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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 31/07/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1 luglio 1964 e , c.f.: nata a [...] l'11 agosto Parte_2 C.F._2
1967, entrambi residenti in [...], rappresentati e assistiti dall'avv. Marchioni Giancarlo del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
, c.f.: , nato a [...] il 20 novembre CP_1 C.F._3
1939 e , c.f.: , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati e assi- stiti dall'avv. Brizio Loredana del Foro di Verbania;
- parte convenuta - avente per oggetto: Servitù
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2388/2023 che aveva cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Verbania n. 471/2017, su ricorso proposto dai si- gnori e , gli stessi, con atto di citazione ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Verbania i signori CP_3
[..
e . CP_1
La questione oggetto di rinvio attiene alla verifica dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio, costituita a favore del fondo acquistato da parte attrice nell'anno 2011, sito nel Comune di Cambiasca, così identificato al NCU: foglio
14 mappale 108.
In particolare, gli attori allegavano che tale passaggio potesse essere esercitato anche in forma carraia e, pertanto, contestavano il diniego opposto dai convenuti a tale mo- dalità di utilizzo, i quali ritenevano che tale diritto di passaggio potesse essere eserci- tato solo pedonalmente.
Gli attori chiedevano quindi:
▪ che venisse accertato il loro diritto di passaggio carraio sulla strada privata di parte convenuta e che alla stessa fosse inibito di frapporre ostacoli all'esercizio di tale di- ritto;
▪ la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 2.995,50 versata in esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 21.02.2018.
A sostegno della propria domanda, gli attori richiamavano le risultanze documentali e testimoniali già acquisite nel processo di primo grado, nonché i principi enunciati dalla
Cassazione in ordine all'interpretazione del titolo costitutivo di servitù e alla necessità di tener conto dello stato dei luoghi, della destinazione dei fondi e delle modalità di esercizio pregresse.
I convenuti, signori e , si costituivano ritualmente in giudi- CP_1 CP_2 zio, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice.
In particolare, parte convenuta allegava l'assenza di un diritto di passaggio carraio in capo agli attori, evidenziando che né dal titolo di acquisto né dall'esercizio pregresso della servitù emergesse un uso carrabile della strada privata per cui è giudizio, atteso che, secondo le testimonianze acquisite nel processo di primo grado, il sedime stradale per cui è giudizio era stato sempre percorso a piedi e non avrebbe presentato segni vi- sibili di transito carrabile. I convenuti, contestando altresì che dalla sentenza di rinvio potesse desumersi l'esistenza di un diritto carraio, insistevano per il rigetto della domanda di parte attri- ce.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12 gennaio 2024 e la causa veniva trattenuta in decisione.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte, il Tribunale di primo grado avrebbe esclu- so l'esistenza di una servitù carraia procedendo ad una valutazione parziale ed insuffi- ciente degli elementi utili alla individuazione dell'ampiezza del diritto de quo e delle esigenze cui lo stesso era finalizzato, ritenendo necessario che il giudice del rinvio veri- ficasse tutti i criteri che soccorrono a tale indagine nel momento in cui il titolo costitu- tivo non è sufficiente a definire le modalità di esercizio e l'estensione del diritto di ser- vitù.
“L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili. Ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo
(ad es. se, nel costituire una servitù di passaggio, si limiti a prevedere il diritto di tran- sito senza altre specificazioni), il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luo- ghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è pos- sibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare
(Cass. 4238/1987; Cass. 8643/1995; Cass. 3286/1999; Cass. 8853/2004; Cass.
216/2015; Cass. 7564/2017; Cass. 15046/2018; Cass. 20696/2018)” (cfr. ordinanza di rinvio).
Invero, l'art. 1063 c.c., in ordine alla gerarchia delle fonti che regolano l'estensione e l'esercizio della servitù, pone al primo posto il titolo quale fonte primaria, mentre i precetti di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario, da applicare laddove il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei normali criteri ermeneutici.
