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Sentenza 2 gennaio 2024
Sentenza 2 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/01/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10531/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Paola Boemio Giudice dott. Federica AN Levrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10531/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA BARBIERI, 12 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in OL il Parte_1 Parte_2
01/09/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 30/12/1994, maggiorenne e autonomo economicamente e Per_1
AN, l'11/06/2003.
Con ricorso depositato il 30/05/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati fissando le seguenti residenze: la moglie nella casa già coniugale di OL (TO) Via Vecchia di Buriasco n. 22; il marito si riserva di comunicare il nuovo indirizzo all'atto del rilascio della casa coniugale, indicativamente entro il mese di luglio 2023.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le future variazioni di indirizzo.
PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne AN, che ad oggi è studentessa priva di reddito proprio, rimarrà a vivere con la mamma nella casa già coniugale.
DISPONE che il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, la Pt_2 Org_ somma di € 150,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici il suddetto importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio
2023 e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia;
i coniugi sosterranno al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative/sportive e in genere straordinarie della figlia in applicazione del Protocollo d'Intesa 15/03/2016 adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno definito i rapporti patrimoniali ancora pendenti come segue: 4/a) Entrambi i coniugi si obbligano ad attribuire ai figli, con diritto di usufrutto della moglie, la nuda proprietà della loro quota di comproprietà indivisa pari al 50% dei seguenti immobili facenti parte del fabbricato condominiale sito in OL, con accesso pedonale in Strada Vecchia di Buriasco n. 22, ed accessi carrai ai numeri 20 e 24, e precisamente: - al piano secondo (terzo fuori terra) un alloggio composto di tre camere, soggiorno, cucina, servizi e veranda, alle coerenze: area condominiale, alloggio 16, ancora area condominiale, vano scala, pianerottolo, vano ascensore ed alloggio 18, e come meglio detto alloggio risulta distinto con il numero 17 (diciassette) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria allegata sotto la lettera “A” all'atto notarile di compravendita;
- al piano interrato: una cantina, alle coerenze: cantina 19, corridoio comune, cantina 26, e cantina 16, e come meglio detta cantina risulta distinta con il numero 17 (diciassette) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria come sopra allegata all'atto notarile;
- al piano interrato con accesso da strada Vecchia di Buriasco 20: un locale ad uso autorimessa privata, alle coerenze: rampa, locale 45, area di manovra, e locale 47, e come meglio detto locale risulta distinto con il numero 46 (quarantasei) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria come sopra allegata all'atto notarile. Gli enti immobiliari di cui sopra risultano censiti al Catasto fabbricati di OL come segue: Foglio 76 numero 265 subalterno 17, via pagina 2 di 3 Vecchia di Buriasco, piano sotterraneo-primo-secondo, lotto D, categoria A/2, classe seconda, vani 5
(cinque), superficie catastale metri quadrati 114 (centoquattordici), rendita catastale proposta euro 606,84 per quanto riguarda l'alloggio e la cantina, Foglio 76 numero 265 subalterno 46, via Vecchia di Buriasco, piano sotterraneo-primo, lotto D, categoria C/6, classe terza, consistenza metri quadrati 14 (quattordici), superficie castale metri quadrati 14 (quattordici), rendita catastale proposta euro 75,92 per quanto riguarda l'autorimessa privata. Gli immobili sopra indicati sono stati acquistati dai coniugi in parti uguali e in comunione indivisa con atto rogito Notaio Dott. di Torino 03/04/2006 (Rep. n. Persona_2
65.664 – Fascicolo n. 26.803), registrato a Torino il 27.04.2006 al N. 5209, serie 1T, con € 504,00, e trascritto all' di Torino, Sezione Staccata di OL, il 28/04/2006 al n. 4307 Gen. Organizzazione_2
e n. 2987 Part. 4/b) La sig.ra si accolla il mutuo ipotecario contratto per Parte_1 surrogazione con la con atto rogito Notaio del 23.09.2014 (Rep. n. 74633) Controparte_1 Per_3 registrato a OL il 14/10/2014 al N. 3814/1T, attualmente intestato ad entrambi i coniugi, liberando il sig. da ogni onere e manlevandolo da ogni responsabilità. L'accollo decorrerà dalla rata Pt_2 scadente il mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte del sig. sino all'estinzione Pt_2 del mutuo stesso. 4/c) Gli arredi e quant'altro contenuto nella casa coniugale viene assegnato in proprietà esclusiva della moglie, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito che li preleverà all'atto del rilascio della casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi precisano che l'attribuzione immobiliare di cui sopra viene effettuata senza pagamento di corrispettivo e verrà perfezionata con atto da stipularsi avanti a notaio scelto dalla moglie e a sue esclusive spese entro 60 giorni dall'omologa della separazione e dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali che prevedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa delle clausole concernenti le definizioni patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a restituire ai figli le somme che aveva prelevato dai loro Pt_2 libretti di risparmio ed ammontanti attualmente a € 600,00 della figlia e a € 2.200 del figlio;
la restituzione sarà effettuata ratealmente mediante accredito sul conto corrente della moglie di € 100,00 mensili sino all'estinzione di entrambi i debiti;
la moglie si impegna a consegnare ai figli le suddette somme.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto con i patti sopra riportati ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa, fatto salvo l'adempimento delle pattuizioni previste nel presente ricorso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/12/2023
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Federica AN Levrino Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Paola Boemio Giudice dott. Federica AN Levrino Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10531/2023 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in PIAZZA BARBIERI, 12 10064 PINEROLO presso lo studio dell'avv. BERTOLINO MIRELLA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in OL il Parte_1 Parte_2
01/09/1991.
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 30/12/1994, maggiorenne e autonomo economicamente e Per_1
AN, l'11/06/2003.
