all'interno di questo giardino entrando dal cancello ma in uno stabile distinto a circa 5 metri in linea d'aria dal fabbricato ove era ubicata la sede dell' ” (vedasi le dichiarazioni testimoniali contenute nel Org_6 verbale di udienza del 13.06.2023).
La teste dipendente di un'impresa di pulizie Testimone_3 incaricata dall' ha dichiarato: “Conosco perché ho Org_3 Parte_1 lavorato per una impresa di pulizie, non ricordo in quali anni, che si occupava delle pulizie per l'associazione noi con loro. Anzi preciso che le pulizie erano svolte Org_1
Org_ per l'associazione Ho lavorato lì per parecchi anni, ma non so essere più precisa perché sono trascorsi molti anni. E' da almeno sette/otto anni che non mi reco più presso l'associazione perché ha chiuso anche se non ricordo con esattezza quando. Da quando hanno chiuso il centro non ho più visto o sentito la ricorrente forse una volta sola ci siamo scambiate un messaggio di auguri. Da quanto so la ricorrente era la custode e si occupava di aprire e chiudere il cancello. Non so dire se la ricorrente era Org_ custode dell'associazione noi con loro o dell' ricordo solo che il cancello Org_1 era unico. Io lavoravo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18/18:30 fino alle
20/20:30 e il sabato delle ore 14 alle ore 16. Ricordo che quando andavo a lavorare il sabato c'erano disabili, mi riferisco alla parte della struttura dell'altra associazione ossia all' Preciso che le pulizie io, come anche la mia collega Org_3 Tes_4
, le svolgevo quale dipendente di e mi occupavo delle pulizie
[...] Org_7
Org_ all'interno della parte della struttura dell' non anche all'interno della parte dell'associazione noi con loro. Ricordo che quando andavo a lavorare qualche Org_1 volta il cancello era già aperto ma se era chiuso era la ad aprircelo e a Parte_1 chiuderlo dopo che andavamo via. Anche il sabato il cancello dell'associazione veniva aperto dalla ricorrente. Qualche volta noi chiamavamo col cellulare o suonavamo il clacson per farci aprire il cancello col telecomando dalla . So che la Parte_1 Parte_1 abitava nella casa del custode all'interno della recinzione in cui era ubicata la struttura dell'associazione” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
La teste , addetta alle pulizie per l' ha dichiarato: “Conosco Testimone_5 Org_3
Org_
perché io lavoravo per l' e la ci apriva il cancello. Parte_1 Parte_1
12 Non ricordo quale fosse il periodo, forse dieci anni fa, ma non so essere più precisa Org_ perché è trascorso troppo tempo. Io facevo le pulizie nella struttura dell' ed ero dipendente di , che aveva ricevuto l'appalto da , il Testimone_6 Org_8
Org_ Presidente dell' ma non ricordo con precisione. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20/20:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 14 alle 16:00.
La ci apriva il cancello e la sera quando andavamo via lo chiudeva e ciò Parte_1 anche il sabato. Da quanto so la era dipendente dell'associazione Noi con Parte_1 loro. Le pulizie le ho svolte fino alla chiusura del Centro. ADR Non ricordo quando fu chiuso né perché….” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
Occorre considerare come i testimoni escussi non abbiano riferito in termini puntuali le ore di straordinario effettivamente svolte dalla ricorrente, sia pure in termini minimali (tutti i testi hanno riferito genericamente di aver visto la aprire e Parte_1 chiudere il cancello;
i testi e hanno riferito che la ricorrente Tes_2 Tes_3 abitava nella casa del custode all'interno della recinzione in cui è ubicata la struttura del centro gestito dall'associazione), tenuto altresì conto che tale “quantificazione” era ancor più necessaria in virtù della circostanza che la ricorrente dimorava nell'abitazione del custode sita all'interno della recinzione che circonda la struttura del centro riabilitativo, sicchè non è dato discernere, dalle generiche dichiarazioni rese, tra la prestazione svolta quale custode e l'attività svolta perché la ricorrente in quel luogo dimorava ed era detentrice delle chiavi del cancello di accesso alla struttura e alla sua abitazione.
Né a diversa conclusione si giunge sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Ero socio dell'associazione Testimone_1 con loro. Preciso che sono diventato socio dopo il 2018, dopo il sequestro Org_1 subito dall'associazione e credo che il mio incarico sia scaduto. Conosco Parte_1
perché ho lavorato insieme con lei per l'associazione con loro
[...] Org_1 dal 2012 al 2018 se non ricordo male. Io ero addetto agli impianti ed a compiti di segreteria, ad esempio, ritiravo la posta e leggevo le email. Ricordo che Parte_1
era invece custode e per lo più apriva e chiudeva il cancello e riferiva al
[...]
Presidente nel caso ci fossero anomalie. Nel 2018 c'è stato l'intervento della Guardia di Finanza e l'associazione è stata posta sotto sequestro e siamo stati tutti licenziati, anche se non dire con precisione quando e se gli altri dipendenti sono stati licenziati.
13 Dopo l'intervento della Guardia di Finanza, sono stato chiamato, mi riferisco al 2018, dagli Agenti della Guardia di finanza, dei quali non ricordo il nome, perché ero stato nominato custode giudiziario, perché dovevano mettere i sigilli e dovevo firmare un inventario dei beni mobili presenti nella struttura dell'associazione noi con loro, prima di apporre i sigilli. Ricordo che in quella occasione siccome avevo espresso il mio malcontento, gli Agenti mi dissero di inviare una lettera al giudice per chiedere di essere esonerato dall'incarico di custode giudiziario. Preciso che portai questa istanza personalmente alla Cancelleria del giudice procedente, giudice di cui non ricordo il nome e presumo di essere stato esonerato perché non fui più chiamato.