Qualora nel titolo manchi la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù, diventano operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto della ser- vitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominate, con il minor aggravio del fondo servente.
Per determinare il contenuto della servitù, la prima operazione da compiere consiste, pertanto, nella interpretazione del titolo, tenendo presente lo stato dei luoghi, la consi- stenza del fondo e la sua destinazione, dovendo altresì considerarsi, nei casi dubbi, il possesso esplicato dal proprietario del fondo dominante.
Nel caso di specie, l'atto di compravendita del 28 gennaio 2011 non ha costituito ex no- vo una servitù, ma si è limitato a dare atto dell'esistenza di un diritto di accesso pree- sistente, qualificato espressamente come “servitù”, esercitato da tempo immemorabile su un tracciato privato insistente sui mappali 421, 595, 109 e 114.
Dall'esame del titolo emerge, invero, la previsione di un mero diritto di passaggio, pri- vo di qualsiasi specificazione sulle concrete modalità del suo esercizio, essendosi le parti limitate a dichiarare che “l'accesso al fondo […] si pratica a titolo di servitù […] da tempo immemorabile e pacificamente”.
In assenza, dunque, di un titolo costitutivo espresso e dettagliato, e trattandosi di una servitù preesistente, occorre determinare l'estensione e le modalità di esercizio del di- ritto facendo ricorso ai criteri sussidiari elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi applicativa. In particolare, l'indagine deve concentrarsi:
▪ sulle modalità pregresse di esercizio del passaggio;
▪ sullo stato dei luoghi al tempo della costituzione della servitù;
▪ sull'eventuale esistenza di opere visibili e permanenti destinate al transito;
▪ sulle caratteristiche del tracciato (ampiezza, fondo, conformazione);
▪ sulle esigenze del fondo dominante al momento della costituzione.
L'istruttoria espletata consente di accertare che:
~ il fondo dominante è un terreno edificabile, che dispone di un ulteriore accesso, ri- spetto a quello per cui è giudizio;
~ il sedime del tracciato è costituito da un passaggio verde ed erboso, privo di qualsi- voglia infrastruttura permanente idonea a sostenere l'uso veicolare continuativo;
~ l'ampiezza del passaggio è contenuta, e risulta sensibilmente inferiore rispetto alla parte di tracciato oggetto in passato di allargamento e asfaltatura (cfr. doc. 4 parte convenuta). Quanto alle modalità di esercizio, le testimonianze acquisite hanno documentato un uso del tracciato di natura essenzialmente pedonale, con passaggi sporadici di mezzi agricoli – come trattori e motocarri – in occasione dei lavori di fienagione svolti da ter- zi, con una frequenza limitata a due o tre volte l'anno. Tali passaggi, proprio in ragione della loro occasionalità, non risultano idonei a dimostrare l'esistenza di un uso veicola- re abituale, né a conferire natura carraia alla servitù.
Inoltre, gli ulteriori criteri indicati dalla giurisprudenza non consentono di giungere a conclusioni diverse. Nessun elemento è emerso circa:
▪ un possesso significativo e continuo del diritto carraio da parte dei proprietari del fondo dominante, o dei loro danti causa;
▪ specifiche esigenze funzionali o economiche del fondo dominante tali da richiedere strutturalmente un accesso carraio;
▪ un contesto ambientale o una morfologia dei luoghi tale da implicare, di per sé, la necessità di un passaggio con veicoli.
In definitiva, difetta una prova idonea a dimostrare che la servitù esistente comprenda anche il diritto di transito con veicoli. Né può ritenersi che tale diritto sia stato impli- citamente trasferito ai ricorrenti, atteso che né il titolo, né l'uso pregresso, né altri elementi concludenti lo confermano. È principio pacifico che, ove il titolo sia generico e l'esercizio concreto del diritto non dimostri un uso carraio consolidato, incombe a chi agisce l'onere di dimostrare in modo preciso e puntuale l'estensione del proprio diritto, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che la servitù in questione debba essere qualificata come servitù di passaggio pedonale, che non è strutturalmente né giuridicamente configurabile come diritto di transito carraio in senso proprio.
