Ordinanza cautelare 28 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 28/04/2022, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00362/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 362 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luigi Leonardo Covella in Lecce, viale M. De Pietro;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di accertamento definitivo del credito di € 121.103,84 oltre interessi, prot.-OMISSIS-, emesso da AG.E.A. il 18.1.2022 e notificato il 21.1.2022, per indebita percezione di contributi comunitari finanziari all’agricoltura in relazione alla Domanda Unica campagne 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, con disposizione di recupero e di annullamento dei titoli assegnati della Riserva Nazionale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Bruno;
Considerata, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, l’insussistenza del necessario fumus boni iuris del ricorso, atteso che, da un lato, l’impugnato provvedimento di AG.E.A. di accertamento definitivo del credito, di annullamento dei titoli della Riserva Nazionale e di recupero delle somme erogate non si basa solo sulla richiesta di rinvio a giudizio del ricorrente nell’ambito del procedimento penale pendente avanti al Tribunale di Brindisi per il delitto di cui all’art. 640 bis c.p., ma anche sul rapporto informativo e relativi allegati trasmessi dalla Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico all’AG.E.A., che li ha autonomamente valutati, e, dall’altro lato, non sembra potersi ravvisare nella valutazione discrezionale operata in proposito dalla P.A. resistente - che, nel caso di specie, ha ritenuto (correttamente) applicabile la clausola di elusione di cui all’art. 30 del Reg. CE n. 73/2009 - alcuna manifesta illogicità, erroneità o violazione della normativa U.E. in materia.
Peraltro, il pronto recupero dell’indebito comunitario erogato appare doveroso per AG.E.A., mentre il sequestro preventivo per equivalente disposto dal G.I.P. del Tribunale di Brindisi nel 2019 non sembra garantire del tutto la P.A..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.