Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 704/2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 03/04/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma
Teams: per la parte ricorrente, presente personalmente, l'avv. Favè per la parte convenuta l'avv. Mauro Santopietro in sostituzione di Lucchese
e in presenza per l' l'avv. Guarino CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza non definitiva.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini , all'udienza del 03/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro n. 704 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 30/03/2024 avente ad oggetto: licenziamento/reintegrazione/differenze retributive/regolarizzazione contributiva/risarcimento danni da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAGALINI Parte_1 C.F._1
GIANFRANCO, dell'avv. FAVE' ELISA e dell'avv. HILA ADRIAN, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_1 Email_2
Email_3
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUCCHESE Controparte_2 P.IVA_1
PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
) Email_4
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA e elettivamente CP_1 P.IVA_2
domiciliato in Indirizzo Telematico t) Email_5
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 30.3.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) Accertarsi, per tutte le causali di cui al ricorso,
1 l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato tra il ricorrente sig.
e la convenuta a far tempo dal 1° ottobre 2017 o dalla Parte_1 Controparte_3
diversa data accertanda e sino al 29 maggio 2023 e condannarsi la società convenuta, in
persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la Parte_1
somma di € 126.662,65 a titolo di differenze retributive dovute in ragione della qualità e
quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa nel corso del rapporto di lavoro con
ovvero la diversa, anche minore, somma accertanda come dovuta a tale Controparte_2
titolo. b) Condannarsi la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore,
a versare i contributi previdenziali di legge in relazione alla tipologia di rapporto di lavoro,
ordinario a tempo indeterminato, accertato tra le parti in accoglimento della domanda sub. a)
per tutta la sua durata e con riferimento alle somme corrisposte e a quelle accertate come
dovute al sig. . c) Condannarsi la società convenuta, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, a risarcire al sig. il danno da usura psico-fisica Parte_1
patito in dipendenza della violazione delle norme di legge e contrattuali applicabili che
stabiliscono la misura massima di orario di lavoro e comunque in ragione della gravosità e
quantità della prestazione lavorativa resa alle dipendenze di nella misura Controparte_3
che sarà ritenuta di giustizia. d) Per tutte le causali di cui al ricorso, accertarsi l'illegittimità
del licenziamento comminato dalla società convenuta al ricorrente sig. Controparte_3
e, per l'effetto d.1) in via principale, condannarsi la società convenuta in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare in servizio il ricorrente sig.
e a corrispondergli un'indennità risarcitoria pari alla retribuzione mensile Parte_1
utile al calcolo del TFR dal licenziamentoalla reintegra, sino ad un massimo di 12 mensilità,
oltre al versamento dei contributi previdenziali di legge. d.2) in subordine, dichiarata la
cessazione del rapporto di lavoro inter partes al 29 maggio 2023, condannarsi la società
convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere al ricorrente sig.
un'indennità risarcitoria da determinarsi tra un minimo di 6 e un massimo di Parte_1
2 mensili. e) Condannarsi la società convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore all'integrale rifusione al sig. di spese e compensi di lite, oltre a spese generali 15%, Parte_1
cpa ed Iva”.
2. Si è costituita tempestivamente la società chiedendo il rigetto del ricorso Controparte_2
in quanto infondato in fatto ed in diritto ed eccependo in particolare, quanto all'impugnativa del licenziamento, l'intervenuta decadenza ex art. 6, comma 2, L. 604/66.
3. All'udienza del 10.10.2024 il giudice ha tentato la conciliazione della lite, formulando apposita proposta. Stante la totale chiusura della società alla conciliazione, il giudice sentite le difese ha autorizzato la chiamata in causa dell' , litisconsorte necessario, stante la spiegata CP_1
domanda di regolarizzazione contributiva e rigettato la chiamata di in causa delle società Fablog
srl e Advanced Outsourcing, in ragione della natura del rito e dell'assenza di documentazione a sostegno della pretesa chiamata in garanzia, nonché in base alla domanda formulata dal ricorrente. La causa veniva quindi rinviata per consentire l'integrazione del contraddittorio e per tentare nuovamente, nelle more la conciliazione.