Preciso che i sigilli furono apposti in quella occasione. Dopo questo episodio non mi sono più recato nella struttura dell'associazione. Preciso che la struttura principale era collocata in via Morelli e Silvati ad Avellino, ospitava sia l'associazione Org_1 con loro sia l' che è pure un'associazione di volontariato e fa assistenza a
[...] Org_3 persone con disabilità. Oltre alla struttura principale c'era la parte sportiva con un campetto che poteva essere utilizzato per le varie attività e c'era una parte dedicata alla formazione composta da aule. Sia la struttura principale sia la parte sportiva sia la parte delle aule si trovavano all'interno di una recinzione (inferriata di metallo) chiusa da un cancello. La recinzione delimitava la sola parte anteriore, quella che dava su via Morelli e Silvati. Invece la parte posteriore non era recintata perché c'era la vegetazione e dava sull'autostrada. Ricordo che l' occupava solo una parte Org_3 dell'edificio principale. I sigilli nel 2018 furono in mia presenza apposti agli ingressi della struttura principale utilizzata dall'associazione noi con loro e agli ingressi della parte sportiva e delle aule. Non anche alla parte della struttura utilizzata dall' Org_3
In quel periodo nelle aule formative vi era una scuola di danza e lì non furono apposti
i sigilli. Preciso che i sigilli furono apposti solo negli spazi utilizzati dall'associazione noi con loro….Prima del sequestro io lavoravo per l'associazione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30. Non so dire quali orari osservava la . Posso solo dire Parte_1 che quando c'ero io lei era presente”, (cfr. le dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
Il teste ha dichiarato: “Conosco perché Testimone_7 Parte_1
Org_ lavoravamo insieme per i disabili. Io ero dipendente dell' ed e delegato alla disabilità presso noi con loro. Mi occupavo di attività d spettacolo, cinema, facevo una terapia a vantaggio dei ragazzi con disabilità psicomotorie. La era la Parte_1 custode. Era dipendente di Noi con loro. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore
14 8:30 fino alle 13 e dalle 15 alle 18:00. Talvolta incontravo la anche perché Parte_1 lei abitava lì, era la custode, la mattina apriva il cancello e suppongo che la sera lo Org_ chiudesse….Preciso che l' era ubicata in locali siti all'interno della stessa struttura Org_ dell'associazione noi con loro e che la porzione occupata dall' era CP_7 fisicamente separata da quella dell'associazione noi con loro, nel senso che Org_1
c'erano due ingressi, anche se le due porzioni della medesima unità immobiliare erano collegate da un corridoio. Ho lavorato fino al sequestro della struttura, non ricordo la data precisa e dopo non mi sono più recato nella struttura. Da quanto Org_ ricordo furono sequestrate entrambe le strutture anche l' Io poi sono stato licenziato e quindi non mi sono più recato nella struttura. Io sono stato licenziato Org_ dall' perchè dopo il sequestro non c'erano più attività” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023
In definitiva, sulla scorta delle generiche dichiarazioni rese dai testi escussi non risulta positivamente provata l'eccedenza -rispetto all'orario di lavoro ordinario della ricorrente, nel periodo dal gennaio 2010 febbraio 2019- di 30 ore settimanali in più rispetto alle (38) ore contrattualmente previste.
12. Nemmeno può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto le somme pretese a titolo di ferie e festività.
La domanda volta alla corresponsione delle relative indennità va rigettata, risultando le allegazioni di parte ricorrente sul punto del tutto generiche e, in specie, non risultando indicati i giorni destinati ad esse nei quali la ricorrente avrebbe prestato lavoro (cfr. Cass. 7696/2020).
In materia, la giurisprudenza ha affermato che sul lavoratore incombe l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie e festività, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive lavorate in quanto l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n.
3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
13. Va respinta, infine, anche la domanda di pagamento del TFR, in difetto di prova e, invero, di specifica e compiuta allegazione, della cessazione del rapporto di lavoro, cui
è subordinata la esigibilità della retribuzione a titolo di TFR (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/08/2022, n.24985). Al riguardo si osserva che risulta provata, per quanto
15 sopra detto, unicamente la sospensione dell'attività lavorativa verificatasi successivamente al sequestro e non già la estinzione del rapporto, circostanza questa tardivamente allegata soltanto con le note difensive depositate da parte ricorrente in data 19.01.2024, in spregio delle preclusioni processuali, dunque inammissibile e, in ogni caso, non supportata da alcun riscontro probatorio.
14. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, l'associazione resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 10.451,18 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino a quella dell'effettivo soddisfo.
15. Fermo restando quanto precede e venendo alla domanda di manleva formulata dall'associazione resistente, la stessa è infondata e, pertanto, va rigettata per la ragione, di carattere assorbente, che di seguito sarà esposta.
Dalla documentazione in atti è emerso che con convenzione del 6.12.1989, Rep
2450/1998 registrata il 20.01.1989 al n. 235 stipulata tra il e Controparte_2
l'associazione “Noi con loro” veniva in sintesi prevista: l'assegnazione gratuita del suolo comunale allo scopo di consentire la costruzione di un centro per i portatori di handicap irpini a cura e spese dell'associazione; la gestione del centro affidato all' con loro per la durata di anni 29, rinnovabile fino ad un massino Controparte_1 di 87 anni, salvo disdetta da parte dell'associazione; l'assegnazione “ipso iure” in proprietà al Comune degli immobili costruiti e delle loro pertinenze allo scadere della convenzione.
All'art. 6 della detta convenzione le parti pattuivano che “…inoltre, a totale carico del saranno sopportati gli oneri relativi agli stipendi e ai contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti” (vedasi allegato sub 5 in produzione di parte ricorrente e allegato sub 5 in produzione di parte resistente).
A seguito della misura interdittiva disposta in data 05.03.2019, nell'ambito del procedimento 91/2018 R.G. G.I.P., dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino nei confronti dell' concernente la esclusione da finanziamenti, Controparte_1 contributi o sussidi per la durata di anni uno e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente erogati, il , con provvedimento n. 126 del Controparte_2
14.06.2019 dichiarava decaduta la predetta convenzione nonché tutti gli atti connessi
16 e conseguenti, essendo venuti a mancare i presupposti per il prosieguo (vedasi allegato n. 4 in produzione di parte resistente).
Dal tenore letterale della convenzione in discorso si evince la natura accessoria della pattuizione di cui all'art. 6 rispetto all'oggetto principale della convenzione e il nesso funzionale della pattuizione accessoria al diritto di superficie.
