Decreto cautelare 23 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Sentenza 8 marzo 2024
Ordinanza cautelare 4 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 14/02/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01224/2025REG.PROV.COLL.
N. 06823/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6823 del 2024, proposto da
OL CI, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Murroni, Angela Serra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00196/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Si controverte su un concorso pubblico per il reclutamento di 40 dirigenti da impiegare presso gli uffici della Regione Sardegna.
Alcuni concorrenti, dopo essere stati esclusi in seguito al mancato superamento della procedura preselettiva, hanno impugnato l’intera procedura concorsuale davanti al TAR Sardegna.
2. Il Tar adìto, con la sentenza qui gravata, ha rigettato il gravame per le ragioni di seguito indicate:
a) il direttore generale era senz’altro competente ad adottare il bando di indizione del concorso in questione;
b) il dovere di astensione del direttore generale è stato adeguatamente e puntualmente gestito sulla base della normativa vigente (il direttore ha infatti tempestivamente comunicato, ai competenti uffici regionali, la presenza di un procedimento penale a suo carico);
c) la mancata pubblicazione dei quesiti predisposti, dal cui novero sarebbero poi stati estratti quelli specificamente oggetto della prova preselettiva, non ha alterato la par condicio tra i partecipanti. In ogni caso la mancata pubblicazione di tale “banca dei quesiti” corrisponde a criteri maggiormente meritocratici;
d) la commissione di concorso ha operato sufficienti controlli in merito allo svolgimento della prova preselettiva che, a norma di legge, è stata correttamente gestita con l’ausilio di una società esterna. Nessuna violazione delle competenze della commissione di concorso si è dunque registrata a tale specifico riguardo;
e) le prove si sono regolarmente svolte senza alcuna anomalia nella somministrazione delle singole prove ai relativi candidati. Ciò anche con riferimento al principio della segretezza;
f) la previsione di una soglia di sbarramento è ritenuta ammissibile dalla prevalente giurisprudenza;
g) la circostanza che le prove preselettive si siano tenute in orari differenti durante la stessa giornata non costituisce motivo di irregolarità dell’intera procedura, atteso che la contestualità delle prove non costituisce principio da osservare in via assoluta allorché emergano particolari esigenze di natura organizzativa (per lo più legate all’elevato numero di partecipanti).
3. La sentenza di primo grado ha formato oggetto di appello per erroneità nella parte in cui non sarebbe stato considerato che:
3.1. La competenza ad indire la procedura concorsuale in contestazione sarebbe stata del dirigente di seconda fascia e non del dirigente di prima fascia;
3.2. L’obbligo di astensione dalla attività amministrativa, ivi ricompresa l’indizione della suddetta procedura concorsuale, non sarebbe stato correttamente osservato dal direttore regionale il quale sarebbe stato in plurime occasioni sottoposto a indagini;
3.3. L’obbligo di predisporre e pubblicare la “banca dei quesiti”, in vista della prova preseletttiva, sarebbe stato violato benché chiaramente disposto dalla deliberazione di giunta regionale in data 8 luglio 2009;
3.4. Sarebbe stata violata la par condicio competitorum laddove sarebbero stati somministrati, in più sessioni, 11 quesiti identici su 40;
3.5. Le attribuzioni della commissione di concorso sarebbero state violate dal momento che la gestione delle prove preselettive sarebbe stata integralmente affidata alla società esterna incaricata di predisporre e somministrare i quiz della stessa prove preselettiva. Il tutto senza un adeguato controllo ad opera della commissione di concorso la quale non avrebbe neppure svolto la doverosa opera di validazione dei quiz;
3.6. Vi sarebbe stata violazione della par condicio e degli obblighi di trasparenza nella parte in cui non sarebbero stati predisposti, in occasione della prova preselettiva, quattro quesiti per ciascuna della 10 materie oggetto della prova stessa (in particolare: su alcune materie come diritto amministrativo sarebbero stati somministrati 6 quesiti mentre su altre come diritto del lavoro un quesito soltanto);
3.7. Inoltre vi sarebbe stata violazione e falsa applicazione del bando di concorso con riferimento alla soglia di sbarramento, prevista per 200 candidati e non con riferimento ad un punteggio minimo;
3.8. Si sarebbe registrata la violazione del principio di contestualità delle prove, e ciò dal momento che il test preselettivo è stato organizzato su due sessioni (mattina e pomeriggio);
3.9. Infine si ripercorrono, nella sostanza, le censure dei motivi aggiunti e, in particolare: a) identità dei quesiti somministrati; b) violazione delle prerogative della commissione di concorso (la quale sarebbe stata sostanzialmente assente in ordine alla preparazione ed allo svolgimento della prova preselettiva); c) la società SELEXI, incaricata di organizzare e predisporre la prova preselettiva, avrebbe esorbitato dai propri poteri, violando tra l’altro la distribuzione percentuale dei quesiti.
