Sentenza 3 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/05/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Wanda Romanò Giudice
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est. riunito in Camera di Consiglio, letti gli atti, esaminata la documentazione prodotta e viste le richieste formulate dalle parti;
udito il giudice relatore;
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
Nella causa civile di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1400 del R.G.V.G. dell'anno
2024, avente ad oggetto ricorso congiunto per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figlio nato fuori dal matrimonio, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Catanzaro, alla Piazza Stocco, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Rosa
Giorno che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Catanzaro, alla Via Lidonnici n. 39, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Arnò che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
1
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto ed iscritto in data 9 settembre 2024,
[...]
e – premesso di aver intrattenuto un rapporto di Parte_1 Parte_2 convivenza more uxorio, ormai cessato, in costanza del quale era nato il [...] il loro unico figlio, riconosciuto da entrambi i genitori, adivano Persona_1
l'intestato Tribunale al fine di veder regolamentato l'affidamento, il collocamento, la regolamentazione dei tempi di visita con il genitore non collocatario ed il mantenimento di quest'ultimo alle condizioni da questi concordate.
Rappresentavano, a tal fine, che la ricorrente - a seguito della cessazione del rapporto di convivenza con lo - viveva assieme al figlio con un altro compagno presso Pt_2 un diverso domicilio;
aveva conseguito negli ultimi tre anni un reddito di € 8.552 ,23 per ciascun anno;
dal mese di febbraio 2024 svolgeva attività lavorativa presso la
[...] con mansioni di addetta di segreteria percependo una retribuzione mensile CP_1 di € 1.300,00; era proprietaria di due immobili siti nel Comune di Botricello ed era gravata da contratto di mutuo ventennale, per il quale corrispondeva una rata mensile di circa € 300,00 e da un contratto di finanziamento contratto per l'acquisto di una vettura per il quale versava una rata mensile di 300,00.
Quanto a , esponevano che lo stesso era padre di altri due figli nati Parte_2 da precedente matrimonio, in favore di uno dei quali corrispondeva a titolo di contributo per il mantenimento un assegno mensile di € 200,00, non essendo economicamente autosufficiente;
era dipendente del Villaggio Costa Turchese con qualifica di custode, percependo una retribuzione annua di circa € 20.000,00; non era proprietario di beni immobili e, a seguito della stipulazione di un contratto di mutuo, era gravato dal pagamento di una rata mensile di € 300,00 sino al 2045.
Tanto premesso, chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. Il figlio minore rimane affidato come per legge ad entrambi i genitori Persona_2 mentre avrà residenza presso la madre, genitore collocatario.
2 Entrambi i geniori eserciteranno la potestà sul minore e assumeranno di comune accorso le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore: solo limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la potestà separatamente, ciascuno relativamente al periodo in cui avrà il minore presso di sé.
2. il sig. a titolo di concorso al mantenimento del figlio e sino al Parte_2 raggiungimento della sua indipendenza economica verserà alla sig.ra Parte_3
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal 15 settembre 2024, euro
[...]
200,00 (euro duecento/00) mediante versamento su conto corrente intestato alla sig.ra
(IBAN [...] – Banca Nazionale Parte_1 del Lavoro Catanzaro Lido) e tale assegno sarà adeguato come per legge annualmente secondo gli indici Istat.
L'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra Parte_1
per come già avviene ed il sig. ove necessario si impegna
[...] Parte_2
a fornire per iscritto eventuale assenso
Per quanto concerne le spese straordinarie relative al figlio le parti fanno riferimento al protocollo del Tribunale di Catanzaro del 16.05.2019.
Le parti concordano che pagheranno le suddette spese nella misura del 50% ciascuna.
Specificatamente, dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, senza preventiva concertazione e solo a fronte di esibizione di documento giustificativo: a)
a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese mediche: tickets sanitari per farmaci
(ad eccezione di quelli da banco); esami diagnostici non invasivi anche se non coperti dal SSN e trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate presso tramite il SSN;
spese per acquisto dispositivi per assistenza protesica, apparecchi dentistici e oculistici comprese lenti a contatto;
spese sanitarie urgenti. B) spese scolastiche: iscrizioni o contributi obbligatori per la scuola pubblica, assicurazione scolastica e fondo cassa richiesto dalla scuola;
libri scolastici e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensi vo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva;
attrezzature didattiche o
3 informatiche richieste dalla scuola anche in corso di anno (pc/tablet); tasse per iscrizione all'università e dotazione libri necessari per studi universitari;
partecipazioni a gite scolastiche senza pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
spese di trasporto urbano (tessera autobus) dal luogo di residenza all'istituto scolastico e al centro città; spese di bollo e assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per la frequenza a centri ricreativi estivi.