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che venuta meno la convenzione sia venuto meno anche il patto accessorio al diritto di superficie, patto questo contenuto nell'art. 6, ragion per cui nessuna domanda può essere azionata nei confronti del in virtù della predetta convenzione, non sussistendone i CP_2 presupposti, essendo rimasto indimostrato l'annullamento della revoca della convenzione a seguito di una pronuncia del Controparte_5
16. Le spese di lite, atteso il solo parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 e vanno invece poste a carico della parte resistente per il residuo, con liquidazione come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (C.F. e del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del del l.r.p.t., con ricorso depositato il 05.04.2019 e ritualmente notificato, ogni altra domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore
[...] P.IVA_2 della ricorrente, della complessiva somma di euro 10.451,18
(eurodiecimilaquattrocentocinquantuno/18) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti del Comune CP_1 contumace;
5) Compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l'associazione convenuta nella misura di 2/3 e condanna l' con loro Controparte_1
17 (C.F. , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese CP_1 P.IVA_2 di lite del residuo 1/3 in favore della parte ricorrente, spese queste che liquida in euro
€ 1.796,00 (euromilesettecentonovantasei/00) oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 12.03.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.03.2024, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. 1540/2019 R.G., avente ad oggetto: “Retribuzione” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F. indicato: Parte_1
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. C.F._1
Roberto Coppola ed elettivamente domiciliata in Avellino al Corso Vittorio Emanuele
n. 8;
RICORRENTE
CONTRO
, (C.F.: , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti
Francesco Castellano e Rocco Felato ed elettivamente domiciliata in Avellino al Corso
Umberto I n. 80;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
, in persona del sindaco l.r.p.t., Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti
******
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso depositato in data 16.4.2019, la parte indicata in epigrafe adiva il
Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “a) Condannare le resistenti in solido al pagamento della somma complessiva di € 195.701,01 a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto invece dovuto, mensilità arretrate, ferie e festività non godute e straordinario, così come risultante il tutto dai conteggi allegati o quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dalla indagine istruttoria, ai sensi del C.C.N.L. del settore e del dettato Costituzionale che si invoca, il tutto con maggiorazione di interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei singoli ratei al soddisfo. b) Favore di spese ed onorari con attribuzione al procuratore anticipatario.”
A sostegno del ricorso, la ricorrente premetteva di essere stata assunta, in data
20.1.2010, dall' che si occupa dell'inserimento Organizzazione_1 sociale e scolastico di bambini con neurolesioni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Custode e inquadramento nel 6 livello del CCNL per i lavoratori dipendenti di Istituzioni socioassistenziali Org_2
Esponeva di aver lavorato ben oltre le 38 ore settimanali previste dal contratto e, precisamente, per 6 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:30 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00, prolungando l'orario di lavoro fino alle 21:00 e fino alle 16:30 in attesa della conclusione delle pulizie;
nonché di essere stata spesso chiamata ad interventi notturni e festivi, almeno un paio di volte al mese, a causa dell'attivazione dell'allarme, al fine di chiamare le forze dell'ordine, attendere il relativo intervento e sottoscrivere il verbale.
Precisava di aver continuato a svolgere l'attività di custode, con mansioni ed orari invariati, anche dopo la nomina a custode giudiziario in data 25.5.2018 per intervenuto sequestro della struttura, avendo la società continuato a svolgere la sua attività Org_3 nella porzione di detta struttura da essa occupata.
Rappresentava che l' aveva accertato inadempienze datoriali in Controparte_3 relazione al periodo dicembre 2013-luglio 2018 per un importo totale netto di euro
10.373,00 e lamentava di non aver percepito il corretto trattamento stipendiale;
le mensilità di ottobre e dicembre 2017, di tutto il 2018 e di gennaio e febbraio 2019; né la tredicesima e la quattordicesima mensilità per il 2018, il TFR, l'indennità per ferie e festività non godute e le maggiorazioni per lavoro straordinario.
Rivendicava, dunque, il proprio diritto alle differenze retributive, alle mensilità arretrate e all'indennità per ferie non godute ai sensi degli artt. 36 e 37 Cost. e 2094 e
2 2099 c.c., nonché alle maggiorazioni per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 51 del
CCNL di categoria, quantificando i relativi crediti, sulla scorta dei conteggi incorporati nel ricorso, nella misura complessiva di euro 195.701,01, di cui euro 3.681,18 a titolo di mensilità di ottobre, dicembre e tredicesima mensilità anno 2017; euro 15.951,78 a titolo di mensilità anno 2018; euro 2.454,12 a titolo di mensilità anno 2019; euro
9.500,00 a titolo di ferie e festività non godute;
euro 15.200,00 a titolo di straordinari;
euro 12.159,15 a titolo di T.f.r..
Concludeva chiedendo la condanna delle resistenti al pagamento in solido delle somme richieste, invocando la Convenzione stipulata in data 6.12.1998 tra il CP_2
e l' convenuta e, in particolare, l'art. 6 secondo cui “…a totale
[...] CP_1 carico del saranno supportati gli oneri relativi agli stipendi e ai contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti”. Il tutto con il favore delle spese processuali e clausola di attribuzione.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva del
25.1.2021 si costituiva l' convenuta eccependo, in via preliminare, la CP_1 nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. per difetto e/o indeterminatezza degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle domande proposte e la propria carenza di legittimazione.
In particolare, evidenziava che, per effetto della Convenzione del 1998, le domande di pagamento di emolumenti ed oneri accessori avrebbero dovuto essere rivolte in via esclusiva al di Avellino e, nel merito, contestava lo svolgimento dell'attività CP_2 lavorativa dedotta in ricorso nel periodo successivo al mese di maggio 2018, osservando che, dopo il sequestro, l' aveva cessato ogni Controparte_1 attività, il Comune aveva disposto la decadenza della stessa da ogni diritto sulla struttura e la ricorrente aveva, eventualmente, prestato la sua opera nell'interesse della diversa società o del . Org_3 Controparte_2
Contestava, altresì, lo svolgimento del lavoro straordinario ed i conteggi contenuti in ricorso, concludendo per il rigetto delle domande proposte e, in via gradata, per la condanna del al pagamento delle somme pretese, formulando richiesta di CP_2 manleva.
Non si costituiva il convenuto benché regolarmente citato e ne veniva CP_2 dichiarata la contumacia all'udienza del 5.2.2021.
Di poi, a seguito dei rinvii disposti anche al fine di rispettare il programma di gestione e di conciliare la lite, acquisita la documentazione prodotta ed espletata la prova orale,
3 all'odierna udienza la causa veniva discussa innanzi allo scrivente magistrato, frattanto subentrato nel ruolo dal settembre 2022, come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
4. In via preliminare, in rito, va dichiarata la contumacia del , Controparte_2 non costituitosi nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
5. Sempre in via preliminare, sulla eccepita genericità del ricorso, vale osservare che il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis Cass. n. 817/1999) afferma che: "Nel rito del lavoro per aversi nullita' del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (che è di competenza del giudice di merito ed
è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per vizi di motivazione)".
E dal momento che nel caso di specie sono compiutamente delineati i confini della pretesa azionata, attraverso l'esposizione e l'indicazione delle differenze retributive che si assumono spettanti e delle disposizioni del CCNL di riferimento applicabili e delle ore di straordinario che si assumono effettuate, l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla resistente deve ritenersi manifestamente infondata.
6. Sussiste, inoltre, la legittimazione passiva dell'associazione resistente, convenuta in giudizio quale datrice di lavoro, dovendo essere disattesa la eccezione sul punto sollevata dalla convenuta.
7. Ciò posto, quanto alla posizione del , chiamato in causa quale Controparte_2 responsabile solidale, dirimente di ogni altra questione o eccezione è il rilievo che non risulta provata (né invero ancor prima allegata) l'intercorrenza di un vincolo subordinato alle dirette dipendenze dell'ente, con soggezione intrinseca alla relativa sfera direttiva e gerarchica e raccordo cogente con inerenti impulsi/controlli, quale titolare sostanziale di un sinallagma lavorativo.
La ricorrente invero ha invocato, al fine di ottenere la condanna in via solidale dell'
[...]
, la clausola di cui all'art. 6 della Convenzione del 6 dicembre 1988, registrata il CP_4
20.01.1989 al n. 235 Mod. 71 M, stipulata tra l' resistente e il CP_1 CP_2
, ai sensi della quale “Il , dal momento dell'effettiva
[...] Controparte_2
4 entrata in funzione del Centro, concorrerà alle spese di gestione, accollandosi gli oneri corrispondenti al consumo dell'energia elettrica, dell'acqua e del riscaldamento
e saranno versati di volta in volta che saranno esibite le bollette a cura della gestione.
Inoltre a totale carico del saranno sopportati gli oneri relativi agli stipendi CP_2
e ai contributi previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti di conseguenza”.
Nondimeno, la portata della clausola predetta -inserita nella convenzione de qua, avente ad oggetto la costituzione, in favore dell' , di un diritto di superficie CP_1 su suolo comunale, della durata di ventinove anni, per la costruzione di un centro per i disabili irpini a cura e spese dell' non si estende alla ricorrente, non CP_1 ricorrendo l'ipotesi di un contratto a favore di terzo e stante la efficacia inter partes della previsione pattizia, nemmeno richiamata nel contratto di lavoro stipulato il
18.01.2010 tra l'istante e l' (vedasi allegati sub 4 e 5 in produzione di parte CP_1 ricorrente), come del resto appare essere consapevole finanche la stessa ricorrente
(vedasi le note difensive autorizzate depositate il 19.01.2024, pagina 4 ove è scritto: “la convenzione è atto interno tra il datore di lavoro e il terzo e non ha rilevanza per la lavoratrice”).
Per tutto quanto esposto, va rigettata ogni domanda formulata da parte ricorrente verso il nei cui confronti nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione della CP_2 dichiarata contumacia dell'Ente.
8. Escluso un vincolo di solidarietà e venendo alle domande svolte nei confronti della convenuta, deve indagarsi il rapporto lavorativo con essa intercorso per CP_1 verificare eventuali spettanze a saldo nel periodo di pertinenza.
La ricorrente ha rivendicato la spettanza di differenze retributive tra quanto percepito e quanto dovuto a titolo di retribuzioni dei mesi di ottobre e di dicembre 2017, retribuzioni mensili dell'anno 2018, retribuzioni dei mesi di gennaio 2019 e di febbraio
2019, nonché differenze a titolo di lavoro straordinario, ferie e festività non godute e
T.f.r..
Ciò detto, vale ricordare che secondo i principi generali operanti in tema di ripartizione degli oneri probatori (cfr. art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di emolumenti da parte del datore di lavoro, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede tutela limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre sul debitore convenuto grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa. Sul punto, infatti, la
5 Suprema Corte ha più volte chiarito che il lavoratore che agisce in giudizio per conseguire le retribuzioni ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione.
Tuttavia, tale principio risulta applicabile alla retribuzione mensile, alla tredicesima mensilità e al trattamento di fine rapporto (che costituisce un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito).
Qualora, invece, gli importi siano domandati a titolo di straordinario, come nel caso di specie, l'onere della prova incombe sul lavoratore.
Più nel dettaglio, spetta al lavoratore, il quale chieda il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario, fornire la prova positiva dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti;
tale statuizione costituisce proiezione del principio guida di cui all'articolo 2697 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
E che la relativa prova debba essere “piena e rigorosa” è affermazione reiteratamente,
e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Grava, quindi, sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare, non solo lo svolgimento di lavoro straordinario, ma anche la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. L., Sentenza
n. 4076 del 20/02/2018: “Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso"; cfr. altresì Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 6623/2001; Cass. n. 8006/1998).
Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già genericamente la prova dell'an, di aver cioè svolto lavoro straordinario, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, della esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti il normale orario di lavoro, ovvero del quando i limiti di orario di fatto siano stati superati. In sostanza, la retribuzione del lavoro “straordinario” presuppone indefettibilmente la prova da parte del lavoratore di avere espletato l'orario normale di lavoro e, quindi, di avere proseguito l'attività lavorativa oltre il suddetto orario normale.
6 9. Ciò posto, nel caso di specie, osserva il Tribunale che la ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio su di lei incombente provando il fatto costitutivo del diritto di cui chiede tutela solo con riferimento agli importi domandati a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e dicembre 2017 e per i mesi da gennaio a maggio del 2018.
Invero, il datore di lavoro convenuto si è limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva, senza fornire prova del fatto estintivo, ossia dell'avvenuto pagamento delle somme rivendicate.
In particolare, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la ricorrente e l' con loro, a partire dal CP_1 Org_1
20.01.2010, risulta pienamente dimostrata dalla documentazione prodotta da parte attrice [cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato del 18.01.2010 e buste paga da gennaio 2010 a marzo 2017 allegati sub 4) e sub 8) in produzione di parte ricorrente].
Nel dettaglio, dal contratto versato in atti emergono la qualifica e le mansioni di custode, il livello 6 di inquadramento nel e l'orario ordinario di lavoro Org_4 pari a 38 ore settimanali, articolate su sei giorni settimanali con un giorno di riposo, coincidente con la domenica o, in caso di apertura domenicale, con altro giorno infrasettimanale.
Costituisce inoltre circostanza pacifica lo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo in discorso, essendosi limitato il datore di lavoro a contestare le rivendicate spettanze retributive per il periodo successivo al mese di maggio 2018.
Spettano pertanto alla ricorrente, in difetto di prova del fatto estintivo della obbligazione, le retribuzioni per i mesi di ottobre e dicembre 2017 per un importo complessivo lordo di euro 3.681,18 come da conteggi analitici contenuti in ricorso e non specificamente contestati.
Per le medesime ragioni, spettano altresì alla ricorrente le retribuzioni relative alle mensilità da gennaio a maggio 2018, per un importo complessivo lordo di euro
6.770,62, importo questo che corrisponde a quello accertato, al netto, per le mensilità in parola, dall' , con verbale di diffida Organizzazione_5 accertativa per crediti patrimoniali n. AV00002/2018-635, prot. 25038 del 21.12.2018.
