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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/08/2025, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1041/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco
[...]
BUSCICCHIO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
in persona del l.r. p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti in copia, dall'Avv. Gianvito GIANNELLI, del CP_ Foro di con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Rosa Carmela Pia FASULO;
CONVENUTA in persona dell'Amministratore Unico p.t., e, per Controparte_2 essa, quale mandataria e procuratrice, la e, per Controparte_3 essa, in forza di procura speciale, la in persona Controparte_4 dell'Avv. Sandra LA PORTA, quale procuratrice, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Umberto D'ARAGONA, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE avente ad oggetto: opposizione ex art. 617, co. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La intimava, mediante tre distinti Controparte_5 ma consimili atti di precetto, notificati il 18 Marzo 2015, alla a Parte_1
1 N. 1041/2015 R.G.A.C.
ed a di pagarle la somma di euro Parte_2 Parte_3
571.208,82, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario n.
06/286/793130064, oltre alle spese di precetto, per euro 571.748,82 complessivi.
La società era la debitrice principale, mentre i si erano costituiti Parte_2 fidejussori.
2. La e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione, attraverso un'unica citazione, avverso tali atti di precetto.
Non era stato notificato il titolo esecutivo.
L'indicazione del titolo era formulata, negli atti di precetto, in maniera tale che esso non potesse essere identificato: dapprima, infatti, si menzionava un mutuo rogato dal Notaio
Dott.ssa , rep. n. 11.727, racc. n. 6.070, del 18 Dicembre 2008, e, poi, Persona_1 un mutuo ipotecario rogato dal Notaio Dott. , rep. n. 11.727, racc. n. 6.070, Persona_2 registrato a Melfi il 19 Dicembre 2008, al n. 3995/1T.
3. Resisteva la creditrice.
4. Si costituiva, poi, quale cessionaria del credito, la Controparte_2
e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la
[...] Controparte_3
a sua volta, quest'ultima si costituiva mediante la procuratrice speciale
[...]
Controparte_4
5. Non si procedeva ad estromissione ex art. 111, co. 3, c.p.c., in assenza del consenso di tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli estremi del mutuo ipotecario, come riportati nel precetto, sono esatti, salva l'erronea ed irrilevante menzione, in un passo del precetto medesimo, del Notaio , in luogo Per_1 del Notaio , anch'egli, poi, comunque ricordato nell'atto: si tratta di mero errore Per_2 materiale, agevolmente riconoscibile, poiché la ed i avevano Parte_1 Parte_2 partecipato tutti alla stipulazione del mutuo.
2. La banca convenuta ha documentato che il titolo esecutivo era stato già notificato il 28
Febbraio 2014 all' d a e che esso era stato notificato Parte_1 Parte_3 il 3 Marzo 2014 a non occorreva una nuova notificazione, in Parte_2 occasione della spedizione del nuovo atto di precetto, essendo già stata consentita alla debitrice ed ai garanti la piena conoscenza del titolo esecutivo, invocato dalla parte creditrice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: gli attori ne risponderanno in solido, per comunanza d'interesse, ex art. 97 c.p.c.; tra la convenuta e la parte intervenuta si dovranno ripartire i compensi in maniera corrispondente all'attività difensiva rispettivamente svolta in concreto (la convenuta ha cessato di articolare difese in una fase molto iniziale del processo, ma ha presentato la comparsa di costituzione e risposta, nella quale sono state assunte le posizioni della parte;
l'interventore ha partecipato al giudizio per un periodo assai più lungo, ma senza depositare memorie o comparse, se non quelle strettamente necessarie a costituirsi, oltre a deduzioni a verbale ed a note di trattazione scritta: sicché potrà dividersi l'importo totale in pari misura di metà).
2 N. 1041/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1041/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro la costituitasi
[...] Controparte_1 in persona del l.r. p.t., e nella quale interveniva la in Controparte_2 persona dell'Amministratore Unico p.t., e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la e, per essa, in forza di procura speciale, la Controparte_3 in persona dell'Avv. Sandra LA PORTA, quale Controparte_4 procuratrice, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2
come rappresentata in giudizio, le spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 13 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
3
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1041/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Francesco
[...]
