Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere relatore dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 12.3.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero n. 2774/2024 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Maddalena Carotenuto e dall'avv.to Saverio Parte_1
Sabbatino presso il cui studio, sito in Sant'Anastasia alla via C. Marciano n.4, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'avv.to Controparte_1
Fabrizio Andolfo presso il cui studio, sito in San Sebastiano al Vesuvio alla via Roma n. 13, è elettivamente domiciliata
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 08.02.2022 innanzi al Tribunale di Napoli, esponeva: Parte_1
• che aveva lavorato alle dipendenze della senza soluzione di continuità nel periodo dal CP_1
01.09.2007 al 30.05.2009 in qualità di addetto alla gestione del punto vendita sito in Casoria alla via Variante Nazionale delle Puglie con definizione degli acquisti e delle vendite e dei rapporti con la clientela e fornitori;
• che durante tale periodo aveva svolto le seguenti mansioni su precise direttive del datore di lavoro: responsabile con direzione esecutiva che sovrintendeva e gestiva il punto vendita sito in
Casoria alla via Variante Nazionale delle Puglie con potere organizzativo ad iniziativa autonoma
• che aveva percepito nel corso della vita lavorativa le seguenti somme a titolo di retribuzioni:
€.450,00 a dicembre 2007; €.1.500,00 ad agosto 2008, €.1.500,00 a dicembre 2008;
• che tale retribuzione non era proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestata;
• che dalla data di assunzione fino alla cessazione del rapporto di lavoro aveva sempre lavorato dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 19 con circa mezz'ora di spacco per il pranzo;
inoltre, aveva lavorato di sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00;
• che aveva goduto solo di dieci giorni di ferie ad agosto 2008 non retribuite e che anche le ferie non godute non sono state retribuite;
• che, altresì, non aveva goduto dei permessi e delle festività nazionali e senza percepirne l'indennità sostitutiva;
• che alla cessazione del rapporto di lavoro non aveva percepito il TFR e i ratei di fine rapporto;
• che, pertanto, era creditore della somma di €.73.483,22 così come risultava dal conteggio allegato al ricorso.
Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di: “…riconoscere e Parte_1
dichiarare che tra il sig. e la è intercorso un rapporto di lavoro Parte_1 CP_1
subordinato, continuativo e ininterrotto, dal settembre 2007 al maggio 2009, corrispondente al I livello retributivo del c.c.n.l. Commercio che si applica al rapporto di lavoro in premessa;
- per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento di tutte le differenze retributive maturate a titolo di differenza sulla retribuzione mensile, tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie non godute e non pagate, lavoro straordinario, trattamento di fine rapporto, pari alla somma complessiva di €.73.483,22 come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore o minore che il giudice riterrà dovuta in sua giustizia ed equità; …”.
Si costituiva la , la quale contestava che il ricorrente avesse negli anni Controparte_1
indicati in ricorso lavorato alle sue dipendenze, atteso che nel periodo in questione il Parte_1
aveva lavorato in proprio utilizzando per lo svolgimento della sua attività libero professionale una stanza degli uffici della medesima posti gratuitamente a sua disposizione in virtù di CP_1
pregressi rapporti di amicizia con il legale rappresentante.
Con sentenza n. n. 2305/2024 GL osservava che parte ricorrente non era riuscita a dimostrare in giudizio la esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato. Con ricorso depositato in data 23.10.2024 . proponeva appello censurando le Parte_1 conclusioni a cui era pervenuto il GL all'esito del giudizio di primo grado e chiedendo l'accoglimento della domanda formulata con il ricorso introduttivo.
Si costituiva la chiedendo la conferma delle sentenze impugnata, con Controparte_1
vittoria di spese.
All'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico articolato motivo di appello eccepiva che il GL non aveva valutato Parte_1
tutti gli elementi di prova;
ed invero, osservava, la ricerca degli elementi distintivi della subordinazione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro doveva tener contro del livello e dell'inquadramento del lavoratore, in quanto per coloro che andavano inquadrati nel I Livello CCNL Commercio - a causa dell'alto contenuto professionale delle funzioni svolte e della responsabilità di direzione esecutiva, nonché del potere di iniziativa e di autonomia operativa - l'elemento dell'assoggettamento alle direttive del datore di lavoro non era agevolmente apprezzabile. In tali casi, eccepiva il , occorreva fare riferimento ai criteri Parte_1
complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.
