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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/06/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5839 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
TRA
elettivamente rappresentato e difeso Parte_1 come in atti;
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata rappresentata e difesa CP_1 come in atti;
- OPPOSTA -
OGGETTO: Opposizione a precetto. CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno 2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione notificato in data 10 agosto 2023,
[...]
, impugnava il precetto notificato in data 03.08.2023 Parte_1 ad istanza di con cui gli veniva chiesto il pagamento CP_1 della complessiva somma di €20.207,19 afferente alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento per il periodo aprile 2023 - luglio 2023.
L'opponente deduce che la somma non è dovuta in quanto la pronuncia resa in sede di separazione e che aveva posto a carico del l'assegno di mantenimento è stata sostituita dalla Pt_1 sentenza parziale di scioglimento degli effetti civili del matrimonio che ha deciso sullo status. In secondo luogo contesta la mancata notifica dell'ordinanza presidenziale del 25.10.2022.
Si è costituita l'opposta deducendo l'infondatezza delle opposte eccezioni.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza del 3 giugno 2025 lo scrivente Magistrato assegnava la causa in decisione.
3.L'opposizione così come articolata dal presenta motivi Pt_1 di opposizione alla esecuzione ex art.615 cpc, il primo, e motivi di opposizione agli atti esecutivi, il secondo.
Con riferimento al primo motivo di opposizione, giova osservare che la sentenza parziale n.137/2023 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiama espressamente l'ordinanza del 25.10.2022 la quale a sua volta richiama i provvedimenti resi in sede di separazione. Ciò premesso, considerato che la sentenza de quo ha deciso solo sullo status, nulla è mutato quanto alle condizioni di mantenimento aspetto per cui il giudizio è proseguito come si evince dalla lettura della mentovata decisione.
Quanto al secondo motivo di opposizione integrante i profili di cui all'art.617 cpc nella misura in cui contesta la regolarità formale del precetto, giova osservare che l'opponente non dà prova di uno specifico vulnus che la mancata notifica dell'ordinanza avrebbe arrecato non trovando tutela nel nostro ordinamento la mera regolarità ex se in assenza di uno specifico pregiudizio avendo l'opponente poi compiutamente svolto le sue difese.
Pertanto l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e deve essere liquidata come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e tenendo in considerazione l'attività processuale posta in essere, ovvero fasi introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. RIGETTA l'opposizione;
2. CONDANNA l'opponente alla Parte_1 refusione delle spese di lite nei confronti della parte opposta
, spese che si liquidano in complessivi euro CP_1
2478,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 03 giugno 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna