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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2024, n. 3111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3111 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3555 /2020 RG
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Vico Equense alla Via San Ciro n. 16, presso lo studio dell'avv. Elio Trombetta che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione ATTRICE
E
Condominio Parco Saetta, di Via Sorrentino n. 32 in Poggiomarino, in persona dell'amministratore legale rapp. p.t. della società , elettivamente domiciliato in Vico Controparte_1 Equense alla Piazza Marconi n. 8 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Cilento che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta. CONVENUTO
NONCHE'
Controparte_2 TERZO CHIAMATO IN CAUSA CONTUMACE
Oggetto: risarcimento danni.
Conclusioni: Come da scritti difensivi e da verbale di udienza del 17.09.2024.
1 FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione notificato in data 8.07.2020 conveniva in giudizio innanzi a questo Parte_1
Tribunale il Condominio Parco Saetta, nella persona del leg. rapp. p.t., per sentirlo condannare, in quanto responsabile esclusivo, al risarcimento in suo favore dei danni, patrimoniali e non, subiti in conseguenza di una caduta occorsa sulle scale dell'area condominiale in cui l'attrice risiede, sita in Poggiomarino alla Via
Sorrentino n°32, in data 14.06.2018 alle ore 14,00 circa.
A tal fine, l'attrice premetteva che nelle sopraindicate circostanze di tempo e di luogo, mentre scendeva le scale del condominio denominato “Parco Saetta” che consentono l'accesso dal primo piano, ove è situato l'appartamento di sua residenza, ai locali garage, cadeva rovinosamente al suolo a cagione di una sostanza scivolosa presente sulle predette scale che non era in alcun modo né visibile né prevedibile stante il colore trasparente della sostanza, la scarsa illuminazione degli ambienti e il colore scuro delle scale in marmo
“granitico”; che, successivamente alla caduta, veniva immediatamente soccorsa da alcuni condomini e familiari presenti sul posto che assistettero alla caduta e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sarno ove le veniva diagnosticata una “frattura somatica delle vertebre D 12” con intervento di
“cifoplastica + stabilizzazione D11 -L1”; che, a seguito di numerose cure e visite mediche di controllo, nel dicembre dell'anno 2018 si sottoponeva ad un intervento di rimozione dell'impianto protesico, innestato dopo la caduta, presso la , nonché ad un'operazione Controparte_3
“di erniectomia e discectomia L5-S1 tramite interemilaminectomia L5-S1 sinistra”; che l'istante, dopo un lungo periodo di riabilitazione con fisioterapia, veniva dichiarata in data 05.02.2019 clinicamente guarita, con postumi da valutare in sede medico legale (cfr. doc 3. certificati medici allegati da parte attrice) i quali venivano, quindi, quantificati dal proprio medico fiduciario, dott. , nella misura Persona_1 del 20%, con ITT di giorni 60, ITP al 75% di circa 60 gg, ITP al 50% di gg 60 ed ITP al 25% di gg 20.
Con comparsa di costituzione del 20.10.2020 si costituiva in giudizio il Condominio Parco Saetta, che chiedeva, in via preliminare, autorizzarsi la chiamata in causa della propria società assicuratrice
[...]
la quale copriva al momento del sinistro i rischi RC del fabbricato condominiale in virtù di CP_2 polizza n. 311064065, e, nel merito, instava per il rigetto della domanda attorea, impugnando e contestando tutte le circostanze narrate e la dinamica dell'evento descritte in citazione.
Verificata la regolarità della chiamata in causa del terzo, il Giudice dichiarava la contumacia della società che, seppur ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva nel processo. Controparte_2
Concessi i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c., l'istruttoria veniva svolta mediante escussione dei testi di parte attrice ed espletamento di CTU medica, all'esito della quale, ritenuta la causa matura per la decisione, con provvedimento reso all'udienza del 17.09.2024, questo Giudice ha assegnato la stessa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò posto, potendo volgere al merito della controversia, va detto che, ad avviso di chi scrive, la domanda non è fondata e va, pertanto, rigettata, in ragione di quanto di seguito precisato;
invero, secondo il
Tribunale, nel caso che ci occupa parte attrice non ha fornito adeguata prova dell'evento lesivo, della piena riconducibilità dei lamentati danni al sinistro, per come descritto in citazione, e dell'assenza di una propria corresponsabilità nella causazione dell'evento, e dunque dell'imprevedibilità del pericolo quale vera e propria insidia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c..
2 In diritto, la domanda proposta dalla danneggiata deve essere, infatti, inquadrata nella citata previsione normativa che disciplina il danno derivante da cose in custodia.