4. Si è costituita anche nel presente grado l’appellata amministrazione regionale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2025 le parti hanno rassegnato le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, con il primo motivo di appello si lamenta che il direttore generale sarebbe stato incompetente ad adottare il bando di concorso in questione. La competenza sarebbe del dirigente di seconda fascia preposto al servizio, laddove al dirigente di prima fascia competerebbero unicamente compiti di coordinamento dei servizi ad esso affidati. Osserva al riguardo il collegio che:
6.1. Come pure evidenziato nella sentenza n. 8460 del 22 ottobre 2024 di questa stessa sezione (riguardante la stessa vicenda concorsuale) la normativa regionale di riferimento (art. 24 della legge regionale n. 31 del 1998) afferma che l’attuazione dei piani e dei programmi è affidata “di norma” ai direttori dei servizi. Con ciò si vuole dire che simili compiti di attuazione delle direttive (nel caso di specie, quelle sul piano di reclutamento di figure dirigenziali) non sono affidati “sempre” ai dirigenti di seconda fascia ma soltanto “in linea generale” o ancor meglio “tendenziale”, salva la sussistenza di particolari circostanze le quali suggeriscano che simili compiti di gestione siano in qualche misura “trattenuti” in capo all’ufficio ossia ai dirigenti generali di prima fascia. In questo senso la ripartizione di compiti tra dirigenti generali e dirigenti di seconda fascia non è così rigida come preteso dagli appellanti.
6.2. Inoltre, le richiamate disposizioni regionali vanno lette in uno con la normativa statale sul pubblico impiego di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001, c.d. Testo unico sul pubblico impiego (successivo alla ridetta normativa regionale del 1998 ed espressamente applicabile anche alle Regioni ai sensi dell’art. 1, comma 2, in esso contenuto). Ebbene l’art. 16, comma 1, lettera d), del predetto Testo unico prevede proprio che anche i dirigenti generali possano adottare “atti e … provvedimenti amministrativi” quali quelli di specie (bandi di concorso).
6.3. Va anche considerato che ai sensi dell’art. 21, comma 2, della stessa legge regionale n. 31 del 1998, in ciascuna struttura organizzativa (nel caso di specie corrispondente alla “Direzione generale del personale”) “il dirigente preposto alla struttura di più elevato livello è … sovraordinato al dirigente preposto a quella di livello inferiore”. Ne consegue che il direttore generale della relativa struttura potrà discrezionalmente e ragionevolmente fare uso dei propri poteri organizzativi onde stabilire se taluni atti generali di un certo rilievo e di una certa strategica importanza (proprio come quello qui in contestazione: bando pubblico per il reclutamento di dirigenti regionali) debbano essere direttamente adottati dai medesimi direttori generali.
6.4. In tale linea di ragionamento, non è un caso che la più rigorosa ripartizione di competenze è stata concepita tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione amministrativa e non piuttosto tra organi (peraltro gerarchicamente organizzati e strutturati) facenti capo allo stesso livello di gestione amministrativa.
6.5. A riprova di quanto sinora affermato depone anche la previsione di cui alla tabella allegata al decreto assessorile del 15 maggio 2020 secondo cui, mentre al direttore generale del personale è affidato il compito di adottare atti “a carattere generale” (nel cui novero senz’altro vanno ricompresi i bandi di concorso), al dirigente del servizio concorsi, se da un lato è riservata la “indizione” dei bandi di concorso più in generale, è altresì affidato dall’altro lato lo “svolgimento” (e non anche la più specifica indizione”) delle “procedure concorsuali per la dirigenza”. Con ciò si vuole dire che, ai sensi di tale specifica previsione regolamentare regionale il dirigente del servizio concorsi potrebbe occuparsi delle sole fasi di preparazione ed istruttoria dei concorsi per la dirigenza, non anche della indizione del relativo bando, che in quanto atto generale andrebbe ricondotto alle più ampie competenze del direttore generale del personale.
