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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1867/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1975/2021, del 16 novembre 2021, emessa dal Tribunale di
Trani, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6470/2019
R.G.), iscritta al n. 1867/2021 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piazzolla, Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Minna, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato citava in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Trani, esponendo: di essere Controparte_1
proprietario del veicolo Seat Leon tg. FA779FK, assicurato contro il furto e l'incendio presso la compagnia convenuta, per il valore di euro 13.300,00 ed a lui sottratto tra le ore 16,00 e le ore 16,45 del 29 dicembre 2018
(giorno in cui provvide a denunciare il fatto presso la Legione CC di
Barletta); poiché alcun indennizzo gli era stato riconosciuto dalla compagnia citata in giudizio, chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - accertare il verificarsi dell'evento che ha dato origine al diritto di parte attrice a vedersi riconoscere l'indennizzo; - accertare e dichiarare
l'operatività della polizza in merito al sinistro occorso;
- per l'effetto,
pag. 2/13 condannare la convenuta in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dellìimporto di €
11.970,00 (€ 13.300,00 – 10% di scoperto), o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di indennizzo spettante all'odierno attore, a seguito del furto del veicolo Seat tg. FA779KK, di proprietà dell'odierno attore, oltre gli interessi legali, moratori e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 250,00, a titolo di costi che lo stesso ha dovuto sostenere per il rilascio della documentazione richiesta dalla società odierna convenuta;
- condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.N.A. e rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “-sospendersi il presente giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale;
- rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese”.
A fondamento della sua difesa evidenziava che non risultava affatto provato il fatto storico del furto del mezzo (in particolare, evincendo questa convinzione dalle pregresse vicende relative al bene – immatricolazione il
23 luglio 2015; messa in circolazione senza copertura assicurativa dal 20 dicembre 2017 al 24 ottobre 2018; vendita del mezzo il 17 luglio 2018 come auto incidentata per il prezzo di euro 2.640,00, a causa di un danno pag. 3/13 non riparabile;
rivendita il 20 settembre 2018, senza riparazione, alla New
SG Auto Srl per euro 2.400,00 e rivendita, il 15 ottobre 2018, dall'attore per euro 14.000,00, con assicurazione per furto ed incendio, per euro
13.300,00). La non veridicità del furto era poi resa evidente dal fatto che dopo la denuncia lo consegnava alla compagnia di assicurazioni Pt_1
due chiavi, quella “A”, originale, e quella “B” risultava essere una mera copia meccanica e non elettronica, peraltro entrata in funzione tre mesi dopo il furto (il 13 marzo 2019), in disparte il fatto che l'auto, dopo la prima vendita presentava una percorrenza pari a 109.604 KM, e dopo l'utilizzo della chiave “B” di soli 24.757 KM;
da tutte queste premesse evidenziava, peraltro, che prima del momento dell'acquisto da parte dello l'autovettura era gravemente danneggiata ed il suo valore era di Pt_1
appena 2.000,00 euro, sicché segnalava l'inverosimiglianza dell'acquisto dell'auto per euro 14.000,00 (la cui consegna peraltro non è stata peraltro provata), con conseguente assicurazione per euro 13.300,00, non avendo valore probatorio la fattura di vendita che presentava, infatti, alcune anomalie. Infine, evidenziava che lo è stato denunciato e pende Pt_1
procedimento penale e contestava la domanda anche in ordine al quantum.
Senza l'assunzione di alcun mezzo di prova, con la sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, ritenendo non provato l'evento del furto ed ha condannato al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni convenuta.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , chiedendo di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Core d'Appello adita, così provvedere: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , accertare Parte_1
pag. 4/13 il verificarsi dell'evento che ha dato origine al diritto di parte appellante a vedersi riconoscere l'indennizzo; - accertare e dichiarare l'operatività della polizza in merito all'evento occorso;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 11.970,00
(€13.300,00 – 10% di scoperto), o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di indennizzo spettante all'odierno attore, a seguito del furto del veicolo Sea tg. FA779FK, di proprietà del sig. oltre gli interessi legali, moratori e la rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 250,00, a titolo di costi che lo stesso ha dovuto sostenere per il rilascio della documentazione richiesta dalla società odierna convenuta;
- condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.N. A. e rimborso forfettario 15% come per legge relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha altresì formulato richieste istruttorie (ossia, prova per testi finalizzata ad accertare l'an dell'evento e CTU al fine di accertare il valore commerciale del bene al momento del furto).
