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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1025 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20886/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20886/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Grasso Monica Maria, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Merola Dario, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA Parte_1 Parte_2
LOGGIA il 24/07/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29.07.2022. Per_1
Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Sig. dichiara di aver già lasciato la casa coniugale in La Loggia, Strada Nizza Pt_2
5;
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso la residenza materna in La Loggia, Strada Nizza 5;
DISPONE che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi ivi contenuti ad oggi, avendo il Sig. provveduto ad asportare quanto concordato fra le parti;
Pt_2
DISPONE che il minore, data la tenera età ed i problemi di salute, trascorra con il padre due (o tre, nella settimana in cui passerà il week end con la madre) giorni a settimana, da stabilirsi ogni anno in Per_1 accordo fra i genitori.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi fra le parti:
- I genitori concorderanno sul cibo che dovrà assumere, date le problematiche renali. Per_1
Infatti, il bimbo deve stare sotto costante osservazione dei genitori riguardo all'igiene, all'assunzione regolare di acqua durante il giorno, all'analisi del pannolino e, particolare, ove si verifichino febbri improvvise.
- Per l'anno 2024, il martedì dalle 14 alle 19, con incremento di 1 ora ogni settimana, per stabilizzarsi dalle 12 alle 19 al termine del mese di Giugno 2024, con pernottamento dal mese di
Luglio 2024 al fine di far abituare , in vista delle vacanze estive, a dormire dal padre, e Per_1 rientro la mattina dopo presso l'abitazione materna entro le ore 10, il giovedì dalle 10 alle 12, con un incremento di un'ora ogni mese, per arrivare fino alle 16 a fine Settembre 2024.
- Quando, dal mese di Settembre 2024, frequenterà l'asilo nido Bovetti, al quale è stato Per_1 iscritto da entrambi i genitori, il padre preleverà il figlio nella giornata di martedì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento il giorno dopo presso l'asilo e nella giornata di giovedì, sempre dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 17,
pagina 2 di 4 nonché il venerdì, quando non trascorrerà il weekend con il padre, con riaccompagna mento, dopo un'ora, a casa della madre.
- un weekend alternato, il sabato dalle 14 alle 18, con rientro una volta prima di cena e l'altra alle 19 dopo cena, salvo diverso orario per accordo fra le parti, per arrivare ai due anni e mezzo di età di con pernottamento, la domenica dalle 10 alle 13 con incremento di un'ora ogni mese, Per_1 per arrivare sino alle 16 nel mese di Agosto 2024. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ove vi sia accordo fra le parti;
inoltre 2 settimane durante le ferie estive in un periodo da stabilirsi concordemente fra i genitori entro il 31 di Maggio di ogni anno, per l'anno 2024 non consecutive, con valutazione concorde fra i genitori, almeno per una settimana, sul pernottamento o meno a casa del padre, a seconda delle reazioni di . In seguito, al compimento dei tre anni di età di , anche consecutive, Per_1 Per_1
e le vacanze natalizie (25 -30 Dicembre o 31 Dicembre -6 Gennaio) alternate e così quelle pasquali, al compimento dei due anni e mezzo di età con pernottamento, in accordo tra le parti, anche come orario e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- I genitori concorderanno, al compimento dei tre anni di età di , un'eventuale ulteriore Per_1 settimana in cui starà con il padre, nei mesi di Giugno o Luglio o Settembre, non Per_1 consecutiva alle altre due del periodo estivo;
DISPONE a carico del padre la corresponsione anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno dell'importo di € 200,00 ,per il mantenimento del figlio, importo rivalutabile ogni anno in virtù degli indici di variazione dei prezzi Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative alla retta scolastica, al riscaldamento ed al fotografo relative all'asilo nido Bovetti, di competenza del Sig. saranno corrisposte, per l'anno Pt_2 scolastico da Settembre 2024 a Giugno 2025 dalla Sig.ra madre della Sig.ra al fine Parte_3 Pt_1 di venire incontro alle esigenze del nipote, mentre il Sig. acquisterà interamente quanto necessario Pt_2 al figlio per spese di cancelleria, grembiule e accessori vari richiesti dalla scuola;
relativamente all'anno scolastico 2025-2026 le parti concorderanno, in merito alle loro risorse economiche, se far proseguire nella frequentazione dell'asilo Bovetti. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che l'importo mensile di assegno unico spettante al Sig. Pt_2 venga interamente utilizzato dalla Sig.ra andando ad integrare il mantenimento versato per il figlio. Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, per quanto non espressamente menzionato nelle seguenti condizioni, ogni altro genere di rapporto economico già definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e che nulla hanno più a richiedere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che le parti concordano che è assolutamente vietato, per chiunque, la pubblicazione sui social media (a solo titolo esemplificativo, whatsapp, instagram, facebook, ecc.) delle foto del piccolo Per_2
fatto salvo il caso in cui vi sia il consenso di entrambi i genitori.
[...]