BUSCICCHIO, nel cui studio sono elett.te dom.ti;
ATTORI
E
in persona del l.r. p.t., rapp.ta Controparte_1
e difesa, giusta procura generale alle liti, in atti in copia, dall'Avv. Gianvito GIANNELLI, del CP_ Foro di con elezione di domicilio nello studio dell'Avv. Rosa Carmela Pia FASULO;
CONVENUTA in persona dell'Amministratore Unico p.t., e, per Controparte_2 essa, quale mandataria e procuratrice, la e, per Controparte_3 essa, in forza di procura speciale, la in persona Controparte_4 dell'Avv. Sandra LA PORTA, quale procuratrice, rappresentata e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore, dall'Avv. Umberto D'ARAGONA, del Foro di Salerno, senza elezione di domicilio nel circondario;
INTERVENTORE avente ad oggetto: opposizione ex art. 617, co. 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La intimava, mediante tre distinti Controparte_5 ma consimili atti di precetto, notificati il 18 Marzo 2015, alla a Parte_1
1 N. 1041/2015 R.G.A.C.
ed a di pagarle la somma di euro Parte_2 Parte_3
571.208,82, dovuta in forza del titolo esecutivo costituito dal mutuo ipotecario n.
06/286/793130064, oltre alle spese di precetto, per euro 571.748,82 complessivi.
La società era la debitrice principale, mentre i si erano costituiti Parte_2 fidejussori.
2. La e proponevano Parte_1 Parte_2 Parte_3 opposizione, attraverso un'unica citazione, avverso tali atti di precetto.
Non era stato notificato il titolo esecutivo.
L'indicazione del titolo era formulata, negli atti di precetto, in maniera tale che esso non potesse essere identificato: dapprima, infatti, si menzionava un mutuo rogato dal Notaio
Dott.ssa , rep. n. 11.727, racc. n. 6.070, del 18 Dicembre 2008, e, poi, Persona_1 un mutuo ipotecario rogato dal Notaio Dott. , rep. n. 11.727, racc. n. 6.070, Persona_2 registrato a Melfi il 19 Dicembre 2008, al n. 3995/1T.
3. Resisteva la creditrice.
4. Si costituiva, poi, quale cessionaria del credito, la Controparte_2
e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la
[...] Controparte_3
a sua volta, quest'ultima si costituiva mediante la procuratrice speciale
[...]
Controparte_4
5. Non si procedeva ad estromissione ex art. 111, co. 3, c.p.c., in assenza del consenso di tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli estremi del mutuo ipotecario, come riportati nel precetto, sono esatti, salva l'erronea ed irrilevante menzione, in un passo del precetto medesimo, del Notaio , in luogo Per_1 del Notaio , anch'egli, poi, comunque ricordato nell'atto: si tratta di mero errore Per_2 materiale, agevolmente riconoscibile, poiché la ed i avevano Parte_1 Parte_2 partecipato tutti alla stipulazione del mutuo.
2. La banca convenuta ha documentato che il titolo esecutivo era stato già notificato il 28
Febbraio 2014 all' d a e che esso era stato notificato Parte_1 Parte_3 il 3 Marzo 2014 a non occorreva una nuova notificazione, in Parte_2 occasione della spedizione del nuovo atto di precetto, essendo già stata consentita alla debitrice ed ai garanti la piena conoscenza del titolo esecutivo, invocato dalla parte creditrice.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo: gli attori ne risponderanno in solido, per comunanza d'interesse, ex art. 97 c.p.c.; tra la convenuta e la parte intervenuta si dovranno ripartire i compensi in maniera corrispondente all'attività difensiva rispettivamente svolta in concreto (la convenuta ha cessato di articolare difese in una fase molto iniziale del processo, ma ha presentato la comparsa di costituzione e risposta, nella quale sono state assunte le posizioni della parte;
l'interventore ha partecipato al giudizio per un periodo assai più lungo, ma senza depositare memorie o comparse, se non quelle strettamente necessarie a costituirsi, oltre a deduzioni a verbale ed a note di trattazione scritta: sicché potrà dividersi l'importo totale in pari misura di metà).
2 N. 1041/2015 R.G.A.C.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 1041/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., da e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
contro la costituitasi
[...] Controparte_1 in persona del l.r. p.t., e nella quale interveniva la in Controparte_2 persona dell'Amministratore Unico p.t., e, per essa, quale mandataria e procuratrice, la e, per essa, in forza di procura speciale, la Controparte_3 in persona dell'Avv. Sandra LA PORTA, quale Controparte_4 procuratrice, ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. rigetta l'opposizione;
2. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_1 le spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per compensi, oltre al
[...] rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge;
3. condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere alla Controparte_2
come rappresentata in giudizio, le spese di lite, liquidate in euro 9.000,00 per
[...] compensi, oltre al rimborso delle spese generali secondo i vigenti parametri forensi, all'IVA ed alla Cassa come per legge.
Potenza, 13 Agosto 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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