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiararsi l'inammissibilità del gravame, col favore delle spese;
- rigettarsi l'appello e la domanda risarcitoria con esso riproposta, col favore delle spese di lite”. Ha
pag. 5/13 formulato richieste istruttorie (ossia, prova per testi, per l'accertamento della non veridicità del fatto storico e CTU al fine di accertare il valore del mezzo al momento del furto, oltre alla verifica della contabilizzazione della fattura relativa all'acquisto del mezzo).
Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 28 febbraio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
°°°°°°°°°
L'appellante ha censurato il ragionamento del primo Giudice, ritenendo errato il procedimento logico seguito nel provvedimento impugnato, risultando invece piena prova della veridicità del fatto storico, restando invece irrilevanti tutte le vicende pregresse legate al mezzo ed essendo certo che egli consegnò all'assicurazione entrambe le chiavi del veicolo
(che gli erano state consegnate dal rivenditore al momento dell'acquisto, senza avere le cognizioni tecniche per capire se fossero meccaniche o elettroniche). Ha evidenziato, altresì, la scarsa valenza probatoria sia della denuncia a suo carico, sia del rapporto informativo redatto dalla compagnia e non suffragato, in giudizio, da alcuna prova testimoniale.
Dunque, ciò posto, si osserva che, quantunque in giurisprudenza si registri un dibattito in ordine alla prova del furto del bene assicurativo (quindi, del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo posto a base della domanda che, per alcune pronunce, sarebbe sufficientemente accertato e provato con la mera produzione in giudizio della denuncia di furto), la Corte di cassazione pag. 6/13 ha statuito, in maniera ormai costante, che: “la denuncia è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale……il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati” (Corte di cassazione n, 10262/1992).
E quindi, ancora: “Nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art.
2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all'assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall'assicuratore” (Corte di Cassazione, sez. III Civile,
Sentenza n.25510 del 21/09/2021 che, nello specifico, ha affermato quanto segue: “2.3. Nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi
pag. 7/13 dell'art. 2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. I -, Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all'assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall'assicuratore (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 – 01); Sez. 3, Sentenza
n. 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007).
In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6548 del 14/03/2013; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv.
647582 – 01), allorché richiamano tale principio di ordine generale.
2.4. Il riparto dell'onere della prova seguito dal giudice, indicato a p. 3 della sentenza sulla base dell'indirizzo segnato da Cass. 30656 del 21.12.2017, è stato correttamente applicato in quanto, in tema di assicurazione contro il rischio di un evento, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa, e dunque quale eccezione in senso lato;
l'assicuratore, pertanto, non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'assicurato (Cass.,
Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del 14/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del
pag. 8/13 16/3/2012; Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/3/2006; Sez. 3, Sentenza n.
16831 del 10/11/2003)”
Riassumendo, quindi, i principi statuiti dalla Corte di legittimità, si ha che l'assicurato che pretenda il pagamento dell'indennizzo conseguente al furto del mezzo assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto dello stesso, onere su di lui ricadente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che non può essere assolto con il mero deposito della denuncia di furto, che contiene solo dichiarazioni provenienti dalla parte interessata al pagamento.
Ora, nel caso di specie vi sono elementi che portano a ritenere in effetti non veritiero l'an della pretesa.
Intanto, lo non ha mai consegnato alla compagnia di assicurazioni Pt_1
le chiavi in originale, ma solo un originale ed una copia meccanica, risultante una duplicazione della prima.