6.6. Alla luce di quanto sopra evidenziato, il primo motivo di appello è infondato.
7. Con il secondo motivo di appello si lamenta che l’obbligo di astensione dalla attività amministrativa di cui al Codice di Comportamento del Personale della Regione Sardegna, ivi ricompresa l’indizione della suddetta procedura concorsuale, non sarebbe stato correttamente osservato dal direttore regionale il quale sarebbe stato in plurime occasioni sottoposto a indagini di carattere penale. Osserva al riguardo il collegio che:
7.1. Questa la analitica motivazione del giudice di primo grado: a) il bando di concorso è stato firmato dal direttore generale in data 10 gennaio 2023; b) il successivo 19 aprile 2023 lo stesso direttore ha avuto notizia, dalla Procura della Repubblica di Cagliari, circa la conclusione delle indagini preliminari in qualità di indagata (per reati legati a precedenti procedure concorsuali); c) sino a quella stessa data non risulta che il segreto che copre gli atti di indagini fosse già venuto meno; d) pertanto, è presumibile che il direttore fosse venuto a conoscenza di tali indagini proprio con il citato atto della Procura del 19 aprile 2023; e) in data 20 aprile 2023, ossia il giorno dopo, l’interessata ha immediatamente informato gli organi regionali competenti in materia di rotazione degli incarichi, astensione e confitto di interessi; f) di qui la correttezza del proprio operato da parte del suddetto direttore generale;
7.2. Questa invece la contestazione da parte della difesa di parte appellante la quale si limita genericamente ad affermare che: “In più occasioni, la Direttrice Generale, … era stata sottoposta ad indagini da parte degli organi inquirenti, che avevano disposto il sequestro di documenti relativi a tali concorsi, e tali fatti erano stati ampiamente riportati dalla stampa locale” (pag. 7 atto di appello introduttivo). Il tutto senza specificare in cosa consistessero tali procedimenti penali e, soprattutto, quale sorte i medesimi avessero seguito;
7.3. Evidente la inconsistenza e la genericità del tenore di tale specifica censura e dunque la sua integrale inammissibilità per omessa osservanza delle condizioni di cui all’art. 64, comma 1, c.p.a. (per mancata allegazione di più seri e circostanziati elementi di prova);
7.4. Da quanto sopra riportato deriva come detto l’inammissibilità della censura stessa.
8. Con il terzo motivo di appello si lamenta che l’obbligo di predisporre e pubblicare la “banca dei quesiti”, in vista della prova preseletttiva, sarebbe stato violato benché chiaramente disposto dalla deliberazione di giunta regionale in data 8 luglio 2009. Osserva al riguardo il collegio che, come pure evidenziato nella sentenza n. 8460 del 22 ottobre 2024 di questa stessa sezione, si lamenta in sostanza che la prova preselettiva mediante preventiva pubblicazione della c.d. “banca dei quesiti” sarebbe stata sostituita dal metodo dei “quesiti estratti” il giorno stesso della prova, dunque senza previa pubblicazione dei medesimi. Tanto, in dispregio al principio del legittimo affidamento che i candidati avevano incolpevolmente maturato in ordine al primo metodo (quesiti previamente pubblicati). Inoltre la delibera di giunta regionale del 13 luglio 2023, con cui si annullava (a procedura concorsuale ormai avviata) la delibera di giunta regionale dell’8 luglio 2009, recante proprio l’indicazione del suddetto metodo della “banca dei quesiti” previamente pubblicata (art. 3 della suddetta delibera del 2009), non poteva essere applicata dalla amministrazione in quanto normativa sopravvenuta rispetto al concorso ormai avviato.
