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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/07/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 735/2023
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 735/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Izzo (c.f. ) PEC e Sonia Spisani (c.f. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, Via D'Azeglio n. 27, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: - Email_1
Email_2
- appellante-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marco Bianchi (c.f. ) e Manuela D'Angelo (c.f. C.F._3
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, C.F._4 Via Campo di Marte n.9, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec: – Email_3
Email_4
-appellata- (P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Spanò (c.f. ), C.F._5 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_5
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 814/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 07/07/2023,
Repert. n. 1975/2023, nel giudizio R.G. n. 1121/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 814/2023, pubblicata in data 7 luglio 2023 dal
Tribunale di Ancona, Giudice Dr. Pietro Merletti, notificata in data 17 luglio 2023 e per l'effetto: - accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'Opera/fonogramma musicale “Heart beat” sincronizzata, riprodotta e pubblicata con l'Opera multimediale promozionale dal titolo “ ”, Parte_2 così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società concludente e, quindi - inibire con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 Controparte_1
TA (MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA
, con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA P.IVA_2 Controparte_2
(MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_4 ogni ulteriore utilizzazione, nelle forme qui contestate, dell'Opera/fonogramma musicale “Heart beat” dell'esponente; - condannare in solido Controparte_1 con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) in persona del
[...] proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 Controparte_2 con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del proprio
[...]
Legale rappresentante protempore P.VA al risarcimento di tutti i danni P.IVA_4 subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli
pag. 2/10 interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della
[...] con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) Controparte_1 in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 [...] con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del Controparte_2 proprio Legale rappresentante protempore P.VA sui quotidiani P.IVA_4
“Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “TV Sorrisi e Canzoni”, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art.
120 c.p.c.; - disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della Controparte_1 con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) in persona del proprio
Legale rappresentante protempore P.VA con P.IVA_2 Controparte_2 sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA la fissazione di una penale, nella P.IVA_4 misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa. In via subordinata: - condannare
[...] con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) Controparte_1 in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 [...] con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del Controparte_2 proprio Legale rappresentante protempore P. VA alla rifusione P.IVA_4 dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla restituzione da parte delle convenute delle somme corrisposte da alle convenute per le spese di primo grado liquidate in sentenza pari ad € Pt_1
3.037,84 per e di € 3.037,84 per Con ogni e più ampia riserva di altro ed CP_1 CP_2 anche diversamente dedurre, articolare mezzi istruttori, indicare testi, produrre e concludere.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
pag. 3/10 Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_1 reiectis, valutata preliminarmente l'ammissibilità del proposto appello da per Pt_1 quanto dedotto nel corpo del presente atto, - respingere totalmente tutte le conclusioni di merito e istruttorie rassegnate da nell'atto di appello datato 14 settembre Pt_1
2023 e per l'effetto - confermare in toto la sentenza n. 814/2023 del 7 luglio 2023 del
Tribunale di Ancona, notificata in data 17 luglio 2023; - accogliere, in ogni caso, tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado come di seguito testualmente CP_1 riportate: - “respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, per carenza di legittimazione passiva della società convenuta, oltre che per essere le stesse del tutto inammissibili, indimostrate e, comunque, totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che improcedibili per tutti gli argomenti dedotti nel presente atto;
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità di e la permanenza dell'illecito, CP_1 dichiarare la prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice per gli anni anteriori ai cinque dal momento della ricezione della diffida del 20/12/2006 limitando, in ogni caso, la quantificazione dello stesso alla somma cui si perviene utilizzando il criterio economico individuato dalla stessa parte attrice nella menzionata diffida moltiplicato per 5 anni o in altra somma minore;
- In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, e competenze professionali”. - In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, e delle competenze del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie di controparte nell'atto di appello facendo riferimento a quanto già scritto nella II e nella III memoria ex art. 183 VI co. C.p.c. di primo grado. Si insiste sulle richieste ed eccezioni istruttorie come formulate negli atti di primo grado.”.
