CA
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2307/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2307/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e quale titolare dell'azienda Agricola I Casali di Parte_1 C.F._1
IN LE (p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabrio Bagnoli, come da procura in P.IVA_1 atti
-appellante-
contro c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Sicilia, come da procura in CP_1 C.F._2 atti e
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo, come da procura in atti
- appellati -
avverso la sentenza n. 802/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 23.9.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, reiectis adversis, preliminarmente, anche all' esito di udienza ex art. 351 cpc e dunque espletati i relativi incombenti di rito, sospendere l' efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 802/2022 emessa e depositata il 23.9.2022 dal Tribunale di Siena in persona della Dr.ssa Alessandra Verzillo;
nel merito, piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza appellata n. 802/'22 del Tribunale di Siena, in accoglimento della domanda presentata da in primo grado, 1) Accertare la responsabilità esclusiva del sig. Parte_1 CP_1 conducente del proprio veicolo Nissan Micra tg CH695ZE assicurato per la RCA con Controparte_2
(polizza n. 502.10000069386) nella causazione del sinistro del 27.8.2019 descritto in narrativa e per l' effetto
2) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore dell' attore titolare Parte_1 dell' Azienda i Casali di IN LE, della somma di euro 31.590,00 oltre IVA se dovuta, a titolo di risarcimento del danno materiale subito a seguito del sinistro del 27.8.2019 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto
(27.8.2019) al saldo. 3) Con vittoria di spese e onorari di causa per i due gradi di giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito medio tempore in esecuzione dell'appellata sentenza”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte D' Appello di Firenze pronunciarsi di giustizia in ordine all' CP_1 appello presentato da ” Parte_1
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_2 integralmente confermare la sentenza n. 802/2022 emessa dal Tribunale di Siena in ogni sua parte per essere
l'appello infondato in fatto ed in diritto, rigettando la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado perché parimenti infondata per mancanza di prova circa il grave pregiudizio economico che verrebbe a subire parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Siena, e la (di seguito ) al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2 CP_2 pagamento della somma di euro 31.590 + IVA, a titolo di risarcimento del danno da lui subito subito a seguito del sinistro avvenuto in data 27.8.2019, in Poggibonsi, presso l'Azienda Agricola “I Casali” di cui era titolare.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 27.8.2019, alle ore 11,30 circa, in
Poggibonsi, loc. “Il Pino”, alla guida della propria auto Nissan Micra targata CH695ZE, assicurata CP_1 con la , nel fare manovra di retromarcia all'interno della propria Azienda Agricola denominata “I CP_2
Casali”, aveva urtato una grossa botte in rovere posizionata su una piattaforma cementizia, facendola cadere sopra n. 28 barriques anch'esse in rovere, stivate proprio al disotto della piattaforma;
2) a seguito dell'urto,
a cui aveva assistito la teste , la botte e le barriques erano andate completamente distrutte;
Testimone_1
3) nell'occasione, egli, insieme al , avevano compilato il modello CID (Constatazione amichevole di CP_1
Incidente Denuncia di sinistro), che era stato sottoscritto dal medesimo e 4) il tentativo di conciliazione effettuato successivamente con la aveva dato esito negativo. CP_2
Si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che, a CP_2 seguito delle risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Agenzia Investigativa LI & C., da essa incarcata, erano emersi dubbi in merito all'effettiva dinamica del sinistro ed al reale avvenimento dei fatti così come descritti nell'atto di citazione, in ragione di una serie di incongruenze che emergevano dalla scena del sinistro
(posizione statica dell'auto, numero di barriques etc), nonché della pregressa conoscenza tra il ed Pt_1 il , della loro frequentazione;
del lavoro svolto in precedenza dal alle dipendenze del e CP_1 CP_1 Pt_1 della domiciliazione del primo in immobili di proprietà del secondo.
nonostante la regolarità della notifica, non si era costituito in giudizio ed era stato dichiarato CP_1 contumace. La causa, istruita documentalmente e mediante l'esame di un teste e lo svolgimento di una ctu (con cui era stato chiesto al consulente di stimare l'entità del danno subìto dall'attore) era stata definita dal Tribunale di
Siena con la sentenza n. 802/2022, pubblicata in data 23.9.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva respinto la domanda attorea ed aveva condannato il alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 dalla parte convenuta ed al pagamento delle spese di c.t.u., disponendo l'invio del Controparte_2 fascicolo al Procuratore della Repubblica - sede per gli adempimenti di competenza.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Rilevato che parte attrice non ha contestato specificamente alcuna circostanza di fatto o deduzione o documento versato in atti, di parte convenuta, tutto quanto allegato, dedotto e prodotto si ritiene ammesso ex art. l l5 cpc.
