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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/04/2025, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3272/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Marcoldi.
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale di Genova affinché ingiungesse a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnarle copia del Parte_1 contratto e dell'estratto conto storico relativo al “contratto di credito revolving n. ****55256”.
Il 1/2/2023 il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n.
326/2023 con il quale ingiungeva ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di consegnare alla parte ricorrente “copia del contratto e dell'estratto conto storico relativo al contratto di credito revolving citato in ricorso”.
Il 10/2/2023, riceveva da parte di la notificazione del ricorso per Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo esecutivo iscritto al R.G. n. 804/2023 e del relativo decreto n. 326/2023.
Con atto di citazione del 22/3/2023 in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2023 del 1/2/2023, con il quale era stata ingiunta alla consegna “della copia del contratto e dell'estratto conto storico relativi al contratto di credito revolving citato in ricorso” nonché al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione a favore di CP_1
A sostegno della propria opposizione l'opponente adduceva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione in quanto aveva già fornito all'opposta copia dell'estratto conto storico relativo al contratto di credito in oggetto (doc. 2) e l'inutile decorso del termine decennale ex art. 119,
c. 4, TUB in virtù del quale “non è ipotizzabile un inadempimento in capo alla scrivente per non aver trasmesso copia del contratto alla sig.ra in quanto a ciò non tenuta”. A supporto di CP_1 quest'ultima tesi ha riportato diverse sentenze di merito e ordinanza Cass. 35039/2022 (doc. 6) in base pagina 1 di 5 alla quale “sarebbe contrario a buona fede imporre alla banca di preservare in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente”. L'opponente domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare che non è tenuta a Parte_1 consegnare alla Sig.ra la documentazione richiesta per tutti i motivi suesposti e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n.
326/2023 (R.G. n. 804/2023) emesso il 30 gennaio 2023 dal Tribunale di Genova, nella persona del
Giudice dott. Roberto Bonino, notificato dalla Sig.ra il 10 febbraio 2023, e, per l'effetto, CP_1 revocare il suddetto provvedimento”. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo di rigettare l'avversa opposizione “poiché CP_1 infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento” e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria.
A sostegno della propria domanda l'opposta sosteneva che “il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente (Trib. Napoli, Sentenza
n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019; in senso conforme, Trib. Milano ord. 26.10.22; Trib. Milano ord.
6.3.23; Trib. Milano ord. 20.1.22; Trib. Massa ord. 21.7.23, Trib. Roma ord. 28.9.23; Trib. Roma sent.
8.12.23; Trib. Roma sent. 10.4.24; Trib. Firenze ord. 28.11.23; Trib. Pavia ord. 29.11.23; Trib. Pavia sent. 7.3.24; Trib. Ivrea sent. 24.5.24; Trib. Ivrea ord. 11.12.23, Trib. Busto Arsizio sent. 11.10.23, all.2”
Oltre che in ragione del tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustificherebbe in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni “il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012; Tribunale di Spoleto n. 569/2021; Tribunale di Lucca n. 665/2019; Tribunale di Latina n.
2139/2018).” Alla prima udienza del 15/11/2023 ha dedotto l'inesistenza o comunque la nullità insanabile della Pt_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nonché al ricorso monitorio, in quanto priva della sottoscrizione della sig.ra Tale difetto della procura comporterebbe la revoca del decreto CP_1 opposto in quanto rilasciato in assenza di procura alle liti.
1. Sull'inesistenza o nullità della procura.
L'eccezione di inesistenza o nullità della procura allegata dall'opposta deve essere rigettata per le ragioni di seguito.
L' art. 182 c.p.c., dispone che "Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
pagina 2 di 5 rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione"
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno osservato (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all' inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l'art. 182 c.p.c., con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell' interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU
19/12/1997, c. Spagna;
29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, Persona_1 Per_2 [...]
c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Ceca). Persona_3 CP_2
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo il quale "In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso". (cfr. Cass. 34467/2019 e
29244/2021). Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass. 22564/2020).
