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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/04/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1323 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Malecchi, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Artiglieri e dall'Avv. Alfonso Vincenzo Corsi;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2018 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto di pagare in favore di HDI
Assicurazioni S.p.a. € 11.455,02, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso dell'importo erogato in favore della per Controparte_1
l'estinzione del debito. L'opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria avversa in ragione dell'intervenuto pagamento del debito acquisito dalla compagnia assicurativa da parte del , in Controparte_2 nome e per conto di . Parte_1
1 Ha chiesto quindi all'intestato Tribunale di “revocare l'opposto decreto perché inammissibile, infondato ed illegittimo, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
HDI Assicurazioni spa, costituita ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
2) nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni compiutamente articolate nel presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 16.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Parte opponente, con unico motivo di opposizione, ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del debito da parte del in nome e per conto della Controparte_2 stessa.
In particolare, l'opponente ha rappresentato di aver sottoscritto un contratto di assicurazione con la HDI Assicurazioni S.p.a. contro i rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione in relazione al finanziamento stipulato con la Controparte_1
Ha dedotto che in ragione dell'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Speciale Aprilia Multiservizi
e dell'omesso versamento delle rate pattuite, la avrebbe CP_1 escusso la polizza assicurativa al fine di riscuotere l'ammontare del credito garantito nei confronti della HDI Assicurazioni spa.
Ha rappresentato altresì che l'odierna opposta avrebbe ricevuto il pagamento dell'intero debito dal Comune di in esecuzione CP_2 della “polizza rischio impiego” stipulata da al Parte_1 momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria opposta.
2 In considerazione della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e spetta poi all'opponente-convenuto sostanziale di allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Nel caso in esame non vi è contestazione tra le parti in merito alla conclusione da parte di del contratto di Parte_1 finanziamento n. 551258 con garantito dalla Controparte_1 sottoscrizione di una “polizza rischio impiego” con la HDI
Assicurazioni spa, alla effettiva erogazione del credito in favore della stessa , all'inadempimento dell'obbligo di Parte_1 restituzione delle somme percepite e all'intervenuto pagamento delle rate insolute da parte della compagnia di assicurazione in esecuzione della “polizza rischio impiego”.
Con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c. pertanto Parte_1 non ha contestato l'esistenza e l'entità del credito fatto
[...] valere in via monitoria, ma si è limitata ad eccepire l'intervenuto pagamento da parte del in favore di HDI Controparte_2
Assicurazioni spa delle rate insolute in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Nel corso del presente giudizio, a seguito di apposita istanza di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opponente, il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi, parti terze rispetto al presente processo, non hanno provveduto al deposito della documentazione attestante il pagamento di quanto versato dal comune in favore di HDI
Assicurazioni spa in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento né hanno fornito valida motivazione inerente la mancata disponibilità della stessa.
Ne consegue che, tenendo conto del materiale istruttorio raccolto, deve ritenersi accertato il credito di HDI Assicurazioni spa nei confronti di per complessivi € 11.455,02 oltre Parte_1 interessi e spese, in relazione al contratto di assicurazione sottoscritto a garanzia del contratto di finanziamento n. 551258.
Come in precedenza evidenziato, secondo i principi generali in tema di onere della prova, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, integra un comportamento liberamente valutabile dal
3 giudice di merito ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente, formulata domanda ex art. 210 c.p.c., aveva comunque l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'opposizione, non potendo supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta a terzi in giudizio di esibizione di documenti.
L'onere probatorio che impone sull'opponente di dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio diritto deve operare in ogni caso, essendo evidente la configurabilità come elemento estintivo del credito la prova dell'intervenuto pagamento che incombe comunque sulla parte opponente.
A sostegno della domanda di estinzione del credito, parte opponente non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo pagamento del debito da parte del , in nome e per Controparte_2 conto della . Mancano in atti elementi sufficienti per Parte_1 poter ritenere saldato il debito da parte del in favore di HDI CP_2 assicurazioni spa in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento, per verificare la effettiva estinzione della esposizione debitoria della opponente posta alla base del rapporto assicurativo, e quindi per poter compiutamente definire i rapporti dare/avere tra le parti.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto dell'omesso deposito della documentazione richiesta ex art. 210
c.p.c. da parte del e dell'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi dalla quale possa evincersi l'effettivo pagamento del credito in favore della odierna opposta in esecuzione della “polizza rischio impiego”, su cui si fonda il credito ingiunto, si ritiene in conclusione che la parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
Dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione deve essere rigettata e che il decreto ingiuntivo n. 2822/2018 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
4 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opposta senza tuttavia prova del
“quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di HDI Assicurazioni Spa non può essere accolta.
