Art. 1257. Promozione degli ufficiali ((...)) 1. I sottotenenti e i guardiamarina di complemento che, dopo il servizio di prima nomina hanno prestato almeno un anno di servizio continuativo, possono essere valutati per l'avanzamento prescindendo dalla determinazione delle aliquote di cui all'articolo 1247. 2. Analogamente possono essere valutati i tenenti e gli ufficiali di grado corrispondente di complemento che hanno prestato nel grado rivestito almeno due anni di servizio, di cui sei mesi al comando di reparto se ufficiali dell'Esercito italiano appartenenti alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni e dell'Arma dei carabinieri. 3. Gli ufficiali di cui al comma 2, se giudicati idonei, sono promossi, sotto la data del relativo decreto, indipendentemente dal disposto dell'articolo 1250, comma 1, solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado e anzianita' appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. 4. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali e' stata sospesa la valutazione o la promozione. 5. Gli ufficiali di complemento di cui al presente articolo, se giudicati non idonei, non sono piu' valutati per l'avanzamento in servizio, ferma restando la possibilita' di avanzamento nella posizione di congedo.
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9 ottobre 2010
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7 luglio 2017
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- 1. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/08/2023, n. 613Provvedimento: […] 2.3. In data 9.8.2021, con nota prot. n. M_D GMIL REG2021 0361590, trasmessa per conoscenza anche al ricorrente, l'Amministrazione rendeva un motivato riscontro negativo, evidenziando come per la valutazione al grado di Capitano fosse necessario che l'Ufficiale avesse svolto un periodo di richiamo di almeno due anni successivamente al servizio di prima nomina ex art. 1257 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), requisito che, nella specie, il ricorrente non aveva maturato.Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9704Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE X in persona del Giudice unico, dott.ssa Raffaella Tronci ha emesso la presente SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n 9516 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 27 febbraio 2025 , con concessione del termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica, vertente TRA ( C.F. e P.Iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Viola e Claudia Civetti giusta procura a …Leggi di più...
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- 5. Corte d'Appello Messina, sentenza 10/02/2023, n. 105Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI MESSINA Prima sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: 1)Dott.ssaMaria Pina Lazzara Presidente 2) Dott ssa Marisa Salvo Consigliere rel. 3)Dott.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 534/2020 posta in decisione all'udienza collegiale del 12.09.2022 VERTENTE TRA nato a [...] il [...] c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1 Pt_2 nata a [...] il [...], entrambi residenti in [...] CodiceFiscale_2 LL PO di TT (ME) in Via degli Studi n. 84 ed elettivamente domiciliati in via Moleti n. 78 presso lo …Leggi di più...
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