In particolare. in merito ai rapporti tra il sig. ed il sig. , occorre ribadire che dalle informazioni Pt_1 CP_1 raccolte (doc.2 all. comparsa) risulta che i due si conoscessero e che anzi lo stesso sig. , avrebbe lavorato CP_1 per conto del signor , e che il è stato domiciliato all'interno di proprietà Parte_1 CP_1 immobiliari riconducibili al . Pertanto, vi è fondato motivo di ritenere che quanto dichiarato Parte_1 dal non sia realmente accaduto, dovendo altresì rilevare che parte attrice non ha richiesto (né in CP_1 citazione, né con memoria 2 183 cpc) l'espletamento di una CTU in ordine alla dinamica del sinistro, così ritenendo sufficiente quanto dichiarato dal convenuto nel CID. CP_1
Per questi motivi
, non risultando provati né l'an, né il quantum, la domanda non merita accoglimento.
Sussistendo, invece, il fondato sospetto che parte attrice abbia tentato una truffa in concorso con il , CP_1 aggravata dal danno di rilevante entità, verrà disposto l'invio del presente fascicolo al Procuratore della
Repubblica - sede per ogni opportuna valutazione in merito alla sussistenza del reato.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnando la stessa con due motivi di gravame (con i quali ha censurato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 115 c.p.c. ed il rigetto della sua domanda).
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Si è costituito in giudizio anche che, nel ribadire la versione della dinamica del sinistr riportata CP_1 nel CID, ha chiesto una pronuncia secondo giustizia.
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere applicabile l'art. 115 c.p.c. con riferimento alle circostanze di fatto ed ai documenti versati in atti dalla parte convenuta e quella di ritenere non provato il sinistro, nonostante la testimonianza resa da CP_2 Tes_2
; la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID sottoscritto dal e la mancata risposta del
[...] CP_1 medesimo all'interrogatorio formale deferitogli.
In particolare, con riferimento al primo motivo, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che, poiché il principio di non contestazione trovava applicazione solo in relazione ai fatti dedotti e non anche alle prove depositate dalle parti, lo stesso non poteva applicarsi alle risultanze della perizia investigativa dell'Agenzia LI & c. prodotta dalla , mentre, in relazione al CP_2 secondo motivo, il medesimo ha sostenuto che il si era assunto la responsabilità del sinistro, CP_1 dichiarandola per iscritto nel modulo CID;
che era stato depositato materiale fotografico che ritraeva l'autovettura del medesimo in bilico sulla piattaforma dalla quale era parzialmente caduta, adagiata su una botte e su svariate barrique e che la presenza del sul luogo del sinistro era stata riferita dalla teste CP_1
. Testimone_2
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va ricordato che - sebbene sia corretto quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti (e non ai documenti prodotti) che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità (cfr Cass. civ. 21.6.2016 n. 12748; 22.9.2017 n. 22055; 11.2.2020 n. 3306 e 27.1.2022, n. 2439)
e che gli effetti della non contestazione si producono con riferimento alle sole allegazioni assertive (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice - va, tuttavia, precisato che anche se la parte, in base al predetto principio, è sollevata dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, ciò non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
L'art. 115, primo comma, c.p.c., infatti, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora vi siano agli atti prove in senso contrario (in tal senso Cass. civ. 10.7.2009 n. 16201; 15.11.2018 n. 29404; 20.12.2016 n. 26395; 9.7.2020 n. 14448; 17.2.2023 n. 5166;
7.6.2023 n. 16028 e 19.4.2024, n. 10629, in motivazione).
