Articolo 1257 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1268Articolo 1259
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
Art. 1257. Promozione degli ufficiali ((...)) 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017
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