4. Si è costituito l' chiedendo in caso di accertamento di differenze retributive, la condanna CP_1
al versamento dei contributi non prescritti.
5. All'udienza del 14.1.2025, rilevata l'integrità del contraddittorio il giudice faceva discutere le parti e all'esito con ordinanza del 16.1.2025 le invitava a precisare le conclusioni sulle sole questioni preliminari di decadenza relative all'impugnazione del licenziamento, autorizzando il deposito di note e rinviando per l'eventuale decisione non definitiva all'odierna udienza. Sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza non definitiva, limitatamente alla questione della decadenza dall'impugnativa del licenziamento, nonché ordinanza per la prosecuzione del giudizio, depositate telematicamente.
5. Nel caso di specie, per quanto in questa limitata sede rileva, i fatti sono pacifici e documentati. Con lettera datata 29.06.23, ricevuta da a mezzo pec il Controparte_2
03.07.2023 (cfr. doc. 23 fascicolo ricorrente) e a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il
05.07.2023, il ricorrente, ha impugnato il licenziamento comminatogli in data 29.5.2024. In data
20.12.2023 il ricorrente ha proposto istanza di tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc (cfr doc.
3 24 fascicolo ricorrente). La società ha aderito alla procedura presentando le proprie CP_3
memorie del 5.1.24 (cfr. doc. 25 fascicolo ricorrente). In data 1° febbraio 2024, innanzi la
C Commissione di conciliazione presso l' di Verona, è stato redatto verbale negativo di conciliazione per mancato accordo tra le parti (cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente). In data 30.3.24
(sabato), veniva depositato telematicamente il presente ricorso che veniva iscritto a ruolo dalla cancelleria il 2.4.2024 (martedì successivo).
6. L'interpretazione delle norme di legge relative alla decadenza dall'impugnativa del licenziamento sono state chiarite da una serie di pronunce della Corte di Cassazione (v. in particolare 14108/2018, 27948/2018, 6547/2019 e 8026/2019 e successive conformi), da questo giudice condivise (cfr. Tribunale di Verona, sent. 383/2022 del 19.10.2022, RG 576/2022, non appellata;
in senso analogo Corte d'Appello di Napoli, sent. 251/2022 pubbl. il 24.3.2022, RG
2441/2019; Corte d'Appello di Brescia, sent. 130/2021 pubbl. il 14.5.2021, RG 142/2020). In particolare, si tratta di interpretare il combinato disposto dell'art. 6, comma 2 L. 604/66 e l'art. 410 c.p.c., nel caso in cui venga espletato il tentativo di conciliazione che tuttavia si concluda con esito negativo (mancato accordo conciliativo).
«L'art. 6, co. 2 novellato, L. n. 604\66 è chiaro nel prevedere, per la nota esigenza acceleratoria
dei tempi per l'impugnativa dei licenziamenti, che l'impugnazione è inefficace se non è seguita,
entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del
tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della
richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, mentre solo qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo
espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Deve tuttavia chiarirsi che la decorrenza del termine
breve di 60 giorni si ha solo nel caso di pregiudiziale rifiuto del (procedimento inerente il)
tentativo di conciliazione (o arbitrato), essendo a ciò equivalente il mancato accordo necessario
al relativo espletamento, e dunque nel caso in cui la conciliazione o l'arbitrato non abbiano
luogo tout court per una pregiudiziale volontà contraria di una delle parti e non invece nel caso
in cui uno dei due procedimenti deflattivi si siano regolarmente svolti, sia pur con esito
4 negativo. Ritenere che in tal caso l'originario termine decadenziale di centottanta giorni si
riduca comunque all'eventuale (ed invero frequente) minor termine compreso dall'impugnativa
stragiudiziale del licenziamento allo scadere di sessanta giorni dal fallimento dell'esperito
tentativo di conciliazione (ovvero comunque allo scadere di sessanta giorni dall'esito negativo
del tentativo) non risulta corretto, venendo in considerazione il fondamentale diritto di azione
costituzionalmente tutelato ed il principio di stretta interpretazione delle norme aventi ad
oggetto decadenze sostanziali (cfr. ex aliis, Cass. S.U. n. 18574\16, Cass. n. 26085\16, Cass. n.
