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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/04/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A n o n d e f i n i t i v a nella causa di primo grado iscritta al n. 5915 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti BALDI GIACOMO e SCHIPANI FRANCESCA
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 5.02.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in CASTELFRANCO EMILIA in data 23.07.2016 e dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 - Con ricorso del 16.10.2023 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito e ha chiesto, decorso il termine di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 5.02.2025 presente solo la parte ricorrente, il Presidente ha dichiarato la contumacia del convenuto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
3. – Quanto alla domanda di pronuncia di addebito in capo a CP_1
questa può essere accolta in considerazione della sentenza penale di condanna n.
1490 del 08.03.2022, R.G. emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di
Bologna nel procedimento rg n. 5491/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p. poiché con reiterate condotte protratte nel tempo il maltrattava, molestava e CP_1
minacciava il coniuge non convivente. Con sentenza del 25.01.2023 la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi avverso la succitata sentenza, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del marito.
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole la pronuncia di separazione coniugale per intollerabilità della convivenza e l'addebito della separazione, esonerando il giudice da ulteriori accertamenti nel merito (si veda l'orientamento della Suprema Corte come ribadito nella ordinanza
Cassazione n. 31351/2022);.
Le spese saranno liquidate nella sentenza definitiva.
4. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di un anno dalla data pagina 2 di 3 dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_1
17/06/1991) che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2016 a
CASTELFRANCO EMILIA, come risulta dall'atto n. 30, parte I, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO);
2. pronuncia l'addebito della separazione in capo a per le CP_1
motivazioni di cui al punto n. 3 delle motivazioni;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTELFRANCO EMILIA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Componente dott.ssa Francesca Cerrone Componente pronuncia la seguente
S E N T E N Z A n o n d e f i n i t i v a nella causa di primo grado iscritta al n. 5915 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2023 promossa da
C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti BALDI GIACOMO e SCHIPANI FRANCESCA
RICORRENTE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da conclusioni rassegnate all'udienza del 5.02.2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in CASTELFRANCO EMILIA in data 23.07.2016 e dalla loro unione non sono nati figli.
pagina 1 di 3 - Con ricorso del 16.10.2023 la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito in capo al marito e ha chiesto, decorso il termine di legge, pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio.
- Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
- All'esito dell'udienza del 5.02.2025 presente solo la parte ricorrente, il Presidente ha dichiarato la contumacia del convenuto e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
2. - La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio.
3. – Quanto alla domanda di pronuncia di addebito in capo a CP_1
questa può essere accolta in considerazione della sentenza penale di condanna n.
1490 del 08.03.2022, R.G. emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di
Bologna nel procedimento rg n. 5491/2021 per il reato di cui all'art. 572 c.p. poiché con reiterate condotte protratte nel tempo il maltrattava, molestava e CP_1
minacciava il coniuge non convivente. Con sentenza del 25.01.2023 la Corte di cassazione, chiamata a pronunciarsi avverso la succitata sentenza, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla difesa del marito.
Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare di per sé sole la pronuncia di separazione coniugale per intollerabilità della convivenza e l'addebito della separazione, esonerando il giudice da ulteriori accertamenti nel merito (si veda l'orientamento della Suprema Corte come ribadito nella ordinanza
Cassazione n. 31351/2022);.
Le spese saranno liquidate nella sentenza definitiva.
4. - Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di un anno dalla data pagina 2 di 3 dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1
(nata a [...] il [...]) e (nato a [...] il CP_1
17/06/1991) che hanno contratto matrimonio in data 23/07/2016 a
CASTELFRANCO EMILIA, come risulta dall'atto n. 30, parte I, anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO EMILIA (MO);
2. pronuncia l'addebito della separazione in capo a per le CP_1
motivazioni di cui al punto n. 3 delle motivazioni;
3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CASTELFRANCO EMILIA (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 18.03.2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3