Nel caso in esame, eccepiva l'appellante, era emerso inequivocabilmente e non era contestato tra le parti che aveva lavorato nel periodo oggetto di causa presso la;
ulteriori elementi utili a CP_1
provare la subordinazione si ricavavano dalla documentazione prodotta e, in particolare dai seguenti documenti: badge da cui si evinceva che aveva agito come buyer della a;
CP_1 CP_2
badge da cui si evinceva che aveva agito come buyer della a e CP_1 CP_3
; Per_1
Contr n. 6 mail dell'anno 2007 da lui inviate e ricevute per conto della (ordini a fornitori, biglietti aerei, prenotazione alberghi esteri corrieri, sdoganamento merci);
Contr n. 20 mail anno 2008 da lui inviate e ricevute per conto della (ordini a fornitori, biglietti aerei, prenotazione alberghi esteri, corrieri, sdoganamento merci); Contr n. 10 mail anno 2009 da lui inviate e ricevute per conto della (ordini a fornitori, biglietti aerei, prenotazione alberghi esteri corrieri, sdoganamento merci); passaporto con in evidenza i visti per CINA ed EGITTO
Tra queste mail, osservava l'appellante, avevano un rilievo particolare quella del 27.02.2008 e del Contr 14.03.2008 tra esso ricorrente e la con cui erano stati impartiti ordini, nonché quella del
26.05.2009 con cui aveva scritto alla sig.ra della Milliona Fiori per Persona_2 Parte_2
esortala a non contattare più il sig. per gli affari della DLG in quanto questi non Parte_1
era più un proprio dipendente.
Pertanto, concludeva l'appellante, da un'analisi delle mail emergeva non solo la prova Contr dell'accreditamento per le fiere estere, ma anche che egli faceva ordini a fornitori di merce per Contr Contr Contr riceveva ordini da clienti per evadeva gli ordini per sdoganava la merce per
Contr intratteneva rapporti con i corrieri che trasportavano la merce per gli venivano pagati biglietti
Contr aerei e hotel dalla
… … …
L'appello è infondato.
Occorre innanzitutto dare atto degli elementi ricavabili dalla documentazione depositata, che, secondo l'appellante, proverebbero la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle Contr dipendenze della nel periodo dedotto in giudizio.
Iniziando dall'esame dei badge per le fiere, dove si legge il nome di , l'indicazione Parte_1
“buyer” e l'indicazione “ , ritiene la Corte che tali documenti non offrono alcun elemento CP_1
Contr da cui desumere la sussistenza di un rapporto di lavoro tra e la invero la mera Parte_1
indicazione della ragione sociale della società appellata sul badge non indica né la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, né la sussistenza di un qualsiasi altro tipo di rapporto lavorativo. .
Passando all'esame degli altri documenti, risultano depositate delle mail dell'agenzia di viaggi che conferma i biglietti per la Cina tanto per quanto per . Ebbene anche tali mail Per_3 Per_2
non offrono elementi idonei a dimostrare se e che tipo di rapporto di lavoro tra e Parte_1
quale r.l. della Per_2 CP_1
L'allegato 11 contiene, invece, una serie di mail, tra le quali ve n'è una tra e Per_2 Parte_1
con la quale il primo dice al secondo di ordinare della vernice rosa a Bangkok. Tale richiesta non prova affatto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, si tratta di una mera richiesta che potrebbe trovare la propria giustificazione tanto nell'ambito di un rapporto d'affari, quanto come nell'ambito di un rapporto personale di amicizia.
L'allegato 12 contiene ancora delle mail, tra le quali: una intestata alla con la quale la CP_1 società scrive ad una banca comunicandole che i documenti saranno ritirati dal;
un'altra Parte_1
Contr con la quale la scrive alla PROJET chiedendo il visto di ingresso in Cina per alcune persone, tra le quali vi sono il e l'Esaminato; un'altra ancora della società Schenker inviata a Per_3 con allegata un'offerta intestata alla Queste mail, come la precedente contenuta Parte_1 CP_1 nell'allegato 11, potrebbero dimostrare la esistenza, tra le parti del giudizio, di un rapporto di affari, Contr
o di una collaborazione, o semplicemente uno scambio di favori tra la e il , ma nessuno Per_3
Contr di questi documenti lascia emergere l'esercizio di un potere gerarchico o direttivo della nei confronti del ricorrente.
Il documento 14 contiene un'altra serie di mail, tra le quali ce n'è una del 17.4.2019 con la quale Contr una tipografia invita il a verificare se va bene una copertina elaborata per la Vi è Parte_1
Contr anche un'altra mail inviata a ma destinata alla con la quale gli viene comunicato Parte_1
l'arrivo di merci a Napoli. Come già detto tali documenti non hanno un significato univoco e non provano affatto un rapporto di subordinazione, potendo anche provare un rapporto di collaborazione, un rapporto tra un'azienda e un procacciatore d'affari, o semplicemente uno scambio di favori.
Dall'esame di tutti gli allegati, alcuni dei quali soltanto sono stati specificamente riportati, non emergono elementi idonei a provare la esistenza di un rapporto di subordinazione tra Parte_1
e la ed invero dagli stessi non si ricavano né elementi che dimostrino l'esercizio di
[...] CP_1
un potere gerarchico, direttivo, disciplinare della s.r.l. nei confronti del ricorrente, né quegli elementi accessori, richiamati dallo stesso appellante, ossia l'osservanza di un orario determinato, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell'attività lavorativa da parte del datore di lavoro, l'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale. Quanto invece alla sussistenza di una collaborazione, alla continuità delle prestazioni, non solo dalle mail prodotte tali circostanze non emergono chiaramente, ma in ogni caso le stesse sarebbero perfettamente compatibili con altri tipi di rapporti lavorativi e anche non lavorativi.
Passando all'esame della prova testimoniale, si riportano innanzitutto le dichiarazioni dei testi escussi:
Il teste ha dichiarato: Testimone_1
“Adr: sono la cugina del ricorrente, conosco del lavoro di mio cugino dell'anno 2007 di cui mi fa Contr menzione il Giudice, io all'epoca avevo circa 20 anni e ricordo che mio cugino lavorò per e in particolare era responsabile commerciale e per i rapporti con i fornitori di questa società; questa società aveva sede a via Nazionale delle Puglie dove c'era un'esposizione e degli uffici;
io queste cose le conosco e ricordo non solo perché ne parlavo con mio cugino ma anche perché ero in rapporto di amicizia con i figli di , che mi risulta essere stato all'epoca il Persona_4
Contr titolare di
ADR: in effetti sebbene di rado, visto che all'epoca io studiavo, è capitato che io all'epoca sia Contr andata nella sede della per salutare questi ragazzi;
all'epoca uno di essi era fidanzato con Contr una mia amica;
le volte in cui io sono andata presso la io rinvenivo sempre lì mio cugino;
mi
Contr risulta che mio cugino lavorava tutti i giorni per Contr ADR: il rapporto di lavoro di mio cugino con è durato circa un anno e mezzo cominciando nel Settembre del 2007 e finendo nel maggio del 2009.
ADR: Ricordo bene queste date in quanto io ho con mio cugino un rapporto molto stretto. Contr ADR: lui si occupava di ordini per gli acquisti dei beni di interesse di si trattava di beni importati dalla Cina e dall'Egitto e si occupava anche dei rapporti con gli spedizionieri e dello sdoganamento delle merci.
ADR: so che lui si è recato anche all'estero per questo lavoro, ricordo di averlo accompagnato in aeroporto;
io comunque non partecipavo all'organizzazione di questi viaggi né ai viaggi stessi.
ADR: mio cugino si lamentava con me che non era pagato in maniera puntuale da questo datore di lavoro.