Ma quel che è più pregnante è che la seconda chiave (per intenderci, quella meccanica e non elettronica) risultava essere stata utilizzata, in combinazione con il veicolo oggetto di causa, il 13 marzo 2019, ossia tre mesi dopo il furto, per essere poi consegnata alla assicurazione.
Premettendo che allorquando si agisce per l'indennizzo conseguente al furto di un veicolo, occorre produrre una serie di atti (tra cui: certificato di proprietà, carta di circolazione, documento del PRA, denuncia di furto) ed anche le chiavi del mezzo (Corte di Cassazione, terza sezione civile, n.
14422/2016), ben potendo in difetto di produzione la compagnia di assicurazione negare il risarcimento, occorre evidenziare che nel caso di specie l'assicurato/appellante non ha né prodotto le chiavi in originale, né pag. 9/13 provato di non averle mai possedute (e sul punto non può certo avere alcun rilievo il fatto che egli non avesse le conoscenze tecniche per capire che la seconda chiave fosse solo una copia della prima, come pure affermato nell'atto di appello, a pag. 4, essendo evidente che chi si accinge ad acquistare un bene deve agire con diligenza ed accertarsi su tutte le questioni inerenti all'atto che sta compiendo). Né, infine, ha provato l'impossibilità di produrre i due originali.
Ma soprattutto, la seconda chiave consegnata alla assicurazione, ossia quella meccanica, portava con sé la registrazione di un utilizzo successivo alla data del furto.
Trattasi di circostanza che è rimasta incontestata, non avendo lo Pt_1
formulato alcuna richiesta di prova sul punto (limitandosi quelle proposte a dimostrare, tramite testi, il mancato ritrovamento dell'auto dopo il parcheggio del mezzo ovvero a dimostrare il valore dello stesso). Ed in effetti, solo una richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o di una
CTU avrebbe potuto dimostrare che effettivamente la seconda chiave non era elettronica e non era stata completamente manomessa e, ancora meglio, la falsità del suo utilizzo dopo il furto, richieste che, però, non sono state formulate, né nel corso del giudizio di primo grado, né nel corso di questo giudizio.
Né vale, per scalfire questo ragionamento, il richiamo dell'appellante alla circostanza che il mezzo potrebbe essere stato utilizzato dai ladri, dopo la denuncia di furto: questa deduzione, infatti, non coincide con il possesso della chiave da parte dello (e non dei ladri) il quale l'ha Pt_1
pag. 10/13 consegnata alla compagnia, chiave che è emerso (e non contestato) era stata usata dopo il furto.
Occorre, poi, evidenziare che non coglie nel segno la richiesta di rinvio al fine di attendere gli esiti del processo di appello avverso la decisione di primo grado che, in sede penale, ha condannato l'appellante per i reati di cui agli artt. 367 e 642 c.p., stante il disposto dell'art. 652 c.p.c. ed in considerazione del principio di autonomia dei due giudizi, civile e penale e, quindi, della impossibilità di sospendere il giudizio civile in attesa delle definizione di quello penale allorquando non si verifichi il rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due processi, ma una mera comunanza di fatti (come è il caso di specie) (principio affermato da: Corte di cassazione,
n. 18918/2019).
Né, infine, possono essere accolte le richieste istruttorie formulate, ancora una volta, dallo e costituenti una mera riproposizione di quelle Pt_1
svolte in primo grado: esse, infatti, non sono certo tendenti a dimostrare l'impossibilità dello di fornire le due chiavi in originale (ossia, il Pt_1
fulcro centrale del presente giudizio), ma solo, tramite testi, l'avvenuto non ritrovamento dell'auto lì dove era stata parcheggiata il 28 dicembre 2019 e
(tramite CTU) il valore del mezzo.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata.
Il Collegio ritiene di dare peraltro applicazione all'art. 96, comma 3, c.p.c., ricorrendo un evidente abuso del processo da parte dell'appellante che ha pag. 11/13 proposto un atto di impugnazione manifestamente infondato e pure a fronte di una sentenza penale di condanna per gli stessi fatti oggetto di questo giudizio.
Il quantum viene determinato, in via equitativa, nella misura di un terzo delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1867/2021 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani n. 1975/2021, resa in data 16 novembre 2021, nel procedimento n. 6470/2019 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
da e liquidate in euro 5.809,00, per i Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna Pt_1
al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro
[...]
1.743,00;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 12/13 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 1867/2021
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 1975/2021, del 16 novembre 2021, emessa dal Tribunale di
Trani, nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo sotto il n. 6470/2019
R.G.), iscritta al n. 1867/2021 R.G., avente ad oggetto: Assicurazione contro i danni, tra:
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Piazzolla, Parte_1
ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
e in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Minna, ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 28 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni di cui alle note scritte, da intendersi integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto regolarmente notificato citava in giudizio, innanzi Parte_1
al Tribunale di Trani, esponendo: di essere Controparte_1
proprietario del veicolo Seat Leon tg. FA779FK, assicurato contro il furto e l'incendio presso la compagnia convenuta, per il valore di euro 13.300,00 ed a lui sottratto tra le ore 16,00 e le ore 16,45 del 29 dicembre 2018
(giorno in cui provvide a denunciare il fatto presso la Legione CC di
Barletta); poiché alcun indennizzo gli era stato riconosciuto dalla compagnia citata in giudizio, chiedeva, quindi, di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza: - accertare il verificarsi dell'evento che ha dato origine al diritto di parte attrice a vedersi riconoscere l'indennizzo; - accertare e dichiarare
l'operatività della polizza in merito al sinistro occorso;
- per l'effetto,
pag. 2/13 condannare la convenuta in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento dellìimporto di €
11.970,00 (€ 13.300,00 – 10% di scoperto), o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di indennizzo spettante all'odierno attore, a seguito del furto del veicolo Seat tg. FA779KK, di proprietà dell'odierno attore, oltre gli interessi legali, moratori e la rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 250,00, a titolo di costi che lo stesso ha dovuto sostenere per il rilascio della documentazione richiesta dalla società odierna convenuta;
- condannare in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A.,
C.P.N.A. e rimborso forfettario 15% come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio chiedendo di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “-sospendersi il presente giudizio civile in attesa della definizione del procedimento penale;
- rigettarsi la domanda in quanto infondata e non provata, col favore delle spese”.
A fondamento della sua difesa evidenziava che non risultava affatto provato il fatto storico del furto del mezzo (in particolare, evincendo questa convinzione dalle pregresse vicende relative al bene – immatricolazione il
23 luglio 2015; messa in circolazione senza copertura assicurativa dal 20 dicembre 2017 al 24 ottobre 2018; vendita del mezzo il 17 luglio 2018 come auto incidentata per il prezzo di euro 2.640,00, a causa di un danno pag. 3/13 non riparabile;
rivendita il 20 settembre 2018, senza riparazione, alla New
SG Auto Srl per euro 2.400,00 e rivendita, il 15 ottobre 2018, dall'attore per euro 14.000,00, con assicurazione per furto ed incendio, per euro
13.300,00). La non veridicità del furto era poi resa evidente dal fatto che dopo la denuncia lo consegnava alla compagnia di assicurazioni Pt_1
due chiavi, quella “A”, originale, e quella “B” risultava essere una mera copia meccanica e non elettronica, peraltro entrata in funzione tre mesi dopo il furto (il 13 marzo 2019), in disparte il fatto che l'auto, dopo la prima vendita presentava una percorrenza pari a 109.604 KM, e dopo l'utilizzo della chiave “B” di soli 24.757 KM;
da tutte queste premesse evidenziava, peraltro, che prima del momento dell'acquisto da parte dello l'autovettura era gravemente danneggiata ed il suo valore era di Pt_1
appena 2.000,00 euro, sicché segnalava l'inverosimiglianza dell'acquisto dell'auto per euro 14.000,00 (la cui consegna peraltro non è stata peraltro provata), con conseguente assicurazione per euro 13.300,00, non avendo valore probatorio la fattura di vendita che presentava, infatti, alcune anomalie. Infine, evidenziava che lo è stato denunciato e pende Pt_1
procedimento penale e contestava la domanda anche in ordine al quantum.