Sul punto, l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità rileva come, nell'ipotesi di danno derivante da cose in custodia, occorre in ogni caso la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, salva la prova, che incombe a carico del custode, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere, alla stregua della cd. causalità regolare o adeguata, il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cfr. Cass. Sentenza n. 11016 del 19/05/2011); ne discende, dunque, che non può non imporsi, in capo al danneggiato, l'onere di fornire adeguata e sufficiente prova del fatto storico nonché, ripetesi, della sua derivazione causale dalla dedotta insidia, oltre alla dimostrazione del carattere “ insidioso” della assunta situazione di pericolo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, in ragione di un sistematico esame del materiale istruttorio versato in atti, siffatta prova non sia stata fornita, di tal che ne discende il rigetto della domanda risarcitoria spiegata dalla . Parte_1
In primo luogo, infatti, non può non rilevarsi la palese contraddittorietà, in ordine a circostanze essenziali del fatto dedotto in citazione, tra le dichiarazioni rese, all'udienza del 26.4.2022, dai testi e Tes_1
( quest'ultimo, figlio dell'attrice): se, infatti, il primo teste inequivocamente dichiara che, Testimone_2 dopo il sinistro, la danneggiata odierna istante “ è stata accompagnata dai figli in ospedale”, di contro, il teste figlio dell'attrice, riferisce di non ricordare “ se il giorno in cui mia madre è caduta l'abbiamo Tes_2 accompagnata in ospedale”; non vi è chi non veda, dunque, come si sia in presenza di dichiarazioni, relativamente ad un punto essenziale della vicenda, del tutto contrastanti, le quali, oggettivamente, ridondano in danno della piena attendibilità dei cennati testi.
Il tutto, peraltro, vieppiù acuito dalla ulteriore circostanza secondo cui, in sede di verbale di Pronto
Soccorso del 15.6.2018 del P.O. “ Villa Malta” di Sarno, nella indicazione della causa delle lesioni riportate dalla , si discetta di “ trauma accidentale per le scale di casa”, il che, oggettivamente, vale Pt_1 ulteriormente a sconfessare la versione dei fatti così come descritta in citazione;
sul punto, peraltro, il nominato ctu dott. , chiamato a chiarimenti dallo scrivente Magistrato, ha ritenuto ( v. pag. 4 della Per_2 integrazione alla ctu), del tutto apoditticamente, che la sussistenza del nesso causale tra il danno occorso e il fatto storico così come dedotto dall'istante ( caduta nelle scale del Condominio) sarebbe “ possibile in virtù delle prove testimoniali in atti”.
Nondimeno, non può non evidenziarsi, ancora, come l'esame delle rese deposizioni testimoniali non consenta di ritenere raggiunta, nel caso di specie, la inequivoca prova circa la sussistenza di una situazione di vera e propria “ insidia”, come tale non visibile né prevedibile mercè l'uso dell'ordinaria diligenza;
di contro, emerge dagli atti la presenza, sui luoghi di causa, di una estesa situazione di pericolo, come tale non imprevedibile, e comunque oggettivamente non invisibile ad un attento fruitore dei luoghi.
Invero, sul punto, a confermare il carattere esteso della cennata situazione di pericolo, soccorrono le dichiarazioni rese dal teste ( escusso all'udienza del 26.4.2022), sulla cui attendibilità Testimone_3 non si ha alcun fondato motivo di dubitare, il quale ha dichiarato di essersi recato nei luoghi per cui vi è causa il giorno prima dell'incidente nel pomeriggio ed aver riscontrato che “la sostanza scivolosa era sparsa un po' dappertutto anche lungo le scale che scendono. Sembrava olio perché era una sostanza un po' giallina”, riferendo, infine, aver appreso, poi, dalla cugina che il giorno successivo una signora del condominio era caduta proprio in ragione della problematica da lui riscontrata;
allo stesso modo, il teste
3 ha confermato non solo che “la macchia [era] abbastanza grande e che la segatura, sparsa Tes_1 solo all'inizio delle scale non su tutti i gradini, copriva la stessa solo in parte, e che sembrava olio”, ma anche che la segatura, presente solo all'inizio della rampa di scale, “si notava e non si notava, perché si confondeva con il pavimento”.
In ragione di tutto quanto detto, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite tra l'attrice e il convenuto Condominio, comprese le spese di ctu già liquidate, seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.; quanto ai compensi, gli stessi si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate, in applicazione del principio del disputatum ( v. Cass. n. 28417/2018), secondo i valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( da € 26.000,001 ad € 52.000,00).
Nulla sulle spese nei rapporti tra attrice soccombente e terza chiamata in causa, in ragione della contumacia di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice unico, dott. Angelo Scarpati, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento, in favore del Condominio Parco Saetta sito in Poggiomarino alla Parte_1 via Sorrentino n. 32, in pers. del legale rapp.te p.t., delle spese di lite, liquidate in € 0,00 per spese vive ed €
3.809,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute;
3. Pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di ctu già liquidate;
4. Nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice e terza chiamata in causa contumace.
Così deciso in Torre Annunziata, il 4.12.2024
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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