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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/04/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
2092/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2092/2024, promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Brachi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Laura Corsaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/02/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma dell'appellata sentenza: Revocare l'assegno divorzile, o in denegata ipotesi ridurlo congruamente, a far data dal deposito del presente ricorso e con condanna alla restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla stessa, compresa la somma corrisposta, per compulsum e per esecuzione della sentenza appellata, anche a titolo di spese legali del primo grado, effettuati con riserva di ripetizione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi come per legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma dell'appellata sentenza: Revocare l'assegno divorzile, o in denegata ipotesi ridurlo congruamente, a far data dal deposito del presente ricorso e con condanna alla restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla stessa, compresa la somma corrisposta, per compulsum e per
1 esecuzione della sentenza appellata, anche a titolo di spese legali del primo grado, effettuati con riserva di ripetizione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi come per legge”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 608/2024 nel procedimento rubricato al n. 493/2024, il Tribunale di
Prato – al quale ricorreva per vedersi accogliere la domanda di revoca Parte_1 dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge come stabilito Controparte_1 con sentenza n. 83/2005 e confermato con decreto del 18.03.2014 dal Tribunale intestato
- ha così provveduto:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di Prato motiva così la propria decisione: per addivenire alla modifica o alla revoca dell'assegno è necessario accertare il mutamento in peius della situazione reddituale e patrimoniale del infatti, “dalla Pt_1 documentazione in atti risulta che con l'unico 2024 il ha dichiarato un reddito da Pt_1 lavoro di € 6.378,00 e da fabbricati di € 7.961,00; con l'unico 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 24.227,00, con € 5768,00 da lavoro, € 16.900,00 di reddito da locazioni, ed € 6.000,00 di spese per immobili;
con l'unico 2022 € 5.646,00 come reddito da lavoro ed
€ 6.840,00 come reddito da locazione. Nel rappresentare la propria situazione reddituale, poi, il non ha spiegato come da solo possa pagare la somma di circa € 1.000,00 Pt_1 mensili per la definizione agevolata delle pendenze tributarie (circa € 37.000,00 complessivi, divenuti € 18.593,00 con la definizione agevolata, accordatagli nel giugno 2024) e quella ulteriore di € 9.563,00 per € 150,00 mensili, definita nel medesimo periodo. Non è, infatti, sufficiente il reddito proveniente dalla pensione di € 300,00 mensili e dai redditi da locazione”.
Inoltre, per il Giudice di primo grado la circostanza per cui sia la moglie a farsi carico delle spese di vita del non è tanto riconducibile all'assolvimento di un obbligo di Pt_1 solidarietà, quanto piuttosto in ragione dell'avvenuto trasferimento (a titolo gratuito) della propria ricchezza alla nuova coniuge, ossia le quote della scuola di psicologia fondata dal stesso, dalle quali certamente deriverà un reddito, Pt_1
2 La circostanza, unita al fatto che non è stato prodotto l'atto di donazione né documentazione relativa ai redditi della nuova coniuge, escludono che si possa dare rilevanza alla diminuzione reddituale del ai fini della revoca dell'assegno divorzile Pt_1 posto a suo carico;
egli, peraltro, ha dichiarato di non svolgere più la professione, ma risulta tra i professionisti della scuola Erich OMm.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta, infine, che il a seguito di problemi Pt_1 di salute, si è sottoposto a cure presso strutture private con ingenti spese, le quali documentano la possibilità per il medesimo di godere di un certo tenore di vita e non certamente una modifica in pejus della propria condizione economica.
Di contro, non può evidenziarsi un miglioramento delle condizioni economiche della la decisione di convivere con la sorella non può essere valutata quale giustificato P_ motivo ai fini della riduzione dell'assegno divorzile percepito, posto che un eventuale vantaggio derivante da tale scelta abitativa è da rinvenirsi unicamente nel dimezzamento delle spese relative alle utenze.
Pertanto, alla luce di quanto detto e in considerazione del modesto reddito (circa 14.000,00 euro lordi annui) della resistente, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e decideva come da dispositivo.
II. Propone appello ex art 473 bis 30 c.p.c. per i seguenti motivi: Parte_1
-Erronea ricostruzione 'in peius' dello stato patrimoniale del Pt_1
Si rileva che il mancato riconoscimento di alcun mutamento in pejus della situazione patrimoniale e reddituale del sia frutto di errata interpretazione, da parte del Pt_1
Giudice di primo grado, dei fatti di causa come emersi sia dalle allegazioni prodotte sia dalle affermazioni rese in udienza da questa difesa;
che da tali allegazioni si evince di come il ricorrente abbia subito una forte riduzione del reddito da lavoro e del reddito da locazione. Inoltre, in relazione a quest'ultimo il Giudice di primo grado non considerava che lo stesso è suddiviso con le figlie nate dall'unione con la P_
Rispetto alle cartelle esattoriali prodotte dal ricorrente, la sentenza di primo grado si sofferma sul quantum che il è chiamato a corrispondere mensilmente e di come tali Pt_1 cifre risultino superiori al suo reddito. Tralasciando che nessun chiarimento è stato richiesto a suo tempo, si rileva di come anche in questo caso le prove siano state del tutto travisate: tali cartelle sono state allegate come fatti nuovi e sopravvenuti, indice di peggioramento della capacità reddituale del ricorrente;
inoltre, i loro mancati pagamenti corrispondono ai periodi di malattia e ricovero del e confermano di come la nuova Pt_1 moglie non si occupa del sostentamento dello stesso a seguito del trasferimento della propria ricchezza, la quale, altrimenti, avrebbe provveduto in prima persona ad occuparsi
3 della situazione patrimoniale del marito. Infatti, erroneamente il Tribunale di primo grado affermava che la si occuperebbe di sostenere il marito non in virtù di un obbligo Parte_2 di solidarietà coniugale bensì in ragione dell'avvenuto trasferimento della ricchezza del alla stessa;
che il suddetto trasferimento sarebbe avvenuto tramite la donazione Pt_1 delle quote della scuola di psicologia NR OM fondata dal ricorrente. Trasferimento effettivamente avvenuto a titolo gratuito, ma come esposto chiaramente dal in sede Pt_1 di audizione, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute dello stesso, ritenendo la – già inserita e operativa all'interno della scuola – l'unica in grado di portare Parte_2 avanti l'operato del marito;
inoltre, la sua presenza nell'elenco dei docenti della scuola è dovuta alla rilevanza che lo stesso continua a ricoprire in qualità di fondatore e non è prova automatica della sua partecipazione attiva.