Nel caso di specie è pacifico che il difetto di ius postulandi dell'Avv. Ruocco è stato eccepito dall'opponente in occasione della prima udienza (con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'14/11/2023), sicché, a fronte dell'eccezione sollevata, l'opposto si è attivato per provvedere alla sanatoria del vizio. Invero, l'Avv. Ruocco con nota di deposito del 18/1/2024 ha prodotto la procura debitamente sottoscritta dalla propria assistita con ciò sanando il vizio anche per la fase monitoria, la quale pacificamente costituisce il momento iniziale del procedimento poi culminato nell'opposizione.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Risulta documentalmente provato che lo storico degli estratti conto della carta intestata alla sig.ra le sia stato inviato dall'odierna opponente con pec del 22/11/2022 (doc. 4 – ). Il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, pertanto, merita di essere revocato nella parte in cui ingiunge ad
[...] di consegnare all'odierna opposta “copia dell'estratto conto storico”. Parte_1
Tuttavia, altrettanto non può dirsi per la richiesta copia del contratto di credito revolving. Nella stessa pec del 22/11/2022 si legge che “le ricerche del contratto di stipula sono tutt'ora in corso”. Dopodiché, il contratto non risulta essere mai stato consegnato all'odierna opposta.
pagina 3 di 5 Il rifiuto opposto alla consegna di detto documento è destituito di fondamento per le ragioni di seguito delineate.
Il diritto del cliente della ad ottenere copia della documentazione è oramai riconosciuto quale CP_3 vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto e, per altro verso, sulla disposizione dell'art. 119, IV comma, d. lgs n. 385/1993 (Trib. Udine, sentenza n. 64 del 17.01.2011, in Unijuris.it; Trib. Varese del 02.11.2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord. 12.04.2010, in Il Caso.it). La ratio della norma è quella di permettere al cliente dell'istituto bancario di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto. Cass. Civ. n. 24641/2021 ha – fra le tante – stabilito che «Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha […] natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)».
Da tempo la giurisprudenza ha dato risposta positiva all'ammissibilità della procedura monitoria per ottenere l'ingiunzione alla consegna di documentazione afferente a contratti bancari o finanziari. A titolo esemplificativo, si è stabilito quanto segue: “Può essere oggetto di decreto ingiuntivo l'ordine impartito ad una Banca diretto a far ottenere ad un curatore fallimentare copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'Istituto di Credito da una impresa poi fallita” (Trib. Milano 21.06.1996, in Foro It. 1996, I,3199). In tale quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che l'art. 119 T.U.B., nel prevedere il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione “inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, fa riferimento esclusivo alla documentazione relativa all'esecuzione del rapporto, ossia estratti conto, comunicazioni periodiche, contabili di specifiche operazioni e non anche al titolo contrattuale in sé. L'art. 119 comma 4 TUB non si riferisce ai contratti stipulati dalla banca con il richiedente. L'obbligo di consegna di una copia del contratto, al momento della stipulazione, è però sancito dall'art. 117 del TUB, secondo cui “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.”. La buona fede e la correttezza cui sono tenute le parti nell'adempimento del contratto fanno sì che la operatore commerciale munito di una struttura organizzativa idonea alla conservazione della CP_3 documentazione relativa ai suoi affari, sia tenuta a fornire una copia del contratto non solo al momento della stipulazione, ma anche successivamente, quando il cliente ne faccia richiesta. Non è indispensabile che il cliente alleghi e dimostri di avere smarrito incolpevolmente il documento: anche in questo caso valgono le considerazioni svolte da Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 24641/2021 citata in precedenza.
Onere del ricorrente in monitorio è quello di dimostrare l'esistenza dello specifico rapporto contrattuale di cui si chiede la documentazione (producendo copia della documentazione relativa alla sua esecuzione: lettere della banca, estratti conto ecc.). Tale onere è stato assolto dall'odierna opposta, la quale – nel corso del giudizio monitorio – ha prodotto l'invito ad una bonaria consegna della documentazione (doc. 2 – fascicolo monitorio), cui la ha risposto inviando gli estratti CP_1 CP_3 conto (doc. 4 – ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale. Pt_1
Per
contro
- non soggiacendo il contratto ai termini previsti dall'art. 119 TUB - la può sottrarsi CP_3 all'onere di consegnare il contratto al cliente richiedente facendo, ad esempio, valere la causa estintiva di cui all'art. 1257 c.c. nell'ambito del giudizio di opposizione. Dagli atti di causa emerge che si è limitata unicamente a contestare il diritto della Parte_1 CP_1 ad ottenere il contratto, in quanto – in tal caso - l'onere addossato alla banca si porrebbe in contrasto con l'art. 119 TUB. L'istituto di credito non ha, per contro, addotto alcuna ragione oggettivamente impeditiva della consegna dello stesso. pagina 4 di 5 Pertanto, il decreto opposto deve essere confermato nella parte in cui ingiunge ad di Parte_1 consegnare a “copia del contratto” con conseguente condanna di alla CP_1 Parte_1 consegna del contratto in favore dell'opposta.