Ciò detto, con riferimento al secondo motivo, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, quando risulti sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti e sia completo in ogni sua parte, ha, nei confronti dei medesimi, il valore di confessione stragiudiziale, mentre nei confronti dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera solo una presunzione "iuris tantum" e che, al fine di superare tale presunzione, non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, essendo la stessa superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche con un'altra presunzione - idonea a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato o che si sia verificato secondo modalità diverse.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, il modulo CID prodotto dall'attore, oltre ad essere sottoscritto da uno solo dei conducenti (il ) e, quindi, a non possedere neanche la valenza di una prova CP_1 presuntiva semplice nei confronti della compagnia assicurativa, era stato contrastato dalla mediante CP_2 la perizia investigativa svolta dal proprio fiduciario, avente valore di prova atipica, che conteneva una serie di circostanze che portavano a far nutrire dubbi sulla dinamica del sinistro, per come descritta dal , Pt_1 nonché dalla consulenza di parte a firma del geom. . Controparte_3
In particolare, nella perizia investigativa veniva sottolineata non solo la pregressa conoscenza tra il ed CP_1 il , ma anche (e soprattutto) il fatto che, nel modulo CID, il non aveva indicato la presenza di Pt_1 CP_1 testi;
che il medesimo e la in quel periodo, lavoravano presso la stessa Azienda agricola e che le Parte_2 foto asseritamente scattate dall'attore nell'imminenza del sinistro raffiguravano una dinamica del sinistro non coincidente con quella descritta nel modello predetto.
La diversità della dinamica del sinistro era stata, poi, sviluppata nella consulenza di parte depositata dal geom.
, tecnico di fiducia della , che aveva evidenziato, in primo luogo, che, mentre, Controparte_3 CP_2 nel modello CID, il aveva dichiarato di aver colpito con l'autovettura, marciando in retromarcia, una CP_1 grossa botte collocata sulla piattaforma di cemento (che stava percorrendo per errore) e che quest'ultima, cadendo, aveva colpito le piccole botti che si trovavano sotto la piattaforma, distruggendole, al contrario le foto raffiguravano l'autovettura in questione in bilico sul margine della piattaforma con il retro appoggiato sulle botticelle. Inoltre, sempre nella predetta consulenza di parte, si faceva notare che l'autovettura si presentava gravemente danneggiata non solo nella parte posteriore (ove poteva notarsi anche il lunotto posteriore dell'autovettura del tutto mancante, senza che, tuttavia, vi fosse la presenza di vetri sul posto), ma anche nella parte anteriore e laterale;
che le botticelle distrutte, per come emergente dalle foto, non potevano essere ventotto ma in numero inferiore;
che si trattava di botti e botticelle “vecchie” e che le foto, in considerazione del fatto che alcune parti delle botti, come ad es. i cerchi, erano state posizionate in verticale contro il muro della piattaforma, non sembravano essere state fatte nell'imminenza ma predisposte ad arte per simulare un sinistro. Pertanto, considerato che il CID non possedeva neanche la valenza di una prova presuntiva semplice nei confronti della compagnia assicurativa e che, invece, la perizia investigativa del fiduciario della , quale CP_2 prova atipica, aveva una efficacia probatoria assimilabile a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ed essendo stata ritualmente depositata in giudizio e non contestata con specifici elementi contrari, era utilizzabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr Cass. civ. ord.