Pertanto, risulta incomprensibile come tale donazione escluda la possibilità di dare rilevanza alla diminuzione reddituale del al fine della revoca dell'assegno divorzile Pt_1 posto a suo carico.
Si rileva, inoltre, che il Tribunale di Prato errava nel considerare i ricoveri all'interno di strutture cliniche private come indice di ricchezza del tale ricostruzione appare Pt_1 fondata sull'ennesimo travisamento della documentazione prodotta dal ricorrente: le fatture venivano allegate al fine di provare, in primis, i problemi di salute dello stesso e in secondo luogo, il suo impoverimento. Le suddette cure, infatti, hanno portato il ricorrente a spendere tutti i suoi risparmi, a fronte di ridotte entrate e mancando di considerare che le condizioni di salute andranno progressivamente peggiorando, richiedendo cure sempre più costose.
-Erronea ricostruzione “in melius” della situazione patrimoniale della P_
Errato l'assunto del Giudice di primo grado nella parte in cui non rileva un miglioramento delle condizioni economiche dell'appellata, a seguito del suo trasferimento presso l'abitazione di proprietà della sorella. Infatti, l' con tale scelta non deve più P_ sostenere i costi di manutenzione della casa familiare, dichiarati dalla stessa essere stati ingenti, oltre al fatto che si trova a vivere in un'abitazione ristrutturata di recente e per la quale deve solamente sostenere una parte delle spese ordinarie.
Parte ricorrente deduce, inoltre, di come dalle dichiarazioni dei redditi di parte appellata, la stessa risulti essere comproprietaria, con la sorella, di un immobile e di un garage siti in Mercato Saraceno (FC) e di come quest'ultimo possa rappresentare fonte di reddito nel caso venisse locato. Circostanza che il Tribunale di primo grado non ha preso in considerazione, nonostante dalla lettura della documentazione depositata si rinviene la detrazione di alcune spese inerenti alla ristrutturazione del suddetto immobile: indice di una situazione economica florida.
4 Quanto all'entrare irregolari - mai dichiarate da parte resistente - e dedotte da questa difesa, in virtù della sua professione di infermiera in quanto attività che porta non poche occasioni di mansioni extra, si richiama la mancata produzione delle rendicontazioni e movimentazioni da parte della la stessa si è limitata a produrre la cancellazione P_ dall'Albo degli infermieri. A riprova che le suddette entrate non si riferiscono solo al periodo corrente ma anche agli anni passati.
III. Si costituisce contestando quanto ex adverso dedotto per Controparte_1 le seguenti ragioni:
-Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c: si rileva che controparte, nel censurare l'esito delle corrette valutazioni operate nella sentenza di primo grado, manca di delineare in modo preciso le questioni e i punti contestati nel proprio gravame nonché di indicare le circostanze da cui deriverebbero violazioni di legge ma limitandosi, piuttosto, alla mera elencazione di quanto in contrasto con i desiderata dello stesso e senza contrastare concretamente le ragioni del Pt_1 provvedimento impugnato;
I motivi di appello, quindi, non sono specifici e pertanto apparenti, rendendo inammissibile l'impugnativa proposta.
-rispetto al primo motivo di appello le affermazioni di controparte sono del tutto prive di valore probatorio in quanto il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi allegate dal così come sono state Pt_1 correttamente valutate le cartelle esattoriali dato che solo con i redditi dichiarati lo stesso ricorrente non può certamente far fronte al pagamento di 1.150,00 euro mensili per la definizione agevolata dallo stesso richiesta: i “nuovi fatti sopravvenuti” non sono altro, infatti, che l'adesione del sig. alla cosiddetta rottamazione quater con dichiarazione Pt_1 del 13.3.2023, oltre che tre istanze di rateizzazione di somme iscritte a ruolo, istanze rispettivamente datate 15.3.2024, 6.6.2024 e 13.6.2024, trattandosi quindi di debiti per tributi erariali la cui identificazione non è nemmeno specificata;
quanto alle affermazioni del ricorrente circa la donazione della cessione delle quote della scuola di psicoterapia, correttamente il Giudice di primo grado ha escluso una loro rilevanza in termini di diminuzione reddituale ai fini della revoca dell'assegno divorzile ben potendo invece rappresentare la sua maggior fonte di reddito a seguito della pensione, così come correttamente le spese mediche sostenute sono state ritenute probanti di un certo tenore di vita.
