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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 19/06/2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 998/2024
tra
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIZZA GIUSEPPINA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. MARCEDONE IVANO, giusta procura in atti;
- Resistente -
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 11.3.2024, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l' , al fine di sentire CP_1
condannare l' convenuto al pagamento delle rate di pensione supplementare di CP_1
vecchiaia maturate e non versate.
Si costituiva l' rilevando che l'istanza di supplemento era stata definita in senso CP_1
favorevole alla richiesta del ricorrente, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, per l'importo di €
84,49 sino a raggiungere l'importo di € 97,00 dal mese di gennaio 2025.
All'udienza odierna, le parti si davano, pertanto, reciprocamente atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere essendo stata accolta, in sede amministrativa, la domanda di supplemento del trattamento pensionistico;
tuttavia, parte ricorrente insisteva nella richiesta di condanna dell'istituto previdenziale al pagamento delle spese del giudizio.
Preliminarmente, va osservato che per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass.
11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: “La cessazione della materia del
contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto
II mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice
conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto
sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del
contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga
che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il
difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del
sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in
questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato,
pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese
secondo le regole generali”).
Nella specie, le parti hanno manifestato il disinteresse reciproco alla sentenza, avendo il l' soddisfatto integralmente le richieste del ricorrente, riconoscendo il diritto di CP_1
alla corresponsione del supplemento di pensione per l'importo di € 84,49 Parte_1
a decorrere dal mese di luglio 2021 e di € 97,00 a decorrere dal mese di gennaio 2025,
con conseguente versamento degli arretrati per il periodo spettante. Tuttavia,
l'accoglimento della domanda da parte dell' è intervenuta nel corso del presente CP_1
giudizio, dopo essere stati definiti, con esito negativo, i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa della controversia. Di
conseguenza, va dichiarata cessata la materia del contendere con condanna dell' al CP_1
pagamento delle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale,
limitatamente alla fase di studio della controversia e introduttiva del giudizio, essendo intervenuta l'accoglimento della pretesa attorea anteriormente alla decisione.
III
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.
998/2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:
Dichiara cessata la materia del contendere per effetto del riconoscimento, da parte del dell' delle richieste del ricorrente CP_1
Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € CP_1
2.905,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15%
dei compensi, da liquidare in favore dell'Avv. Rizza Giuseppina, dichiaratasi antistataria.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
IV