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve ritenersi che parte attrice non abbia as- solto all'onere probatorio in ordine all'esistenza di un diritto di servitù carraia, né sia riuscita a dimostrare che il diritto di passaggio, oggetto del titolo, potesse estendersi anche all'uso veicolare. In mancanza di un titolo costitutivo chiaro e di un uso conforme, continuo e riconosciu- to, l'interpretazione più aderente al dettato normativo e ai principi elaborati dalla giu- risprudenza conduce a escludere la configurabilità di una servitù carraia.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo disporre la compensa- zione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 202/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta la domanda attorea relativa all'accertamento di passaggio carraio sulla stra- da privata insistente sui mappali 421-595-109-114, che dipartendosi da Via Valle
Intrasca raggiunge il fondo di cui al mappale 108;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 28 luglio 2025.
Il giudice dott. Luca Verga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott. Luca Verga, ha pro- nunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 202/2023 R.G., promossa da:
, c.f.: nato a [...] il 10 Parte_1 C.F._1 luglio 1964 e , c.f.: nata a [...] l'11 agosto Parte_2 C.F._2
1967, entrambi residenti in [...], rappresentati e assistiti dall'avv. Marchioni Giancarlo del Foro di Verbania;
- parte attrice - contro
, c.f.: , nato a [...] il 20 novembre CP_1 C.F._3
1939 e , c.f.: , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._4 entrambi residenti in [...], rappresentati e assi- stiti dall'avv. Brizio Loredana del Foro di Verbania;
- parte convenuta - avente per oggetto: Servitù
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
A seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2388/2023 che aveva cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Verbania n. 471/2017, su ricorso proposto dai si- gnori e , gli stessi, con atto di citazione ritualmente Parte_1 Parte_2 notificato, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Verbania i signori CP_3
[..
e . CP_1
La questione oggetto di rinvio attiene alla verifica dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù di passaggio, costituita a favore del fondo acquistato da parte attrice nell'anno 2011, sito nel Comune di Cambiasca, così identificato al NCU: foglio
14 mappale 108.
In particolare, gli attori allegavano che tale passaggio potesse essere esercitato anche in forma carraia e, pertanto, contestavano il diniego opposto dai convenuti a tale mo- dalità di utilizzo, i quali ritenevano che tale diritto di passaggio potesse essere eserci- tato solo pedonalmente.
Gli attori chiedevano quindi:
▪ che venisse accertato il loro diritto di passaggio carraio sulla strada privata di parte convenuta e che alla stessa fosse inibito di frapporre ostacoli all'esercizio di tale di- ritto;
▪ la condanna dei convenuti alla restituzione della somma di € 2.995,50 versata in esecuzione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Torino del 21.02.2018.
A sostegno della propria domanda, gli attori richiamavano le risultanze documentali e testimoniali già acquisite nel processo di primo grado, nonché i principi enunciati dalla
Cassazione in ordine all'interpretazione del titolo costitutivo di servitù e alla necessità di tener conto dello stato dei luoghi, della destinazione dei fondi e delle modalità di esercizio pregresse.
I convenuti, signori e , si costituivano ritualmente in giudi- CP_1 CP_2 zio, contestando la fondatezza della domanda di parte attrice.
In particolare, parte convenuta allegava l'assenza di un diritto di passaggio carraio in capo agli attori, evidenziando che né dal titolo di acquisto né dall'esercizio pregresso della servitù emergesse un uso carrabile della strada privata per cui è giudizio, atteso che, secondo le testimonianze acquisite nel processo di primo grado, il sedime stradale per cui è giudizio era stato sempre percorso a piedi e non avrebbe presentato segni vi- sibili di transito carrabile. I convenuti, contestando altresì che dalla sentenza di rinvio potesse desumersi l'esistenza di un diritto carraio, insistevano per il rigetto della domanda di parte attri- ce.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 12 gennaio 2024 e la causa veniva trattenuta in decisione.