n. 9507 del 6.4.2023 e 22287 del 25.7.2023), nonché tenuto conto del fatto che la dinamica del sinistro descritta nel CID (botte grande collocata sulla piattaforma che, dopo l'urto da parte dell'autovettura del CP_1 in retromarcia, cadeva sulle barriques e le distruggeva), pur confermata sia dalla (teste non Tes_2 indicata nel CID, che, tuttavia, sentita all'udienza del 28.10.2021, aveva dichiarato di aver assistito al sinistro dalla finestra del , ove si trovava in compagnia della compagna del , senza tuttavia precisare Pt_3 Pt_1 da quale finestra aveva assistito al sinistro e perché era affacciata, se stava prendendo il caffè in compagnia di altra persona, legata con l'attore, che peraltro, non era stata neanche citata a testimoniare) e da Tes_3 padre dell'attuale appellante (anch'esso sentito all'udienza del 28.10.2021), appariva decisamente
[...] diversa da quella emergente dalle foto prodotte nel corso del giudizio;
che il numero delle botti distrutte nel sinistro denunciato dal (che aveva, oltretutto, provveduto ad eliminarle prima dello svolgimento Pt_1 della c.t.u.) era inverosimile e che lo stato di usura delle stesse, per come emergente dalle foto (e per come anche valutato dal c.t.u.), faceva dubitare del loro utilizzo per la produzione del vino, appare immune da censure la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda attorea, ritenendo non provata sia la dinamica del sinistro che i danni subiti dall'attore.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (fatta salva la fase istruttoria non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso fra euro 26.000,01 e 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.22), mentre, con riferimento alla posizione dell'appellato , che ha sostanzialmente aderito all'appello, si stima equo compensare le spese di lite. CP_1
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 802/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 23.9.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compenso (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, compensando le stesse tra le altre parti.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze il 3.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel. est.,
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere,
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo al n. r.g. 2307/2022 promossa da:
(c.f. , in proprio e quale titolare dell'azienda Agricola I Casali di Parte_1 C.F._1
IN LE (p.iva ), rappresentato e difeso dall'avv. Gabrio Bagnoli, come da procura in P.IVA_1 atti
-appellante-
contro c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Sandro Sicilia, come da procura in CP_1 C.F._2 atti e
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 con sede in Milano, rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Dell'Olmo, come da procura in atti
- appellati -
avverso la sentenza n. 802/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 23.9.2022,
trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 6.5.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter
c.p.c. del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025, sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia alla Corte di Appello di Firenze, reiectis adversis, preliminarmente, anche all' esito di udienza ex art. 351 cpc e dunque espletati i relativi incombenti di rito, sospendere l' efficacia esecutiva della sentenza appellata n. 802/2022 emessa e depositata il 23.9.2022 dal Tribunale di Siena in persona della Dr.ssa Alessandra Verzillo;
nel merito, piaccia alla Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza appellata n. 802/'22 del Tribunale di Siena, in accoglimento della domanda presentata da in primo grado, 1) Accertare la responsabilità esclusiva del sig. Parte_1 CP_1 conducente del proprio veicolo Nissan Micra tg CH695ZE assicurato per la RCA con Controparte_2
(polizza n. 502.10000069386) nella causazione del sinistro del 27.8.2019 descritto in narrativa e per l' effetto
2) condannare i convenuti in solido fra loro al pagamento, in favore dell' attore titolare Parte_1 dell' Azienda i Casali di IN LE, della somma di euro 31.590,00 oltre IVA se dovuta, a titolo di risarcimento del danno materiale subito a seguito del sinistro del 27.8.2019 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del fatto
(27.8.2019) al saldo. 3) Con vittoria di spese e onorari di causa per i due gradi di giudizio e con condanna degli appellati alla restituzione di quanto percepito medio tempore in esecuzione dell'appellata sentenza”
Per parte appellata : “Voglia l'Ecc.ma Corte D' Appello di Firenze pronunciarsi di giustizia in ordine all' CP_1 appello presentato da ” Parte_1
Per parte appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, contrariis reiectis, Controparte_2 integralmente confermare la sentenza n. 802/2022 emessa dal Tribunale di Siena in ogni sua parte per essere
l'appello infondato in fatto ed in diritto, rigettando la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado perché parimenti infondata per mancanza di prova circa il grave pregiudizio economico che verrebbe a subire parte appellante. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Siena, e la (di seguito ) al fine di ottenere il CP_1 Controparte_2 CP_2 pagamento della somma di euro 31.590 + IVA, a titolo di risarcimento del danno da lui subito subito a seguito del sinistro avvenuto in data 27.8.2019, in Poggibonsi, presso l'Azienda Agricola “I Casali” di cui era titolare.
