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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/10/2025, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 798/2023 R.G. promosso da
( ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Fabio Lo Presti;
Appellante contro
, in persona del Controparte_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania;
[...]
Appellato
e nei confronti di
e tutti i docenti inseriti nella graduatoria Controparte_3 Controparte_4
di prima fascia per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania per il biennio 2022/2024 nella classe di concorso B014;
Controinteressati – litisconsorti necessari contumaci
OGGETTO: graduatorie provinciali per le supplenze nelle istituzioni scolastiche della Provincia di Catania CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Catania del 16 settembre 2022, Parte_1
chiedeva che, annullati i provvedimenti del dirigente dell'A.T. Catania che lo avevano escluso, in relazione alla classe di concorso B014, dalla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per il biennio 2022/2024 (prot. nn. 00011088 del 28 luglio 2022 e 14751 del 26 agosto 2022), venisse accertato il proprio diritto ad essere inserito in graduatoria e che le amministrazioni convenute venissero condannate al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza dell'illegittima esclusione.
Il ricorrente, allegando di essere in possesso del diploma di scuola secondaria per l'insegnamento tecnico-pratico (ITP), esponeva come il valore abilitante del proprio titolo fosse stato definitivamente accertato dalla sentenza n. 2936/2018 del TAR Lazio, la quale, intervenuta in precedente giudizio da lui instaurato contro il
[...]
, aveva annullato il DM 374/2017 nella parte in cui non considerava il Controparte_1
diploma ITP quale titolo idoneo per l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Quindi, precisando di essere già stato inserito nelle graduatorie di prima fascia per il biennio precedente, il lamentava la violazione del giudicato da parte delle Parte_1
amministrazioni.
Instaurato il contraddittorio (integrato nei confronti dei docenti controinteressati, rimasti contumaci), con sentenza n. 3186 del 12 luglio 2023 il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarava non luogo a provvedere sulla domanda cautelare e compensava le spese di lite tra le parti.
Segnatamente - premesso che oggetto del presente giudizio era la esclusione del dalle GPS per il biennio 2022/2024 - il giudice riteneva che il giudicato Parte_1
amministrativo invocato dal ricorrente si riferisse alle graduatorie di circolo e di istituto per il triennio 2017/2020 e, pertanto, non fosse in grado di produrre alcun tipo di effetto in relazione a graduatorie successive.
Inoltre, richiamando l'O.M. 112/2022 relativa all'aggiornamento delle GPS, il Tribunale escludeva che, in assenza della abilitazione, un precedente inserimento in prima fascia potesse legittimamente fondare un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione ad un nuovo inserimento.
Avverso la sentenza, con ricorso del 28 settembre 2023, ha proposto appello il
Parte_1
Costituitosi in giudizio, il ha chiesto che il gravame venga rigettato. CP_1
Compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche, la causa
è stata decisa all'udienza del 16 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c.
In particolare, censura la statuizione che esclude che la sentenza n. 2936/2018 del
TAR Lazio, passata in giudicato, vincoli l'amministrazione anche per la formazione di graduatorie diverse e successive, e non solo per le graduatorie di circolo e di istituto
(GI) relative al triennio 2017/2020.
A tal proposito, l'appellante sostiene che la decisione dei giudici amministrativi non si riferisca affatto ad una graduatoria precisa, ma si limiti ad affermare il generale carattere abilitante del diploma ITP;
conseguentemente, secondo l'appellante, in linea con quanto indicato seppur implicitamente dalla circolare annuale per le supplenze n.
28597/2022 e con quanto statuito dalla giurisprudenza di merito (v. Trib. Roma n.
111047/2020; Trib. Tivoli n. 7639/2021 e Trib. Napoli Nord n. 2107/2023), la sentenza del TAR Lazio, vincolante tra le parti, costituisce – unitamente al diploma ITP – titolo di accesso valido per l'iscrizione in prima fascia delle GPS.
2. Tali le censure alla sentenza impugnata, preliminarmente va confermato il capo della sentenza impugnata che ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario formulata dall'appellato.
Al riguardo, condividendo quanto statuito sul punto dal Tribunale e considerato che oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dell'appellante all'inserimento nella prima fascia delle GPS, va richiamato il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui «in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi – in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili» (Cass. civ., Sez. Un., n. 10538/2023).
3. Nel merito l'appello è infondato.
3.1. In primo luogo, va confermata la statuizione della sentenza gravata secondo cui la sentenza n. 2936/2018 del TAR Lazio – che pure costituisce giudicato vincolante tra le parti – riguarda esclusivamente le graduatorie di circolo e di istituto per gli anni
2017/2020 e non produce effetti in relazione alla formazione di graduatorie diverse e successive.
A tal riguardo, non coglie nel segno la doglianza dell'appellante secondo cui la decisione del giudici amministrativi, oltre ad annullare in parte qua il DM 374/2017, avrebbe altresì affermato in via generale il valore abilitante del diploma ITP.
La richiamata sentenza, infatti, non ha compiuto alcuna statuizione di principio sul punto, ma si è limitata a rilevare come l'impugnato decreto risultasse già annullato dalla precedente decisione n. 9234/2017 (la quale è stata, peraltro, successivamente riformata dal Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4503/2018, ha statuito che «non può ritenersi che il diploma ITP abbia valore abilitante»).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, pertanto, non sussiste alcun giudicato amministrativo in ordine al valore abilitante del diploma ITP, su cui il possa fondare il proprio diritto ad essere inserito nella prima fascia delle Parte_1
GPS per il biennio 2022/2024. 3.2. D'altro canto, quand'anche si opinasse diversamente, il giudicato invocato dall'appellante risulterebbe in ogni caso superato dalla successiva normativa di rango primario che ha istituito le GPS.
Queste ultime, disciplinate dal D.L. 126/2019, convertito dalla L. 159/2019, sono suddivise in due fasce e, come espressamente stabilito dall'O.M. 112/2022, «la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione» (art. 3,
c. 9, lett. a).
Tale requisito, previsto in via generale, è ribadito per il personale insegnante tecnico pratico (ITP) dall'allegato A5 all'ordinanza che, nel disciplinare analiticamente i titoli valutabili per la prima fascia delle GPS, distingue tra titolo di abilitazione alla classe di concorso, qualificato come titolo di accesso alla graduatoria, e titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, tra cui rientra il diploma di istituto tecnico superiore (cfr. lett. A.1) e B) della tabella).
Coerentemente con tale chiaro quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che «in tema di supplenze temporanee, nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quater del d.l. n. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea
e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma
1, del d. lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze» (cfr. Cass. civ., sez. lav. n. 12210/2025, nonché le altre pronunce dalla stessa richiamate).
Quanto detto vale, a maggior ragione, per gli aspiranti titolari del solo diploma
ITP, il cui carattere abilitante – esplicitamente escluso dal legislatore – è più volte stato negato anche dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St., sez. VII, n.
10513/2022 e, da ultimo, TAR Lazio, sez. III-bis, n. 15700/2025).
3.3. L'appello va, conseguentemente, rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) tenuto conto del valore indeterminabile della controversia.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/2002, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado che liquida in €.4.996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 DPR n.115/2002, ove dovuto,
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 16 ottobre 2025.
La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del CP_5
dott. Ettore Timpanaro.