Per l'appellata “Voglia l'adito Tribunale, contrariis Controparte_2 reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa ed in forza delle prove che verranno acquisite nella fase istruttoria, - rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, sia in via principale sia in via subordinata, per carenza di legittimazione passiva della convenuta oltre che per essere le stesse del tutto indimostrate e, Controparte_2 comunque, totalmente infondate sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico,
pag. 4/10 oltre che improcedibili;
- in via meramente subordinata e, comunque, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità della convenuta
[...]
dichiarare la prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice per CP_2 gli anni anteriori ai cinque dal momento della ricezione della dif-fida 20.12.2006, limitando, in ogni caso, il risarcimento alla somma cui si perviene utilizzando il criterio economico individuato dalla stessa parte attrice in detta diffida (€uro1.550,00# + IVA / anno) moltiplicato per cinque anni o in altra minore;
- condannare parte attrice ex art.
91 c.p.c. alla refusione in favore del con-venuto delle spese e del compenso di lite, oltre
a rimborso spese generali, ad IVA e a CPA come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande di parte attrice volte a far accertare Parte_1
e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera/fonogramma musicale “Heart beat” sincronizzata, riprodotta e pubblicata con l'opera multimediale promozionale dal titolo
”, con condanna al pagamento alle spese di lite. Parte_2
In particolare, il Tribunale rilevava che:
- era stato pubblicato su YouTube un filmato propagandistico di che aveva CP_1 utilizzato materiale a suo tempo commissionato a creativamente elaborato e CP_2 postato su YouTube da tale il quale non era stato provato lavorasse per Per_1
o per CP_2 CP_1
In ogni caso si era repentinamente attivata, chiedendo ad la rimozione CP_1 Per_1 del video;
- nel caso di specie lo screenshot (doc. 6 all. atto di citazione) versato in atti dall'attrice attestava che pochi avevano visionato, a distanza di tanti anni, il filmato, tanto che dallo stesso poteva apprezzarsi come non vi fossero nemmeno un like o un dislike, come feedback.
pag. 5/10 - l'argomento trattato non poteva, pertanto, condurre indiziariamente ai convenuti, inseriti nei credits, così, come l'attore; in caso contrario, tutte le immagini rubate a ditte e postate su YouTube si sarebbero dovute necessariamente ricondurre a quelle ditte;
- non vi era alcuna prova che il video fosse a conoscenza delle convenute, sicché le stesse, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non potevano essere ritenute comunque responsabili per omessa vigilanza, ovvero per non aver controllato che i loro marchi non circolassero senza autorizzazione, con la colonna sonora dell'attore, su
YouTube. La colpa, anche in vigilando, presuppone pur sempre una utilizzazione che deve essere riconducibile ai convenuti;
il che, per esempio, avrebbe abilitato senza dimostrare alcunché parte attrice a chiedere la retroversione degli utili fatti. Dal momento che a 7 anni di distanza il filmato era stato visto da 151 persone, non vi era alcuna prova che fosse a conoscenza di e di Solo ove si fosse anche CP_1 CP_2 indiziariamente provato che il video aveva circolato in maniera tale da non poter essere ignoto ad autore e committente di altra opera, si sarebbe potuto ipotizzare un qualche coinvolgimento dei convenuti.
Non era, peraltro, stata provata l'utilizzazione da parte di o di essendo ben CP_1 CP_2 possibile che altri avessero postato di iniziativa il filmato. Altresì infondata era da ritenersi la circostanza per cui avevano concorso nella promozione in quanto vi erano foto di archivio, e uno slideshow di trattandosi però di contenuti non privati, a CP_2 suo tempo chiunque avrebbe potuto avervi accesso. Per cui, la domanda era da respingersi.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 14/09/2023, censurando il provvedimento per 1) aver il Giudice di Parte_1 prime cure richiamato una fattispecie non attinente in alcun modo all'oggetto della causa di primo grado. Anziché pronunciarsi sulla violazione del diritto di sincronizzazione lamentata da si è concentrato sulla responsabilità del Pt_1 provider;
2) per aver elaborato una motivazione illogica, incomprensibile e pertanto sostanzialmente assente, introducendo, altresì, il tema della “giurisdizione”, che nessuna pag. 6/10 delle parti aveva sollevato;
3) aver escluso la responsabilità delle convenute, ritenendo non provata la riconducibilità del filmato a ed CP_1 CP_2
e hanno resistito al gravame, eccependo, quest'ultima, l'inammissibilità CP_2 CP_1 per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
pag. 7/10 Nel merito l'appello non appare, comunque, meritevole di accoglimento.