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 20886/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Grasso Monica Maria, in virtù di procura Parte_1 speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Merola Dario, in virtù di procura speciale in atti Parte_2
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in LA Parte_1 Parte_2
LOGGIA il 24/07/2021.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA (atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2021).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 29.07.2022. Per_1
Con ricorso depositato il 06/09/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LA LOGGIA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che il Sig. dichiara di aver già lasciato la casa coniugale in La Loggia, Strada Nizza Pt_2
5;
DISPONE l'affido condiviso del figlio minore , con esercizio separato della responsabilità Per_1 genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento presso la residenza materna in La Loggia, Strada Nizza 5;
DISPONE che la casa coniugale sia assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi ivi contenuti ad oggi, avendo il Sig. provveduto ad asportare quanto concordato fra le parti;
Pt_2
DISPONE che il minore, data la tenera età ed i problemi di salute, trascorra con il padre due (o tre, nella settimana in cui passerà il week end con la madre) giorni a settimana, da stabilirsi ogni anno in Per_1 accordo fra i genitori.
DÀ ATTO dei seguenti ulteriori accordi fra le parti:
- I genitori concorderanno sul cibo che dovrà assumere, date le problematiche renali. Per_1
Infatti, il bimbo deve stare sotto costante osservazione dei genitori riguardo all'igiene, all'assunzione regolare di acqua durante il giorno, all'analisi del pannolino e, particolare, ove si verifichino febbri improvvise.
- Per l'anno 2024, il martedì dalle 14 alle 19, con incremento di 1 ora ogni settimana, per stabilizzarsi dalle 12 alle 19 al termine del mese di Giugno 2024, con pernottamento dal mese di
Luglio 2024 al fine di far abituare , in vista delle vacanze estive, a dormire dal padre, e Per_1 rientro la mattina dopo presso l'abitazione materna entro le ore 10, il giovedì dalle 10 alle 12, con un incremento di un'ora ogni mese, per arrivare fino alle 16 a fine Settembre 2024.
- Quando, dal mese di Settembre 2024, frequenterà l'asilo nido Bovetti, al quale è stato Per_1 iscritto da entrambi i genitori, il padre preleverà il figlio nella giornata di martedì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento il giorno dopo presso l'asilo e nella giornata di giovedì, sempre dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento presso l'abitazione materna non oltre le ore 17,
pagina 2 di 4 nonché il venerdì, quando non trascorrerà il weekend con il padre, con riaccompagna mento, dopo un'ora, a casa della madre.
- un weekend alternato, il sabato dalle 14 alle 18, con rientro una volta prima di cena e l'altra alle 19 dopo cena, salvo diverso orario per accordo fra le parti, per arrivare ai due anni e mezzo di età di con pernottamento, la domenica dalle 10 alle 13 con incremento di un'ora ogni mese, Per_1 per arrivare sino alle 16 nel mese di Agosto 2024. Nella settimana in cui il minore trascorrerà il week end con la madre, il venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ove vi sia accordo fra le parti;
inoltre 2 settimane durante le ferie estive in un periodo da stabilirsi concordemente fra i genitori entro il 31 di Maggio di ogni anno, per l'anno 2024 non consecutive, con valutazione concorde fra i genitori, almeno per una settimana, sul pernottamento o meno a casa del padre, a seconda delle reazioni di . In seguito, al compimento dei tre anni di età di , anche consecutive, Per_1 Per_1
e le vacanze natalizie (25 -30 Dicembre o 31 Dicembre -6 Gennaio) alternate e così quelle pasquali, al compimento dei due anni e mezzo di età con pernottamento, in accordo tra le parti, anche come orario e tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
- I genitori concorderanno, al compimento dei tre anni di età di , un'eventuale ulteriore Per_1 settimana in cui starà con il padre, nei mesi di Giugno o Luglio o Settembre, non Per_1 consecutiva alle altre due del periodo estivo;
DISPONE a carico del padre la corresponsione anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, di un assegno dell'importo di € 200,00 ,per il mantenimento del figlio, importo rivalutabile ogni anno in virtù degli indici di variazione dei prezzi Istat, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie come previste dal Protocollo del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che le parti concordano che le spese relative alla retta scolastica, al riscaldamento ed al fotografo relative all'asilo nido Bovetti, di competenza del Sig. saranno corrisposte, per l'anno Pt_2 scolastico da Settembre 2024 a Giugno 2025 dalla Sig.ra madre della Sig.ra al fine Parte_3 Pt_1 di venire incontro alle esigenze del nipote, mentre il Sig. acquisterà interamente quanto necessario Pt_2 al figlio per spese di cancelleria, grembiule e accessori vari richiesti dalla scuola;
relativamente all'anno scolastico 2025-2026 le parti concorderanno, in merito alle loro risorse economiche, se far proseguire nella frequentazione dell'asilo Bovetti. Per_1
DÀ ATTO che le parti concordano altresì che l'importo mensile di assegno unico spettante al Sig. Pt_2 venga interamente utilizzato dalla Sig.ra andando ad integrare il mantenimento versato per il figlio. Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano, per quanto non espressamente menzionato nelle seguenti condizioni, ogni altro genere di rapporto economico già definito dagli stessi con reciproca soddisfazione e che nulla hanno più a richiedere l'uno dall'altro;
DÀ ATTO che le parti concordano che è assolutamente vietato, per chiunque, la pubblicazione sui social media (a solo titolo esemplificativo, whatsapp, instagram, facebook, ecc.) delle foto del piccolo Per_2
fatto salvo il caso in cui vi sia il consenso di entrambi i genitori.
[...]
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.6.2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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