-rispetto al secondo motivo di appello, si rileva che la non ha mai sostenuto che P_ trasferirsi presso l'abitazione della sorella, con la quale condividerà le spese, comporti un
5 peggioramento della situazione patrimoniale, limitandosi piuttosto a contestare che da tale circostanza ne derivi un miglioramento, come invece sostenuto dal visto che – nel Pt_1 lasciare la casa familiare assegnatale in sede di divorzio – perde il diritto di abitazione, al netto però delle ingenti spese di gestione che nei vent'anni ha poi dovuto sostenere.
Pertanto, non è errato ritenere che a fronte di tale cambiamento, le condizioni economiche sono comunque rimaste immutate;
che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il reddito lordo annuo della resistente è di circa 14.000,00 euro e quindi in linea con quanto emerso dalle proprie dichiarazioni dei redditi, compresa l'avvenuta detrazione di modeste spese per la datata ristrutturazione dell'immobile in comproprietà con la sorella a Mercato
Saraceno.
Infine, si contesta quanto dedotto da controparte circa una presunta florida situazione economica della derivante anche da presunte entrate irregolari, le quali – come P_ correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado – non sono state in alcun modo provate.
All'udienza del 21.02.25 le parti comparivano e si riportavano ai propri scritti difensivi;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello così proposto può trovare parziale accoglimento nei termini come di seguito motivati: nel caso di specie trattasi di richiesta di revisione dell'assegno divorzile per il sopraggiungersi di nuove circostanze ai sensi dell'art 473 bis 29 c.p.c. – in tema di modificabilità dei provvedimenti anche in materia di contributi economici laddove sussistano giustificati motivi – che mutua la disciplina del soppresso art. 9 L. 898/1970.
Occorre quindi valutare la sussistenza di modifiche in peius rispetto al reddito-patrimonio del e in melius con riferimento alla situazione economica della secondo Pt_1 P_ le allegazioni del primo grado e le censure proposte nel presente giudizio;
si rende pertanto necessario operare una valutazione circa l'assolvimento dell'onus probandi da parte del ovvero la produzione di allegazioni concrete e documentate circa una sopravvenuta Pt_1 modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle accertate in sede divorzile.
Infatti, come anche pronunciato da recente giurisprudenza di legittimità, non risulta essere sufficiente la mera e semplice affermazione di un miglioramento patrimoniale del beneficiario e/o un peggioramento economico per l'obbligato, poiché “in tema di revisione dell'assegno divorzile, la parte che ne chiede la riduzione o la revoca è tenuta a fornire la
6 prova di una “variazione in melius” delle condizioni economiche del beneficiario, intervenuta dopo la statuizione sul divorzio. ….” (Cass. civile ordinanza n. 3554/2025).
II. Quanto alla propria situazione patrimoniale – reddituale il allegava dichiarazioni Pt_1 dei redditi a testimonianza di una diminuzione degli stessi nel corso degli anni, in particolare: per l'anno 2024 reddito complessivo lordo di euro 12.604,00 euro;
per l'anno
2023 pari a 24.227,00 euro e per l'anno 2022 per importo di euro 25.585,00 euro a fronte di una dichiarazione dei redditi degli anni 2014 e 2013 per rispettivi importi, sempre al lordo, di 47.788,00 euro e di 36.627,00 euro.
Sul punto parte appellante lamenta il cattivo governo delle prove da parte del primo giudicante come già narrato nella ricostruzione della vicenda processuale;
tuttavia,
l'assunto è infondato per essere i dati, ricavabili dalle stesse dichiarazioni dei redditi, non credibili per le seguenti ragioni:
i) ha riprodotto le ricevute attestanti il suo ricovero presso strutture ospedaliere per Pt_1 grave patologia intestinale. Tali fatture, depositate telematicamente, riguardavano precisamente il ricovero nel 2022 presso la Blue Clinic Hospital di Bagno a Ripoli (FI) per un importo di 8.698,00 euro ovvero il ricovero dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo
2023 – in modo continuativo – presso RSA Villa Magli (FI) per un importo medio di 3.400,00 euro mensili.
Alla luce di ciò, si ritiene, a conferma di quanto già rilevato dal primo giudicante, di come la capacità del di far fronte a tali importi sia sintomo di una situazione patrimoniale Pt_1 tale da non far propendere per un suo impoverimento ovvero la possibilità per lo stesso di poter comunque continuare a godere di un certo tenore di vita. Pertanto, le allegazioni prodotte sul punto non atte a ritenere provato un suo peggioramento atteso che lo stesso non lamentava l'impossibilità di farvi fronte, o di ritardi nei pagamenti ovvero di aiuto da parte di terzi per il saldo di tali fatture;
ii)altra circostanza che porta questa Corte a ritenere verosimilmente non peggiorata la condizione economica, come evidenziato dal Tribunale di Firenze, il pagamento – seppur rateizzato –delle cartelle di pagamento prevenutegli da parte dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali non corrisposti a suo tempo, per i seguenti importi: 282,00 euro per 72 rate mensili (con scadenza al 18.05.2030); 142,00 euro per 72 mensilità (con scadenza al
05.03.2030); 145,00 euro per 72 mensilità (con scadenza al 24.05.2030). Si tratterebbe di impegno economico mensile non irrilevante laddove il percepisse la cifra di circa Pt_1
300,00 euro da pensione e la cifra di poco più di 600,00 euro da reddito di locazione come dallo stesso dichiarato nei propri scritti difensivi. Il fatto che riesca a farvi fronte deve essere letto come conferma di una capacità reddituale che conferma l'inattendibilità delle scritture;
inoltre, la rateizzazione non assume qui rilevanza in termini di impossibilità per
7 parte appellante di far fronte al pagamento del debito erariale, giacché nessun documento viene prodotto in tal senso, quanto piuttosto da considerarsi come una soluzione agevolata per il contribuente nel far fronte all'obbligazione;
iii) il permanere, fatto questo pacifico e ammesso dal nei suoi scritti difensivi, del Pt_1 proprio nominativo nell'elenco dei docenti della scuola di psicologia Erich OMm – da lui fondata- nonché dell'iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi è indice di un'attuale, seppur residua, capacità lavorativa;
iv) il mancato corrispettivo per la donazione delle quote della scuola di psicologia, alla coniuge , non può portare questa Corte ad escludere l'arricchimento del Persona_1 nucleo familiare di cui lo stesso è parte, potendo – seppur indirettamente – godere Pt_1 dei proventi derivanti dall'attività formativa e di studio offerta da tale realtà professionale, atteso inoltre che nessuna dichiarazione dei redditi degli ultimi anni della coniuge sono stati riprodotti;
v) la mancata prova che i canoni di locazione degli immobili messi a reddito siano spartiti con le figlie.