Infondate sono le eccezioni relative all'introduzione nel giudizio, da parte del Tribunale, di questioni mai sollevate da nessuna delle parti, in particolare quelle relative alla responsabilità dell'hosting provider e della giurisdizione del Giudice italiano.
In particolare, diversamente da quanto sostiene l'appellante, il Tribunale, dopo aver ricordato l'ambito di applicazione della legge sul diritto d'autore, aggiunge che, in un caso analogo a quello per cui è causa, è stata ravvisata la responsabilità dell'hosting provider (YouTube), che non aveva rimosso tempestivamente il filmato illecitamente comparso nei propri canali, e che la giurisdizione del Giudice di italiano verrebbe in rilevo nel caso in cui nel paese si siano per primi manifestati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito.
Come è dato notare, non solo non vi è stata alcuna lesione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ma nemmeno è ravvisabile la nullità della sentenza per mancanza/illogicità di motivazione, avendo il Tribunale ben spiegato le ragioni per le quali le domande formulate dalle erano da rigettarsi. Pt_1
In conclusione, è pur vero che il Giudice di prime cure ha incidentalmente toccato le questioni appena sopra indicate, con riferimento alla pubblicazione del video per cui è causa sulla piattaforma Youtube, ma è anche vero che tali questioni non appartenevano all'oggetto del contendere, sicché tali digressioni della motivazione non inficiano il suo nucleo fondamentale, consistito nel rilevare l'assenza della prova della riconducibilità del video de quo alla o alla con conseguente rigetto delle domande CP_1 CP_2 avanzate dall'odierna appellante.
Altresì infondata è l'eccezione con cui l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso ogni responsabilità in capo alle appellate, non essendo provata la riconducibilità ad esse del video per cui è causa.
In particolare, il Giudice avrebbe omesso di tenere in considerazione la circostanza che le odierne appellate avrebbero ammesso in giudizio di avere realizzato un audiovisivo,
pag. 8/10 che affermano essere differente da quello oggetto di causa e che, tuttavia, non è mai stato prodotto in atti.
In virtù del principio sancito dall'art. 2697 c.c., le convenute non avrebbero in alcun modo assolto all'onere probatorio sulle stesse gravante e gli assunti di controparte, di conseguenza, rimangono tali.
L'assunto è infondato.
Sebbene la giurisprudenza talvolta reputi sufficiente una prova per presunzioni della sussistenza degli elementi integranti l'illecito in questione, giungendo anche a configurare un danno in re ipsa ogni qualvolta sia violato il diritto d'autore, in ogni caso, è indispensabile la prova certa del fatto illecito generatore del danno, il cui onus incombe evidentemente sul danneggiato.
Nel caso di specie, invece, l'appellante nulla prova circa l'eventuale riconducibilità del video di cui si discute alle convenute, odierne appellante.
Non viene fornita prova della sua creazione da parte di quest'ultime o della sussistenza di un qualsiasi rapporto professionale, finalizzato proprio alla sua creazione/diffusione, tra il Sig. cui materialmente è da attribuirsi l'upload del video, e la e/o Per_1 CP_1 la CP_2
Nè, del pari, è stata provata da parte dell'appellante la corrispondenza tra il video e gli slideshow, realizzati per la nel 2004 per la presentazione dell'azienda alla propria CP_1 rete commerciale ed ai dipendenti, deputati a promuovere le vendite.
Prova il cui onere incombeva, per l'appunto, sull'appellante.
L'unica cosa di cui vi è prova è che, una volta ricevuta la diffida da parte della Pt_1 la si è subito attivata per richiedere la rimozione del video e ciò, in effetti, è CP_1 avvenuto il 9 gennaio 2017, come si rileva dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio di primo grado). CP_1
pag. 9/10 Le allegazioni poste a fondamento della domanda sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio circa la riferibilità alle convenute del video e del suo sfruttamento a fini commerciali, sicché la domanda non appare meritevole di accoglimento
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 814/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 07/07/2023, Repert.
n. 1975/2023, nel giudizio R.G. n. 1121/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.400, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/07/2025
Il Presidente Est.
dr.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
Sezione Imprese
R.G. 735/2023
Composta dai seguenti magistrati:
Dr.ssa Annalisa Gianfelice Presidente est.
Dr.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 735/2023 del ruolo generale e promossa
DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Izzo (c.f. ) PEC e Sonia Spisani (c.f. ), C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna, Via D'Azeglio n. 27, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: - Email_1
Email_2
- appellante-
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avvocati Marco Bianchi (c.f. ) e Manuela D'Angelo (c.f. C.F._3
) presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Perugia, C.F._4 Via Campo di Marte n.9, i quali dichiarano che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec: – Email_3
Email_4
-appellata- (P. VA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Spanò (c.f. ), C.F._5 giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec: Email_5
-appellata-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 814/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 07/07/2023,
Repert. n. 1975/2023, nel giudizio R.G. n. 1121/2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza n. 814/2023, pubblicata in data 7 luglio 2023 dal
Tribunale di Ancona, Giudice Dr. Pietro Merletti, notificata in data 17 luglio 2023 e per l'effetto: - accertare e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'Opera/fonogramma musicale “Heart beat” sincronizzata, riprodotta e pubblicata con l'Opera multimediale promozionale dal titolo “ ”, Parte_2 così come contestata con il presente atto e costituente violazione dei diritti di utilizzazione economica spettanti in via esclusiva alla società concludente e, quindi - inibire con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 Controparte_1
TA (MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA
, con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA P.IVA_2 Controparte_2
(MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_4 ogni ulteriore utilizzazione, nelle forme qui contestate, dell'Opera/fonogramma musicale “Heart beat” dell'esponente; - condannare in solido Controparte_1 con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) in persona del
[...] proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 Controparte_2 con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del proprio
[...]
Legale rappresentante protempore P.VA al risarcimento di tutti i danni P.IVA_4 subiti dall'attrice, nella misura di 25.000,00 Euro, o di altra somma che sarà accertata in corso di causa anche in via di equità o che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto con gli
pag. 2/10 interessi legali e la rivalutazione monetaria dall'illecito al saldo effettivo;
- ordinare la pubblicazione per estratto della emananda sentenza, a cura e spese della
[...] con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) Controparte_1 in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 [...] con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del Controparte_2 proprio Legale rappresentante protempore P.VA sui quotidiani P.IVA_4
“Corriere della Sera” e “La Repubblica” e sul periodico “TV Sorrisi e Canzoni”, ovvero su altri giornali, con fissazione del termine di cui al capoverso del precitato art.
120 c.p.c.; - disporre, ex art. 163 n. 2 LDA, a carico della Controparte_1 con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) in persona del proprio
Legale rappresentante protempore P.VA con P.IVA_2 Controparte_2 sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA la fissazione di una penale, nella P.IVA_4 misura di Euro 1.000,00 a favore dell'attrice, o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, per ogni violazione o inosservanza dell'emananda sentenza o per ogni ritardo nell'esecuzione della stessa. In via subordinata: - condannare
[...] con sede in Via Dell'industria n. 4 Treia - 62010 TA (MC) Controparte_1 in persona del proprio Legale rappresentante protempore P.VA P.IVA_2 [...] con sede in Via Ancona 22 – 62100 TA (MC) in persona del Controparte_2 proprio Legale rappresentante protempore P. VA alla rifusione P.IVA_4 dell'indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. IN VIA ISTRUTTORIA Si richiamano tutte le istanze istruttorie formulate in primo grado
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e condanna alla restituzione da parte delle convenute delle somme corrisposte da alle convenute per le spese di primo grado liquidate in sentenza pari ad € Pt_1
3.037,84 per e di € 3.037,84 per Con ogni e più ampia riserva di altro ed CP_1 CP_2 anche diversamente dedurre, articolare mezzi istruttori, indicare testi, produrre e concludere.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi.”.
pag. 3/10 Per l'appellata “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_1 reiectis, valutata preliminarmente l'ammissibilità del proposto appello da per Pt_1 quanto dedotto nel corpo del presente atto, - respingere totalmente tutte le conclusioni di merito e istruttorie rassegnate da nell'atto di appello datato 14 settembre Pt_1
2023 e per l'effetto - confermare in toto la sentenza n. 814/2023 del 7 luglio 2023 del
Tribunale di Ancona, notificata in data 17 luglio 2023; - accogliere, in ogni caso, tutte le conclusioni rassegnate da in primo grado come di seguito testualmente CP_1 riportate: - “respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice, sia in via principale che in via subordinata, per carenza di legittimazione passiva della società convenuta, oltre che per essere le stesse del tutto inammissibili, indimostrate e, comunque, totalmente infondate in fatto e in diritto oltre che improcedibili per tutti gli argomenti dedotti nel presente atto;
- In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse accertata la responsabilità di e la permanenza dell'illecito, CP_1 dichiarare la prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice per gli anni anteriori ai cinque dal momento della ricezione della diffida del 20/12/2006 limitando, in ogni caso, la quantificazione dello stesso alla somma cui si perviene utilizzando il criterio economico individuato dalla stessa parte attrice nella menzionata diffida moltiplicato per 5 anni o in altra somma minore;
- In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, e competenze professionali”. - In ogni caso con vittoria di spese, anche tecniche, e delle competenze del doppio grado di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ci si oppone a tutte le istanze istruttorie di controparte nell'atto di appello facendo riferimento a quanto già scritto nella II e nella III memoria ex art. 183 VI co. C.p.c. di primo grado. Si insiste sulle richieste ed eccezioni istruttorie come formulate negli atti di primo grado.”.
Per l'appellata “Voglia l'adito Tribunale, contrariis Controparte_2 reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa ed in forza delle prove che verranno acquisite nella fase istruttoria, - rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice, sia in via principale sia in via subordinata, per carenza di legittimazione passiva della convenuta oltre che per essere le stesse del tutto indimostrate e, Controparte_2 comunque, totalmente infondate sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico,
pag. 4/10 oltre che improcedibili;
- in via meramente subordinata e, comunque, salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità della convenuta
[...]
dichiarare la prescrizione del diritto risarcitorio della parte attrice per CP_2 gli anni anteriori ai cinque dal momento della ricezione della dif-fida 20.12.2006, limitando, in ogni caso, il risarcimento alla somma cui si perviene utilizzando il criterio economico individuato dalla stessa parte attrice in detta diffida (€uro1.550,00# + IVA / anno) moltiplicato per cinque anni o in altra minore;
- condannare parte attrice ex art.
91 c.p.c. alla refusione in favore del con-venuto delle spese e del compenso di lite, oltre
a rimborso spese generali, ad IVA e a CPA come per legge.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha rigettato tutte le domande di parte attrice volte a far accertare Parte_1
e dichiarare l'illiceità dell'utilizzazione dell'opera/fonogramma musicale “Heart beat” sincronizzata, riprodotta e pubblicata con l'opera multimediale promozionale dal titolo
”, con condanna al pagamento alle spese di lite. Parte_2
In particolare, il Tribunale rilevava che:
- era stato pubblicato su YouTube un filmato propagandistico di che aveva CP_1 utilizzato materiale a suo tempo commissionato a creativamente elaborato e CP_2 postato su YouTube da tale il quale non era stato provato lavorasse per Per_1
o per CP_2 CP_1
In ogni caso si era repentinamente attivata, chiedendo ad la rimozione CP_1 Per_1 del video;
- nel caso di specie lo screenshot (doc. 6 all. atto di citazione) versato in atti dall'attrice attestava che pochi avevano visionato, a distanza di tanti anni, il filmato, tanto che dallo stesso poteva apprezzarsi come non vi fossero nemmeno un like o un dislike, come feedback.