4531\16)» (così espressamente Cass., 14108/2018, punto 3.1 della motivazione;
in senso analogo Cass., 6547/2019).
Proprio nel caso affrontato dalla Cassazione, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto applicabile il termine di sessanta giorni (con conseguente decadenza dall'impugnativa),
nonostante l'organo conciliativo competente, adito dal lavoratore, aveva convocato le parti
(dopo il deposito delle memorie ex art. 410 co. 7 c.p.c. e dunque in caso di accettazione della procedura) che erano comparse dinnanzi allo stesso senza raggiungere un accordo (come nel caso di specie).
Prosegue la Corte: «Deve allora rimarcarsi che una volta escluso che possa applicarsi il
termine di 60 giorni, previsto solo per il caso di rifiuto o mancato accordo necessario
all'espletamento del tentativo di conciliazione (e non già per il suo buon esito), non può che
restare efficace l'originario termine di 180 giorni dall'impugnativa stragiudiziale del
licenziamento, con la precisazione, a garanzia del diritto di azione del lavoratore, che, in base
al comma 2 dell'art. 410 c.p.c. novellato, la comunicazione della richiesta di espletamento del
tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di
conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di
decadenza. » (sent. 14108/2018 cit.).
Tale orientamento è stato ritenuto dalle pronunce successive come consolidato. Nell'ordinanza
23761/2023 si legge espressamente: “E questa Corte, con precipuo riferimento appunto all'art.
6, comma secondo, L. n. 604/1966, novellato, ha affermato che solo qualora la conciliazione
richiesta sia rifiutata o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento il
5 ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro i sessanta giorni
successivi; ove, invece, il tentativo di conciliazione sia stato regolarmente espletato, sia pure
con esito negativo, si applica il termine di centottanta giorni per il deposito del ricorso
giudiziale, decorrente dalla data dell'impugnazione stragiudiziale, ma il termine rimane
sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua
conclusione (così Cass. civ., sez. lav., 1.6.2018, n. 14108; id., sez. lav., 31.10.2018, n. 27948,
entrambe già richiamate dalla Corte territoriale). Tale orientamento è stato anche in seguito
confermato (cfr., ad es., Cass. civ., sez. lav., 23.5.2019, n. 14057; id., 21.3.2019, n. 8026).
Contrariamente a quanto opina la ricorrente, quindi, detto indirizzo interpretativo è senz'altro
aderente alla lettera dell'art. 6, comma secondo, L. n. 604/1966 novellato”.
Dunque, deve escludersi, in ossequio al condiviso orientamento di legittimità, che il termine decadenziale di 60 giorni di cui all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, L. 604/66 possa applicarsi anche in caso di conclusione della procedura di conciliazione con un mancato accordo.
Non si condividono sul punto le considerazioni di cui all'isolato precedente del Tribunale di
Venezia (sent. 130/2020 del 7.3.2020 che richiama un'ordinanza del Tribunale di Padova) secondo cui a prescindere dall'esito del tentativo di conciliazione, dovrebbe comunque trovare applicazione il solo termine di 60 giorni. Ciò perché tale interpretazione contrasta apertamente con l'inequivoco tenore letterale della norma (art. 6, comma 2, L. 604/66) secondo cui:
“Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo
necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”, poiché non appare a questo giudice (ma ancora più autorevolmente alla Corte di Cassazione richiamata) che il pregiudiziale rifiuto (del procedimento inerente il) tentativo di conciliazione (o arbitrato), a cui la legge parifica il mancato accordo necessario al relativo espletamento, possa essere inteso quale
(rectius esteso al) mancato raggiungimento dell'accordo conciliativo. Tale interpretazione,
trattandosi peraltro di norma relativa ad una decadenza e quindi di stretta interpretazione (come rilevato dalla stessa Cassazione nella pronuncia richiamata, in base agli artt. 12 e 14 disp. prel.