In sintesi , la non credibilità delle dichiarazioni fiscali, per certa disomogeneità rispetto alle spese correntemente sostenute, non consente di ritenere fornita alcuna prova in ordine al peggioramento delle condizioni reddituali dello stesso.
III. Cn riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della non può essere P_ trascurata la circostanza di come la stessa si è trasferita dalla sorella ovvero presso la casa di proprietà di quest'ultima. Inoltre, parte appellata inizialmente assume che non può essere considerata circostanza in melius la convivenza con la di lei sorella, e conseguente condivisione delle spese abitative e quotidiane del ménage familiare;
in seguito, rileva di aver dovuto affrontare – quando risiedeva nella casa familiare assegnatele in sede di separazione – ingenti spese di gestione negli ultimi vent'anni, incidendo negativamente sul bilancio personale.
Tale circostanza è migliorativa della situazione economica propria della e quindi P_ idonea alla revisione dell'assegno divorzile, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul punto in tal senso: “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art.9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei
“giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo
8 conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione” (Cass. civ. ordinanza n. 1645/2023).
Pertanto, posto che la situazione reddituale della è rimasta invariata, P_ percependo la stessa una pensione da lavoro di 1000,00 euro mensili circa e che gli immobili in comproprietà con la sorella, siti in provincia di Forlì-Cesena non costituiscono alcuna fonte di reddito, come risultante dalle allegazioni prodotte in atti;
pacifico che non può svolgere assistenza infermieristica domiciliare, come supposto da controparte, vista l'età anagrafica della che rende impossibile fisicamente per la stessa poter P_ compiere tale attività e che a differenza del ha prodotto certificazione di Pt_1 cancellazione all'albo degli infermieri;
che seppur l'abbandono della casa familiare non può essere di per sé considerato quale giustificato motivo per la revoca dell'assegno divorzile, esso è tuttavia idoneo per rilevare un mutamento in melius circa la situazione economica della beneficiaria.
Alla luce di quanto sopra motivato, questa Corte rigetta la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, quale domanda principale avanzata in sede di gravame;
ritiene di poter accogliere invece la domanda proposta in subordine, riducendo l'importo mensile da 400,00 euro a
250,00 euro. Per ciò che concerne la richiesta di restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla questa è da ritenersi inammissibile, non essendo il procedimento P_ attuale, la sede per svolgere domande di ordinaria condanna alla restituzione di somme attesa la diversità dei riti.
IV. La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale della lite (v. Cass. civ.
n. 5890/22 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado").
Nella fattispecie - atteso il rigetto totale della domanda principale con la quale veniva richiesta la revoca dell'assegno divorzile, l'accoglimento della domanda avanzata in via subordinata volta ad ottenere la diminuzione del quantum dell'assegno e la declaratoria di inammissibilità della correlata richiesta restitutoria dell'eccedenza - si ritiene che le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vadano compensate per metà; la restante metà, liquidata secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari per i procedimenti contenziosi (complessità bassa), con esclusione per l'odierno
9 grado di giudizio delle fasi istruttoria, e dimidiata la fase decisionale sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di Pt_1 Controparte_1
- in PARZIALE RIFORMA della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di Prato, determina in
€ 250,00 mensili il contributo che deve a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale. Conferma nel resto il provvedimento.
- compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- per la restante metà condanna lla refusione delle spese di lite in favore della Pt_1 così liquidate: P_
. per il primo grado, in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
. per il secondo grado, in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 03 aprile 2025
La Presidente Rel.
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente Relatore D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2092/2024, promossa da (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Brachi ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLANTE
contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Laura Corsaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in atti, APPELLATA
con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/02/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma dell'appellata sentenza: Revocare l'assegno divorzile, o in denegata ipotesi ridurlo congruamente, a far data dal deposito del presente ricorso e con condanna alla restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla stessa, compresa la somma corrisposta, per compulsum e per esecuzione della sentenza appellata, anche a titolo di spese legali del primo grado, effettuati con riserva di ripetizione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi come per legge”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze in riforma dell'appellata sentenza: Revocare l'assegno divorzile, o in denegata ipotesi ridurlo congruamente, a far data dal deposito del presente ricorso e con condanna alla restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla stessa, compresa la somma corrisposta, per compulsum e per
1 esecuzione della sentenza appellata, anche a titolo di spese legali del primo grado, effettuati con riserva di ripetizione. Con vittoria di spese e onorari di entrambi i giudizi come per legge”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 608/2024 nel procedimento rubricato al n. 493/2024, il Tribunale di
Prato – al quale ricorreva per vedersi accogliere la domanda di revoca Parte_1 dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge come stabilito Controparte_1 con sentenza n. 83/2005 e confermato con decreto del 18.03.2014 dal Tribunale intestato
- ha così provveduto:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contraddittorio delle parti, così dispone:
-rigetta il ricorso;
-condanna a rimborsare a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali”
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Tribunale di Prato motiva così la propria decisione: per addivenire alla modifica o alla revoca dell'assegno è necessario accertare il mutamento in peius della situazione reddituale e patrimoniale del infatti, “dalla Pt_1 documentazione in atti risulta che con l'unico 2024 il ha dichiarato un reddito da Pt_1 lavoro di € 6.378,00 e da fabbricati di € 7.961,00; con l'unico 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 24.227,00, con € 5768,00 da lavoro, € 16.900,00 di reddito da locazioni, ed € 6.000,00 di spese per immobili;
con l'unico 2022 € 5.646,00 come reddito da lavoro ed
€ 6.840,00 come reddito da locazione. Nel rappresentare la propria situazione reddituale, poi, il non ha spiegato come da solo possa pagare la somma di circa € 1.000,00 Pt_1 mensili per la definizione agevolata delle pendenze tributarie (circa € 37.000,00 complessivi, divenuti € 18.593,00 con la definizione agevolata, accordatagli nel giugno 2024) e quella ulteriore di € 9.563,00 per € 150,00 mensili, definita nel medesimo periodo. Non è, infatti, sufficiente il reddito proveniente dalla pensione di € 300,00 mensili e dai redditi da locazione”.
Inoltre, per il Giudice di primo grado la circostanza per cui sia la moglie a farsi carico delle spese di vita del non è tanto riconducibile all'assolvimento di un obbligo di Pt_1 solidarietà, quanto piuttosto in ragione dell'avvenuto trasferimento (a titolo gratuito) della propria ricchezza alla nuova coniuge, ossia le quote della scuola di psicologia fondata dal stesso, dalle quali certamente deriverà un reddito, Pt_1
2 La circostanza, unita al fatto che non è stato prodotto l'atto di donazione né documentazione relativa ai redditi della nuova coniuge, escludono che si possa dare rilevanza alla diminuzione reddituale del ai fini della revoca dell'assegno divorzile Pt_1 posto a suo carico;
egli, peraltro, ha dichiarato di non svolgere più la professione, ma risulta tra i professionisti della scuola Erich OMm.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta, infine, che il a seguito di problemi Pt_1 di salute, si è sottoposto a cure presso strutture private con ingenti spese, le quali documentano la possibilità per il medesimo di godere di un certo tenore di vita e non certamente una modifica in pejus della propria condizione economica.
Di contro, non può evidenziarsi un miglioramento delle condizioni economiche della la decisione di convivere con la sorella non può essere valutata quale giustificato P_ motivo ai fini della riduzione dell'assegno divorzile percepito, posto che un eventuale vantaggio derivante da tale scelta abitativa è da rinvenirsi unicamente nel dimezzamento delle spese relative alle utenze.
Pertanto, alla luce di quanto detto e in considerazione del modesto reddito (circa 14.000,00 euro lordi annui) della resistente, il Giudice di primo grado rigettava il ricorso e decideva come da dispositivo.
II. Propone appello ex art 473 bis 30 c.p.c. per i seguenti motivi: Parte_1
-Erronea ricostruzione 'in peius' dello stato patrimoniale del Pt_1
Si rileva che il mancato riconoscimento di alcun mutamento in pejus della situazione patrimoniale e reddituale del sia frutto di errata interpretazione, da parte del Pt_1
Giudice di primo grado, dei fatti di causa come emersi sia dalle allegazioni prodotte sia dalle affermazioni rese in udienza da questa difesa;
che da tali allegazioni si evince di come il ricorrente abbia subito una forte riduzione del reddito da lavoro e del reddito da locazione. Inoltre, in relazione a quest'ultimo il Giudice di primo grado non considerava che lo stesso è suddiviso con le figlie nate dall'unione con la P_
Rispetto alle cartelle esattoriali prodotte dal ricorrente, la sentenza di primo grado si sofferma sul quantum che il è chiamato a corrispondere mensilmente e di come tali Pt_1 cifre risultino superiori al suo reddito. Tralasciando che nessun chiarimento è stato richiesto a suo tempo, si rileva di come anche in questo caso le prove siano state del tutto travisate: tali cartelle sono state allegate come fatti nuovi e sopravvenuti, indice di peggioramento della capacità reddituale del ricorrente;
inoltre, i loro mancati pagamenti corrispondono ai periodi di malattia e ricovero del e confermano di come la nuova Pt_1 moglie non si occupa del sostentamento dello stesso a seguito del trasferimento della propria ricchezza, la quale, altrimenti, avrebbe provveduto in prima persona ad occuparsi
3 della situazione patrimoniale del marito. Infatti, erroneamente il Tribunale di primo grado affermava che la si occuperebbe di sostenere il marito non in virtù di un obbligo Parte_2 di solidarietà coniugale bensì in ragione dell'avvenuto trasferimento della ricchezza del alla stessa;
che il suddetto trasferimento sarebbe avvenuto tramite la donazione Pt_1 delle quote della scuola di psicologia NR OM fondata dal ricorrente. Trasferimento effettivamente avvenuto a titolo gratuito, ma come esposto chiaramente dal in sede Pt_1 di audizione, a seguito del peggioramento delle condizioni di salute dello stesso, ritenendo la – già inserita e operativa all'interno della scuola – l'unica in grado di portare Parte_2 avanti l'operato del marito;
inoltre, la sua presenza nell'elenco dei docenti della scuola è dovuta alla rilevanza che lo stesso continua a ricoprire in qualità di fondatore e non è prova automatica della sua partecipazione attiva.
Pertanto, risulta incomprensibile come tale donazione escluda la possibilità di dare rilevanza alla diminuzione reddituale del al fine della revoca dell'assegno divorzile Pt_1 posto a suo carico.
Si rileva, inoltre, che il Tribunale di Prato errava nel considerare i ricoveri all'interno di strutture cliniche private come indice di ricchezza del tale ricostruzione appare Pt_1 fondata sull'ennesimo travisamento della documentazione prodotta dal ricorrente: le fatture venivano allegate al fine di provare, in primis, i problemi di salute dello stesso e in secondo luogo, il suo impoverimento. Le suddette cure, infatti, hanno portato il ricorrente a spendere tutti i suoi risparmi, a fronte di ridotte entrate e mancando di considerare che le condizioni di salute andranno progressivamente peggiorando, richiedendo cure sempre più costose.
-Erronea ricostruzione “in melius” della situazione patrimoniale della P_
Errato l'assunto del Giudice di primo grado nella parte in cui non rileva un miglioramento delle condizioni economiche dell'appellata, a seguito del suo trasferimento presso l'abitazione di proprietà della sorella. Infatti, l' con tale scelta non deve più P_ sostenere i costi di manutenzione della casa familiare, dichiarati dalla stessa essere stati ingenti, oltre al fatto che si trova a vivere in un'abitazione ristrutturata di recente e per la quale deve solamente sostenere una parte delle spese ordinarie.
Parte ricorrente deduce, inoltre, di come dalle dichiarazioni dei redditi di parte appellata, la stessa risulti essere comproprietaria, con la sorella, di un immobile e di un garage siti in Mercato Saraceno (FC) e di come quest'ultimo possa rappresentare fonte di reddito nel caso venisse locato. Circostanza che il Tribunale di primo grado non ha preso in considerazione, nonostante dalla lettura della documentazione depositata si rinviene la detrazione di alcune spese inerenti alla ristrutturazione del suddetto immobile: indice di una situazione economica florida.
4 Quanto all'entrare irregolari - mai dichiarate da parte resistente - e dedotte da questa difesa, in virtù della sua professione di infermiera in quanto attività che porta non poche occasioni di mansioni extra, si richiama la mancata produzione delle rendicontazioni e movimentazioni da parte della la stessa si è limitata a produrre la cancellazione P_ dall'Albo degli infermieri. A riprova che le suddette entrate non si riferiscono solo al periodo corrente ma anche agli anni passati.
III. Si costituisce contestando quanto ex adverso dedotto per Controparte_1 le seguenti ragioni:
-Inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c: si rileva che controparte, nel censurare l'esito delle corrette valutazioni operate nella sentenza di primo grado, manca di delineare in modo preciso le questioni e i punti contestati nel proprio gravame nonché di indicare le circostanze da cui deriverebbero violazioni di legge ma limitandosi, piuttosto, alla mera elencazione di quanto in contrasto con i desiderata dello stesso e senza contrastare concretamente le ragioni del Pt_1 provvedimento impugnato;
I motivi di appello, quindi, non sono specifici e pertanto apparenti, rendendo inammissibile l'impugnativa proposta.
-rispetto al primo motivo di appello le affermazioni di controparte sono del tutto prive di valore probatorio in quanto il Giudice di primo grado ha basato la propria decisione sulle risultanze delle dichiarazioni dei redditi allegate dal così come sono state Pt_1 correttamente valutate le cartelle esattoriali dato che solo con i redditi dichiarati lo stesso ricorrente non può certamente far fronte al pagamento di 1.150,00 euro mensili per la definizione agevolata dallo stesso richiesta: i “nuovi fatti sopravvenuti” non sono altro, infatti, che l'adesione del sig. alla cosiddetta rottamazione quater con dichiarazione Pt_1 del 13.3.2023, oltre che tre istanze di rateizzazione di somme iscritte a ruolo, istanze rispettivamente datate 15.3.2024, 6.6.2024 e 13.6.2024, trattandosi quindi di debiti per tributi erariali la cui identificazione non è nemmeno specificata;
quanto alle affermazioni del ricorrente circa la donazione della cessione delle quote della scuola di psicoterapia, correttamente il Giudice di primo grado ha escluso una loro rilevanza in termini di diminuzione reddituale ai fini della revoca dell'assegno divorzile ben potendo invece rappresentare la sua maggior fonte di reddito a seguito della pensione, così come correttamente le spese mediche sostenute sono state ritenute probanti di un certo tenore di vita.
-rispetto al secondo motivo di appello, si rileva che la non ha mai sostenuto che P_ trasferirsi presso l'abitazione della sorella, con la quale condividerà le spese, comporti un
5 peggioramento della situazione patrimoniale, limitandosi piuttosto a contestare che da tale circostanza ne derivi un miglioramento, come invece sostenuto dal visto che – nel Pt_1 lasciare la casa familiare assegnatale in sede di divorzio – perde il diritto di abitazione, al netto però delle ingenti spese di gestione che nei vent'anni ha poi dovuto sostenere.