Senza l'assunzione di alcun mezzo di prova, con la sentenza del 16 novembre 2021 il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda, ritenendo non provato l'evento del furto ed ha condannato al pagamento Parte_1
delle spese di lite in favore della compagnia di assicurazioni convenuta.
Avverso la detta sentenza ha proposto appello , chiedendo di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Core d'Appello adita, così provvedere: - riformare integralmente la sentenza impugnata e, in accoglimento della domanda proposta dal sig. , accertare Parte_1
pag. 4/13 il verificarsi dell'evento che ha dato origine al diritto di parte appellante a vedersi riconoscere l'indennizzo; - accertare e dichiarare l'operatività della polizza in merito all'evento occorso;
- per l'effetto, condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento dell'importo di € 11.970,00
(€13.300,00 – 10% di scoperto), o di quella maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di indennizzo spettante all'odierno attore, a seguito del furto del veicolo Sea tg. FA779FK, di proprietà del sig. oltre gli interessi legali, moratori e la rivalutazione Parte_1
monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
- condannare la convenuta in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno attore, della somma di € 250,00, a titolo di costi che lo stesso ha dovuto sostenere per il rilascio della documentazione richiesta dalla società odierna convenuta;
- condannare in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del presente giudizio, oltre I.V.A., C.P.N. A. e rimborso forfettario 15% come per legge relative al doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha altresì formulato richieste istruttorie (ossia, prova per testi finalizzata ad accertare l'an dell'evento e CTU al fine di accertare il valore commerciale del bene al momento del furto).
Si è costituita in giudizio che ha chiesto di Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “- dichiararsi l'inammissibilità del gravame, col favore delle spese;
- rigettarsi l'appello e la domanda risarcitoria con esso riproposta, col favore delle spese di lite”. Ha
pag. 5/13 formulato richieste istruttorie (ossia, prova per testi, per l'accertamento della non veridicità del fatto storico e CTU al fine di accertare il valore del mezzo al momento del furto, oltre alla verifica della contabilizzazione della fattura relativa all'acquisto del mezzo).
Disposti alcuni rinvii (stante il carico del ruolo che non consentiva di riservare in decisione il procedimento), alla udienza del 28 febbraio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni di cui alle note scritte (da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
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L'appellante ha censurato il ragionamento del primo Giudice, ritenendo errato il procedimento logico seguito nel provvedimento impugnato, risultando invece piena prova della veridicità del fatto storico, restando invece irrilevanti tutte le vicende pregresse legate al mezzo ed essendo certo che egli consegnò all'assicurazione entrambe le chiavi del veicolo
(che gli erano state consegnate dal rivenditore al momento dell'acquisto, senza avere le cognizioni tecniche per capire se fossero meccaniche o elettroniche). Ha evidenziato, altresì, la scarsa valenza probatoria sia della denuncia a suo carico, sia del rapporto informativo redatto dalla compagnia e non suffragato, in giudizio, da alcuna prova testimoniale.
Dunque, ciò posto, si osserva che, quantunque in giurisprudenza si registri un dibattito in ordine alla prova del furto del bene assicurativo (quindi, del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo posto a base della domanda che, per alcune pronunce, sarebbe sufficientemente accertato e provato con la mera produzione in giudizio della denuncia di furto), la Corte di cassazione pag. 6/13 ha statuito, in maniera ormai costante, che: “la denuncia è un atto di parte ed i fatti in essa indicati non possono assurgere a fatti certi se non attraverso il filtro del giudice nel corso dell'istruttoria; di modo che quei fatti sono e debbono essere essi stessi oggetto di accertamento, che non può dirsi realizzato sol perché sussista una denuncia penale……il generico assunto della sentenza istruttoria penale che sui fatti denunciati siano state eseguite dalla polizia giudiziaria infruttuose indagini non è idoneo ad attribuire presunzione di veridicità a fatti mai accertati” (Corte di cassazione n, 10262/1992).