A fondamento della domanda, l'attore aveva esposto che: 1) in data 27.8.2019, alle ore 11,30 circa, in
Poggibonsi, loc. “Il Pino”, alla guida della propria auto Nissan Micra targata CH695ZE, assicurata CP_1 con la , nel fare manovra di retromarcia all'interno della propria Azienda Agricola denominata “I CP_2
Casali”, aveva urtato una grossa botte in rovere posizionata su una piattaforma cementizia, facendola cadere sopra n. 28 barriques anch'esse in rovere, stivate proprio al disotto della piattaforma;
2) a seguito dell'urto,
a cui aveva assistito la teste , la botte e le barriques erano andate completamente distrutte;
Testimone_1
3) nell'occasione, egli, insieme al , avevano compilato il modello CID (Constatazione amichevole di CP_1
Incidente Denuncia di sinistro), che era stato sottoscritto dal medesimo e 4) il tentativo di conciliazione effettuato successivamente con la aveva dato esito negativo. CP_2
Si era costituita in giudizio la , che aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo che, a CP_2 seguito delle risultanze degli accertamenti eseguiti dalla Agenzia Investigativa LI & C., da essa incarcata, erano emersi dubbi in merito all'effettiva dinamica del sinistro ed al reale avvenimento dei fatti così come descritti nell'atto di citazione, in ragione di una serie di incongruenze che emergevano dalla scena del sinistro
(posizione statica dell'auto, numero di barriques etc), nonché della pregressa conoscenza tra il ed Pt_1 il , della loro frequentazione;
del lavoro svolto in precedenza dal alle dipendenze del e CP_1 CP_1 Pt_1 della domiciliazione del primo in immobili di proprietà del secondo.
nonostante la regolarità della notifica, non si era costituito in giudizio ed era stato dichiarato CP_1 contumace. La causa, istruita documentalmente e mediante l'esame di un teste e lo svolgimento di una ctu (con cui era stato chiesto al consulente di stimare l'entità del danno subìto dall'attore) era stata definita dal Tribunale di
Siena con la sentenza n. 802/2022, pubblicata in data 23.9.2022, con la quale il predetto Tribunale aveva respinto la domanda attorea ed aveva condannato il alla rifusione delle spese processuali sostenute Pt_1 dalla parte convenuta ed al pagamento delle spese di c.t.u., disponendo l'invio del Controparte_2 fascicolo al Procuratore della Repubblica - sede per gli adempimenti di competenza.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Rilevato che parte attrice non ha contestato specificamente alcuna circostanza di fatto o deduzione o documento versato in atti, di parte convenuta, tutto quanto allegato, dedotto e prodotto si ritiene ammesso ex art. l l5 cpc.
In particolare. in merito ai rapporti tra il sig. ed il sig. , occorre ribadire che dalle informazioni Pt_1 CP_1 raccolte (doc.2 all. comparsa) risulta che i due si conoscessero e che anzi lo stesso sig. , avrebbe lavorato CP_1 per conto del signor , e che il è stato domiciliato all'interno di proprietà Parte_1 CP_1 immobiliari riconducibili al . Pertanto, vi è fondato motivo di ritenere che quanto dichiarato Parte_1 dal non sia realmente accaduto, dovendo altresì rilevare che parte attrice non ha richiesto (né in CP_1 citazione, né con memoria 2 183 cpc) l'espletamento di una CTU in ordine alla dinamica del sinistro, così ritenendo sufficiente quanto dichiarato dal convenuto nel CID. CP_1
Per questi motivi
, non risultando provati né l'an, né il quantum, la domanda non merita accoglimento.
Sussistendo, invece, il fondato sospetto che parte attrice abbia tentato una truffa in concorso con il , CP_1 aggravata dal danno di rilevante entità, verrà disposto l'invio del presente fascicolo al Procuratore della
Repubblica - sede per ogni opportuna valutazione in merito alla sussistenza del reato.”
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso detta sentenza, Pt_1 impugnando la stessa con due motivi di gravame (con i quali ha censurato l'applicabilità al caso di specie dell'art. 115 c.p.c. ed il rigetto della sua domanda).
Si è costituita in giudizio la , che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
Si è costituito in giudizio anche che, nel ribadire la versione della dinamica del sinistr riportata CP_1 nel CID, ha chiesto una pronuncia secondo giustizia.
All'udienza collegiale del 6.5.2025, svoltasi in forma cartolare, la causa, sulle conclusioni delle parti come trascritte in epigrafe, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter del 12.5.2025, pubblicata in data 13.5.2025 e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei termini assegnati ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo ed il secondo motivo di gravame (che si reputa opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha censurato la decisione del giudice di primo grado di ritenere applicabile l'art. 115 c.p.c. con riferimento alle circostanze di fatto ed ai documenti versati in atti dalla parte convenuta e quella di ritenere non provato il sinistro, nonostante la testimonianza resa da CP_2 Tes_2
; la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo CID sottoscritto dal e la mancata risposta del
[...] CP_1 medesimo all'interrogatorio formale deferitogli.