(cfr. allegato sub 10 in produzione di parte ricorrente).
10. Fermo restando quanto precede va precisato che, di contro, nulla può essere riconosciuto all'istante, per il periodo successivo al mese di maggio 2018, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze dell' si pone in aperto CP_1
7 contrasto con la circostanza -dedotta nella narrativa del ricorso introduttivo- dell'avvenuta sospensione delle attività espletate nel centro riabilitativo gestito dalla convenuta a seguito del sequestro preventivo della struttura, disposto nell'ambito del proc. R.G.N.R. 5212/2017 dalla Procura di Avellino in data 22.05.2018 (cfr. il decreto di sequestro del 22.05.2018 e il pedissequo verbale del 31.05.2018 allegati in produzione di parte resistente).
In particolare, dalla espletata istruttoria documentale è emerso che in data 31.05.2018 gli Agenti della Guardia di Finanza, a tanto delegati dal P.M. presso il Tribunale di
Avellino nell'ambito del proc. R.G.N.R. 5212/2017, procedevano unitamente all'amministratore giudiziario alla riapertura della struttura oggetto di sequestro - mediante rimozione dei sigilli apposti il 28.05.2018 al compendio sito in Avellino alla via Morelli e Silvati n. 13/a, sede del Centro gestito dall' con Organizzazione_1 loro” e dell' medesima (vedasi visura camerale prodotta in atti)- al solo CP_1 fine di rimettere alcune stanze, site all'interno di essa, nella disponibilità dell' Org_3 occupante una porzione dell'immobile, onde consentire a quest'ultima l'espletamento di attività amministrative in relazione alle attività riabilitative in essere nei Comuni di
Nusco e Calitri, contestualmente apponendo i sigilli ai residui locali e affidandone la custodia a e ad , ai quali venivano Persona_1 Parte_1 consegnate le chiavi (vedasi il verbale del 31.05.2018 in produzione di parte resistente:
““Si dà atto che la sig.ra viene nominata, unitamente al sig. Parte_1
, custode della struttura significando che vengono consegnate Persona_1 le chiavi di accesso alla struttura in busta chiusa e siglata dagli amministratori Org_3 giudiziali. Il motivo della consegna delle chiavi è riconducibile essenzialmente all'incarico già in capo alla sig.ra attribuito per effetto della qualifica Parte_1 assegnata ed anche alla luce della rilevata circostanza che la stessa è l'unica detentrice delle chiavi del cancello di accesso carrabile agli immobili”).
Quanto precede ha trovato, peraltro, conferma nelle dichiarazioni rese dai testi escussi,
i quali hanno dichiarato che nel periodo successivo al mese di maggio 2018 nessuna attività riabilitativa è stata espletata all'interno della struttura dall'associazione.
Nella descritta situazione, pacifico essendo che a seguito del sequestro l'attività del Contr Centro gestito dall'associazione “ on loro” non sia proseguita, deve concludersi che l'attività della ricorrente nel periodo de quo esuli dal sinallagma contrattuale del rapporto di lavoro con l'associazione convenuta e sia riconducibile alla circostanza che la ricorrente medesima era l'unica detentrice delle chiavi del cancello carrabile,
8 costituente il varco di accesso sia alla struttura sia alla sua abitazione, avendo la ricorrente continuato a dimorare nell'abitazione sita all'interno del complesso costruito ex art. 952, 1° co. cod. civ. sul suolo comunale e oggetto di sequestro e, per questo, nominata custode del compendio immobiliare sequestrato, come si evince dal verbale richiamato al punto che precede.
Né alcuna prova è stata offerta di un eventuale dissequestro e/o di ripresa dell'attività del centro gestito dall'associazione “ , a ciò non giovando la CP_1 documentazione prodotta da parte ricorrente in data 10.06.2019, preordinata a comprovare che l' sarebbe rientrata nel possesso degli immobili a seguito CP_1 di una recente pronunzia del con cui sarebbe stata annullata la revoca Controparte_5 della convenzione tra il Comune e l' . CP_1
Al riguardo si osserva che per un verso, la circostanza in discorso è rimasta un mero assunto del tutto sprovvisto di supporto probatorio, nemmeno risultando prodotta in atti la menzionata pronuncia del Tribunale amministrativo (della quale significativamente nemmeno sono stati indicati gli estremi) e che, per altro verso, la medesima circostanza è irrilevante, non involgendo il sequestro disposto dall'Autorità penale, cui faceva seguito l'apposizione dei sigilli ostativi alla ripresa dell'attività.
Priva di pregio appare poi la deduzione di parte ricorrente, secondo cui la prova dello svolgimento dell'attività lavorativa da parte della anche successivamente al Parte_1 sequestro dovrebbe trarsi dalla circostanza, emersa in sede di prova orale, che l' avrebbe continuato ad operare, (vedasi le note autorizzate Controparte_1 depositate il 19.01.2024 nella parte in cui è scritto: “Pertanto, la ricorrente ha continuato a lavorare anche successivamente al sequestro. Tanto è anche confermato dal fatto che il teste di parte resistente, sig. ha confermato che: Testimone_1
“Dopo il sequestro l' faceva i consigli direttivi. Organizzazione_1
Tanto so perchè in quanto socio ad alcuni ero presente”).
Sul punto, basti osservare che la deduzione di cui innanzi oblitera di esaminare compiutamente le dichiarazioni rese dal testimone escusso, il quale ha precisato che
“le assemblee dei soci, ad alcune delle quali ho presenziato, venivano fatte presso
l'abitazione del Presidente E nella stessa giornata e nello stesso Controparte_6 luogo venivano fatti anche i consigli direttivi” (vedasi le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023), sicchè non si può ricavare da esse la presunzione di svolgimento della prestazione lavorativa da parte della Parte_1 successivamente al maggio 2018.
9 Conseguentemente, deve ritenersi che nel caso di specie si sia realizzata una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt.
1256 e 1463 c.c. (cfr. Cass. 26 luglio 2002 n. 11121), come avviene nelle ipotesi in cui l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, come appunto verificatosi nella fattispecie all'attenzione, [cfr. Cassazione civile sez. lav., 21/10/2013,
n.23783: “Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una sospensione dell'obbligo retributivo per impossibilità sopravvenuta, (fattispecie in cui gli stabilimenti aziendali erano stati sottoposti a sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale a carico dell'amministratore, e che pertanto ogni attività produttiva era stata sospesa, determinando una impossibilità sopravvenuta di riprendere la produzione)”].
In definitiva, non potendo ritenersi che nella specie l'impossibilità sopravvenuta sia imputabile al datore di lavoro, nulla risultando specificamente dedotto e tanto meno provato in tal senso e nessun elemento in tal senso essendo ricavabile dai provvedimenti adottati in sede penale, la domanda volta ad ottenere la condanna per differenze retributive per il periodo successivo al mese di maggio 2018 è infondata e va respinta.
Vale soggiungere che quanto precede non contrasta con l'accertamento contenuto nel verbale di diffida accertativa, costituente atto di natura amministrativa formatosi stragiudizialmente e perciò insuscettibile di passare in giudicato.
11. Venendo alla domanda delle differenze retributive per lavoro straordinario, vale premettere che la ricorrente, inquadrata con orario full time di 38 ore settimanali, lamenta di aver lavorato dal mese di gennaio 2010 al febbraio 2019 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 21:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 16:30, effettuando lavoro straordinario per trenta ore settimanali, nonché di aver lavorato anche in orari notturni e in giornate festive, senza che le venisse corrisposto il compenso per le ore di straordinario, che in questa sede ha chiesto con le maggiorazioni di cui all'art. 51 CCNL di riferimento.
Costituendosi in giudizio la resistente ha negato lo svolgimento di un orario di lavoro diverso da quello contrattualmente definito.
10 Tanto premesso, le espletate prove testimoniali non consentono di definire, in termini puntuali, il regime temporale della prestazione lavorativa espletata dalla ricorrente in ordine allo straordinario nonchè la sua quantificazione.
Invero, gli stessi testi indicati da parte ricorrente non confortano la sua tesi.
Il teste , dipendente dell' ha dichiarato: “Conosco Testimone_2 Org_3 Parte_2
perché ho lavorato all' dal 1999 ad oggi. La struttura si trova ad
[...] Org_3
Avellino. Io ho sempre lavorato ad Avellino, slavo che per gli ultimi tre anni, nei quali ho prestato la mia attività lavorativa nella struttura dell' che si trova a Calitri Org_3 in attesa della prossima riapertura ad Avellino. Preciso che conosco la ricorrente erchè la stessa era la moglie del custode sia di che di Noi con loro sig. di Org_3 Parte_3
. Ricordo che quando è andato in pensione fu assunta la
[...] Parte_3
, dall' con loro. Non ricordo quando andò Parte_1 Organizzazione_1 Pt_3 in pensione, era dipendente del Comune. Ricordo che il custode Parte_3 doveva aprire e chiudere il cancello;
per custode intendo la , che vedevo tutti Parte_1
i giorni quando mi recavo al lavoro. Era impossibile non vedere la perché Parte_1 abitava lì. Per quanto riguarda l'orario di lavoro della ricordo che il Parte_1 cancello veniva aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato alle ore 8:00 e richiuso alle
20:00. Il mio orario di lavoro era di 36 ore settimanali, o facevo la mattina o il pomeriggio, dal lunedì al sabato, è capitato che qualche volta mi sono recato sul luogo di lavoro anche di domenica, per manifestazioni o convegni e in queste occasioni il cancello veniva aperto sempre dal Custode, che dopo anche in orario notturno richiudeva il cancello.…Se non ricordo male a fine 2018 la struttura di Avellino fu messa sotto sequestro ma non so quale soggetto fu nominato custode giudiziario.
Ricordo che dopo il sequestro ho continuato a recarmi al lavoro, anche se noi dell' non svolgevamo in quel periodo fino al dissequestro riabilitazione ma solo Org_3 lavoro di ufficio. Ricordo che a distanza di qualche mese dal sequestro non mi sono recato al lavoro per circa tre/quattro mesi, ma non ricordo con precisione. Preciso che dopo questo periodo di interruzione, ho continuato a recarmi al lavoro, anche se non facevamo più riabilitazione. Non ricordo se in quel periodo ho continuato ad osservare gli stessi orari di lavoro. Ricordo che in questo periodo ho visto che la
continuava a svolgere l'attività che aveva sempre svolto in precedenza Parte_1 rispetto al sequestro, aprendo e chiudendo il cancello. …Dopo circa un anno sono tornato ad Avellino, visto che l' non apriva alla utenza, sono stato spostato a Org_3
Calitri dove c'era bisogno della mia figura, anche se qualche volta mi sono recato
11 anche ad Avellino…..il fabbricato è unico, con un'unica entrata, l' era conduttrice Org_3 di alcune stanze e versava un canone all' noi con loro…il Organizzazione_1 fabbricato era circondato da un giardino a chiusura del quale era posto il cancello,
l'abitazione del custode era ubicata all'interno di questo giardino entrando dal cancello ma in uno stabile distinto a circa 5 metri in linea d'aria dal fabbricato ove era ubicata la sede dell' ” (vedasi le dichiarazioni testimoniali contenute nel Org_6 verbale di udienza del 13.06.2023).
La teste dipendente di un'impresa di pulizie Testimone_3 incaricata dall' ha dichiarato: “Conosco perché ho Org_3 Parte_1 lavorato per una impresa di pulizie, non ricordo in quali anni, che si occupava delle pulizie per l'associazione noi con loro. Anzi preciso che le pulizie erano svolte Org_1
Org_ per l'associazione Ho lavorato lì per parecchi anni, ma non so essere più precisa perché sono trascorsi molti anni. E' da almeno sette/otto anni che non mi reco più presso l'associazione perché ha chiuso anche se non ricordo con esattezza quando. Da quando hanno chiuso il centro non ho più visto o sentito la ricorrente forse una volta sola ci siamo scambiate un messaggio di auguri. Da quanto so la ricorrente era la custode e si occupava di aprire e chiudere il cancello. Non so dire se la ricorrente era Org_ custode dell'associazione noi con loro o dell' ricordo solo che il cancello Org_1 era unico. Io lavoravo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18/18:30 fino alle
20/20:30 e il sabato delle ore 14 alle ore 16. Ricordo che quando andavo a lavorare il sabato c'erano disabili, mi riferisco alla parte della struttura dell'altra associazione ossia all' Preciso che le pulizie io, come anche la mia collega Org_3 Tes_4
, le svolgevo quale dipendente di e mi occupavo delle pulizie
[...] Org_7
Org_ all'interno della parte della struttura dell' non anche all'interno della parte dell'associazione noi con loro. Ricordo che quando andavo a lavorare qualche Org_1 volta il cancello era già aperto ma se era chiuso era la ad aprircelo e a Parte_1 chiuderlo dopo che andavamo via. Anche il sabato il cancello dell'associazione veniva aperto dalla ricorrente. Qualche volta noi chiamavamo col cellulare o suonavamo il clacson per farci aprire il cancello col telecomando dalla . So che la Parte_1 Parte_1 abitava nella casa del custode all'interno della recinzione in cui era ubicata la struttura dell'associazione” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
La teste , addetta alle pulizie per l' ha dichiarato: “Conosco Testimone_5 Org_3
Org_
perché io lavoravo per l' e la ci apriva il cancello. Parte_1 Parte_1
12 Non ricordo quale fosse il periodo, forse dieci anni fa, ma non so essere più precisa Org_ perché è trascorso troppo tempo. Io facevo le pulizie nella struttura dell' ed ero dipendente di , che aveva ricevuto l'appalto da , il Testimone_6 Org_8
Org_ Presidente dell' ma non ricordo con precisione. Lavoravo tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 18 alle 20/20:30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 14 alle 16:00.
