Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 2
Per la configurazione del reato di cui all'art.628 cpv. cod. pen., non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia alla persona ancorché diversa dal derubato, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva nel senso che dette attività si presentino come un'azione unitaria culminante nell'attività diretta al fine alternativo di impedire al derubato di reimpossessarsi delle cose sottrattegli o di assicurare al colpevole l'impunità.
La norma di cui all'art. 597 n.3 cod. proc. pen., che dispone il divieto per il giudice d'appello di "reformatio in peius", deve essere coordinata con quella dell'art. 24 cod. proc. pen., secondo cui il giudice d'appello deve pronunciare sentenza di annullamento ed ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata. Ne consegue che quando il giudice d'appello attribuisce al fatto una qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice di primo grado, trattiene il procedimento e decide su di esso; viceversa se il giudice d'appello riconosce il fatto come estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il procedimento e decidere, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui all'art. 24 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 11.2.1999
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Consigliere SENTENZA
Dott. FRANCESCO TRIFONE Consigliere N. 296
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. NICOLA MILO Consigliere N. 35805/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
ST TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 11.6.1990 del Pretore di Lacce-Maglie applicativa di pena concordata.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale in persona del Sostituto, dottor Antonio Siniscalchi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
osserva
IN FATTO
Tratto al giudizio del Pretore di Lecce-Maglie all'udienza dell'11.6.1998 per rispondere in concorso con altro, rimasto ignoto, di furto pluriaggravato nonché del delitto "di cui agli artt. 337 e 61 n.2 C.P. per avere usato violenza per opporsi ai Carabinieri ....., che a bordo della macchina di servizio si erano posti al suo inseguimento nell'immediatezza del forte. . ., poiché in retromarcia indirizzava l'autovettura Alfa 33 tg. CO A1o549, di cui era alla giuda, contro quella a bordo della quale viaggiavano i Carabinieri, commettendo il fatto al fine di sfuggire all'arresto e mettendo il fatto al fine di sfuggire all'arresto e di assicurare l'impunità del complice che pochi metri prima era sceso dalla macchina dandosi alla fuga"; TO FA, col consenso del Pubblico Ministero, chiedeva al giudice di applicargli e otteneva gli fosse applicata la pena concordata di mesi dodici di reclusione e L.
3.000.000 di multa. Con la medesima sentenza quel giudice disponeva che l'imputato fosse condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. Ricorre per cassazione lo FA di persona e chiede l'annullamento della sentenza predetta denunziando a)- Violazione dell'art.129 c.p.p. perché "il giudice avrebbe dovuto rilevare la mancanza di prove di colpevolezza" in ordine al reato di resistenza ascrittogli e proscioglierlo per non aver commesso il fatto;
b)- mancanza assoluta di motivazione in ordine alla disposta misura degli arresti domiciliari IN FATTO
La questione devoluta dall'imputato col primo motivo di ricorso, comportando anche la messa in discussione del fatto contestatogli, implica la valutazione dello stesso e la sua esatta qualificazione giuridica.
Il fatto, ancorché suddiviso in due diversi capi d'imputazione, è nel caso di specie quello previsto dall'art.628/2^ c.c.p. attesocché la condotta di violenza addebitata all'imputato sub specie di resistenza a pubblici ufficiali, è stata commessa immediatamente di seguito alla condotta definita di furto ed è stata chiaramente volta al fine di procurare all'agente medesimo e la suo complice l'impunità relativamente al cosidetto furto aggravato commesso nel medesimo contesto temporale.
Di vero, mentre per la configurazione del reato di cui all'art.628 cpv. c.p. non è richiesta la contestualità temporale tra la sottrazione e l'uso della violenza o della minaccia alla persona ancorché diversa del derubato, come nel caso di specie, sufficiente essendo ai fini di legge che tra le sue diverse attività intercorra un arco di tempo tale da non interrompere il nesso di contestualità dell'azione complessiva nel senso che dette attività si presentino come un'azione unitaria culminante nell'attività diretta al fine alternativo di impedire al derubato di reimpossessarsi delle cose sottrattagli o di assicurare al colpevole l'impunità (Cass.II, 5.4.1991 n. 3721, rv. 186764); consistendo la violenza nell'esplicazione di energia fisica, che, prodotta comunque e con qualsiasi mezzo, anche non destinato all'offesa come un'autovettura, sia tale da arrecare pregiudizio alla persona (cfr. ex plurimis e in fattispecie analoga Cass. II, 3.4.1990 n. 4761. rv.183914); non par dubbio che la condotta dell'imputato come complessivamente descritta nei due capi d'imputazione, essendo stata diretta -tra l'altro- a provocare uno scontro frontale tra l'autovettura da lui guidata e quella condotta dai Carabinieri, postisi al "suo inseguimento nell'immediatezza" del furto contestatogli al capo a) della rubrica, integra gli estremi della rapina impropria.