8.1. Il Collegio osserva al riguardo che:
a) la pubblicazione preventiva della “banca dei quesiti” non è stata in effetti prevista dal decreto direttoriale in data 10 gennaio 2023, recante indizione del concorso pubblico di cui in questa sede si controverte;
b) benché un simile passaggio sia effettivamente previsto dalla delibera di giunta regionale dell’8 luglio 2009 (art. 3), va tuttavia osservato come sia successivamente intervenuta la citata direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione la quale afferma al punto II.4. che: “La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione. Da questo punto di vista, per esempio, lo svolgimento della preselezione sulla base di domande a risposta multipla, estratte da una banca dati di domande preventivamente pubblicate con l’indicazione delle risposte esatte, privilegia i candidati che hanno il tempo di svolgere uno studio mnemonico, che non necessariamente corrispondono a quelli più preparati e più capaci”;
c) dunque, secondo quanto stabilito dalla citata direttiva n. 3/2018, mentre la mancata pubblicazione dei test di preselezione (e dunque la relativa estrazione delle domande a risposta multipla il giorno della prova stessa) premia coloro che siano effettivamente e approfonditamente preparati sulle singole materie del concorso, la previa pubblicazione della “banca dei quesiti” con relativa indicazione delle risposte esatte privilegia uno studio meramente o comunque prevalentemente mnemonico delle materie di esame;
d) in altre parole il primo metodo (quiz estratto il giorno della prova senza pubblicazione preventiva della “gamma dei quiz”) è ritenuto maggiormente meritocratico rispetto al primo (pubblicazione preventiva della suddetta “gamma dei quiz” da estrarre poi il giorno della prova);
e) con il decreto direttoriale del 10 gennaio 2023 è stato dato seguito a questo specifico indirizzo del 2018 rispetto a quello regionale del 2009.
8.2. In disparte ogni considerazione circa il sopravvenuto annullamento della delibera di giunta regionale dell’8 luglio 2009 ad opera della delibera di giunta del 13 luglio 2023, il primo atto era da ritenersi ormai già ampiamente superato, almeno quanto alla previsione di cui al ridetto art. 3 della delibera in data 8 luglio 2009, per effetto della citata direttiva di funzione pubblica n. 3/2018. Ed infatti, sul piano del sistema delle fonti del diritto:
- la suddetta direttiva è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 5.2., del decreto legislativo n. 165 del 2001, a norma del quale “Il Dipartimento della funzione pubblica … elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale”;
- tale disposizione di normazione primaria è stata introdotta dall’art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sul quale è stata acquisita a sua volta l’intesa con la Conferenza Stato Regioni di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997;
- tale quadro normativo, imperniato su un sistema di intese a livello di normativa primaria (decreto legislativo n. 175 del 2017 che ha modificato il decreto legislativo n. 165 del 2001) e di accordi a livello di normativa secondaria (tra cui le linee guida di cui alla direttiva n. 3 del 24 aprile 2018) è stato peraltro ritenuto costituzionalmente compatibile, con il meccanismo di riparto delle rispettive competenze legislative di Stato e Regioni, con sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25 novembre 2016 la quale ha in sintesi avuto modo di affermare che trattasi di “fenomeni sociali complessi” i quali coinvolgono “interessi distinti «che ben possono ripartirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Regioni» (sentenza n. 278 del 2010), corrispondenti alle diverse materie coinvolte”. Dinanzi a simili “intrecci di competenze” non va applicato il criterio della “materia prevalente” ma, piuttosto, quello della “concorrenza di competenze” che trova soluzione, a sua volta, mediante strumenti di leale collaborazione non deboli (come i pareri delle Conferenza unificata o Stato Regioni) ma forti come l’intesa o l’accordo normativo (proprio quale quello di specie);
- le stesse linee guida di cui alla direttiva n. 3/2018 si applicano dunque anche alle regioni a statuto speciale dal momento che l’accordo è stato raggiunto in sede di Conferenza Unificata (organismo questo di cui anche le stesse regioni a statuto speciale fanno parte a pieno titolo). Del resto, la stessa direttiva afferma che: “Sono fatte salve le specifiche norme in materia di requisiti per l’accesso e le procedure previste dalle leggi delle Regioni a statuto speciale e le Province autonome”. Con ciò si vuole dire che, poiché la disciplina sulla pubblicazione preventiva della “banca dei quesiti” era stata introdotta con delibera di giunta regionale (quella ossia in data 8 luglio 2009) e non con legge regionale di carattere primario, va da sé che il direttore regionale era tenuto all’applicazione della stessa direttiva n. 3 del 2018 che, sul punto specifico (pubblicazione dei quesiti preventivi), aveva ormai superato quanto a tal fine previsto dalla delibera regionale in data 8 luglio 2009.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non rileva dunque l’annullamento della delibera regionale in data 8 luglio 2009 ad opera della delibera regionale in data 13 luglio 2023 ma, piuttosto, il sostanziale superamento della prima di esse (quanto ovviamente alla previsione di cui all’art. 3 sulla preventiva pubblicazione della “banca dei quesiti”) da parte della direttiva funzione pubblica n. 3/2018 (adottata previo accordo in Conferenza Unificata).