3. Sulle spese di lite
Stante la parziale fondatezza dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere compensate per metà e l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della restante metà. Secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.000 ad € 260.000 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, si di liquidano € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
326/2023 del 1/2/2023, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna a Parte_1 consegnare a “copia del contratto di credito revolving n. 5464910210655526 del 2009. CP_1
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese di lite liquidata in €
3.808,00, per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nella restante metà.
Genova, 2 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3272/2023 promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli Parte_1
Avv.ti Marco Romanelli e Lorenzo Marcoldi.
ATTORE IN OPPOSIZIONE contro rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Ruocco CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli depositati in via telematica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo adiva il Tribunale di Genova affinché ingiungesse a CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, di consegnarle copia del Parte_1 contratto e dell'estratto conto storico relativo al “contratto di credito revolving n. ****55256”.
Il 1/2/2023 il Tribunale di Genova, in accoglimento del ricorso, emetteva decreto ingiuntivo n.
326/2023 con il quale ingiungeva ad in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, di consegnare alla parte ricorrente “copia del contratto e dell'estratto conto storico relativo al contratto di credito revolving citato in ricorso”.
Il 10/2/2023, riceveva da parte di la notificazione del ricorso per Parte_1 CP_1 decreto ingiuntivo esecutivo iscritto al R.G. n. 804/2023 e del relativo decreto n. 326/2023.
Con atto di citazione del 22/3/2023 in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 326/2023 del 1/2/2023, con il quale era stata ingiunta alla consegna “della copia del contratto e dell'estratto conto storico relativi al contratto di credito revolving citato in ricorso” nonché al pagamento delle spese della procedura di ingiunzione a favore di CP_1
A sostegno della propria opposizione l'opponente adduceva l'insussistenza dei presupposti per l'ottenimento dell'ingiunzione in quanto aveva già fornito all'opposta copia dell'estratto conto storico relativo al contratto di credito in oggetto (doc. 2) e l'inutile decorso del termine decennale ex art. 119,
c. 4, TUB in virtù del quale “non è ipotizzabile un inadempimento in capo alla scrivente per non aver trasmesso copia del contratto alla sig.ra in quanto a ciò non tenuta”. A supporto di CP_1 quest'ultima tesi ha riportato diverse sentenze di merito e ordinanza Cass. 35039/2022 (doc. 6) in base pagina 1 di 5 alla quale “sarebbe contrario a buona fede imporre alla banca di preservare in modo integrale e completo, oltre il decennio, tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente”. L'opponente domandava, pertanto, di “accertare e dichiarare che non è tenuta a Parte_1 consegnare alla Sig.ra la documentazione richiesta per tutti i motivi suesposti e, per CP_1
l'effetto, revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace il Decreto ingiuntivo n.
326/2023 (R.G. n. 804/2023) emesso il 30 gennaio 2023 dal Tribunale di Genova, nella persona del
Giudice dott. Roberto Bonino, notificato dalla Sig.ra il 10 febbraio 2023, e, per l'effetto, CP_1 revocare il suddetto provvedimento”. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio la sig.ra chiedendo di rigettare l'avversa opposizione “poiché CP_1 infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento” e di confermare il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria.
A sostegno della propria domanda l'opposta sosteneva che “il diritto del cliente ad ottenere la documentazione contrattuale non soggiace al limite decennale di cui all'art. 119 comma 4 T.U.B., con la conseguenza che il cliente può esigerne copia nei limiti della decorrenza del termine di prescrizione ordinario, ossia entro dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente (Trib. Napoli, Sentenza
n. 1281/2019 del 4 febbraio 2019; in senso conforme, Trib. Milano ord. 26.10.22; Trib. Milano ord.
6.3.23; Trib. Milano ord. 20.1.22; Trib. Massa ord. 21.7.23, Trib. Roma ord. 28.9.23; Trib. Roma sent.
8.12.23; Trib. Roma sent. 10.4.24; Trib. Firenze ord. 28.11.23; Trib. Pavia ord. 29.11.23; Trib. Pavia sent. 7.3.24; Trib. Ivrea sent. 24.5.24; Trib. Ivrea ord. 11.12.23, Trib. Busto Arsizio sent. 11.10.23, all.2”
Oltre che in ragione del tenore letterale della norma, la differenza di disciplina si giustificherebbe in ragione del fatto che, rispetto alla documentazione prettamente contabile concernente le singole operazioni “il contratto, per sua stessa natura, costituisce la fonte di disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, deve essere soggetto ad un onere di conservazione ultradecennale da parte della banca (ex multis, Corte d'appello di Milano n. 2560/2021; Corte d'appello di Milano n.
1796/2012; Tribunale di Spoleto n. 569/2021; Tribunale di Lucca n. 665/2019; Tribunale di Latina n.