Salva dunque la decisione del competente giudice in ordine alla rispondenza del fatto contestato a quello giudizialmente accertando;
esulando il delitto di rapina dalla competenza per materia del Pretore;
questa Suprema Corte, cui il secondo comma dell'art. 609 c.p.p. impone di decidere -anche al di là dei limiti volta a volta e in generale impostile secondo il primo comma dell'articolo predetto dalle questioni devolutele- di quelle "rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo", deve annullare la sentenza impugnata e trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, competente per materia e per territorio a giudicare del fatto contestato allo FA.
Tra le questioni rilevabili d'ufficio rientrano infatti -come dall'inequivoca formula dell'art.21/1 c.p.p. e salvo le eccezioni, poste in detta norma e non ricorrenti in fattispecie- quelle relative alla competenza per materia.
A tale decisione per diversi motivi non osta il divieto di reformatio in peius.
Non osta perché nel caso di specie l'annullamento della sentenza "con ogni conseguenziale provvedimento" è stato chiesto, anche se per motivi diversi, proprio dall'imputato, il quale ne ha impedito il passaggio in giudicato contestando nelle stesse fondamenta la decisione di primo grado col sostenere che il giudice ha violato l'art.129 c.p.p. perché avrebbe dovuto proscioglierlo dal delitto di resistenza e col chiedere di conseguenza la rideterminazione della pena.
Non osta perché le disposizioni di cui all'art. 597/3, delle quali si è qualche volta tratto argomento per contrastanti decisioni, dovendo di necessità essere coordinate con quelle dell'art. 24/1 c.p., secondo la cui formula, come risultante a seguito della sentenza 5.5.1993 della Corte Costituzionale, fa obbligo al giudice di appello -senza imporgli alcun limite correlato alla causa di devoluzione del processo e alla materia devolutagli- di pronunciare sentenza di annullamento e di ordinare la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il competente giudice di primo grado quando riconosce l'incompetenza per materia di quello che emise la sentenza impugnata;
vanno lette e interpretate nel caso che, quando attribuisca al fatto qualificazione giuridica diversa, non esorbitante però dalla competenza per materia del giudice che in primo grado definì il provvedimento gravato, il giudice d'appello trattiene il procedimento e decide di esso;
quando viceversa riconosca il fatto estraneo e superiore alla competenza per materia del primo giudice, non può trattenere il caso e deciderne, ma deve annullare la sentenza impugnata ed emettere i conseguenziali provvedimenti di cui al ridetto art. 24.
Non osta infine perché l'annullamento per ragioni di competenza della decisione del primo giudice, anche in assenza d'imputazione da parte del pubblico ministero, non aggrava la posizione dell'imputato, dovendo l'iniziativa obbligatoria del pubblico ministero, cui gli atti vanno trasmessi, essere ostacolata dall'imputato (cfr. ex plurimis Cass.VI, 22.11.1985 n. 11142, rv. 171186, Pres. Rel. Aliano, imp. Santamaria, collocata in una serie di pronunzie che vanno, sostanzialmente conformi, da Cass.VI, 30.6.1978 n. 8745, rv. 139542 a Cass. VI, 24.5.1990 n. 7280, rv. 184405 e che appaiono tuttora adeguate al diritto positivo, presentandosi la disciplina in proposito dettata all'art.597 c.p.p. sostanzialmente invariata rispetto a quella dettata all'art. 515 del codice di rito previgente).
Quanto al motivo di ricorso afferente la misura custodiale applicata dal giudice di primo grado, nulla va disposto dovendo al caso ex art 27 c.p.p. provvedere il Procuratore della Repubblica, cui vanno trasmessi gli atti.
p.q.m.
qualificati i fatti contestati come rapina impropria ex art. 628 cpv. c.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per quanto di sua competenza anche in ordine alla misura cautelare.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 1999