Si osserva inoltre che nel corso del presente giudizio, a seguito di apposita istanza ex art. 210 c.p.c., il e l'Azienda Controparte_2
Speciale Aprilia Multiservizi, parti terze rispetto al presente processo, non hanno provveduto al deposito della documentazione richiesta entro i termini assegnati dal Tribunale con ordinanza del
17.01.2023, ribaditi con ordinanza del 26.01.2024, né hanno fornito valida motivazione inerente la mancata disponibilità della stessa documentazione richiesta.
Sul punto si osserva che l'art. 210, c. 5, c.p.c., prevede espressamente che “Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”. Nel caso di specie il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi non hanno provveduto, entro i termini assegnati, al deposito presso la cancelleria del Tribunale dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. e pertanto, in considerazione della condotta tenuta dai terzi e dell'omesso deposito dei documenti richiesti, devono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 210, c. 5, c.p.c., di € 1.500,00 ciascuno.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, tenuto conto della complessità e peculiarità delle questioni affrontate e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai fatti posti a fondamento della pretesa creditoria.
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2018, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 210, c.
5, c.p.c., pari ad € 1.500,00 ciascuno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice monocratico dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1323 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Malecchi, come da procura in atti;
-parte opponente-
CONTRO
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (P. IVA ), in persona P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Artiglieri e dall'Avv. Alfonso Vincenzo Corsi;
-parte opposta -
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2018 con il quale il Tribunale di Latina aveva ingiunto di pagare in favore di HDI
Assicurazioni S.p.a. € 11.455,02, oltre interessi e spese, a titolo di rimborso dell'importo erogato in favore della per Controparte_1
l'estinzione del debito. L'opponente ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria avversa in ragione dell'intervenuto pagamento del debito acquisito dalla compagnia assicurativa da parte del , in Controparte_2 nome e per conto di . Parte_1
1 Ha chiesto quindi all'intestato Tribunale di “revocare l'opposto decreto perché inammissibile, infondato ed illegittimo, con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge”.
HDI Assicurazioni spa, costituita ritualmente in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'avversa opposizione e la conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto con vittoria delle spese di lite.
Ha così concluso: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: 1) in via preliminare, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione proposta per omesso esperimento del procedimento di mediazione;
2) nel merito, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, per le motivazioni compiutamente articolate nel presente atto e, conseguentemente, confermare integralmente il decreto ingiuntivo impugnato.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Conclusa l'istruttoria mediante produzione documentale, all'udienza del 16.10.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., la causa
è stata trattenuta in decisione con ordinanza emessa in pari data sulle conclusioni rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.
Parte opponente, con unico motivo di opposizione, ha eccepito la infondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento del debito da parte del in nome e per conto della Controparte_2 stessa.
In particolare, l'opponente ha rappresentato di aver sottoscritto un contratto di assicurazione con la HDI Assicurazioni S.p.a. contro i rischi di impiego relativi alla perdita dell'occupazione in relazione al finanziamento stipulato con la Controparte_1
Ha dedotto che in ragione dell'intervenuta interruzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Azienda Speciale Aprilia Multiservizi
e dell'omesso versamento delle rate pattuite, la avrebbe CP_1 escusso la polizza assicurativa al fine di riscuotere l'ammontare del credito garantito nei confronti della HDI Assicurazioni spa.
Ha rappresentato altresì che l'odierna opposta avrebbe ricevuto il pagamento dell'intero debito dal Comune di in esecuzione CP_2 della “polizza rischio impiego” stipulata da al Parte_1 momento della sottoscrizione del contratto di finanziamento, con conseguente illegittimità della pretesa creditoria opposta.
2 In considerazione della ripartizione degli oneri probatori nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il ricorrente assume la veste sostanziale di attore ed ha l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, e spetta poi all'opponente-convenuto sostanziale di allegare e provare fatti modificativi, impeditivi o estintivi del credito.
Nel caso in esame non vi è contestazione tra le parti in merito alla conclusione da parte di del contratto di Parte_1 finanziamento n. 551258 con garantito dalla Controparte_1 sottoscrizione di una “polizza rischio impiego” con la HDI
Assicurazioni spa, alla effettiva erogazione del credito in favore della stessa , all'inadempimento dell'obbligo di Parte_1 restituzione delle somme percepite e all'intervenuto pagamento delle rate insolute da parte della compagnia di assicurazione in esecuzione della “polizza rischio impiego”.
Con condotta rilevante ex art. 115 c.p.c. pertanto Parte_1 non ha contestato l'esistenza e l'entità del credito fatto
[...] valere in via monitoria, ma si è limitata ad eccepire l'intervenuto pagamento da parte del in favore di HDI Controparte_2
Assicurazioni spa delle rate insolute in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della Parte_1 sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Nel corso del presente giudizio, a seguito di apposita istanza di acquisizione documentale ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opponente, il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi, parti terze rispetto al presente processo, non hanno provveduto al deposito della documentazione attestante il pagamento di quanto versato dal comune in favore di HDI
Assicurazioni spa in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento né hanno fornito valida motivazione inerente la mancata disponibilità della stessa.