Secondo la pronuncia della Suprema Corte, il Tribunale di primo grado avrebbe esclu- so l'esistenza di una servitù carraia procedendo ad una valutazione parziale ed insuffi- ciente degli elementi utili alla individuazione dell'ampiezza del diritto de quo e delle esigenze cui lo stesso era finalizzato, ritenendo necessario che il giudice del rinvio veri- ficasse tutti i criteri che soccorrono a tale indagine nel momento in cui il titolo costitu- tivo non è sufficiente a definire le modalità di esercizio e l'estensione del diritto di ser- vitù.
“L'estensione di una servitù convenzionale e le modalità del suo esercizio devono essere descritte dal titolo, da interpretarsi con i criteri dettati dagli artt. 1362 e seguenti c.c., in quanto compatibili. Ove la convenzione non consenta di dirimere i dubbi al riguardo
(ad es. se, nel costituire una servitù di passaggio, si limiti a prevedere il diritto di tran- sito senza altre specificazioni), il giudice è tenuto a ricorrere al criterio sussidiario del contemperamento delle esigenze del fondo dominante con il minore aggravio del fondo servente, tenendo conto, con riferimento all'epoca della convenzione, dello stato dei luo- ghi, della naturale destinazione dei fondi e di tutti gli elementi mediante i quali è pos- sibile individuare le esigenze del fondo dominante che le parti hanno inteso soddisfare
(Cass. 4238/1987; Cass. 8643/1995; Cass. 3286/1999; Cass. 8853/2004; Cass.
216/2015; Cass. 7564/2017; Cass. 15046/2018; Cass. 20696/2018)” (cfr. ordinanza di rinvio).
Invero, l'art. 1063 c.c., in ordine alla gerarchia delle fonti che regolano l'estensione e l'esercizio della servitù, pone al primo posto il titolo quale fonte primaria, mentre i precetti di cui agli artt. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario, da applicare laddove il titolo manifesti lacune o imprecisioni non superabili mediante l'impiego dei normali criteri ermeneutici.
Qualora nel titolo manchi la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio della servitù, diventano operanti i criteri di legge, in forza dei quali il diritto della ser- vitù comprende quanto necessario per farne uso e deve essere esercitato in modo da consentire di soddisfare il bisogno del fondo dominate, con il minor aggravio del fondo servente.
Per determinare il contenuto della servitù, la prima operazione da compiere consiste, pertanto, nella interpretazione del titolo, tenendo presente lo stato dei luoghi, la consi- stenza del fondo e la sua destinazione, dovendo altresì considerarsi, nei casi dubbi, il possesso esplicato dal proprietario del fondo dominante.
Nel caso di specie, l'atto di compravendita del 28 gennaio 2011 non ha costituito ex no- vo una servitù, ma si è limitato a dare atto dell'esistenza di un diritto di accesso pree- sistente, qualificato espressamente come “servitù”, esercitato da tempo immemorabile su un tracciato privato insistente sui mappali 421, 595, 109 e 114.
Dall'esame del titolo emerge, invero, la previsione di un mero diritto di passaggio, pri- vo di qualsiasi specificazione sulle concrete modalità del suo esercizio, essendosi le parti limitate a dichiarare che “l'accesso al fondo […] si pratica a titolo di servitù […] da tempo immemorabile e pacificamente”.