E quindi, ancora: “Nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato
l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art.
2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro. Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all'assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall'assicuratore” (Corte di Cassazione, sez. III Civile,
Sentenza n.25510 del 21/09/2021 che, nello specifico, ha affermato quanto segue: “2.3. Nel contratto di assicurazione, grava sull'assicurato l'onere di provare il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo, che consiste in un evento o sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi
pag. 7/13 dell'art. 2697 c.c. Quindi spetta all'assicurato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (Cass. Sez. I -, Ordinanza n.
15630 del 14/06/2018; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30656 del 21/12/2017).
Viceversa, la colpa grave dell'assicurato o del beneficiario che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa e si configura come un comportamento illecito imputabile all'assicurato che impedisce al fatto costitutivo (evento o sinistro) di operare secondo le previsioni della fattispecie legale, e quindi deve essere dimostrato dall'assicuratore (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 2005 del 08/04/1981 (Rv. 412715 – 01); Sez. 3, Sentenza
n. 14597 del 12/07/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14585 del 22/06/2007).
In tale solco si collocano anche le sentenze di cui a Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 6548 del 14/03/2013; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1558 del 23/01/2018 (Rv.
647582 – 01), allorché richiamano tale principio di ordine generale.
2.4. Il riparto dell'onere della prova seguito dal giudice, indicato a p. 3 della sentenza sulla base dell'indirizzo segnato da Cass. 30656 del 21.12.2017, è stato correttamente applicato in quanto, in tema di assicurazione contro il rischio di un evento, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, detta allegazione si risolve non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della pretesa, e dunque quale eccezione in senso lato;
l'assicuratore, pertanto, non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'assicurato (Cass.,
Sez. 1 -, Ordinanza n. 15630 del 14/6/2018; Sez. 3, Sentenza n. 4234 del
pag. 8/13 16/3/2012; Sez. 3, Sentenza n. 6108 del 20/3/2006; Sez. 3, Sentenza n.
16831 del 10/11/2003)”
Riassumendo, quindi, i principi statuiti dalla Corte di legittimità, si ha che l'assicurato che pretenda il pagamento dell'indennizzo conseguente al furto del mezzo assicurato ha l'onere di provare l'avvenuto furto dello stesso, onere su di lui ricadente ai sensi dell'art. 2697 c.c. e che non può essere assolto con il mero deposito della denuncia di furto, che contiene solo dichiarazioni provenienti dalla parte interessata al pagamento.
Ora, nel caso di specie vi sono elementi che portano a ritenere in effetti non veritiero l'an della pretesa.
Intanto, lo non ha mai consegnato alla compagnia di assicurazioni Pt_1
le chiavi in originale, ma solo un originale ed una copia meccanica, risultante una duplicazione della prima.
Ma quel che è più pregnante è che la seconda chiave (per intenderci, quella meccanica e non elettronica) risultava essere stata utilizzata, in combinazione con il veicolo oggetto di causa, il 13 marzo 2019, ossia tre mesi dopo il furto, per essere poi consegnata alla assicurazione.
Premettendo che allorquando si agisce per l'indennizzo conseguente al furto di un veicolo, occorre produrre una serie di atti (tra cui: certificato di proprietà, carta di circolazione, documento del PRA, denuncia di furto) ed anche le chiavi del mezzo (Corte di Cassazione, terza sezione civile, n.