2139/2018).” Alla prima udienza del 15/11/2023 ha dedotto l'inesistenza o comunque la nullità insanabile della Pt_1 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nonché al ricorso monitorio, in quanto priva della sottoscrizione della sig.ra Tale difetto della procura comporterebbe la revoca del decreto CP_1 opposto in quanto rilasciato in assenza di procura alle liti.
1. Sull'inesistenza o nullità della procura.
L'eccezione di inesistenza o nullità della procura allegata dall'opposta deve essere rigettata per le ragioni di seguito.
L' art. 182 c.p.c., dispone che "Il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi. Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la
pagina 2 di 5 rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione"
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno osservato (Cass. Sez. U, 4248/2016) che all' inevitabile rigore proprio della rilevabilità officiosa, anche in sede di legittimità, del difetto di rappresentanza - sia sostanziale (Cass. sez. U, 24179/2009; Cass. 16274/2015, 4293/2013) che processuale, quest'ultima non potendo sussistere senza la prima (art. 77 c.p.c.) - corrisponde, simmetricamente, l'ampia sanabilità del vizio della rappresentanza volontaria ai sensi dell'art. 182 c.p.c., il cui comma 2 è stato infatti interpretato nel senso che, in qualsiasi fase e grado del giudizio, il giudice "deve" (e non solo "può") assegnare termine per promuovere la sanatoria con effetti ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali (v. Cass. Sez. U, 9217/2010; cfr. Cass. 33769/2019, per cui, ove il giudice di merito non si sia attivato d'ufficio, la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione) e con il solo limite del giudicato interno sulla questione (Cass. 5925/2019). Tale chiave interpretativa rende compatibile l'art. 182 c.p.c., con l'art. 6 CEDU che, nell'assicurare il diritto di accesso ad un tribunale, impone di evitare eccessivi formalismi nell' interpretazione della norma processuale, specie in tema di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi (cfr., ex plurimis, Corte EDU
19/12/1997, c. Spagna;
29/07/1998, c. Francia;
28/10/1998, Persona_1 Per_2 [...]
c. Spagna;
28/06/2005, c. Repubblica Ceca). Persona_3 CP_2
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato il principio secondo il quale "In tema di rappresentanza processuale, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della procura "ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo in caso di rilievo officioso". (cfr. Cass. 34467/2019 e
29244/2021). Ne consegue che, in assenza di una immediata reazione all'eccezione, la nullità della procura diventa insanabile (cfr. Cass. 22564/2020).
Nel caso di specie è pacifico che il difetto di ius postulandi dell'Avv. Ruocco è stato eccepito dall'opponente in occasione della prima udienza (con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza dell'14/11/2023), sicché, a fronte dell'eccezione sollevata, l'opposto si è attivato per provvedere alla sanatoria del vizio. Invero, l'Avv. Ruocco con nota di deposito del 18/1/2024 ha prodotto la procura debitamente sottoscritta dalla propria assistita con ciò sanando il vizio anche per la fase monitoria, la quale pacificamente costituisce il momento iniziale del procedimento poi culminato nell'opposizione.
2. Sull'infondatezza dell'opposizione.
L'opposizione è solo parzialmente fondata.
Risulta documentalmente provato che lo storico degli estratti conto della carta intestata alla sig.ra le sia stato inviato dall'odierna opponente con pec del 22/11/2022 (doc. 4 – ). Il CP_1 Parte_1 decreto ingiuntivo opposto, pertanto, merita di essere revocato nella parte in cui ingiunge ad
[...] di consegnare all'odierna opposta “copia dell'estratto conto storico”. Parte_1
Tuttavia, altrettanto non può dirsi per la richiesta copia del contratto di credito revolving. Nella stessa pec del 22/11/2022 si legge che “le ricerche del contratto di stipula sono tutt'ora in corso”. Dopodiché, il contratto non risulta essere mai stato consegnato all'odierna opposta.
pagina 3 di 5 Il rifiuto opposto alla consegna di detto documento è destituito di fondamento per le ragioni di seguito delineate.
Il diritto del cliente della ad ottenere copia della documentazione è oramai riconosciuto quale CP_3 vero e proprio diritto soggettivo autonomo, il quale trova fondamento nei doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto e, per altro verso, sulla disposizione dell'art. 119, IV comma, d. lgs n. 385/1993 (Trib. Udine, sentenza n. 64 del 17.01.2011, in Unijuris.it; Trib. Varese del 02.11.2009, in Il Caso.it; Trib. Torino, ord. 12.04.2010, in Il Caso.it). La ratio della norma è quella di permettere al cliente dell'istituto bancario di verificare la corrispondenza tra le condizioni economiche normative cristallizzate nel contratto e quanto compiuto dalla banca durante l'esecuzione del rapporto. Cass. Civ. n. 24641/2021 ha – fra le tante – stabilito che «Il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio ha […] natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica “finale”, e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (Cass. 19 ottobre 1999, n. 11733; Cass. 13 luglio 2007, n. 15669)».