In assenza, dunque, di un titolo costitutivo espresso e dettagliato, e trattandosi di una servitù preesistente, occorre determinare l'estensione e le modalità di esercizio del di- ritto facendo ricorso ai criteri sussidiari elaborati dalla giurisprudenza e dalla prassi applicativa. In particolare, l'indagine deve concentrarsi:
▪ sulle modalità pregresse di esercizio del passaggio;
▪ sullo stato dei luoghi al tempo della costituzione della servitù;
▪ sull'eventuale esistenza di opere visibili e permanenti destinate al transito;
▪ sulle caratteristiche del tracciato (ampiezza, fondo, conformazione);
▪ sulle esigenze del fondo dominante al momento della costituzione.
L'istruttoria espletata consente di accertare che:
~ il fondo dominante è un terreno edificabile, che dispone di un ulteriore accesso, ri- spetto a quello per cui è giudizio;
~ il sedime del tracciato è costituito da un passaggio verde ed erboso, privo di qualsi- voglia infrastruttura permanente idonea a sostenere l'uso veicolare continuativo;
~ l'ampiezza del passaggio è contenuta, e risulta sensibilmente inferiore rispetto alla parte di tracciato oggetto in passato di allargamento e asfaltatura (cfr. doc. 4 parte convenuta). Quanto alle modalità di esercizio, le testimonianze acquisite hanno documentato un uso del tracciato di natura essenzialmente pedonale, con passaggi sporadici di mezzi agricoli – come trattori e motocarri – in occasione dei lavori di fienagione svolti da ter- zi, con una frequenza limitata a due o tre volte l'anno. Tali passaggi, proprio in ragione della loro occasionalità, non risultano idonei a dimostrare l'esistenza di un uso veicola- re abituale, né a conferire natura carraia alla servitù.
Inoltre, gli ulteriori criteri indicati dalla giurisprudenza non consentono di giungere a conclusioni diverse. Nessun elemento è emerso circa:
▪ un possesso significativo e continuo del diritto carraio da parte dei proprietari del fondo dominante, o dei loro danti causa;
▪ specifiche esigenze funzionali o economiche del fondo dominante tali da richiedere strutturalmente un accesso carraio;
▪ un contesto ambientale o una morfologia dei luoghi tale da implicare, di per sé, la necessità di un passaggio con veicoli.
In definitiva, difetta una prova idonea a dimostrare che la servitù esistente comprenda anche il diritto di transito con veicoli. Né può ritenersi che tale diritto sia stato impli- citamente trasferito ai ricorrenti, atteso che né il titolo, né l'uso pregresso, né altri elementi concludenti lo confermano. È principio pacifico che, ove il titolo sia generico e l'esercizio concreto del diritto non dimostri un uso carraio consolidato, incombe a chi agisce l'onere di dimostrare in modo preciso e puntuale l'estensione del proprio diritto, ciò che nella fattispecie non è avvenuto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve pertanto concludersi che la servitù in questione debba essere qualificata come servitù di passaggio pedonale, che non è strutturalmente né giuridicamente configurabile come diritto di transito carraio in senso proprio.
Alla stregua delle considerazioni esposte, deve ritenersi che parte attrice non abbia as- solto all'onere probatorio in ordine all'esistenza di un diritto di servitù carraia, né sia riuscita a dimostrare che il diritto di passaggio, oggetto del titolo, potesse estendersi anche all'uso veicolare. In mancanza di un titolo costitutivo chiaro e di un uso conforme, continuo e riconosciu- to, l'interpretazione più aderente al dettato normativo e ai principi elaborati dalla giu- risprudenza conduce a escludere la configurabilità di una servitù carraia.
La domanda attorea deve pertanto essere rigettata.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, si ritiene equo disporre la compensa- zione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, dedu- zione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, nella causa iscritta al n. 202/2023 R.G. così provvede:
▪ rigetta la domanda attorea relativa all'accertamento di passaggio carraio sulla stra- da privata insistente sui mappali 421-595-109-114, che dipartendosi da Via Valle
Intrasca raggiunge il fondo di cui al mappale 108;
▪ compensa integralmente le spese di lite.
Verbania, 28 luglio 2025.
Il giudice dott. Luca Verga