c.c.) peraltro comporterebbe una compressione del diritto di difesa dello stesso lavoratore (in
6 violazione degli artt. 3 e 24 Cost.) che, a fronte della sua iniziativa di avviare la procedura di conciliazione, vedrebbe ridotto a 60 giorni il termine di 180 giorni (situazione tutt'altro che infrequente, come rimarcato dalla Cassazione), ove decidesse di tentare la conciliazione poco dopo l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento. Peraltro, non appare possibile in alcun modo equiparare la situazione del rifiuto pregiudiziale del datore di lavoro al tentativo di conciliazione a quella in cui tale procedimento deflattivo si sia regolarmente svolto, senza tuttavia il raggiungimento di un accordo.
Altrettanto non percorribile, ad avviso di questo giudice, è la via interpretativa secondo cui, in caso di procedura di conciliazione esperita ma con esito negativo, il diritto all'impugnazione sarebbe soggetto al solo termine di prescrizione quinquennale, poiché l'istanza di conciliazione costituirebbe ex se un atto impeditivo della decadenza (come adombrato dal Tribunale di
Venezia, che non lo qualifica espressamente come tale, anche se poi comunque giunge ad applicare i termini di cui all'art. 6, comma 2, ultimo periodo, cit., a fronte di una decadenza che,
in contrasto con quanto sostenuto in precedenza, dovrebbe già ritenersi impedita).
Come affermato dalla Cassazione (14108/2018 cit.) infatti deve a tal fine (proprio nell'ottica perseguita dal legislatore di definire la lite in tempi brevi ma anche di garantire il diritto di difesa del lavoratore) essere considerato l'art. 410, co. 2, c.p.c. secondo cui la comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni decadenza e nel caso in esame il termine di centottanta giorni, per l'ormai necessario deposito del ricorso giudiziale (sospeso per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, tempo complessivo che andrà sottratto da quello di centottanta giorni decorrenti dall'impugnativa stragiudiziale del licenziamento).
D'altronde la Cassazione ha precisato altresì che la disciplina generale di cui all'art. 410, co. 2,
c.p.c. trova applicazione nell'ipotesi di cui è causa con riferimento al termine di cui all'art. 6,
comma 2, primo periodo, L. 604/66 ma non a quella (diversa) del secondo periodo che prevede un termine che: “assume, per la specifica regola che lo contiene, un evidente connotato di
specialità che lo rende insensibile alla disciplina generale della sospensione dei termini di
7 decadenza prevista dal comma 2 dell'art. 410 c.p.c., anche per l'incompatibilità strutturale con
tale ultima disposizione. Invero la norma del codice di rito - introdotta con la novella del d. Igs.
n. 80 del 1998 che ha reso obbligatorio il tentativo di conciliazione e rimasta immutata nella
formulazione del suo secondo comma anche con la sostituzione operata dall'art. 31, co. 1, I. n.
183 del 2010 - presuppone necessariamente due segmenti temporali che si inseriscono in un
termine di decadenza che viene sospeso per poi riprendere a decorrere. Un primo periodo di
sospensione che va dalla comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di
conciliazione sino alla conclusione della procedura. Un secondo periodo che va da tale
conclusione sino al ventesimo giorno successivo. L'esegesi proposta da parte ricorrente non
consente l'applicazione dei due segmenti temporali alla sospensione del medesimo termine di
decadenza. Infatti, delle due l'una. O si ritiene che il termine di decadenza da sospendere sia
quello di 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale previsto dalla prima parte dell'art. 6, co.
2, I. n. 604/66, ma allora dopo venti giorni dalla conclusione della procedura dovrebbe
riprendere a decorrere l'originario termine per il lasso temporale residuo, mentre invece è
espressamente previsto dall'ultima parte dell'art. 6, co. 2, un nuovo e specifico termine di venti
giorni dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo necessario all'espletamento.
Oppure si ritiene che sia quest'ultimo termine di decadenza a dover subire la sospensione
generalmente imposta dal comma 2 dell'art. 410 c.p.c., ma in tal caso il primo segmento
temporale cui applicare la disposizione non sussisterebbe mai, perché al momento del dies a
quo della pretesa sospensione la procedura è già conclusa per definizione, non essendo stata
mai accettata;
inoltre il secondo segmento temporale di venti giorni da detta conclusione
farebbe differire il decorso degli ulteriori sessanta giorni a partire da tale scadenza, in
contrasto con il dato testuale della legge che fissa il dies a quo di detto termine "dal rifiuto o
dal mancato accordo" e non certo dal ventesimo giorno successivo alla conclusione della
procedura di conciliazione come previsto dalla disposizione del codice di rito. La diversa
interpretazione qui non condivisa obbligherebbe infine a ritenere che il termine in discorso
sarebbe sempre e comunque di ottanta giorni (60 + 20), diversamente dal chiaro tenore
letterale della norma che, per la sua evidenza semantica, non ingenera alcun opposto legittimo
8 affidamento in chi dovesse altrimenti auspicare un prolungamento dovuto ad un discutibile e
forzato coordinamento con l'art. 410, co. 2, c.p.c., ideato per un ben diverso contesto operativo”. (cfr. Cass., 27948/2018 e Cass., 12358/2023).
Tali considerazioni sono sufficienti ad avviso di questo Giudice ad escludere la sussistenza dei presupposti per sollevare una questione di legittimità costituzionale delle norme in esame,
risultando la disciplina così come interpretata dalla Cassazione coerente con le diverse e non assimilabili situazioni determinate peraltro da una libera scelta del lavoratore (la scelta di tentare la conciliazione in prossimità della scadenza del termine lungo di centottanta giorni;
la sospensione per tutto il periodo dello stesso oltre ai venti giorni per il deposito del ricorso non appaiono in tale prospettiva irragionevoli).
7. Dalla scansione temporale dei fatti di causa, risulta pacifico il rispetto del primo termine di 60
giorni di cui all'art. 6, 1° comma L. 604/66, in quanto il licenziamento ricevuto dal lavoratore con lettera del 29.5.2023 (doc. 20 ricorrente) è stato validamente impugnato con PEC del difensore di fiducia del 3.7.2023 (l'impugnazione è stata inviata anche con raccomandata A/R
ricevuta il 5.7.2023).
Si pone dunque il problema dell'applicazione del secondo termine di decadenza di cui all'art. 6,
comma 2° L. 604/66, in quanto in pendenza dei 180 giorni per il deposito del ricorso, il lavoratore ha avviato la procedura di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. in particolare con l'istanza del 20.12.2023 (presentata al 170 giorno, ossia dieci giorni prima della scadenza del predetto termine) che ha determinato la sospensione del decorso dei termini per la durata dello stesso e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.
Il tentativo di conciliazione è stato espletato, avendo la società presentato le proprie memorie il
5.1.2024, ma si è, come detto, concluso con verbale negativo del 1.2.2024, data dalla quale devono farsi decorrere gli ulteriori 20 giorni di sospensione, quindi fino al 21.2.2024. Dal giorno successivo (che non va computato nel termine) riprendono a decorrere i residui 10 giorni dell'originario termine con scadenza il 3.3.2024 (domenica), con proroga ex lege fino al
4.3.2024. Il deposito del ricorso effettuato il 30.3.2024 è palesemente tardivo.
9 Dunque tutte le domande relative alla pretesa illegittimità del licenziamento di cui alla lett. d)
delle conclusioni del ricorso sono inammissibili per intervenuta decadenza.
8. La causa deve quindi essere trattata per le residue questioni inerenti il preteso diritto alle differenze retributive, alla regolarizzazione contributiva e al risarcimento del danno. Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara inammissibile la domanda di impugnazione del licenziamento di cui alla lett. d)
(d.1, d.2, d.3, d.4) del ricorso;
2) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza emessa contestualmente alla presente sentenza non definitiva.
Verona, 3.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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36 mensilità di retribuzione utile al calcolo del TFR;
in entrambi i casi prendendo a riferimento
d.3) in via principale, la somma di € 1.803,50 mensili;
d.4) in subordine la somma di € 1.803,50