14422/2016), ben potendo in difetto di produzione la compagnia di assicurazione negare il risarcimento, occorre evidenziare che nel caso di specie l'assicurato/appellante non ha né prodotto le chiavi in originale, né pag. 9/13 provato di non averle mai possedute (e sul punto non può certo avere alcun rilievo il fatto che egli non avesse le conoscenze tecniche per capire che la seconda chiave fosse solo una copia della prima, come pure affermato nell'atto di appello, a pag. 4, essendo evidente che chi si accinge ad acquistare un bene deve agire con diligenza ed accertarsi su tutte le questioni inerenti all'atto che sta compiendo). Né, infine, ha provato l'impossibilità di produrre i due originali.
Ma soprattutto, la seconda chiave consegnata alla assicurazione, ossia quella meccanica, portava con sé la registrazione di un utilizzo successivo alla data del furto.
Trattasi di circostanza che è rimasta incontestata, non avendo lo Pt_1
formulato alcuna richiesta di prova sul punto (limitandosi quelle proposte a dimostrare, tramite testi, il mancato ritrovamento dell'auto dopo il parcheggio del mezzo ovvero a dimostrare il valore dello stesso). Ed in effetti, solo una richiesta di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. o di una
CTU avrebbe potuto dimostrare che effettivamente la seconda chiave non era elettronica e non era stata completamente manomessa e, ancora meglio, la falsità del suo utilizzo dopo il furto, richieste che, però, non sono state formulate, né nel corso del giudizio di primo grado, né nel corso di questo giudizio.
Né vale, per scalfire questo ragionamento, il richiamo dell'appellante alla circostanza che il mezzo potrebbe essere stato utilizzato dai ladri, dopo la denuncia di furto: questa deduzione, infatti, non coincide con il possesso della chiave da parte dello (e non dei ladri) il quale l'ha Pt_1
pag. 10/13 consegnata alla compagnia, chiave che è emerso (e non contestato) era stata usata dopo il furto.
Occorre, poi, evidenziare che non coglie nel segno la richiesta di rinvio al fine di attendere gli esiti del processo di appello avverso la decisione di primo grado che, in sede penale, ha condannato l'appellante per i reati di cui agli artt. 367 e 642 c.p., stante il disposto dell'art. 652 c.p.c. ed in considerazione del principio di autonomia dei due giudizi, civile e penale e, quindi, della impossibilità di sospendere il giudizio civile in attesa delle definizione di quello penale allorquando non si verifichi il rapporto di pregiudizialità necessaria tra i due processi, ma una mera comunanza di fatti (come è il caso di specie) (principio affermato da: Corte di cassazione,
n. 18918/2019).
Né, infine, possono essere accolte le richieste istruttorie formulate, ancora una volta, dallo e costituenti una mera riproposizione di quelle Pt_1
svolte in primo grado: esse, infatti, non sono certo tendenti a dimostrare l'impossibilità dello di fornire le due chiavi in originale (ossia, il Pt_1
fulcro centrale del presente giudizio), ma solo, tramite testi, l'avvenuto non ritrovamento dell'auto lì dove era stata parcheggiata il 28 dicembre 2019 e
(tramite CTU) il valore del mezzo.
L'appello è, quindi, infondato e va rigettato.
Quanto alle spese di lite, esse, liquidate tenendo presenti i parametri di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022), le fasi del giudizio effettivamente svolte, il valore della controversia ed i valori medi, vanno poste a carico dell'appellante ed in favore della compagnia appellata.
Il Collegio ritiene di dare peraltro applicazione all'art. 96, comma 3, c.p.c., ricorrendo un evidente abuso del processo da parte dell'appellante che ha pag. 11/13 proposto un atto di impugnazione manifestamente infondato e pure a fronte di una sentenza penale di condanna per gli stessi fatti oggetto di questo giudizio.
Il quantum viene determinato, in via equitativa, nella misura di un terzo delle spese di lite.
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 1867/2021 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Trani n. 1975/2021, resa in data 16 novembre 2021, nel procedimento n. 6470/2019 R.G.;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1
da e liquidate in euro 5.809,00, per i Controparte_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge;
3) in applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., condanna Pt_1
al pagamento in favore dell'appellato dell'importo di euro
[...]
1.743,00;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma pag. 12/13 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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