In particolare, con riferimento al primo motivo, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe dovuto tener conto del fatto che, poiché il principio di non contestazione trovava applicazione solo in relazione ai fatti dedotti e non anche alle prove depositate dalle parti, lo stesso non poteva applicarsi alle risultanze della perizia investigativa dell'Agenzia LI & c. prodotta dalla , mentre, in relazione al CP_2 secondo motivo, il medesimo ha sostenuto che il si era assunto la responsabilità del sinistro, CP_1 dichiarandola per iscritto nel modulo CID;
che era stato depositato materiale fotografico che ritraeva l'autovettura del medesimo in bilico sulla piattaforma dalla quale era parzialmente caduta, adagiata su una botte e su svariate barrique e che la presenza del sul luogo del sinistro era stata riferita dalla teste CP_1
. Testimone_2
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, va ricordato che - sebbene sia corretto quanto sostenuto dall'appellante in ordine al fatto che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti (e non ai documenti prodotti) che siano stati chiaramente e specificamente esposti da una delle parti presenti in giudizio e non siano stati contestati dalla controparte che ne abbia avuto l'opportunità (cfr Cass. civ. 21.6.2016 n. 12748; 22.9.2017 n. 22055; 11.2.2020 n. 3306 e 27.1.2022, n. 2439)
e che gli effetti della non contestazione si producono con riferimento alle sole allegazioni assertive (che, in quanto non contestate, restano escluse dal thema probandum) e non alle prove assunte, la cui valutazione opera in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice - va, tuttavia, precisato che anche se la parte, in base al predetto principio, è sollevata dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dal convenuto costituito, ciò non esclude che il giudice, ove dalle prove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una sua diversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento.
L'art. 115, primo comma, c.p.c., infatti, non reca alcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato, bensì si limita a stabilire una relevatio ab onere probandi a favore della parte che lo ha allegato;
la circostanza narrata, in difetto di una specifica contestazione, dovrà essere valutata dal giudice nella formazione del suo convincimento, potendo, pur sola e indimostrata, fondare la decisione, ma potrà anche essere reputata inesistente, qualora vi siano agli atti prove in senso contrario (in tal senso Cass. civ. 10.7.2009 n. 16201; 15.11.2018 n. 29404; 20.12.2016 n. 26395; 9.7.2020 n. 14448; 17.2.2023 n. 5166;
7.6.2023 n. 16028 e 19.4.2024, n. 10629, in motivazione).
Ciò detto, con riferimento al secondo motivo, va premesso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il modulo di constatazione amichevole di un sinistro stradale, quando risulti sottoscritto da tutti i conducenti coinvolti e sia completo in ogni sua parte, ha, nei confronti dei medesimi, il valore di confessione stragiudiziale, mentre nei confronti dell'assicuratore, il verbale di constatazione amichevole genera solo una presunzione "iuris tantum" e che, al fine di superare tale presunzione, non è necessario che l'assicuratore dia la prova positiva delle effettive modalità di svolgimento dell'incidente, essendo la stessa superabile con qualsiasi mezzo di prova - anche con un'altra presunzione - idonea a convincere il giudice che il sinistro non si sia mai verificato o che si sia verificato secondo modalità diverse.
Tanto premesso, si osserva che, nel caso di specie, il modulo CID prodotto dall'attore, oltre ad essere sottoscritto da uno solo dei conducenti (il ) e, quindi, a non possedere neanche la valenza di una prova CP_1 presuntiva semplice nei confronti della compagnia assicurativa, era stato contrastato dalla mediante CP_2 la perizia investigativa svolta dal proprio fiduciario, avente valore di prova atipica, che conteneva una serie di circostanze che portavano a far nutrire dubbi sulla dinamica del sinistro, per come descritta dal , Pt_1 nonché dalla consulenza di parte a firma del geom. . Controparte_3
In particolare, nella perizia investigativa veniva sottolineata non solo la pregressa conoscenza tra il ed CP_1 il , ma anche (e soprattutto) il fatto che, nel modulo CID, il non aveva indicato la presenza di Pt_1 CP_1 testi;
che il medesimo e la in quel periodo, lavoravano presso la stessa Azienda agricola e che le Parte_2 foto asseritamente scattate dall'attore nell'imminenza del sinistro raffiguravano una dinamica del sinistro non coincidente con quella descritta nel modello predetto.