pag. 5/10 - l'argomento trattato non poteva, pertanto, condurre indiziariamente ai convenuti, inseriti nei credits, così, come l'attore; in caso contrario, tutte le immagini rubate a ditte e postate su YouTube si sarebbero dovute necessariamente ricondurre a quelle ditte;
- non vi era alcuna prova che il video fosse a conoscenza delle convenute, sicché le stesse, contrariamente a quanto affermato dall'attrice, non potevano essere ritenute comunque responsabili per omessa vigilanza, ovvero per non aver controllato che i loro marchi non circolassero senza autorizzazione, con la colonna sonora dell'attore, su
YouTube. La colpa, anche in vigilando, presuppone pur sempre una utilizzazione che deve essere riconducibile ai convenuti;
il che, per esempio, avrebbe abilitato senza dimostrare alcunché parte attrice a chiedere la retroversione degli utili fatti. Dal momento che a 7 anni di distanza il filmato era stato visto da 151 persone, non vi era alcuna prova che fosse a conoscenza di e di Solo ove si fosse anche CP_1 CP_2 indiziariamente provato che il video aveva circolato in maniera tale da non poter essere ignoto ad autore e committente di altra opera, si sarebbe potuto ipotizzare un qualche coinvolgimento dei convenuti.
Non era, peraltro, stata provata l'utilizzazione da parte di o di essendo ben CP_1 CP_2 possibile che altri avessero postato di iniziativa il filmato. Altresì infondata era da ritenersi la circostanza per cui avevano concorso nella promozione in quanto vi erano foto di archivio, e uno slideshow di trattandosi però di contenuti non privati, a CP_2 suo tempo chiunque avrebbe potuto avervi accesso. Per cui, la domanda era da respingersi.
Avverso la citata pronuncia ha proposto appello, con atto notificato in data 14/09/2023, censurando il provvedimento per 1) aver il Giudice di Parte_1 prime cure richiamato una fattispecie non attinente in alcun modo all'oggetto della causa di primo grado. Anziché pronunciarsi sulla violazione del diritto di sincronizzazione lamentata da si è concentrato sulla responsabilità del Pt_1 provider;
2) per aver elaborato una motivazione illogica, incomprensibile e pertanto sostanzialmente assente, introducendo, altresì, il tema della “giurisdizione”, che nessuna pag. 6/10 delle parti aveva sollevato;
3) aver escluso la responsabilità delle convenute, ritenendo non provata la riconducibilità del filmato a ed CP_1 CP_2
e hanno resistito al gravame, eccependo, quest'ultima, l'inammissibilità CP_2 CP_1 per violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che l'atto di gravame contiene argomentazioni atte a confutare quanto ritenuto in prime cure rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda. È infatti da escludere che la riforma abbia trasformato l'appello da gravame a motivi illimitati, in impugnazione a critica vincolata, atteso che i possibili motivi di censura non vengono limitati a specifici errores in procedendo o in iudicando. La parte appellante ha del resto censurato l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice, indicando con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso, prospettando una propria alternativa ricostruzione fattuale e proponendo essa stessa un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado. Il requisito della specificità dei motivi di impugnazione è quindi da ritenersi (nella fattispecie) rispettato, atteso che alle (non scindibili) argomentazioni della sentenza impugnata sono state contrapposte le puntuali allegazioni dell'appellante, finalizzate ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime. Per quanto sopra, deve dunque ritenersi che l'atto di appello in esame contiene tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione, con conseguente ammissibilità del gravame.
Va altresì disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (come inserito dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in l. 7 agosto 2012, n. 134), dal momento che l'atto contiene argomentazioni difensive che introducono in giudizio questioni giuridiche di obiettiva controvertibilità, in riferimento alla quali, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla fondatezza in concreto del gravame, non sembra potersi parlare aprioristicamente di “non ragionevole probabilità” di accoglimento dell'appello.
pag. 7/10 Nel merito l'appello non appare, comunque, meritevole di accoglimento.
Infondate sono le eccezioni relative all'introduzione nel giudizio, da parte del Tribunale, di questioni mai sollevate da nessuna delle parti, in particolare quelle relative alla responsabilità dell'hosting provider e della giurisdizione del Giudice italiano.