Tutte le ulteriori spese straordinarie (mediche, scolastiche e/o di natura ludica o parascolastica) dovranno essere concordate per iscritto anche in relazione all'entità della spesa. Salvi diversi accordi, il tacito consenso del genitore sarà presunto in caso di mancata risposta decorsi cinque giorni dalla richiesta (a mezzo whatsapp, sms, e- mail, fax, lettera raccomandata a.r.) che dovrà contenere anche l'attività dalla quale derivi la spesa e la quantificazione.
3. il sig. avrà facoltà di tenere con sé il figlio Parte_2 Persona_1 compatibilmente con i suoi impegni scolastici:
- a settimane alterne, nei weekend, con pernottamento presso la sua abitazione, da venerdì dall'uscita dall'asolo (o quando sarà, dalla scuola) ove andrà a prenderlo e sino a domenica sera con accompagnamento entro le ore 21:00 a casa della madre;
- nella settimana nel cui weekend non sarà con il padre Persona_1 quest'ultimo potrà prenderlo con sé nei pomeriggi di lunedì e martedì all'uscita dall'asilo (o quando sarà dalla scuola) e sino alle ore 21:00 con accompagnamento presso l'abitazione della madre;
- ad anni alterni trascorrerà con il padre il periodo dal 24 Persona_1 dicembre al 27 dicembre o dal 30 dicembre al 02 gennaio (per il corrente anno starà con il padre nel periodo di Capodanno); Persona_1
- ad anni alterni la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- ad anni alterni il giorno del compleanno dall'uscita di scuola e sino alla sera alle ore 21:00;
- nel periodo estivo, luglio e agosto, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, data la tenera età, il piccolo trascorrerà con il padre un periodo Persona_1
4 di 7 giorni a luglio e un periodo di 7 giorni ad agosto, con facoltà della madre di fargli visita e di sentirlo telefonicamente;
- nel periodo in cui il sig. terrà con sé il figlio durante le vacanze estive Pt_2 comunicherà anticipatamente alla signora il luogo in cui trascorrerà le Pt_1 vacanze estive con il figlio e si impegnerà a non affidare il bambino a persone estranee;
- nei giorni in cui non sarà con il padre, quest'ultimo avrà facoltà Persona_1 di sentirlo telefonicamente e/o con video chiamata nella fascia oraria dalle 18:00 alle
20:00”.
In ultimo dichiaravano di rinunciare alla comparizione in presenza e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza mediante deposito di note scritte.
1.1. Fissata con decreto del 22 settembre 2024 l'udienza cartolare del 18 dicembre
2024, il Giudice delegato alla trattazione del procedimento preso atto della volontà delle parti, rimetteva la causa era rimessa al Collegio per la decisione con provvedimento del 21 gennaio 2025.
2. Nel merito, il Tribunale ritiene che la domanda congiuntamente proposta dalle odierne parti in causa sia fondata e meritevole di accoglimento, atteso che le condizioni dalle stesse concordate in ordine all'affidamento, all'esercizio del diritto/dovere di visita ed al mantenimento del figlio minore, nato il 9 maggio Persona_1
2020 dalla relazione affettiva intrattenuta da e Parte_1 Pt_2 appaiono conformi alle norme imperative e di ordine pubblico, nonché
[...] all'interesse della prole, sicché nessun'altra statuizione si rende necessaria.
Pertanto, in accoglimento della comune domanda proposta dai ricorrenti, il Tribunale omologa le condizioni con cui le parti regolamentano l'affidamento ed il mantenimento del figlio che possono, pertanto, essere integralmente recepite. Persona_1
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della domanda congiuntamente proposta, il Tribunale ritiene sussistenti giustificati motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile – in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiuntamente proposto da Parte_1
e per la regolamentazione dell'affidamento, del
[...] Parte_2
5 mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore, Per_1
con l'intervento necessario del P.M. in sede, così provvede:
[...]
1) omologa le condizioni di cui al ricorso congiuntamente proposto dalle parti per la regolamentazione dell'affidamento, del collocamento, del mantenimento e dell'esercizio del diritto/dovere di visita del figlio minore, così come riportate in parte motiva e che qui s'intendono integralmente richiamate e trascritte;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
6