La ci apriva il cancello e la sera quando andavamo via lo chiudeva e ciò Parte_1 anche il sabato. Da quanto so la era dipendente dell'associazione Noi con Parte_1 loro. Le pulizie le ho svolte fino alla chiusura del Centro. ADR Non ricordo quando fu chiuso né perché….” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
Occorre considerare come i testimoni escussi non abbiano riferito in termini puntuali le ore di straordinario effettivamente svolte dalla ricorrente, sia pure in termini minimali (tutti i testi hanno riferito genericamente di aver visto la aprire e Parte_1 chiudere il cancello;
i testi e hanno riferito che la ricorrente Tes_2 Tes_3 abitava nella casa del custode all'interno della recinzione in cui è ubicata la struttura del centro gestito dall'associazione), tenuto altresì conto che tale “quantificazione” era ancor più necessaria in virtù della circostanza che la ricorrente dimorava nell'abitazione del custode sita all'interno della recinzione che circonda la struttura del centro riabilitativo, sicchè non è dato discernere, dalle generiche dichiarazioni rese, tra la prestazione svolta quale custode e l'attività svolta perché la ricorrente in quel luogo dimorava ed era detentrice delle chiavi del cancello di accesso alla struttura e alla sua abitazione.
Né a diversa conclusione si giunge sulla scorta delle dichiarazioni rese dai testi di parte resistente.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Ero socio dell'associazione Testimone_1 con loro. Preciso che sono diventato socio dopo il 2018, dopo il sequestro Org_1 subito dall'associazione e credo che il mio incarico sia scaduto. Conosco Parte_1
perché ho lavorato insieme con lei per l'associazione con loro
[...] Org_1 dal 2012 al 2018 se non ricordo male. Io ero addetto agli impianti ed a compiti di segreteria, ad esempio, ritiravo la posta e leggevo le email. Ricordo che Parte_1
era invece custode e per lo più apriva e chiudeva il cancello e riferiva al
[...]
Presidente nel caso ci fossero anomalie. Nel 2018 c'è stato l'intervento della Guardia di Finanza e l'associazione è stata posta sotto sequestro e siamo stati tutti licenziati, anche se non dire con precisione quando e se gli altri dipendenti sono stati licenziati.
13 Dopo l'intervento della Guardia di Finanza, sono stato chiamato, mi riferisco al 2018, dagli Agenti della Guardia di finanza, dei quali non ricordo il nome, perché ero stato nominato custode giudiziario, perché dovevano mettere i sigilli e dovevo firmare un inventario dei beni mobili presenti nella struttura dell'associazione noi con loro, prima di apporre i sigilli. Ricordo che in quella occasione siccome avevo espresso il mio malcontento, gli Agenti mi dissero di inviare una lettera al giudice per chiedere di essere esonerato dall'incarico di custode giudiziario. Preciso che portai questa istanza personalmente alla Cancelleria del giudice procedente, giudice di cui non ricordo il nome e presumo di essere stato esonerato perché non fui più chiamato.
Preciso che i sigilli furono apposti in quella occasione. Dopo questo episodio non mi sono più recato nella struttura dell'associazione. Preciso che la struttura principale era collocata in via Morelli e Silvati ad Avellino, ospitava sia l'associazione Org_1 con loro sia l' che è pure un'associazione di volontariato e fa assistenza a
[...] Org_3 persone con disabilità. Oltre alla struttura principale c'era la parte sportiva con un campetto che poteva essere utilizzato per le varie attività e c'era una parte dedicata alla formazione composta da aule. Sia la struttura principale sia la parte sportiva sia la parte delle aule si trovavano all'interno di una recinzione (inferriata di metallo) chiusa da un cancello. La recinzione delimitava la sola parte anteriore, quella che dava su via Morelli e Silvati. Invece la parte posteriore non era recintata perché c'era la vegetazione e dava sull'autostrada. Ricordo che l' occupava solo una parte Org_3 dell'edificio principale. I sigilli nel 2018 furono in mia presenza apposti agli ingressi della struttura principale utilizzata dall'associazione noi con loro e agli ingressi della parte sportiva e delle aule. Non anche alla parte della struttura utilizzata dall' Org_3
In quel periodo nelle aule formative vi era una scuola di danza e lì non furono apposti
i sigilli. Preciso che i sigilli furono apposti solo negli spazi utilizzati dall'associazione noi con loro….Prima del sequestro io lavoravo per l'associazione dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:30. Non so dire quali orari osservava la . Posso solo dire Parte_1 che quando c'ero io lei era presente”, (cfr. le dichiarazioni contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023).
Il teste ha dichiarato: “Conosco perché Testimone_7 Parte_1
Org_ lavoravamo insieme per i disabili. Io ero dipendente dell' ed e delegato alla disabilità presso noi con loro. Mi occupavo di attività d spettacolo, cinema, facevo una terapia a vantaggio dei ragazzi con disabilità psicomotorie. La era la Parte_1 custode. Era dipendente di Noi con loro. Io lavoravo dal lunedì al venerdì dalle ore
14 8:30 fino alle 13 e dalle 15 alle 18:00. Talvolta incontravo la anche perché Parte_1 lei abitava lì, era la custode, la mattina apriva il cancello e suppongo che la sera lo Org_ chiudesse….Preciso che l' era ubicata in locali siti all'interno della stessa struttura Org_ dell'associazione noi con loro e che la porzione occupata dall' era CP_7 fisicamente separata da quella dell'associazione noi con loro, nel senso che Org_1
c'erano due ingressi, anche se le due porzioni della medesima unità immobiliare erano collegate da un corridoio. Ho lavorato fino al sequestro della struttura, non ricordo la data precisa e dopo non mi sono più recato nella struttura. Da quanto Org_ ricordo furono sequestrate entrambe le strutture anche l' Io poi sono stato licenziato e quindi non mi sono più recato nella struttura. Io sono stato licenziato Org_ dall' perchè dopo il sequestro non c'erano più attività” (cfr. le dichiarazioni testimoniali contenute nel verbale di udienza del 10.10.2023
In definitiva, sulla scorta delle generiche dichiarazioni rese dai testi escussi non risulta positivamente provata l'eccedenza -rispetto all'orario di lavoro ordinario della ricorrente, nel periodo dal gennaio 2010 febbraio 2019- di 30 ore settimanali in più rispetto alle (38) ore contrattualmente previste.
