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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Reho;
Parte_1
e
“ in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Federica Pacella e dalla dott.ssa Giulia
Pusateri;
e
“ DELLA REPUBBLICA ITALIANA”, in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 lo ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro di Milano la di e la Controparte_3 CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_4 accertata la violazione delle norme interne e/o unieuropee che limitano e/o vietano il ricorso al lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego per le ragioni meglio indicate, descritte ed argomentate in narrativa, in fatto ed in diritto;
accertato, altresì il cd. danno comunitario derivato;
per l'effetto, in via principale, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 36, comma 5 del
D. Lgs. n. 165/2001 (versione vigente) e pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto
(di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal
Giudice alla luce dei criteri determinativi indicati dal ricorrente ovvero da quelli anche ulteriori emergenti in corso di causa;
in via subordinata, nel rispetto di una valutazione equa e adeguata operata dal Giudice alla luce dei criteri offerti dal ricorrente, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal Giudice;
in via ulteriormente subordinata, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015 e pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal Giudice alla luce dei criteri determinativi indicati dal ricorrente ovvero da quelli anche ulteriori emergenti in corso di causa…” con vittoria di spese.
Il ricorrente ha rilevato nel ricorso che con il decreto n. 3642/2020 del 19.06.2020 è stata bandita una selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (12 mesi) per le esigenze dell'Area della
Formazione e dei servizi agli studenti connesse alle modalità di erogazione della didattica a seguito dell'emergenza Covid-19; che è stata accertata l'idoneità del ricorrente con riferimento alla procedura concorsuale, cui è seguita una successione ripetuta e senza soluzione di continuità di tre contratti a tempo determinato con l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca; che in data 1.10.2020 lo è stato assunto con il primo contratto Parte_1
di lavoro subordinato per la durata di un anno;
che il secondo contratto di lavoro a tempo determinato è stato sottoscritto il 20.09.2021, mentre il terzo contratto a tempo determinato
è del 27.09.2022; che in forza del Decreto n. 867/202 emesso dal Direttore Generale il
21.06.2023, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha applicato la procedura di stabilizzazione diretta al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario avente rapporto di lavoro subordinato a termine prevista dal D. Lgs n. 75/2017; che in data 21.09.2023, in applicazione della procedura di stabilizzazione citata, lo ha sottoscritto con la Parte_1 Università un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con relativo inquadramento nella categoria C posizione economica C1 Area Amministrativa;
che decorsi cinque mesi dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione: “a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un errore nell'applicazione dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, che ha interessato la procedura di stabilizzazione diretta del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato avviata con Decreto del Direttore Generale n.
867/2023, Prot. n. 0208729 del 21/06/2023, il suo contratto di lavoro (ns prot. n. 367344 del
05.10.2023) è nullo in quanto posto in essere in violazione di legge. Infatti, la citata disposizione prevede la stabilizzazione diretta di coloro che avessero “maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”, mentre nel decreto dell'Ateneo tale requisito è stato erroneamente considerato sussistente sino al 31.12.2023.
Stante quanto sopra premesso e all'esito di un'ulteriore verifica, è stata confermata la mancanza del requisito prescritto alla data del 31.12.2022, con la conseguenza che, atteso quanto previsto dall'art. 97 co. 2 della Costituzione e dagli artt. 35 co.1 e 36 co. 5 e 5 quater del D.Lgs. 165/2001, siamo costretti, nostro malgrado, a comunicarLe la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da Lei sottoscritto”.
Si costituiva in giudizio la Università degli Studi di Milano-Bicocca chiedendo il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la eccependo in via CP_2 Controparte_2
preliminare il difetto di legittimazione passiva ed in subordine chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
della Repubblica italiana. Controparte_2
ll ricorrente, infatti, lamenta un danno comunitario da abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati con la Università degli studi di Milano-Biccocca, la quale rappresenta una
Amministrazione del tutto distinta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
[...]
va evocata in giudizio nella diversa ipotesi della richiesta di Controparte_2
risarcimento del danno per mancata e/o ritardata attuazione di una direttiva comunitaria, domanda assente nel presente giudizio. Peraltro nel caso che ci occupa il ricorrente non ha impugnato alcun atto riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che pacificamente non è il datore di lavoro del ricorrente.
2. Venendo ai profili di merito delle domande formulate dal ricorrente nei confronti della
Università resistente, il ricorrente pone a fondamento della causa petendi la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15/03/2016, n. 5072, la quale ha affermato “che le pubbliche amministrazioni in nessun caso possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori a tre anni con riferimento all'ultimo quinquennio ...”.
Il superamento di tale limite costituisce, infatti, “un chiaro indice della fattispecie dell'abuso del ricorso al contratto a termine rispetto alla mera illegittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro (limite poi confermato dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015) ne consegue che in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti”. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, sussisterebbe una situazione di illegittima violazione del termine dei 36 mesi, poiché il rapporto di lavoro si sarebbe protratto per 41 mesi.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince, tuttavia, che il ricorso alla tipologia del contratto a termine è avvenuta da parte dell'Università entro il limite dei tre anni previsto per legge. Infatti non appare corretto computare il periodo prestato dall'istante in forza dell'ultimo contratto a tempo indeterminato successivamente dichiarato nullo dall'Università.
Non appare persuasiva la operazione ermeneutica di assimilazione del periodo prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato, poi caducato, ad un contratto a tempo determinato. Nel caso in esame, infatti, l'Università non ha mai stipulato un quarto contratto a tempo determinato con il ricorrente.
L'Università resistente, dopo aver stipulato tre contratti a tempo determinato entro il limite temporale del triennio previsto per legge, nell'intento di stabilizzare il ricorrente, ha fatto ricorso alla tipologia del contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, l'Università, una volta avvedutasi di un vizio di invalidità che inficiava il contratto a tempo indeterminato ( vizio non contestato in alcun modo dalla difesa del ricorrente), ha proceduto alla declaratoria di nullità del contratto.
La nullità del contratto comporta, in generale, che lo stesso non possa produrre alcun effetto sin dall'origine ai sensi degli articoli 1418 c.c. e seguenti. Più specificamente, in materia giuslavoristica, l'art. 2126 c.c. precisa che “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”. Ciò significa che tale contratto, poiché posto in essere in violazione di una norma imperativa, deve considerarsi tamquam non esset e non può essere invocato per ottenere effetti che sono esclusi in nuce dalla stessa normativa.
Il contratto nullo non può essere convertito in un contratto a tempo determinato di cinque mesi che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, comporterebbe la violazione della normativa di riferimento. L'art. 1424 c.c. vieta che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, salvo che emerga una diversa volontà delle parti. Ebbene, nel caso in esame è pacifico in quanto incontestato che sia il ricorrente sia l'Amministrazione abbiano inteso concludere un contratto a tempo indeterminato e non abbiano inteso procedere alla reiterazione di un contratto a termine. Per tali ragioni non sussistono i presupposti per invocare i rimedi elaborati dalle Sezioni Unite del 2016 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in quanto non vi è stata alcuna abusiva reiterazione di contratti a termine da parte dell'Università, la quale, come detto, ha agito nel rispetto dell'art. 36 d.lgs.
165/2001. Peraltro va ricordato che l'art. 2126, comma 2, c.c., in deroga alla disciplina generale, fa salvo un unico effetto del contratto di lavoro nullo: il diritto alla retribuzione per le prestazioni rese in esecuzione del predetto contratto. Il legislatore, infatti, in deroga ai principi generali, in materia giuslavoristica riconosce una tutela particolare al lavoratore e lo ristora riconoscendo il diritto a vedersi pagate le prestazioni rese ancorchè in esecuzione di un contratto nullo che ab origine non potrebbe produrre alcun effetto.
Non vi è dubbio che la caducazione di un contratto a tempo indeterminato da parte di un
Ente pubblico per un errore o per una qualsiasi altra ragione si presti astrattamente alla configurabilità di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Tuttavia tali danni devono essere allegati e provati ( anche con il ricorso alla prova presuntiva) da parte di chi agisce in giudizio: nel caso che ci occupa il ricorrente ha lamentato esclusivamente il c.d. danno comunitario che appare per le ragioni evidenziate insussistente.
Le domande devono essere, pertanto, rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 21.10.2024 , nei confronti Parte_1 della “ ” e della ” “ Controparte_5 [...]
ITALIANA”, così provvede: Controparte_4
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Milano, 18.03.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione del lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 18.03.2025;
visto l'art. 429 c.p.c.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. G. Reho;
Parte_1
e
“ in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro-tempore, rappresentata e difesa dalla dott.ssa Federica Pacella e dalla dott.ssa Giulia
Pusateri;
e
“ DELLA REPUBBLICA ITALIANA”, in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.10.2024 lo ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_1
Giudice del Lavoro di Milano la di e la Controparte_3 CP_1 [...]
formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_4 accertata la violazione delle norme interne e/o unieuropee che limitano e/o vietano il ricorso al lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego per le ragioni meglio indicate, descritte ed argomentate in narrativa, in fatto ed in diritto;
accertato, altresì il cd. danno comunitario derivato;
per l'effetto, in via principale, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 36, comma 5 del
D. Lgs. n. 165/2001 (versione vigente) e pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto
(di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal
Giudice alla luce dei criteri determinativi indicati dal ricorrente ovvero da quelli anche ulteriori emergenti in corso di causa;
in via subordinata, nel rispetto di una valutazione equa e adeguata operata dal Giudice alla luce dei criteri offerti dal ricorrente, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura pari a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto (di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal Giudice;
in via ulteriormente subordinata, condannare in solido o parzialmente una o entrambe le parti resistenti al risarcimento del danno nella misura prevista dall'art. 28 del D. Lgs. n. 81/2015 e pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto (di euro 1.856,70) ovvero al diverso numero di mensilità che saranno valutate congrue dal Giudice alla luce dei criteri determinativi indicati dal ricorrente ovvero da quelli anche ulteriori emergenti in corso di causa…” con vittoria di spese.
Il ricorrente ha rilevato nel ricorso che con il decreto n. 3642/2020 del 19.06.2020 è stata bandita una selezione pubblica per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque unità di personale di Categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (12 mesi) per le esigenze dell'Area della
Formazione e dei servizi agli studenti connesse alle modalità di erogazione della didattica a seguito dell'emergenza Covid-19; che è stata accertata l'idoneità del ricorrente con riferimento alla procedura concorsuale, cui è seguita una successione ripetuta e senza soluzione di continuità di tre contratti a tempo determinato con l'Università degli Studi di
Milano-Bicocca; che in data 1.10.2020 lo è stato assunto con il primo contratto Parte_1
di lavoro subordinato per la durata di un anno;
che il secondo contratto di lavoro a tempo determinato è stato sottoscritto il 20.09.2021, mentre il terzo contratto a tempo determinato
è del 27.09.2022; che in forza del Decreto n. 867/202 emesso dal Direttore Generale il
21.06.2023, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha applicato la procedura di stabilizzazione diretta al personale tecnico, amministrativo e bibliotecario avente rapporto di lavoro subordinato a termine prevista dal D. Lgs n. 75/2017; che in data 21.09.2023, in applicazione della procedura di stabilizzazione citata, lo ha sottoscritto con la Parte_1 Università un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, con relativo inquadramento nella categoria C posizione economica C1 Area Amministrativa;
che decorsi cinque mesi dalla sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, il ricorrente è stato licenziato con la seguente motivazione: “a seguito dell'accertamento dell'esistenza di un errore nell'applicazione dell'art. 20, comma 1, D. Lgs. n. 75/2017, che ha interessato la procedura di stabilizzazione diretta del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato avviata con Decreto del Direttore Generale n.
867/2023, Prot. n. 0208729 del 21/06/2023, il suo contratto di lavoro (ns prot. n. 367344 del
05.10.2023) è nullo in quanto posto in essere in violazione di legge. Infatti, la citata disposizione prevede la stabilizzazione diretta di coloro che avessero “maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni”, mentre nel decreto dell'Ateneo tale requisito è stato erroneamente considerato sussistente sino al 31.12.2023.
Stante quanto sopra premesso e all'esito di un'ulteriore verifica, è stata confermata la mancanza del requisito prescritto alla data del 31.12.2022, con la conseguenza che, atteso quanto previsto dall'art. 97 co. 2 della Costituzione e dagli artt. 35 co.1 e 36 co. 5 e 5 quater del D.Lgs. 165/2001, siamo costretti, nostro malgrado, a comunicarLe la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da Lei sottoscritto”.
Si costituiva in giudizio la Università degli Studi di Milano-Bicocca chiedendo il rigetto delle domande.
Si costituiva, altresì, in giudizio la eccependo in via CP_2 Controparte_2
preliminare il difetto di legittimazione passiva ed in subordine chiedendo il rigetto delle domande.
Le domande meritano di essere rigettate.
1.In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
della Repubblica italiana. Controparte_2
ll ricorrente, infatti, lamenta un danno comunitario da abusiva reiterazione di contratti a termine stipulati con la Università degli studi di Milano-Biccocca, la quale rappresenta una
Amministrazione del tutto distinta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La
[...]
va evocata in giudizio nella diversa ipotesi della richiesta di Controparte_2
risarcimento del danno per mancata e/o ritardata attuazione di una direttiva comunitaria, domanda assente nel presente giudizio. Peraltro nel caso che ci occupa il ricorrente non ha impugnato alcun atto riconducibile alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che pacificamente non è il datore di lavoro del ricorrente.
2. Venendo ai profili di merito delle domande formulate dal ricorrente nei confronti della
Università resistente, il ricorrente pone a fondamento della causa petendi la sentenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione 15/03/2016, n. 5072, la quale ha affermato “che le pubbliche amministrazioni in nessun caso possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori a tre anni con riferimento all'ultimo quinquennio ...”.