ADR: mi risulta era quotidianamente presente in questa azienda e lavorava per tutto l'arco della giornata in questi uffici, lui in effetti restava negli uffici anche durante la pausa pranzo;
queste cose me le chiariva mio cugino.”
Tali dichiarazioni sono assolutamente inidonee a provare la sussistenza tra le parti di un rapporto di
Contr lavoro subordinato. La riferisce di aver visto il presso la sede della ove in Tes_1 Parte_1
qualche occasione si era recata per salutare il cugino, ma tale circostanza è pacifica e nulla dimostra Contr quanto al rapporto tra la e il ricorrente. Riferisce altresì la che il cugino si occupava Tes_1
Contr di ordini per gli acquisti dei beni di interesse di che si trattava di beni importati dalla Cina e dall'Egitto e che si occupava anche dei rapporti con gli spedizionieri e dello sdoganamento delle merci, ma poi precisa di sapere tali circostanze perché “ne parlavo con mio cugino ma anche perché ero in rapporto di amicizia con i figli di , che mi risulta essere stato all'epoca Persona_4
Contr il titolare di ”, quindi nulla di quanto riferisce è frutto di una conoscenza diretta.
Il teste ha dichiarato: Persona_4
Contr
“Adr: sono stato amministratore della fino all'anno 2016 o 2017 oggi io non rivesto più tale carica;
negli anni 2007 e 2009 che il Giudice mi menziona io ero già amministratore di questa
Contr società, oggi non sono socio di
ADR: Conosco , lui mi è stato proprio presentato dalla teste appena uscita che ha Parte_1
frequentato per molti anni la mia casa per essere stata fidanzata con mio nipote.
ADR: il , all'epoca aveva perso, se ben ricordo una occupazione e pertanto mi chiedeva Parte_1
Contr di utilizzare una stanza negli uffici di siti a via Nazionale delle Puglie, Casalnuovo, io ho acconsentito senza mai richiedere un canone per l'utilizzo di questa stanza all'interno degli uffici Contr Contr di ha svolto in questi uffici un'attività propria non riferibile a anche se Parte_1 Contr preciso che nella stanza a sua disposizione c'era un pc in rete con l'altro di e per questo le mail nostre le vedeva anche lui, anche se noi non vedevamo le sue . Ciò giustifica anche il fatto che Contr alcune prenotazioni, che ho visto in atti sono state fatte a nome di che ne riceveva la fattura
Con anche se voglio precisare che io non ho mai conosciuto i sig.ri e enzionati nel ricorso CP_4
in relazione a dei biglietti aerei né sono mai andato a Francoforte;
sono stato effettivamente in Cina con il ricorrente partecipando a una fiera, ma era una fiera di interesse di entrambi, lui non
Contr svolgeva attività neanche in tale occasione per
ADR: circa l'accredito del in occasione della partecipazione del ricorrente all'evento Parte_1
Contr fieristico in Cina di cui ho parlato con accredito per certamente ne sono a conoscenza e ho autorizzato a tanto, era un favore che facevo al , atteso che per ottenere il visto a Roma Parte_1
per ottenere il visto per la Cina era necessario che vi fosse una società alle spalle del richiedente e vi era una fattura emessa dal , intendo dire che la società pagò i diritti di urgenza per Parte_3 ottenere questo visto per . non aveva all'epoca partita iva.” Parte_1 Parte_1
Le dichiarazioni dell'Esaminato offrono una spiegazione alternativa (alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato) e plausibile (considerati i rapporti del con la sua famiglia) della Parte_1
Contr presenza del presso la sede della nel periodo dedotto in giudizio. Parte_1
Il teste ha dichiarato: Testimone_2
“adr: non sono parente del ricorrente, che il giudice mi nomina, di cui sono amico da sempre.
Dichiaro che io conosco del rapporto di lavoro del mio amico con la società che il Pt_1 CP_1
giudice mi nomina;
ricordo che il mio amico vi ha lavorato e preciso che mi sono sposato nell'anno
2008 e che nel medesimo edificio di via Nazionale delle Puglie in Casoria, dove vi era la CP_1
[... ma anche la Philips, al pian terreno, si trovava un negozio di bomboniere che io ho visitato e dove ho acquistato anche del materiale. Dichiaro che io per abitudine ho visitato il mio amico 3-4 volte alla settimana, perché pranzavamo insieme.