Pertanto, non è errato ritenere che a fronte di tale cambiamento, le condizioni economiche sono comunque rimaste immutate;
che, come evidenziato dalla sentenza impugnata, il reddito lordo annuo della resistente è di circa 14.000,00 euro e quindi in linea con quanto emerso dalle proprie dichiarazioni dei redditi, compresa l'avvenuta detrazione di modeste spese per la datata ristrutturazione dell'immobile in comproprietà con la sorella a Mercato
Saraceno.
Infine, si contesta quanto dedotto da controparte circa una presunta florida situazione economica della derivante anche da presunte entrate irregolari, le quali – come P_ correttamente evidenziato dal Giudice di primo grado – non sono state in alcun modo provate.
All'udienza del 21.02.25 le parti comparivano e si riportavano ai propri scritti difensivi;
la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello così proposto può trovare parziale accoglimento nei termini come di seguito motivati: nel caso di specie trattasi di richiesta di revisione dell'assegno divorzile per il sopraggiungersi di nuove circostanze ai sensi dell'art 473 bis 29 c.p.c. – in tema di modificabilità dei provvedimenti anche in materia di contributi economici laddove sussistano giustificati motivi – che mutua la disciplina del soppresso art. 9 L. 898/1970.
Occorre quindi valutare la sussistenza di modifiche in peius rispetto al reddito-patrimonio del e in melius con riferimento alla situazione economica della secondo Pt_1 P_ le allegazioni del primo grado e le censure proposte nel presente giudizio;
si rende pertanto necessario operare una valutazione circa l'assolvimento dell'onus probandi da parte del ovvero la produzione di allegazioni concrete e documentate circa una sopravvenuta Pt_1 modifica delle condizioni economiche delle parti rispetto a quelle accertate in sede divorzile.
Infatti, come anche pronunciato da recente giurisprudenza di legittimità, non risulta essere sufficiente la mera e semplice affermazione di un miglioramento patrimoniale del beneficiario e/o un peggioramento economico per l'obbligato, poiché “in tema di revisione dell'assegno divorzile, la parte che ne chiede la riduzione o la revoca è tenuta a fornire la
6 prova di una “variazione in melius” delle condizioni economiche del beneficiario, intervenuta dopo la statuizione sul divorzio. ….” (Cass. civile ordinanza n. 3554/2025).
II. Quanto alla propria situazione patrimoniale – reddituale il allegava dichiarazioni Pt_1 dei redditi a testimonianza di una diminuzione degli stessi nel corso degli anni, in particolare: per l'anno 2024 reddito complessivo lordo di euro 12.604,00 euro;
per l'anno
2023 pari a 24.227,00 euro e per l'anno 2022 per importo di euro 25.585,00 euro a fronte di una dichiarazione dei redditi degli anni 2014 e 2013 per rispettivi importi, sempre al lordo, di 47.788,00 euro e di 36.627,00 euro.
Sul punto parte appellante lamenta il cattivo governo delle prove da parte del primo giudicante come già narrato nella ricostruzione della vicenda processuale;
tuttavia,
l'assunto è infondato per essere i dati, ricavabili dalle stesse dichiarazioni dei redditi, non credibili per le seguenti ragioni:
i) ha riprodotto le ricevute attestanti il suo ricovero presso strutture ospedaliere per Pt_1 grave patologia intestinale. Tali fatture, depositate telematicamente, riguardavano precisamente il ricovero nel 2022 presso la Blue Clinic Hospital di Bagno a Ripoli (FI) per un importo di 8.698,00 euro ovvero il ricovero dal mese di ottobre 2022 al mese di marzo
2023 – in modo continuativo – presso RSA Villa Magli (FI) per un importo medio di 3.400,00 euro mensili.
Alla luce di ciò, si ritiene, a conferma di quanto già rilevato dal primo giudicante, di come la capacità del di far fronte a tali importi sia sintomo di una situazione patrimoniale Pt_1 tale da non far propendere per un suo impoverimento ovvero la possibilità per lo stesso di poter comunque continuare a godere di un certo tenore di vita. Pertanto, le allegazioni prodotte sul punto non atte a ritenere provato un suo peggioramento atteso che lo stesso non lamentava l'impossibilità di farvi fronte, o di ritardi nei pagamenti ovvero di aiuto da parte di terzi per il saldo di tali fatture;
ii)altra circostanza che porta questa Corte a ritenere verosimilmente non peggiorata la condizione economica, come evidenziato dal Tribunale di Firenze, il pagamento – seppur rateizzato –delle cartelle di pagamento prevenutegli da parte dell'Agenzia delle Entrate per tributi erariali non corrisposti a suo tempo, per i seguenti importi: 282,00 euro per 72 rate mensili (con scadenza al 18.05.2030); 142,00 euro per 72 mensilità (con scadenza al
05.03.2030); 145,00 euro per 72 mensilità (con scadenza al 24.05.2030). Si tratterebbe di impegno economico mensile non irrilevante laddove il percepisse la cifra di circa Pt_1
300,00 euro da pensione e la cifra di poco più di 600,00 euro da reddito di locazione come dallo stesso dichiarato nei propri scritti difensivi. Il fatto che riesca a farvi fronte deve essere letto come conferma di una capacità reddituale che conferma l'inattendibilità delle scritture;
inoltre, la rateizzazione non assume qui rilevanza in termini di impossibilità per
7 parte appellante di far fronte al pagamento del debito erariale, giacché nessun documento viene prodotto in tal senso, quanto piuttosto da considerarsi come una soluzione agevolata per il contribuente nel far fronte all'obbligazione;
iii) il permanere, fatto questo pacifico e ammesso dal nei suoi scritti difensivi, del Pt_1 proprio nominativo nell'elenco dei docenti della scuola di psicologia Erich OMm – da lui fondata- nonché dell'iscrizione all'albo dell'ordine degli psicologi è indice di un'attuale, seppur residua, capacità lavorativa;
iv) il mancato corrispettivo per la donazione delle quote della scuola di psicologia, alla coniuge , non può portare questa Corte ad escludere l'arricchimento del Persona_1 nucleo familiare di cui lo stesso è parte, potendo – seppur indirettamente – godere Pt_1 dei proventi derivanti dall'attività formativa e di studio offerta da tale realtà professionale, atteso inoltre che nessuna dichiarazione dei redditi degli ultimi anni della coniuge sono stati riprodotti;
v) la mancata prova che i canoni di locazione degli immobili messi a reddito siano spartiti con le figlie.
