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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/11/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Parise;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, titolare di azienda boschiva, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001348323, notificata il
08/10/2024, emessa dall' , avente ad oggetto il pagamento di € 4.234,54 per presunto CP_2 omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative ai DMAG 3° e 4° trimestre
2015.
Il ricorrente contestava l'ordinanza per erroneità e illogicità, sostenendo che le somme richieste erano già state versate con modello F24 in data 16/06/2017, come da prospetto riepilogativo del 15/05/2017. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la cessata materia del contendere, in quanto CP_2
l'ordinanza ingiunzione era stata annullata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rettifica contributiva presentata il 19/03/2025.
L' chiedeva la compensazione delle spese, stante la presentazione dell'istanza di rettifica CP_1 in data successiva al deposito del ricorso.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata annullata dall' in via amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_2
1 In merito alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione, tenuto conto che l'annullamento è avvenuto per effetto di istanza presentata successivamente al ricorso e non vi
è prova certa della data delle precedenti richieste.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 09/11/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra con l'assistenza e difesa dell'avv. Roberto Parise;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1 degli avv.ti Gilda Avena, Umberto Ferrato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05/11/2024, titolare di azienda boschiva, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001348323, notificata il
08/10/2024, emessa dall' , avente ad oggetto il pagamento di € 4.234,54 per presunto CP_2 omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative ai DMAG 3° e 4° trimestre
2015.
Il ricorrente contestava l'ordinanza per erroneità e illogicità, sostenendo che le somme richieste erano già state versate con modello F24 in data 16/06/2017, come da prospetto riepilogativo del 15/05/2017. CP_2
Si costituiva in giudizio l' , eccependo la cessata materia del contendere, in quanto CP_2
l'ordinanza ingiunzione era stata annullata a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rettifica contributiva presentata il 19/03/2025.
L' chiedeva la compensazione delle spese, stante la presentazione dell'istanza di rettifica CP_1 in data successiva al deposito del ricorso.
Dalla documentazione prodotta risulta che l'ordinanza ingiunzione impugnata è stata annullata dall' in via amministrativa, con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_2
1 In merito alle spese di lite, si ritiene equo disporne la compensazione, tenuto conto che l'annullamento è avvenuto per effetto di istanza presentata successivamente al ricorso e non vi
è prova certa della data delle precedenti richieste.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 09/11/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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