Adr: quando sono andato a trovare il mio amico, entravo in un appartamento sito al 3 piano, il mio amico aveva un suo ufficio, lo vedevo anche che parlava al telefono in inglese e , se ben ricordo, erano clienti cinesi;
in questo appartamento c'era anche un ampio locale dove si faceva
l'esposizione di merce proveniente dalla Cina o da altro luogo, e poi c'era l'assemblaggio delle bomboniere, c'era anche un ufficio per il proprietario dell'azienda, che io però ho incrociato una
o due volte;
oggi non ricordo il suo nome, ricordo che era una persona che abitava a San Sebastiano al Vesuvio, sebbene non nativo di questo comune.
Adr: a volte io chiamavo il mio amico e uscivamo insieme per pranzare e lui usciva dal lavoro, cioè pranzavamo fuori;
altre volte, abbiamo pranzato insieme nel suo ufficio. Dichiaro che all'epoca io già lavoravo per , in quel periodo, se non erro, ero addetto all'agenzia Controparte_6 di Portici, anche se lavorava a San Giorgio a Cremano, in un ufficio di che si trovava in CP_6
questo comune.
Adr: dichiaro che il mio amico ha ricevuto poco e niente per il lavoro che ha svolto nel periodo dal settembre 2007 al maggio 2009; ricordo queste date perché il mio amico mi parlava spesso di questo lavoro ed io gli dicevo che non sarebbe dovuto restare lì visto che nulla o quasi gli era riconosciuto;
ricordo che lui mi diceva che poi sarebbe stato pagato, che comunque qualora fosse andato via sarebbe stato liquidato. Non ho assistito a discussioni sul posto di lavoro.
Adr: ho visto anche il mio amico che interloquiva con i clienti che venivano a visionare la merce nell'esposizione di cui ho sopra detto;
ricordo che ho anche accompagnato il mio amico all'aeroporto perché partiva per lavoro, forse era in Egitto o Cina. Contr Adr: io conosco dell'orario di lavoro del mio amico per questa società lui si consigliava con me e mi indicava il suo orario di lavoro, ricordo che mi diceva che lavorava dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 19:00 ed anche il sabato dalle 08:30/9:00 sino alle 13:00, e io da amico gli dicevo sempre: “chi te lo fa fare di lavorare in questo modo visto che non ti pagano quasi”. Voglio precisare che io di sabato, essendo libero dal lavoro, sono andato a trovare il mio amico sul lavoro;
conosco del fatto che lui nei giorni settimanali finiva di lavorare tardi in quanto noi giocavamo all'epoca a basket insieme e per gli allenamenti dovevamo aspettare lui, che terminava di lavorare tardi, nei termini di cui ho detto.”
Anche le dichiarazioni del teste non confermano le allegazioni del;
ed invero, CP_4 Parte_1
Contr l'unica circostanza di rilievo è la presenza del ricorrente in un ufficio della sede della dove il teste si recava 3 – 4 volte a settimana, ma, si ripete, tale circostanza è pacifica, ma, da sola, insignificante. Sotto la percezione visiva del teste non è caduta alcuna condotta in grado di provare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti. L addirittura riferisce di CP_4 aver visto “il proprietario dell'azienda” “una o due volte”. Ebbene è anomalo che nonostante la Contr presenza così frequente dell' presso la non ha mai visto alcun tipo di interlocuzione CP_4
Contr tra il titolare della e il . Parte_1
Quanto alla seconda circostanza riferita dal teste, il quale dichiara di aver visto il suo amico che
“interloquiva con i clienti che venivano a visionare la merce nell'esposizione di cui ho sopra detto”, va evidenziato che il teste non dice né cosa il diceva a tali “clienti”, né come faceva a Parte_1
sapere che si trattava di clienti.
Il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Adr: sono figlio di , che è stato amministratore della per molti anni, Persona_4 CP_1 se ben ricordo fino all'anno 2018; certamente mio padre nel periodo 2007- 2009, di cui mi chiede il giudice, era già amministratore di questa società. Adr: negli anni 2007- 2009 io avevo all'incirca 21 anni ed ero studente alla facoltà di giurisprudenza ma contestualmente aiutavo mio padre, preciso che di abitudine ero presente nella Contr sede di di Casalnuovo dalle 9 alle 18, voglio precisare che la sede aveva più stanze e quindi se era per me un periodo di maggiore studio, potevo profittare di una di queste stanze per ritirarmi
a studiare, ma se non avevo urgenze, collaboravo con mio padre, ad esempio colloquiando con i fornitori.
Adr: io lo conoscevo;
negli anni 2007- 2009 da almeno vari anni, intendo dire da Persona_5
almeno 7- 8 anni, perché io ero stato in classe alle medie con sua nipote, . Testimone_1
Adr: negli anni 2007- 2009, che il giudice mi nomina, ricordo bene che avendo perso un Per_3
Contr precedente lavoro, lavorava come freelance per 2 o 3 aziende;
egli non lavorava per tuttavia, tenuto conto che tra la mia famiglia e la famiglia vi erano rapporti di amicizia Parte_4
molto stretti, lui era venuto sporadicamente;
il era presente nei locali di Casalnuovo. Mio Per_3
Contr padre lo aveva autorizzato ad utilizzare una delle stanze dei locali munita di pc, per svolgere la sua attività di freelance.
Contr Adr: il fatto che fosse freelance e non lavorasse per conto di l'ho constatato Persona_5
anche di persona, ricordo ad esempio che una volta conoscevo tale sig. , titolare di una Parte_5
società che aveva rapporto commerciali con il e che non aveva rapporti commerciali con Per_3
Contr
A titolo di esempio, ricordo ancora di aver visto una mail che aveva fatto per Per_3 ottenere merce per un'impresa funebre, ; era una mail diretta ad un fornitore sito Pt_6
Contr all'estero, era una mail scritta in inglese, che mi mostrava e dichiaro che non Per_3
intratteneva rapporti commerciali con , di cui ho detto. Preciso che in quegli anni Pt_6 [...]
era già da vari anni la fidanzata di mio cugino. Tes_1
Adr: circa la partecipazione a fiere all'estero, dichiaro che anche io insieme a mio padre e mio Contr fratello ho partecipato a questo tipo di fiere nell'interesse di sono stato anche in Cina per questo. Per partecipare a queste fiere era sufficiente registrarsi in un ufficio sito all'interno della fiera, accreditandosi mediante semplice esibizione di un biglietto da visita dell'azienda di appartenenza.
Contr Adr: certamente ha partecipato a più fiere all'estero, ma certamente non per ” Per_3
Anche il teste offre una spiegazione alternativa, a quella del , e Testimone_3 Parte_1
plausibile, che giustifica la presenza del ricorrente presso la sede della DGL. Esaminato , Tes_3
come il padre, conferma i viaggi fatti unitamente al per partecipare alle fiere, ma anche Parte_1
tale circostanza che non prova alcun rapporto professionale tra le parti e, men che mai, un rapporto di lavoro subordinato. In conclusione né dalla prova testimoniale, né dalla documentazione prodotta emerge la prova degli elementi principali, tipici di un rapporto di lavoro subordinato (sottoposizione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro (eterodirezione)), né degli elementi accessori o indicativi di un tale rapporto (osservanza di un orario di lavoro fisso;
inserimento stabile nell'organizzazione aziendale;
fornitura degli strumenti di lavoro da parte del datore;
assenza di rischio economico a carico del lavoratore;
svolgimento di mansioni non autonome;
obbligo di giustificare assenze o ritardi).
Rimane solo da aggiungere che l'onere di provare tali elementi gravava sul ricorrente.
L'appello va, pertanto, rigettato e confermata la sentenza di primo grado.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado, che liquida in euro
1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso come per legge, con attribuzione all'avv.to Fabrizio Andolfo, dichiaratosi anticipatario.
Napoli 12.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa