Art. 1257. Promozione degli ufficiali ((...)) 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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Commentario • 1
- 1. Impossibilità sopravvenutaAccesso limitatoPaolo Franceschetti · https://www.altalex.com/ · 29 aprile 2016
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/08/2023, n. 613Provvedimento: […] 2.3. In data 9.8.2021, con nota prot. n. M_D GMIL REG2021 0361590, trasmessa per conoscenza anche al ricorrente, l'Amministrazione rendeva un motivato riscontro negativo, evidenziando come per la valutazione al grado di Capitano fosse necessario che l'Ufficiale avesse svolto un periodo di richiamo di almeno due anni successivamente al servizio di prima nomina ex art. 1257 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), requisito che, nella specie, il ricorrente non aveva maturato.Leggi di più...
- inammissibilità del ricorso·
- atti meramente confermativi·
- autotutela amministrativa·
- silenzio amministrativo·
- avanzamento di carriera·
- art. 73 c.p.a.·
- risarcimento danni·
- requisiti per l'avanzamento·
- art. 31 c.p.a.·
- art. 117 c.p.a.·
- esercizio discrezionale della P.A.·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinamento militare