12. Nemmeno può trovare accoglimento la domanda avente ad oggetto le somme pretese a titolo di ferie e festività.
La domanda volta alla corresponsione delle relative indennità va rigettata, risultando le allegazioni di parte ricorrente sul punto del tutto generiche e, in specie, non risultando indicati i giorni destinati ad esse nei quali la ricorrente avrebbe prestato lavoro (cfr. Cass. 7696/2020).
In materia, la giurisprudenza ha affermato che sul lavoratore incombe l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni destinati alle ferie e festività, quantificando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive lavorate in quanto l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (Cass. sez. lav., 7.7.2008 n. 18584; Cass. sez. lav., 16.2.2007 n.
3619; Cass. sez. lav., 21.8.2003, n. 12311; Cass. sez. lav., 3.6.2000, n. 7445; Cass. sez. lav., 3.2.1999, n. 935).
13. Va respinta, infine, anche la domanda di pagamento del TFR, in difetto di prova e, invero, di specifica e compiuta allegazione, della cessazione del rapporto di lavoro, cui
è subordinata la esigibilità della retribuzione a titolo di TFR (cfr. Cassazione civile sez. lav., 19/08/2022, n.24985). Al riguardo si osserva che risulta provata, per quanto
15 sopra detto, unicamente la sospensione dell'attività lavorativa verificatasi successivamente al sequestro e non già la estinzione del rapporto, circostanza questa tardivamente allegata soltanto con le note difensive depositate da parte ricorrente in data 19.01.2024, in spregio delle preclusioni processuali, dunque inammissibile e, in ogni caso, non supportata da alcun riscontro probatorio.
14. In conclusione, alla luce delle considerazioni di cui innanzi, complessivamente considerate, l'associazione resistente va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma di euro 10.451,18 al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino a quella dell'effettivo soddisfo.
15. Fermo restando quanto precede e venendo alla domanda di manleva formulata dall'associazione resistente, la stessa è infondata e, pertanto, va rigettata per la ragione, di carattere assorbente, che di seguito sarà esposta.
Dalla documentazione in atti è emerso che con convenzione del 6.12.1989, Rep
2450/1998 registrata il 20.01.1989 al n. 235 stipulata tra il e Controparte_2
l'associazione “Noi con loro” veniva in sintesi prevista: l'assegnazione gratuita del suolo comunale allo scopo di consentire la costruzione di un centro per i portatori di handicap irpini a cura e spese dell'associazione; la gestione del centro affidato all' con loro per la durata di anni 29, rinnovabile fino ad un massino Controparte_1 di 87 anni, salvo disdetta da parte dell'associazione; l'assegnazione “ipso iure” in proprietà al Comune degli immobili costruiti e delle loro pertinenze allo scadere della convenzione.
All'art. 6 della detta convenzione le parti pattuivano che “…inoltre, a totale carico del saranno sopportati gli oneri relativi agli stipendi e ai contributi CP_2 previdenziali ed assistenziali di un custode e di un addetto agli impianti” (vedasi allegato sub 5 in produzione di parte ricorrente e allegato sub 5 in produzione di parte resistente).
A seguito della misura interdittiva disposta in data 05.03.2019, nell'ambito del procedimento 91/2018 R.G. G.I.P., dal G.I.P. presso il Tribunale di Avellino nei confronti dell' concernente la esclusione da finanziamenti, Controparte_1 contributi o sussidi per la durata di anni uno e della revoca di quelli già concessi e non ancora materialmente erogati, il , con provvedimento n. 126 del Controparte_2
14.06.2019 dichiarava decaduta la predetta convenzione nonché tutti gli atti connessi
16 e conseguenti, essendo venuti a mancare i presupposti per il prosieguo (vedasi allegato n. 4 in produzione di parte resistente).
Dal tenore letterale della convenzione in discorso si evince la natura accessoria della pattuizione di cui all'art. 6 rispetto all'oggetto principale della convenzione e il nesso funzionale della pattuizione accessoria al diritto di superficie.
Se questi sono i fatti sottesi alla vicenda in esame, ritiene il Tribunale che venuta meno la convenzione sia venuto meno anche il patto accessorio al diritto di superficie, patto questo contenuto nell'art. 6, ragion per cui nessuna domanda può essere azionata nei confronti del in virtù della predetta convenzione, non sussistendone i CP_2 presupposti, essendo rimasto indimostrato l'annullamento della revoca della convenzione a seguito di una pronuncia del Controparte_5
16. Le spese di lite, atteso il solo parziale accoglimento della domanda, possono essere compensate tra le parti nella misura di 2/3 e vanno invece poste a carico della parte resistente per il residuo, con liquidazione come da dispositivo in ossequio alle vigenti tariffe e con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona della dott.ssa Daniela di Gennaro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di (C.F. e del , Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del del l.r.p.t., con ricorso depositato il 05.04.2019 e ritualmente notificato, ogni altra domanda ed eccezione disattese e/o assorbite, così provvede:
1) Dichiara la contumacia del;
Controparte_2
2) Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna l' Controparte_1
(C.F. , in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore
[...] P.IVA_2 della ricorrente, della complessiva somma di euro 10.451,18
(eurodiecimilaquattrocentocinquantuno/18) al lordo delle ritenute di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti fino a quella dell'effettivo soddisfo;
3) Rigetta nel resto il ricorso;
4) Rigetta la domanda di manleva proposta dall' nei confronti del Comune CP_1 contumace;
5) Compensa le spese di lite nel rapporto processuale tra la parte ricorrente e l'associazione convenuta nella misura di 2/3 e condanna l' con loro Controparte_1
17 (C.F. , in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese CP_1 P.IVA_2 di lite del residuo 1/3 in favore della parte ricorrente, spese queste che liquida in euro
€ 1.796,00 (euromilesettecentonovantasei/00) oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A.
e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
4) Non luogo a provvedere sulle spese nei confronti del Comune contumace.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino in data 12.03.2024
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
18