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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/05/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. PASTORE FRANCESCA Presidente
DOTT. GUERRA MARIA AZZURRA Componente
DOTT. LOPOPOLO GRAZIA MARIA Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3859/2024 depositato da:
(C.F./P. Iva rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAROPPO NICOLA MARIA (C.F. ) e presso lo stesso C.F._1 domiciliata nel suo studio professionale in alla via Melo, 120 Pt_1 reclamante
CONTRO
(CF: ). Controparte_1 C.F._2
Reclamato contumace
E
Controparte_2
Terzo reclamato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha Parte_1 proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGE 54/2024.
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 30.10.2024 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 V co. c.p.c. Ritiene la reclamante che in caso di differimento d'ufficio della data di udienza (come nel caso in esame), e ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, il deposito dell'atto successivo alla data indicata in citazione debba considerarsi tempestiva. Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti del processo esecutivo mobiliare, previa acquisizione telematica d'ufficio del fascicolo della procedura esecutiva, la causa è stata riservata in decisione con le modalità di cui all'art.630 c.p.c.
I reclamati sono rimasti contumaci
****
Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il G.E. con ordinanza del 30.10.2024 emessa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 54/2024 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento notificato da in Parte_1 danno di e l'estinzione della procedura esecutiva avendo rilevato il tardivo Controparte_1 deposito delle ricevute di notifica degli avvisi di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, deposito effettuato in data successiva rispetto a quella indicata nell'atto di citazione.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, emerge che il GE ha rilevato la tardività del deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo del pignoramento notificati dal creditore, effettuato in data
19.02.2024 e quindi successivamente alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento
(15.02.2024).
Il G.E. ha quindi fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo che infligge l'inefficacia, è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito (si evidenzia tra l'altro che nella norma viene utilizzata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo).
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe, come innanzi detto, con il dato letterale, ed in più significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023). Va, infatti, sottolineato che la data di udienza inserita nell'atto di pignoramento presso terzi è liberamente scelta dal creditore e, pertanto, è nella sua esclusiva disponibilità cosicchè entro la data da egli stesso indicata ha l'obbligo, sancito dalla ridetta norma, di provvedere al deposito dell'avviso notificato.
2 2 Il richiamo all'art. 171 bis e alla recente riforma che fa decorrere i termini a ritroso dalla data del decreto emesso dal giudice, non coglie nel segno. Infatti in quest'ultimo caso è il giudice che determina e assegna i termini per il deposito degli atti mentre gli adempimenti previsti dall'art. 543 c.p.c. sono determinati dalla norma e come innanzi detto dal medesimo creditore che sceglie la data di citazione.
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art.567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato pari a quella versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo.
Così deciso in Trani, 23 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo Francesca Pastore
3 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Il Tribunale Riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati
DOTT. PASTORE FRANCESCA Presidente
DOTT. GUERRA MARIA AZZURRA Componente
DOTT. LOPOPOLO GRAZIA MARIA Relatore
Letti gli atti e i documenti relativi al ricorso ex art. 630 e 178 c.p.c. rubricato al n. RG
3859/2024 depositato da:
(C.F./P. Iva rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. CAROPPO NICOLA MARIA (C.F. ) e presso lo stesso C.F._1 domiciliata nel suo studio professionale in alla via Melo, 120 Pt_1 reclamante
CONTRO
(CF: ). Controparte_1 C.F._2
Reclamato contumace
E
Controparte_2
Terzo reclamato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
La creditore procedente in sede esecutiva mobiliare, ha Parte_1 proposto reclamo ex art. 630 c.p.c. avverso il provvedimento del G.E. con il quale è stata dichiarata l'estinzione della procedura di esecuzione mobiliare presso terzi n. RGE 54/2024.
In particolare, l'odierna reclamante censura il provvedimento di estinzione del Giudice dell'Esecuzione del 30.10.2024 affermando che è stata fatta erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 543 V co. c.p.c. Ritiene la reclamante che in caso di differimento d'ufficio della data di udienza (come nel caso in esame), e ad una lettura costituzionalmente orientata della norma, il deposito dell'atto successivo alla data indicata in citazione debba considerarsi tempestiva. Designato il relatore, assegnato il termine per la notifica alle parti del processo esecutivo mobiliare, previa acquisizione telematica d'ufficio del fascicolo della procedura esecutiva, la causa è stata riservata in decisione con le modalità di cui all'art.630 c.p.c.
I reclamati sono rimasti contumaci
****
Il reclamo va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Il G.E. con ordinanza del 30.10.2024 emessa nella procedura esecutiva n. R.G.E. 54/2024 ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento notificato da in Parte_1 danno di e l'estinzione della procedura esecutiva avendo rilevato il tardivo Controparte_1 deposito delle ricevute di notifica degli avvisi di iscrizione a ruolo del procedimento esecutivo, deposito effettuato in data successiva rispetto a quella indicata nell'atto di citazione.
Dall'esame del fascicolo dell'esecuzione, emerge che il GE ha rilevato la tardività del deposito degli avvisi di iscrizione a ruolo del pignoramento notificati dal creditore, effettuato in data
19.02.2024 e quindi successivamente alla data di udienza indicata nell'atto di pignoramento
(15.02.2024).
Il G.E. ha quindi fatto applicazione della norma nella sua attuale rinnovata formulazione, atteso che il legislatore nel 2021 ha espressamente scelto di introdurre la regola di cui al comma 5 dell'art. 543 c.p.c. per cui “il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo …….omissis….e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione”; quindi, prosegue la norma “la mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento”.
Orbene, il Tribunale osserva che il dato testuale normativo che infligge l'inefficacia, è chiaramente riferito a entrambi gli adempimenti da parte del creditore, quello della notifica dell'avviso e quella del suo deposito (si evidenzia tra l'altro che nella norma viene utilizzata la congiunzione E nel primo periodo e la congiunzione O nel secondo periodo).
Argomentare diversamente, innanzi tutto confliggerebbe, come innanzi detto, con il dato letterale, ed in più significherebbe assegnare alla disposizione una incidenza diversa in ragione di elementi che non dipendono dal contegno delle parti, quali il maggiore o minore carico dell'Ufficio giudiziario, circostanza da cui consegue un più o meno ampio “differimento” delle udienze indicate in citazione (cfr Trib. Napoli Nord n. 2364/2023). Va, infatti, sottolineato che la data di udienza inserita nell'atto di pignoramento presso terzi è liberamente scelta dal creditore e, pertanto, è nella sua esclusiva disponibilità cosicchè entro la data da egli stesso indicata ha l'obbligo, sancito dalla ridetta norma, di provvedere al deposito dell'avviso notificato.
2 2 Il richiamo all'art. 171 bis e alla recente riforma che fa decorrere i termini a ritroso dalla data del decreto emesso dal giudice, non coglie nel segno. Infatti in quest'ultimo caso è il giudice che determina e assegna i termini per il deposito degli atti mentre gli adempimenti previsti dall'art. 543 c.p.c. sono determinati dalla norma e come innanzi detto dal medesimo creditore che sceglie la data di citazione.
A fronte di tale chiarezza del testo e, soprattutto, della specifica scelta del legislatore di introdurre questa disposizione, il giudicante non può di certo compiere una interpretazione del tutto obliterativa del dato normativo.
Peraltro, va detto che questa norma risponde comunque a un principio già ben noto e presente nel giudizio esecutivo, cioè quello del valore determinante dell'impulso del creditore procedente, anche al fine di non lasciare il debitore inutilmente esposto oltre il necessario ai vincoli derivanti dalla fase esecutiva.
Men che meno il Tribunale ravvisa una incoerenza della norma rispetto ai princìpi anche di derivazione costituzionale, laddove ci sono altre ipotesi, anch'esse già presenti nel sistema processuale esecutivo, nelle quali è determinante questo genere di adempimento da parte del creditore procedente pena l'estinzione del procedimento (es. art.567 c.p.c., vecchia e nuova formulazione e lo stesso art. 543 c.p.c. al IV co) che si giustificano con esigenze di speditezza dell'esecuzione e di tutela di tutte le parti coinvolte, cui si è già fatto cenno.
Ne deriva il rigetto del reclamo.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese essendo le altre parti contumaci.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento di una somma pari al contributo unificato pari a quella versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla domanda, ogni altra eccezione disattesa:
Rigetta il reclamo;
Nulla per le spese di lite
Dichiara che il soccombente è tenuto al versamento di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del procedimento di reclamo.
Così deciso in Trani, 23 aprile 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Grazia Maria Lopopolo Francesca Pastore
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