Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 157/2024 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr.ssa Monica Attanasio presidente dr. Luigi Pagliuca giudice dr. Francesco Bartolotti rel./est. giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione giudiziale di V.S.L. TRASPORTI & LOGISTICA s.r.l.s. in liquidazione (C.F./P. I.V.A.: 04249200231), sede legale in via Casa Grigoletto n. 76, int. 2 – 37067 Valeggio
…oooOooo… visto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 05.06.2024 da B PETROL s.r.l., con cui si chiede che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale di V.S.L. TRASPORTI & LOGISTICA s.r.l.s. in liquidazione;
rilevato che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40 comma ottavo CCII in data 29.10.2024; peraltro la regolarità della notifica non è contestata dalla parte convenuta, che si è costituita in data 14.11.2024, escludendo invece sia la legittimazione attiva della ricorrente, sul presupposto della mancanza di prova dell'adempimento delle prestazioni poste a fondamento del credito invocato, nonché dell'avvenuto pagamento in ogni caso del corrispettivo dovuto, mediante cessione di crediti vantati verso una terza società, sia il proprio stato di insolvenza, in ragione della prospettata capacità di saldare le esposizioni debitorie maturate nell'ambito della fase di liquidazione volontaria, disposta mediante iscrizione al Registro delle imprese in data 06.02.2023; ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;
vista la documentazione acquisita dalla Cancelleria e quella prodotta dalle parti;
ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:
sebbene la convenuta abbia disconosciuto le sigle apposte nella sezione dedicata al destinatario sui documenti di accompagnamento del trasporto di carburante oggetto di vendita, deve anzitutto rilevarsi come non costituisca oggetto di specifica contestazione la sussistenza del rapporto negoziale;
inoltre neppure risulta seriamente revocabile in dubbio che la ricorrente abbia effettivamente reso le proprie prestazioni di fornitura di carburante, tenuto conto delle plurime cessioni di credito documentate dalla stessa convenuta, nelle quali è esplicitamente pattuita, ad ogni cessione, l'intenzione di V.S.L. TRASPORTI & LOGISTICA s.r.l.s. in liquidazione di cedere il proprio credito “pro solvendo” ed “in adempimento a copertura parziale del proprio debito nei confronti di B PETROL s.r.l.” (cfr. doc. 1 fascicolo convenuta); nei singoli contratti di cessione, dunque, vi è espresso riconoscimento del debito, mentre non vi è alcun riferimento ad un saldo finale che possa indurre a ritenere sia stato eseguito un completo pagamento, estintivo di ogni esposizione;
neppure è ipotizzato dalla convenuta che le cessioni siano da imputare ad adempimento di altre precedenti forniture, risultando anzi opposte in compensazione alla pretesa della ricorrente;
ancora, deve evidenziarsi come le cessioni indicate da parte convenuta non risultino sufficienti, per importi, a coprire il credito preteso in pagamento dalla ricorrente: a fronte di un credito per l'importo di € 87.650,000, la convenuta dichiara di avere eseguito cessioni di crediti per un ammontare complessivo di € 74.922,82, residuando quindi un credito di B PETROL s.r.l. non inferiore, quanto meno, alla somma di oltre € 12 mila.
- V.S.L. TRASPORTI & LOGISTICA s.r.l.s. in liquidazione è un'impresa che esercita un'attività commerciale (di autotrasporti, come da visura camerale);
- la società debitrice si trova in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., valutato secondo i parametri liquidatori applicabili nel caso di specie, come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente (i) dal protratto inadempimento nei confronti della società istante;
(ii) dalle modalità dei pagamenti parziali eseguiti, realizzati esclusivamente mediante una pluralità di cessioni di crediti, senza alcuna documentazione attestante normali mezzi di pagamento con propria liquidità; (iii) dalla stessa dichiarazione resa dalla convenuta in memoria di costituzione, di avere subito l'interruzione di ogni attività a decorrere dal mese di aprile 2022 a causa dell'interdittiva antimafia notificatagli dalla Prefettura di Verona, con conseguenti ricadute economiche determinate dalla revoca di licenze ed autorizzazioni;
(iv) dalla mancata indicazione della consistenza del patrimonio societario al fine di provvedere alle proprie esposizioni debitorie, essendosi limitata la società convenuta a dichiarare di poter provvedere al pagamento dei creditori nel corso della fase di liquidazione della società; (v) dall'ingente ammontare dei debiti erariali, pari alla somma di € 1.120.118,17 alla data del 19.06.2024; (vi) dal mancato deposito de bilancio di esercizio 2023, oltre che dalla mancanza di prova documentale del deposito presso la Camera di Commercio anche del bilancio di esercizio 2022, di cui è stata offerta in comunicazione solo una copia cartacea contenente annotazioni a margine, ma senza alcuna attestazione di ricezione da parte del competente ufficio territoriale;
neppure la convenuta ha prodotto una relazione patrimoniale aggiornata sottoscritta da un professionista;
(vii) dalla conseguente scarsa attendibilità anche dei dati registrati in bilancio, ove compaiono crediti verso terzi crescenti dal 2021 al 2022, per un ammontare pressoché equivalente a quello debiti indicati a bilancio, pur a fronte della annunciata cessazione dell'attività di impresa;
ritenuto che
dunque, lee menzionate circostanze, ove apprezzate unitariamente, lasciano inferire l'indisponibilità delle risorse liquide necessarie a far fronte all'esposizione debitoria allo stata maturata verso la ricorrente, oltre che nei confronti di terzi ed in particolare verso l'Erario; ritenuto peraltro che ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, come già in precedenza ai fini della dichiarazione di fallimento, non occorra un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, (siccome contestato dalla convenuta), essendo piuttosto sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante (oggi ai sensi dell'art. 37 CCII); rilevato che i dati di bilancio di esercizio degli anni 2021 e 2022 attestano un attivo patrimoniale superiore alla soglia di € 300.000,00, ricavi superiori alla soglia di € 200.000,00 e debiti complessivi superiori alla soglia di € 500.000,00; dunque si evince il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I.I. da parte della società debitrice;
invero neppure la circostanza risulta oggetto di contestazione;
rilevato che, ai sensi dell'art. 49, comma 5, C.C.I.I., l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00, dovendo considerarsi in particolare, oltre al credito della ricorrente, l'ingente esposizione verso l'Erario summenzionata;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. CCII,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di V.S.L. TRASPORTI & LOGISTICA s.r.l.s. in liquidazione (C.F./P. I.V.A.: 04249200231), sede legale in via Casa Grigoletto n. 76, int. 2 – 37067 Valeggio legale/liquidatore Antonio LUCCISANO);
2) NOMINA giudice delegato il dr. Francesco BARTOLOTTI;
3) NOMINA curatore la dr.ssa Leila Maria CASERTA, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 CCII, il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 CCII); 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 16 aprile 2025 ore 12.15 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 CCII;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) DISPONE, ai sensi degli artt. 49 e 45 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20/12/2024.
Il giudice relatore La presidente Francesco Bartolotti Monica Attanasio