In particolare, diversamente da quanto sostiene l'appellante, il Tribunale, dopo aver ricordato l'ambito di applicazione della legge sul diritto d'autore, aggiunge che, in un caso analogo a quello per cui è causa, è stata ravvisata la responsabilità dell'hosting provider (YouTube), che non aveva rimosso tempestivamente il filmato illecitamente comparso nei propri canali, e che la giurisdizione del Giudice di italiano verrebbe in rilevo nel caso in cui nel paese si siano per primi manifestati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito.
Come è dato notare, non solo non vi è stata alcuna lesione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato ma nemmeno è ravvisabile la nullità della sentenza per mancanza/illogicità di motivazione, avendo il Tribunale ben spiegato le ragioni per le quali le domande formulate dalle erano da rigettarsi. Pt_1
In conclusione, è pur vero che il Giudice di prime cure ha incidentalmente toccato le questioni appena sopra indicate, con riferimento alla pubblicazione del video per cui è causa sulla piattaforma Youtube, ma è anche vero che tali questioni non appartenevano all'oggetto del contendere, sicché tali digressioni della motivazione non inficiano il suo nucleo fondamentale, consistito nel rilevare l'assenza della prova della riconducibilità del video de quo alla o alla con conseguente rigetto delle domande CP_1 CP_2 avanzate dall'odierna appellante.
Altresì infondata è l'eccezione con cui l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente escluso ogni responsabilità in capo alle appellate, non essendo provata la riconducibilità ad esse del video per cui è causa.
In particolare, il Giudice avrebbe omesso di tenere in considerazione la circostanza che le odierne appellate avrebbero ammesso in giudizio di avere realizzato un audiovisivo,
pag. 8/10 che affermano essere differente da quello oggetto di causa e che, tuttavia, non è mai stato prodotto in atti.
In virtù del principio sancito dall'art. 2697 c.c., le convenute non avrebbero in alcun modo assolto all'onere probatorio sulle stesse gravante e gli assunti di controparte, di conseguenza, rimangono tali.
L'assunto è infondato.
Sebbene la giurisprudenza talvolta reputi sufficiente una prova per presunzioni della sussistenza degli elementi integranti l'illecito in questione, giungendo anche a configurare un danno in re ipsa ogni qualvolta sia violato il diritto d'autore, in ogni caso, è indispensabile la prova certa del fatto illecito generatore del danno, il cui onus incombe evidentemente sul danneggiato.
Nel caso di specie, invece, l'appellante nulla prova circa l'eventuale riconducibilità del video di cui si discute alle convenute, odierne appellante.
Non viene fornita prova della sua creazione da parte di quest'ultime o della sussistenza di un qualsiasi rapporto professionale, finalizzato proprio alla sua creazione/diffusione, tra il Sig. cui materialmente è da attribuirsi l'upload del video, e la e/o Per_1 CP_1 la CP_2
Nè, del pari, è stata provata da parte dell'appellante la corrispondenza tra il video e gli slideshow, realizzati per la nel 2004 per la presentazione dell'azienda alla propria CP_1 rete commerciale ed ai dipendenti, deputati a promuovere le vendite.
Prova il cui onere incombeva, per l'appunto, sull'appellante.
L'unica cosa di cui vi è prova è che, una volta ricevuta la diffida da parte della Pt_1 la si è subito attivata per richiedere la rimozione del video e ciò, in effetti, è CP_1 avvenuto il 9 gennaio 2017, come si rileva dalla documentazione in atti (cfr. doc. n. 4 allegato alla comparsa di costituzione di nel giudizio di primo grado). CP_1
pag. 9/10 Le allegazioni poste a fondamento della domanda sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio circa la riferibilità alle convenute del video e del suo sfruttamento a fini commerciali, sicché la domanda non appare meritevole di accoglimento
Le conclusioni raggiunte impongono il rigetto integrale dell'appello.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 814/2023 Tribunale di Ancona, pubblicata il 07/07/2023, Repert.
n. 1975/2023, nel giudizio R.G. n. 1121/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle parti appellate delle spese di lite, liquidate nella misura di € 3.400, oltre spese forfettarie nella misura del 15%,
IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 03/07/2025
Il Presidente Est.
dr.ssa Annalisa Gianfelice
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