8.3. Pertanto:
- nessuna violazione del legittimo affidamento si è registrata in capo ai singoli concorrenti, dato che le regole sulla pubblicazione preventiva erano già mutate con la direttiva n. 3/2018 e la successiva determinazione regionale in data 10 gennaio 2023 ha solo concretizzato e cristallizzato tali regole di rango superiore. In altre parole, la delibera di giunta regionale del 13 luglio 2023, con cui sono state formalmente annullate le disposizioni di cui alla delibera della stessa giunta in data 8 luglio 2009 (ivi ricompreso il ridetto art. 3 sulla preventiva pubblicazione della “banca dei quesiti”), non ha aggiunto alcunché rispetto a quanto già ampiamente stabilito circa la mancata pubblicazione preventiva della “banca dei quesiti”;
- ed ancora, nessuna violazione del principio che vieta il mutamento delle regole concorsuali durante la relativa procedura si è parimenti registrato, atteso che tale mutamento (sempre per quanto attiene alla preventiva pubblicazione della “banca dei quesiti” di cui all’art. 3) era già avvenuto come detto con direttiva di funzione pubblica n. 3/2018, con pieno recepimento delle medesime nel citato decreto dirigenziale regionale del 10 gennaio 2023 ossia a partire dalla indizione e dunque dal momento originario della medesima procedura concorsuale.
8.4. Ne consegue la piena legittimità dell’operato direttoriale che, con determinazione in data 10 gennaio 2023 di indizione del concorso pubblico in questione, ha correttamente ritenuto di non procedere alla preventiva pubblicazione della c.d. “banca dei quesiti”.
8.5. Alla luce di quanto osservato, anche tale motivo di appello è infondato.
9. Con il quarto motivo di appello si lamenta che sarebbe stata violata la par condicio competitorum laddove sarebbero stati somministrati, in più sessioni, 11 quesiti identici su 40. La censura si appalesa generica e dunque inammissibile in quanto non viene specificato di quali quesiti si tratti e per quali ragioni vi sarebbe identità. Si veda in tal senso anche la memoria difensiva in data 2 gennaio 2025 ove ci si limita ad affermare, con enunciazione piuttosto ellittica, che “moltissimi quesiti erano identici” (pag. 10 della suddetta memoria). Di qui il suo rigetto a cagione della ridetta genericità del motivo.
10. Con il quinto motivo di appello si lamenta, in sostanza, la violazione dell’art. 19 d.P.R. n. 272 del 2004 (regolamento per l’accesso alla qualifica dirigenziale) in quanto la società esterna incaricata di predisporre i quesiti per la prova preselettiva non si sarebbe limitata a fornire un mero “ausilio” alla commissione di concorso, la quale avrebbe dal canto suo omesso di svolgere la doverosa vigilanza sulla correttezza della relativa procedura di preselezione dei candidati da ammettere alle prove scritte. La redazione dei quesiti spettava poi comunque alla commissione e giammai avrebbe potuto essere affidata alla suddetta società esterna.
10.1. Osserva al riguardo il Collegio che, come pure evidenziato nella citata sentenza di questa sezione n. 8460 del 2024, il richiamato art. 19 (dedicato alle prove preselettive) del d.P.R. n. 272 del 24 settembre 2004 (Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente) stabilisce al quinto ed ultimo periodo che: “La prova preselettiva può essere gestita con l'ausilio di società specializzate”. La disposizione non specifica che debba trattarsi di mero “ausilio organizzativo” e non anche di “ausilio funzionale”. Ora, considerato che il precedente quarto periodo stabilisce che “La predisposizione dei test preselettivi può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati”, va da sé che il suddetto ausilio ben può riferirsi ai profili non solo meramente “organizzativi” (gestione operativa della prova, preparazione della fase logistica, etc.) ma anche strettamente “funzionali” (predisposizione per l’appunto dei test nonché la loro connessa supervisione, somministrazione e correzione).
