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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5745 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice nella causa iscritta al n.r.g. 9648/2025, promossa da:
nata in [...] il [...]; Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FAPPANI CLAUDIA
RICORRENTE contro
nato in [...] il [...]; CP_1 con il patrocinio dell'Avv. PISTOIA FRANCESCO RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A P A R Z I A L E ( ai sensi dell'art. 473-bis.22 co. 4 c.p.c. )
1. e contraevano matrimonio in Albania il 6.9.13. Parte_1 CP_1
La ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge. Il resistente si è costituito in giudizio. Il Pubblico Ministero è intervenuto, mediante l'apertura della visibilità del fascicolo.
A seguito dell'udienza del 9.12.25, con ordinanza del 12.12.25 il giudice ha adottato i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse delle parti;
stante la loro richiesta, ha altresì rimesso la causa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status.
2. Il Collegio rende la presente pronuncia esclusivamente sul vincolo matrimoniale, rinviando per ogni altra decisione al prosieguo del procedimento.
Visto il tenore degli atti di parte e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, da cui può ricavarsi l'intollerabilità della convivenza e/o il grave pregiudizio per l'educazione della prole, devono ritenersi sussistenti i requisiti che consentono di dichiarare la separazione ai sensi dell'art. 151 c.c.
Cass. n. 16698/20 ha infatti ben chiarito il concetto di intollerabilità della convivenza: «In tema di
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separazione personale dei coniugi, la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrere di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale».
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, con sentenza parziale: pronuncia la separazione personale dei coniugi:
nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio in Albania il 6.9.13; dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria della causa;
rinvia la liquidazione delle spese di lite alla sentenza definitiva;
manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Castelcovati.
Brescia, 18/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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