Con ricorso depositato il 30/05/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi vivranno separati fissando le seguenti residenze: la moglie nella casa già coniugale di OL (TO) Via Vecchia di Buriasco n. 22; il marito si riserva di comunicare il nuovo indirizzo all'atto del rilascio della casa coniugale, indicativamente entro il mese di luglio 2023.
PRENDE ATTO che i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente le future variazioni di indirizzo.
PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne AN, che ad oggi è studentessa priva di reddito proprio, rimarrà a vivere con la mamma nella casa già coniugale.
DISPONE che il Sig. verserà alla moglie, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia, la Pt_2 Org_ somma di € 150,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici il suddetto importo sarà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di luglio
2023 e sino al raggiungimento dell'autonomia economica della figlia;
i coniugi sosterranno al 50% le spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative/sportive e in genere straordinarie della figlia in applicazione del Protocollo d'Intesa 15/03/2016 adottato dal Tribunale di Torino.
PRENDE ATTO che i coniugi hanno definito i rapporti patrimoniali ancora pendenti come segue: 4/a) Entrambi i coniugi si obbligano ad attribuire ai figli, con diritto di usufrutto della moglie, la nuda proprietà della loro quota di comproprietà indivisa pari al 50% dei seguenti immobili facenti parte del fabbricato condominiale sito in OL, con accesso pedonale in Strada Vecchia di Buriasco n. 22, ed accessi carrai ai numeri 20 e 24, e precisamente: - al piano secondo (terzo fuori terra) un alloggio composto di tre camere, soggiorno, cucina, servizi e veranda, alle coerenze: area condominiale, alloggio 16, ancora area condominiale, vano scala, pianerottolo, vano ascensore ed alloggio 18, e come meglio detto alloggio risulta distinto con il numero 17 (diciassette) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria allegata sotto la lettera “A” all'atto notarile di compravendita;
- al piano interrato: una cantina, alle coerenze: cantina 19, corridoio comune, cantina 26, e cantina 16, e come meglio detta cantina risulta distinta con il numero 17 (diciassette) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria come sopra allegata all'atto notarile;
- al piano interrato con accesso da strada Vecchia di Buriasco 20: un locale ad uso autorimessa privata, alle coerenze: rampa, locale 45, area di manovra, e locale 47, e come meglio detto locale risulta distinto con il numero 46 (quarantasei) nella pianta del detto piano compresa nella planimetria come sopra allegata all'atto notarile. Gli enti immobiliari di cui sopra risultano censiti al Catasto fabbricati di OL come segue: Foglio 76 numero 265 subalterno 17, via pagina 2 di 3 Vecchia di Buriasco, piano sotterraneo-primo-secondo, lotto D, categoria A/2, classe seconda, vani 5
(cinque), superficie catastale metri quadrati 114 (centoquattordici), rendita catastale proposta euro 606,84 per quanto riguarda l'alloggio e la cantina, Foglio 76 numero 265 subalterno 46, via Vecchia di Buriasco, piano sotterraneo-primo, lotto D, categoria C/6, classe terza, consistenza metri quadrati 14 (quattordici), superficie castale metri quadrati 14 (quattordici), rendita catastale proposta euro 75,92 per quanto riguarda l'autorimessa privata. Gli immobili sopra indicati sono stati acquistati dai coniugi in parti uguali e in comunione indivisa con atto rogito Notaio Dott. di Torino 03/04/2006 (Rep. n. Persona_2
65.664 – Fascicolo n. 26.803), registrato a Torino il 27.04.2006 al N. 5209, serie 1T, con € 504,00, e trascritto all' di Torino, Sezione Staccata di OL, il 28/04/2006 al n. 4307 Gen. Organizzazione_2
e n. 2987 Part. 4/b) La sig.ra si accolla il mutuo ipotecario contratto per Parte_1 surrogazione con la con atto rogito Notaio del 23.09.2014 (Rep. n. 74633) Controparte_1 Per_3 registrato a OL il 14/10/2014 al N. 3814/1T, attualmente intestato ad entrambi i coniugi, liberando il sig. da ogni onere e manlevandolo da ogni responsabilità. L'accollo decorrerà dalla rata Pt_2 scadente il mese successivo al rilascio della casa coniugale da parte del sig. sino all'estinzione Pt_2 del mutuo stesso. 4/c) Gli arredi e quant'altro contenuto nella casa coniugale viene assegnato in proprietà esclusiva della moglie, ad eccezione dei beni ed effetti personali del marito che li preleverà all'atto del rilascio della casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi precisano che l'attribuzione immobiliare di cui sopra viene effettuata senza pagamento di corrispettivo e verrà perfezionata con atto da stipularsi avanti a notaio scelto dalla moglie e a sue esclusive spese entro 60 giorni dall'omologa della separazione e dichiarano di volersi avvalere delle agevolazioni fiscali che prevedono la totale esenzione da ogni imposta e tassa delle clausole concernenti le definizioni patrimoniali in sede di separazione e divorzio.
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a restituire ai figli le somme che aveva prelevato dai loro Pt_2 libretti di risparmio ed ammontanti attualmente a € 600,00 della figlia e a € 2.200 del figlio;
la restituzione sarà effettuata ratealmente mediante accredito sul conto corrente della moglie di € 100,00 mensili sino all'estinzione di entrambi i debiti;
la moglie si impegna a consegnare ai figli le suddette somme.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver risolto con i patti sopra riportati ogni rapporto patrimoniale intercorso, con reciproca rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e pretesa, fatto salvo l'adempimento delle pattuizioni previste nel presente ricorso.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e pertanto rinunciano reciprocamente a richiedersi assegni di mantenimento.
PRENDE ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/12/2023
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Federica AN Levrino Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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