10.2. Né si potrebbe ritenere che la predisposizione dei quiz debba essere circoscritta a test di natura psicoattitudinale (cfr. pag. 26 atto di appello introduttivo), non essendo rinvenibile una siffatta limitazione dalla lettera della citata disposizione di cui al comma 1, quarto periodo, dell’art. 19 del d.P.R. n. 272 del 2005, la quale si riferisce in generale ad ogni tipo di “test preselettivo”, dunque anche di quelli preordinare ad appurare la preparazione dei candidati nelle materie oggetto di concorso.
10.3. Inoltre la commissione di concorso, da quanto si evince dalla lettura del verbale n. 1 del 17 luglio 2023 (data di insediamento della commissione) risulta avere fatto corretto uso dei propri poteri di definizione dei criteri di svolgimento e di valutazione della prova (anche) preselettiva. E ciò dal momento che, come si evince dal suddetto verbale (cfr. pagg. 5 – 8), dietro proposta del rappresentante della società incaricata di gestire la suddetta prova (ivi ricompresa la predisposizione dei test) sono state definite: modalità tecniche ed operative relative allo svolgimento della prova di esame; in termini sostanziali, criteri per il corretto bilanciamento dei quesiti da somministrare in funzione delle materie oggetto del concorso; modalità di redazione e di conservazione dei quesiti stessi in vista della prova.
10.4. Ne consegue che la commissione ha correttamente esercitato i propri poteri organizzativi e funzionali relativi anche a tale prova di esame (test preselettivi). Né, d’altra parte, la difesa di parte appellante ha evidenziato eventuali anomalie o disfunzioni organizzative e procedurali nello svolgimento delle prove oppure la erronea elaborazione dei quesiti e delle relative risposte. Si lamenta in altre parole che la commissione di concorso avrebbe perso il “controllo” sulla elaborazione dei quesiti ma non si ha nessuna prova che tali quesiti non abbiano pregio tecnico, né che si sia registrata alcuna violazione del principio di segretezza. Entro questi precisi termini la censura si rivela altresì genericamente formulata.
10.5. Quanto infine alla lamentata omessa “validazione” dei quesiti delle prove preselettive, da parte della commissione di concorso, osserva il collegio come una tale mancanza non integri gli estremi di una violazione suscettibile di inficiare la legittimità della procedura selettiva per cui è causa posto che, allo stato, non vi sono specifiche prescrizioni normative o regolamentari (e neppure del bando di concorso di cui si discute) che impongano l'assolvimento di un tale obbligo. Invero, occorre evidenziare come l'attività di c.d. “validazione” costituisca una mera prassi amministrativa o, al più, rientri nel novero delle best practice praticate a livello sovranazionale (in particolare negli ordinamenti di common law ) e, pertanto, il suo mancato svolgimento non può costituire un valido parametro di legittimità dell'operato dell'amministrazione regionale in questa sede appellata;
10.6. Alla luce di quanto sopra osservato, anche tale motivo di appello si rivela dunque infondato.
11. Con il sesto motivo si lamenta lo “sbilanciamento” nella somministrazione dei 40 quesiti (in sostanza non sarebbero stati predisposti 4 quesiti per ciascuna delle 10 materie oggetto della prova) ma una simile rigorosa ripartizione delle domande per materia non era espressamente prevista dall’art. 9 del bando di concorso, dedicato per l’appunto alla prova preselettiva, il quale poneva quale unico limite alla ripartizione il fatto che dei “complessivi 60 quesiti a risposta multipla … almeno 20 [dovevano essere] volti alla verifica delle abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento e la restante parte volti alla verifica della conoscenza delle materie oggetto della prima prova scritta di cui all’art. 10”. Pertanto: 20 quesiti dovevano essere dedicati a risolvere problemi di logica e di matematica, mentre gli altri 40 sulle materie della prova scritta. Su questi restanti 40 non veniva tuttavia imposta alcuna ulteriore ripartizione interna (soprattutto in termini di rigorosa percentuale fissa ed eguale per tutte le materie), potendo dunque essere tale scelta rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione. Discrezionalità che tuttavia non è stata contestata in termini di manifesta illogicità e irragionevolezza dalla difesa di parte appellante (del resto, è d’uopo che in un concorso per dirigenti pubblici sia previsto un maggior numero di quesiti per alcune materie “caratterizzanti” quali la contabilità di Stato e il diritto amministrativo, il quale ricopre peraltro più ambiti materiali che vanno dal procedimento amministrativo sino ai contratti della pubblica amministrazione). Per tutte le ragioni sopra evidenziate, anche tale motivo di appello deve dunque essere rigettato.