Il superamento di tale limite costituisce, infatti, “un chiaro indice della fattispecie dell'abuso del ricorso al contratto a termine rispetto alla mera illegittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro (limite poi confermato dall'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015) ne consegue che in caso di violazione di norme poste a tutela dei diritti del lavoratore in capo a quest'ultimo, essendo preclusa la conversione del rapporto, sussiste solo il diritto al risarcimento dei danni subiti”. Secondo il ricorrente, nel caso di specie, sussisterebbe una situazione di illegittima violazione del termine dei 36 mesi, poiché il rapporto di lavoro si sarebbe protratto per 41 mesi.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince, tuttavia, che il ricorso alla tipologia del contratto a termine è avvenuta da parte dell'Università entro il limite dei tre anni previsto per legge. Infatti non appare corretto computare il periodo prestato dall'istante in forza dell'ultimo contratto a tempo indeterminato successivamente dichiarato nullo dall'Università.
Non appare persuasiva la operazione ermeneutica di assimilazione del periodo prestato in esecuzione di un contratto a tempo indeterminato, poi caducato, ad un contratto a tempo determinato. Nel caso in esame, infatti, l'Università non ha mai stipulato un quarto contratto a tempo determinato con il ricorrente.
L'Università resistente, dopo aver stipulato tre contratti a tempo determinato entro il limite temporale del triennio previsto per legge, nell'intento di stabilizzare il ricorrente, ha fatto ricorso alla tipologia del contratto a tempo indeterminato. Tuttavia, l'Università, una volta avvedutasi di un vizio di invalidità che inficiava il contratto a tempo indeterminato ( vizio non contestato in alcun modo dalla difesa del ricorrente), ha proceduto alla declaratoria di nullità del contratto.
La nullità del contratto comporta, in generale, che lo stesso non possa produrre alcun effetto sin dall'origine ai sensi degli articoli 1418 c.c. e seguenti. Più specificamente, in materia giuslavoristica, l'art. 2126 c.c. precisa che “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”. Ciò significa che tale contratto, poiché posto in essere in violazione di una norma imperativa, deve considerarsi tamquam non esset e non può essere invocato per ottenere effetti che sono esclusi in nuce dalla stessa normativa.
Il contratto nullo non può essere convertito in un contratto a tempo determinato di cinque mesi che, secondo la ricostruzione di parte ricorrente, comporterebbe la violazione della normativa di riferimento. L'art. 1424 c.c. vieta che il contratto nullo possa produrre gli effetti di un contratto diverso, salvo che emerga una diversa volontà delle parti. Ebbene, nel caso in esame è pacifico in quanto incontestato che sia il ricorrente sia l'Amministrazione abbiano inteso concludere un contratto a tempo indeterminato e non abbiano inteso procedere alla reiterazione di un contratto a termine. Per tali ragioni non sussistono i presupposti per invocare i rimedi elaborati dalle Sezioni Unite del 2016 in materia di abusiva reiterazione dei contratti a termine, in quanto non vi è stata alcuna abusiva reiterazione di contratti a termine da parte dell'Università, la quale, come detto, ha agito nel rispetto dell'art. 36 d.lgs.
165/2001. Peraltro va ricordato che l'art. 2126, comma 2, c.c., in deroga alla disciplina generale, fa salvo un unico effetto del contratto di lavoro nullo: il diritto alla retribuzione per le prestazioni rese in esecuzione del predetto contratto. Il legislatore, infatti, in deroga ai principi generali, in materia giuslavoristica riconosce una tutela particolare al lavoratore e lo ristora riconoscendo il diritto a vedersi pagate le prestazioni rese ancorchè in esecuzione di un contratto nullo che ab origine non potrebbe produrre alcun effetto.
Non vi è dubbio che la caducazione di un contratto a tempo indeterminato da parte di un
Ente pubblico per un errore o per una qualsiasi altra ragione si presti astrattamente alla configurabilità di pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali. Tuttavia tali danni devono essere allegati e provati ( anche con il ricorso alla prova presuntiva) da parte di chi agisce in giudizio: nel caso che ci occupa il ricorrente ha lamentato esclusivamente il c.d. danno comunitario che appare per le ragioni evidenziate insussistente.
Le domande devono essere, pertanto, rigettate.
Sussistono i motivi previsti dalla normativa vigente per la compensazione integrale, stante la particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
, con ricorso depositato il 21.10.2024 , nei confronti Parte_1 della “ ” e della ” “ Controparte_5 [...]
ITALIANA”, così provvede: Controparte_4
1) rigetta le domande;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Milano, 18.03.2025
Il Giudice
(Luigi Pazienza)