La diversità della dinamica del sinistro era stata, poi, sviluppata nella consulenza di parte depositata dal geom.
, tecnico di fiducia della , che aveva evidenziato, in primo luogo, che, mentre, Controparte_3 CP_2 nel modello CID, il aveva dichiarato di aver colpito con l'autovettura, marciando in retromarcia, una CP_1 grossa botte collocata sulla piattaforma di cemento (che stava percorrendo per errore) e che quest'ultima, cadendo, aveva colpito le piccole botti che si trovavano sotto la piattaforma, distruggendole, al contrario le foto raffiguravano l'autovettura in questione in bilico sul margine della piattaforma con il retro appoggiato sulle botticelle. Inoltre, sempre nella predetta consulenza di parte, si faceva notare che l'autovettura si presentava gravemente danneggiata non solo nella parte posteriore (ove poteva notarsi anche il lunotto posteriore dell'autovettura del tutto mancante, senza che, tuttavia, vi fosse la presenza di vetri sul posto), ma anche nella parte anteriore e laterale;
che le botticelle distrutte, per come emergente dalle foto, non potevano essere ventotto ma in numero inferiore;
che si trattava di botti e botticelle “vecchie” e che le foto, in considerazione del fatto che alcune parti delle botti, come ad es. i cerchi, erano state posizionate in verticale contro il muro della piattaforma, non sembravano essere state fatte nell'imminenza ma predisposte ad arte per simulare un sinistro. Pertanto, considerato che il CID non possedeva neanche la valenza di una prova presuntiva semplice nei confronti della compagnia assicurativa e che, invece, la perizia investigativa del fiduciario della , quale CP_2 prova atipica, aveva una efficacia probatoria assimilabile a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. ed essendo stata ritualmente depositata in giudizio e non contestata con specifici elementi contrari, era utilizzabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (cfr Cass. civ. ord.
n. 9507 del 6.4.2023 e 22287 del 25.7.2023), nonché tenuto conto del fatto che la dinamica del sinistro descritta nel CID (botte grande collocata sulla piattaforma che, dopo l'urto da parte dell'autovettura del CP_1 in retromarcia, cadeva sulle barriques e le distruggeva), pur confermata sia dalla (teste non Tes_2 indicata nel CID, che, tuttavia, sentita all'udienza del 28.10.2021, aveva dichiarato di aver assistito al sinistro dalla finestra del , ove si trovava in compagnia della compagna del , senza tuttavia precisare Pt_3 Pt_1 da quale finestra aveva assistito al sinistro e perché era affacciata, se stava prendendo il caffè in compagnia di altra persona, legata con l'attore, che peraltro, non era stata neanche citata a testimoniare) e da Tes_3 padre dell'attuale appellante (anch'esso sentito all'udienza del 28.10.2021), appariva decisamente
[...] diversa da quella emergente dalle foto prodotte nel corso del giudizio;
che il numero delle botti distrutte nel sinistro denunciato dal (che aveva, oltretutto, provveduto ad eliminarle prima dello svolgimento Pt_1 della c.t.u.) era inverosimile e che lo stato di usura delle stesse, per come emergente dalle foto (e per come anche valutato dal c.t.u.), faceva dubitare del loro utilizzo per la produzione del vino, appare immune da censure la decisione del giudice di primo grado di rigettare la domanda attorea, ritenendo non provata sia la dinamica del sinistro che i danni subiti dall'attore.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo (fatta salva la fase istruttoria non espletata), secondo i parametri dello scaglione di valore compreso fra euro 26.000,01 e 52.000,00 del decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13.8.2022 (in vigore dal 23.10.22), mentre, con riferimento alla posizione dell'appellato , che ha sostanzialmente aderito all'appello, si stima equo compensare le spese di lite. CP_1
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
P.Q.M.
la Corte di appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 802/2022 del Tribunale di Siena, pubblicata in data 23.9.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla refusione in favore della delle spese di lite del Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi euro 6.946,00 per compenso (oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% del liquidato compenso), con l'IVA ed il CAP come per legge, compensando le stesse tra le altre parti.
Si dà atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater
DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L.24.12.2012 n.228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002.
Così deciso in Firenze il 3.10.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Carla Santese Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.