12. Con il settimo motivo di appello si lamenta la violazione e falsa applicazione del bando di concorso con riferimento alla “soglia di sbarramento”, prevista per 200 candidati e non con riferimento ad un punteggio minimo. La censura è generica in quanto riportata unicamente nell’epigrafe del “Motivo IV” di cui alla pag. 14 dell’atto di appello introduttivo ma non altrimenti sviluppata nel prosieguo dell’atto difensivo mediante dimostrazione di quali specifiche disposizioni del bando di concorso oppure di quali principi giurisprudenziali o normativi sarebbero vi sarebbe stata violazione. Di qui la genericità e dunque l’inammissibilità della specifica censura.
13. Con l’ottavo motivo di appello si lamenta la violazione del principio di contestualità delle prove, e ciò dal momento che il test preselettivo è stato organizzato su due sessioni (mattina e pomeriggio). Osserva al riguardo il collegio che, al netto di ogni considerazione circa la possibilità di “spalmare” tali particolari prove di concorso (test preselettivi) su più sessioni ove ciò sia imposto da ragioni di natura strettamente organizzativa (elevato numero di partecipanti), quel che rileva ai fini del decidere è che la difesa di parte appellante si è limitata ad affermare che: “le domande somministrate nella sessione mattutina erano in larga parte identiche a quelle della sessione pomeridiana” (pag. 19 atto di appello). Ed ancora che sarebbero stati somministrati “ai candidati compiti in gran parte identici” (pag. 20 atto di appello). Il tutto senza mai specificare, in ogni caso, quali e quanti sarebbero stati tali identici quesiti. Di qui la inevitabile genericità e dunque inammissibilità della specifica censura per omessa allegazione di più seri e circostanziati elementi di prova (art. 64, comma 1, c.p.a.). Quanto infine alla contestazione della domanda n. 32, riguardante il “Manuale dei principi e delle regole di contabilità economica della regione autonoma della Sardegna” (cfr. memoria della difesa di parte appellante in data 13 gennaio 2025), trattasi di pubblicazione ordinariamente scaricabile dal sito ufficiale della stessa regione proprio in quanto detto manuale è stato adottato con delibera regionale n. 18 del 20 aprile 2009. Anche in questo caso, pertanto, nessuna violazione della par condicio si è potuta perpetrare. Per tutte le ragioni sopra esposte, anche tale censura deve pertanto nel complesso essere rigettata.
14. Quanto infine all’ultimo motivo di appello, con cui si ripercorrono nella sostanza le censure dei motivi aggiunti proposti in primo grado, osserva il collegio che:
14.1. Quanto alla ritenuta identità dei quesiti somministrati si veda il paragrafo 13 della presente decisione;
14.2. Quanto alla ritenuta violazione delle prerogative della commissione di concorso (la quale sarebbe stata sostanzialmente assente in ordine alla preparazione ed allo svolgimento della prova preselettiva) si veda quanto affermato al paragrafo 10 della presente decisione;
14.3. Quanto infine al fatto che la società SELEXI, incaricata di organizzare e predisporre la prova preselettiva, avrebbe esorbitato dai propri poteri, violando tra l’altro la distribuzione percentuale dei quesiti, oltre al citato paragrafo 10 si veda il paragrafo 11 della presente decisione;
14.4. Da quanto detto consegue il rigetto, altresì, di tale specifico motivo di appello.
15. In conclusione il ricorso in appello è infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese di lite, da quantificare nella complessiva somma di euro 3.000 (tremila/00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Valerio Perotti, Presidente FF
Stefano Fantini, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Valerio Perotti |
IL SEGRETARIO