Ne consegue che, tenendo conto del materiale istruttorio raccolto, deve ritenersi accertato il credito di HDI Assicurazioni spa nei confronti di per complessivi € 11.455,02 oltre Parte_1 interessi e spese, in relazione al contratto di assicurazione sottoscritto a garanzia del contratto di finanziamento n. 551258.
Come in precedenza evidenziato, secondo i principi generali in tema di onere della prova, l'inosservanza all'ordine di esibizione, quando concesso, integra un comportamento liberamente valutabile dal
3 giudice di merito ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ.. (ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20104 del 18/09/2009).
Tanto premesso, nel caso di specie parte opponente, formulata domanda ex art. 210 c.p.c., aveva comunque l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'opposizione, non potendo supplire al mancato assolvimento di tale onere con la richiesta a terzi in giudizio di esibizione di documenti.
L'onere probatorio che impone sull'opponente di dimostrare i fatti posti a fondamento del proprio diritto deve operare in ogni caso, essendo evidente la configurabilità come elemento estintivo del credito la prova dell'intervenuto pagamento che incombe comunque sulla parte opponente.
A sostegno della domanda di estinzione del credito, parte opponente non ha prodotto alcun documento comprovante l'effettivo pagamento del debito da parte del , in nome e per Controparte_2 conto della . Mancano in atti elementi sufficienti per Parte_1 poter ritenere saldato il debito da parte del in favore di HDI CP_2 assicurazioni spa in esecuzione della “polizza rischio impiego” stipulata da al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di finanziamento, per verificare la effettiva estinzione della esposizione debitoria della opponente posta alla base del rapporto assicurativo, e quindi per poter compiutamente definire i rapporti dare/avere tra le parti.
Esaminata la documentazione prodotta dalle parti e tenuto conto dell'omesso deposito della documentazione richiesta ex art. 210
c.p.c. da parte del e dell'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi dalla quale possa evincersi l'effettivo pagamento del credito in favore della odierna opposta in esecuzione della “polizza rischio impiego”, su cui si fonda il credito ingiunto, si ritiene in conclusione che la parte opposta abbia adeguatamente provato in via documentale la sussistenza e l'entità del credito oggetto del provvedimento monitorio e che l'opponente, viceversa, non abbia introdotto in giudizio alcun fatto modificativo, impeditivo o estintivo del credito ingiunto.
Dalle precedenti considerazioni deriva che l'opposizione deve essere rigettata e che il decreto ingiuntivo n. 2822/2018 deve essere dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.
Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c., si osserva che, come sostenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria -che ha natura extracontrattuale- la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96
4 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell' “an” e sia del “quantum debeatur” o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. civ., Sezioni Unite, ordinanza n. 7583/2004; Cass. civ. sentenza n. 9080/2013).
Nel caso di specie, da un lato, tale asserita responsabilità è stata specificamente dedotta dalla parte opposta senza tuttavia prova del
“quantum debeatur” e, dall'altro, dall'esame degli atti di causa non emerge la piena prova della mala fede ovvero della colpa grave della parte opponente, quali elementi che devono necessariamente ed alternativamente sussistere ai fini della condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Sotto tale profilo, pertanto, la domanda di HDI Assicurazioni Spa non può essere accolta.
Si osserva inoltre che nel corso del presente giudizio, a seguito di apposita istanza ex art. 210 c.p.c., il e l'Azienda Controparte_2
Speciale Aprilia Multiservizi, parti terze rispetto al presente processo, non hanno provveduto al deposito della documentazione richiesta entro i termini assegnati dal Tribunale con ordinanza del
17.01.2023, ribaditi con ordinanza del 26.01.2024, né hanno fornito valida motivazione inerente la mancata disponibilità della stessa documentazione richiesta.
Sul punto si osserva che l'art. 210, c. 5, c.p.c., prevede espressamente che “Se non adempie il terzo, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da euro 250 a euro 1.500”. Nel caso di specie il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi non hanno provveduto, entro i termini assegnati, al deposito presso la cancelleria del Tribunale dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. e pertanto, in considerazione della condotta tenuta dai terzi e dell'omesso deposito dei documenti richiesti, devono essere condannati al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 210, c. 5, c.p.c., di € 1.500,00 ciascuno.
Le spese di giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, tenuto conto della complessità e peculiarità delle questioni affrontate e della difficoltà gravante su parte opponente di fornire prova contraria rispetto ai fatti posti a fondamento della pretesa creditoria.
P.Q.M.
5 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 2822/2018, che dichiara definitivamente esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
- rigetta le ulteriori domande;
- condanna il e l'Azienda Speciale Aprilia Controparte_2
Multiservizi al pagamento di una sanzione pecuniaria ex art. 210, c.
5, c.p.c., pari ad € 1.500,00 ciascuno;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Latina, 30.03.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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