In sintesi , la non credibilità delle dichiarazioni fiscali, per certa disomogeneità rispetto alle spese correntemente sostenute, non consente di ritenere fornita alcuna prova in ordine al peggioramento delle condizioni reddituali dello stesso.
III. Cn riferimento alla situazione reddituale e patrimoniale della non può essere P_ trascurata la circostanza di come la stessa si è trasferita dalla sorella ovvero presso la casa di proprietà di quest'ultima. Inoltre, parte appellata inizialmente assume che non può essere considerata circostanza in melius la convivenza con la di lei sorella, e conseguente condivisione delle spese abitative e quotidiane del ménage familiare;
in seguito, rileva di aver dovuto affrontare – quando risiedeva nella casa familiare assegnatele in sede di separazione – ingenti spese di gestione negli ultimi vent'anni, incidendo negativamente sul bilancio personale.
Tale circostanza è migliorativa della situazione economica propria della e quindi P_ idonea alla revisione dell'assegno divorzile, atteso che la stessa giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sul punto in tal senso: “In tema di revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art.9 della legge n. 898 del 1970, una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni di divorzio, quale presupposto necessario per l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve procedere alla valutazione, in diritto, dei
“giustificati motivi” che ne consentono la revisione sulla base del “diritto vivente”, tenendo
8 conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione” (Cass. civ. ordinanza n. 1645/2023).
Pertanto, posto che la situazione reddituale della è rimasta invariata, P_ percependo la stessa una pensione da lavoro di 1000,00 euro mensili circa e che gli immobili in comproprietà con la sorella, siti in provincia di Forlì-Cesena non costituiscono alcuna fonte di reddito, come risultante dalle allegazioni prodotte in atti;
pacifico che non può svolgere assistenza infermieristica domiciliare, come supposto da controparte, vista l'età anagrafica della che rende impossibile fisicamente per la stessa poter P_ compiere tale attività e che a differenza del ha prodotto certificazione di Pt_1 cancellazione all'albo degli infermieri;
che seppur l'abbandono della casa familiare non può essere di per sé considerato quale giustificato motivo per la revoca dell'assegno divorzile, esso è tuttavia idoneo per rilevare un mutamento in melius circa la situazione economica della beneficiaria.
Alla luce di quanto sopra motivato, questa Corte rigetta la richiesta di revoca dell'assegno divorzile, quale domanda principale avanzata in sede di gravame;
ritiene di poter accogliere invece la domanda proposta in subordine, riducendo l'importo mensile da 400,00 euro a
250,00 euro. Per ciò che concerne la richiesta di restituzione di quanto medio tempore ricevuto dalla questa è da ritenersi inammissibile, non essendo il procedimento P_ attuale, la sede per svolgere domande di ordinaria condanna alla restituzione di somme attesa la diversità dei riti.
IV. La riforma parziale della sentenza impugnata impone di procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali che tenga conto dell'esito finale della lite (v. Cass. civ.
n. 5890/22 “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91 cod. proc. civ., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado").
Nella fattispecie - atteso il rigetto totale della domanda principale con la quale veniva richiesta la revoca dell'assegno divorzile, l'accoglimento della domanda avanzata in via subordinata volta ad ottenere la diminuzione del quantum dell'assegno e la declaratoria di inammissibilità della correlata richiesta restitutoria dell'eccedenza - si ritiene che le spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio vadano compensate per metà; la restante metà, liquidata secondo dispositivo sulla base dei parametri minimi di cui ai vigenti criteri tabellari per i procedimenti contenziosi (complessità bassa), con esclusione per l'odierno
9 grado di giudizio delle fasi istruttoria, e dimidiata la fase decisionale sono poste a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando nel procedimento intestato, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, sull'appello proposto da
[...] ei confronti di Pt_1 Controparte_1
- in PARZIALE RIFORMA della sentenza n. 608/2024 del Tribunale di Prato, determina in
€ 250,00 mensili il contributo che deve a a Parte_1 Controparte_1 titolo di assegno divorzile, oltre rivalutazione annuale. Conferma nel resto il provvedimento.
- compensa per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- per la restante metà condanna lla refusione delle spese di lite in favore della Pt_1 così liquidate: P_
. per il primo grado, in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge;
. per il secondo grado, in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali,
Iva e Cap come per legge.
Si comunichi.
Firenze, 03 aprile 2025
La Presidente Rel.
Dott.ssa Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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