Da tempo la giurisprudenza ha dato risposta positiva all'ammissibilità della procedura monitoria per ottenere l'ingiunzione alla consegna di documentazione afferente a contratti bancari o finanziari. A titolo esemplificativo, si è stabilito quanto segue: “Può essere oggetto di decreto ingiuntivo l'ordine impartito ad una Banca diretto a far ottenere ad un curatore fallimentare copia degli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con l'Istituto di Credito da una impresa poi fallita” (Trib. Milano 21.06.1996, in Foro It. 1996, I,3199). In tale quadro normativo e giurisprudenziale, si ritiene che l'art. 119 T.U.B., nel prevedere il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione “inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, fa riferimento esclusivo alla documentazione relativa all'esecuzione del rapporto, ossia estratti conto, comunicazioni periodiche, contabili di specifiche operazioni e non anche al titolo contrattuale in sé. L'art. 119 comma 4 TUB non si riferisce ai contratti stipulati dalla banca con il richiedente. L'obbligo di consegna di una copia del contratto, al momento della stipulazione, è però sancito dall'art. 117 del TUB, secondo cui “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti.”. La buona fede e la correttezza cui sono tenute le parti nell'adempimento del contratto fanno sì che la operatore commerciale munito di una struttura organizzativa idonea alla conservazione della CP_3 documentazione relativa ai suoi affari, sia tenuta a fornire una copia del contratto non solo al momento della stipulazione, ma anche successivamente, quando il cliente ne faccia richiesta. Non è indispensabile che il cliente alleghi e dimostri di avere smarrito incolpevolmente il documento: anche in questo caso valgono le considerazioni svolte da Cass. Civ. Sez. I, sent. n. 24641/2021 citata in precedenza.
Onere del ricorrente in monitorio è quello di dimostrare l'esistenza dello specifico rapporto contrattuale di cui si chiede la documentazione (producendo copia della documentazione relativa alla sua esecuzione: lettere della banca, estratti conto ecc.). Tale onere è stato assolto dall'odierna opposta, la quale – nel corso del giudizio monitorio – ha prodotto l'invito ad una bonaria consegna della documentazione (doc. 2 – fascicolo monitorio), cui la ha risposto inviando gli estratti CP_1 CP_3 conto (doc. 4 – ad ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale. Pt_1
Per
contro
- non soggiacendo il contratto ai termini previsti dall'art. 119 TUB - la può sottrarsi CP_3 all'onere di consegnare il contratto al cliente richiedente facendo, ad esempio, valere la causa estintiva di cui all'art. 1257 c.c. nell'ambito del giudizio di opposizione. Dagli atti di causa emerge che si è limitata unicamente a contestare il diritto della Parte_1 CP_1 ad ottenere il contratto, in quanto – in tal caso - l'onere addossato alla banca si porrebbe in contrasto con l'art. 119 TUB. L'istituto di credito non ha, per contro, addotto alcuna ragione oggettivamente impeditiva della consegna dello stesso. pagina 4 di 5 Pertanto, il decreto opposto deve essere confermato nella parte in cui ingiunge ad di Parte_1 consegnare a “copia del contratto” con conseguente condanna di alla CP_1 Parte_1 consegna del contratto in favore dell'opposta.
3. Sulle spese di lite
Stante la parziale fondatezza dell'opposizione, in virtù del principio della soccombenza, le spese di lite devono essere compensate per metà e l'opponente deve essere condannata al pagamento in favore dell'opposta della restante metà. Secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 13.8.2022, n. 147 avuto riguardo ai parametri medi dello scaglione da € 26.000 ad € 260.000 per le cause di valore indeterminabile, complessità bassa, si di liquidano € 1.701,00 per la fase di studio;
€ 1.204,00per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria ed € 2905,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 7.616,00 per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
326/2023 del 1/2/2023, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, in parziale accoglimento dell'opposizione, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna a Parte_1 consegnare a “copia del contratto di credito revolving n. 5464910210655526 del 2009. CP_1
Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della metà delle spese di lite liquidata in €
3.808,00, per compensi professionali, oltre IVA, cpa e 15% a titolo rimborso forfettario spese generali e compensando nella restante metà.
Genova, 2 aprile 2025
Il giudice
Barbara Romano
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