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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/10/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
MA Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2292/ 2021 promosso da
C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe Zafonte ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
IA OP BI AD /C.da Pozzillo, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.
MA IA CI ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
pag. 1 OGGETTO: regime contributivo agevolato
CONCLUSIONI come da note cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 14.09.2021 parte ricorrente proponeva opposizione avverso il provvedimento del 17.03.2021 notificato il 26.03.2021 avente ad CP_1
oggetto l'indebita fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla L.
190/2014 come modificata dalla L. 208/2015 - recupero contribuzione dovuta e non versata. Esponeva che l' comunicava di aver provveduto con CP_1
decorrenza dall'anno di imposta 2016 all'imposizione del regime contributivo ordinario e alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base a tale regime contributivo, maggiorato degli oneri accessori. Rilevava di non dovere alcuna somma all' poiché, essendo titolare di attività CP_1
commerciale, aveva chiesto all' , avendone i requisiti, di avvalersi del CP_1
regime contributivo agevolato (forfettario) previsto dalla legge n. 190/2014 come modificata dalla Legge n. 208/15, ed in particolare all'applicazione, ai sensi pag. 2 dell'art. 1 comma 76, ai fini contributivi, del regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84.
Concludeva chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'inesistenza o
CP_ l'infondatezza della pretesa contributiva rivendicata dall' con l'avviso
bonario/provvedimento emesso dall' il 17/03/2021 e notificato all'odierna CP_1
ricorrente il 26/03/2021, avente ad oggetto “indebita fruizione del regime agevolato di
cui alla legge n. 190/14, come modificata dalla legge n. 208/15. Recupero contribuzione
dovuta e non versata” (all. 02, 03), nonché con tutti gli atti conseguenziali, con il
provvedimento del 30/04/2021 (all. 05), con il ricalcolo dei contributi IVS secondo il
regime ordinario dal 2017 al 2021, per un totale di € 13.612,40 di cui € 10.382,44 quali
contributi ordinari ed € 3.229,98 quali oneri accessori, come da prospetto riepilogativo
telamatico del Cassetto previdenziale (all. 06), e per l'effetto riconoscere il diritto della
sig.ra titolare della omonima ditta individuale (p.IVA Parte_1
) esercente attività commerciale (codice attività ATECO 475920 - codice P.IVA_1
azienda ) con sede in Polizzi EN (PA) via Del Vecchio Muro n. 14, P.IVA_2
alla fruizione del regime contributivo agevolato di cui alla legge n. 190/14, modificata
dalla legge n. 208/15, ed in particolare all'applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 76, ai
fini contributivi, del regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84”.
L' costituendosi in giudizio, contestava la fondatezza della domanda e ne CP_1
chiedeva, pertanto, il rigetto. In particolare, l rilevava l'insussistenza dei CP_1
pag. 3 requisiti previsti per la fruizione di detto regime agevolato, non avendo la ricorrente, nella dichiarazione dei redditi MOD Unico 2017 redditi 2016,
compilato il quadro LM, Sezione II, riservato ai lavoratori autonomi che aderivano al predetto regime forfetario.
In data 13.05.2024 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. e la causa veniva posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
L' non ha contestato la sussistenza dei presupposti in capo alla ricorrente CP_1
per accedere al regime contributivo agevolato, si è limitato a contestare la mancata compilazione, da parte della ricorrente, del quadro LM Sezione II nella dichiarazione dei redditi MOD Unico 2017 redditi 2016, procedendo al recupero della differenza relativa ai contributi fissi dal 2017 al 2021 per un totale di €
13.612,42 (cfr. doc. 6 parte ricorrente).
In relazione alla anzidetta contestazione questo giudice ritiene di potersi conformare al principio espresso dal Tribunale di Roma Sezione III Lavoro con la sentenza n. 5738/2023 del 05.06.2023 che in una analoga fattispecie ha negato valenza probatoria alla mancata compilazione del quadro LM Sezione II
CP_ precisando che “…Orbene, in assenza della contestazione, da parte dell' dei
requisiti sostanziali necessari e sufficienti per l'accesso al regime agevolato, la mancata
compilazione nel 730 del campo relativo, è circostanza che non può che rimanere
pag. 4 CP_ relegata – a differenza di quanto sostenuto dall' – al rango di mero dato formale,
superabile – e nella specie superato – dalla sostanziale sussistenza delle – incontestate –
condizioni per usufruire dell'agevolazione contributiva nelle quali la ricorrente ha
dedotto di trovarsi”.
In applicazione dei suddetti principi il ricorso va, dunque, accolto, dichiarando che la ricorrente ha diritto alla fruizione del regime contributivo agevolato
(forfettario) previsto dalla Legge n. 190/2014 come modificata dalla Legge n.
208/15, ed in particolare all'applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 76, ai fini contributivi, del regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84 e che non sono dovuti dalla ricorrente sia i contributi relativi all'anno 2017 sia quelli successivi anni dal 2018 al 2021 di cui all'atto opposto dell' del 17.03.2021 notificato il CP_1
26.03.2021.
Restano assorbiti dalla pronuncia favorevole gli altri motivi di ricorso.
Le spese seguono la soccombenza dell' e vengono liquidate in favore di CP_1
parte ricorrente in €. 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali,
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa,
pag.
5 - dichiara che la ricorrente ha diritto alla fruizione del regime contributivo agevolato (forfettario) previsto dalla Legge n. 190/2014 come modificata dalla
Legge n. 208/15, ed in particolare all'applicazione, ai sensi dell'art. 1 comma 76,
ai fini contributivi, del regime agevolato di cui ai commi da 77 a 84 per gli anni dal 2017 al 2021;
-dichiara che non sono dovuti dalla ricorrente i contributi relativi agli anni dal
2017 al 2021 di cui all'atto opposto dell' del 17.03.2021 notificato in data CP_1
26.03.2021;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in favore di parte CP_1
ricorrente in €. 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso
15% spese generali.
Così deciso in Termini Imerese in data 21 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa MA Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa MA Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6