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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2024, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11032/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Federica Francesca Levrino GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11032/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Bertolino Mirella, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario a Torre Pellice (TO) il 23 settembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 17, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) Disporre che la moglie perda il cognome “ ” che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 matrimonio;
4) Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Persona_1 Per_2 collocazione e residenza presso il padre e con facoltà della madre di vistarli e tenerli con sé in Luserna
pagina 1 di 4 San Giovanni (TO) secondo le previsioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 24/09/2019, ovvero le diverse modalità che saranno concordate tra i coniugi non appena la IG.ra CP_1 comunicherà le sue disponibilità in relazione al luogo di residenza e ai suoi impegni lavorativi , e tenuto conto d egli impegni scolastici dei figli;
i minori e la madre potranno liberamente sentirsi telefonicamente e con video chiamate quantomeno a giorni alterni;
5) Confermare che ciascun genitore si accolla il mantenimento dei figli quando li ha con sé; inoltre, il padre sopporterà il 70% delle spese extra e la madre il 30% applicandosi sul punto il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino il 15/03/2016;
6) Con il favore delle spese, diritti e onorari di patrocinio in caso di opposizione della convenuta.”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torre Pellice il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice (atto n. 17, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/09/2008 e il Persona_1 Persona_3
20/10/2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5440/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.12.2021.
Con ricorso depositato il 10.06.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970. Chiedeva, altresì, disporsi la conferma delle condizioni di separazione nonchè la perdita del cognome acquisito dalla moglie a seguito del matrimonio.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 22.11.2022, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Presidente, con ordinanza resa in udienza, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni della separazione.
Avanti al G.I. nominato la parte attrice si costituiva ed integrava le proprie difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 25.10.2023 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con termine al PM per le sue conclusioni.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 4 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
L'attore ha domandato l'integrale conferma delle condizioni della separazione giudiziale in punto affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della prole, rinunciando invece all'assegnazione della ex casa coniugale, in quanto trasferitosi a vivere altrove coi figli.
Le domande attoree meritano pieno accoglimento.
Non sono state allegate e men che meno provate circostanze nuove sopravvenute che giustifichino una revisione dell'assetto di vita dei minori già stabilito con la sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale.
Il ricorrente ha dato atto che i figli continuano a vivere con lui, mentre la madre vive in Inghilterra, che le parti continuano ad osservare le condizioni statuite con la sentenza di separazione quanto al regime di frequentazione madre/figli ed al mantenimento della prole, di cui si fa prevalentemente carico egli stesso. Il ricorrente ha altresì dichiarato che il rapporto dei minori con la madre è positivo, gli stessi continuano a sentirsi telefonicamente con cadenza giornaliera e i ragazzi sono stati accompagnati a trovare la madre in Inghilterra la scorsa primavera;
anche il rapporto tra le parti è sereno.
Dev'essere dunque confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione abitativa presso il padre, non essendo mutata la situazione di fatto rispetto al tempo della sentenza di separazione. Parimenti, va confermato quanto stabilito con la predetta sentenza in punto mantenimento della prole, in difetto di una domanda di modifica avanzata dalle parti ed in assenza di allegazione e prova di un mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti medesime.
Nulla si dispone in ordine alla perdita del cognome del marito acquisito dalla resistente a seguito del matrimonio, operando questa automaticamente per effetto della pronuncia di divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di divorzio) ed il suo esito (integrale conferma delle condizioni della separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace (il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della controparte per il solo caso di opposizione della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Pt_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli in Luserna San Giovanni (TO) secondo le previsioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 24/09/2019 pronunciata nell'ambito del giudizio di separazione RG n. 16173/2019 ovvero secondo le diverse modalità che saranno concordate tra i pagina 3 di 4 coniugi non appena la IG.ra comunicherà le sue disponibilità in relazione al luogo di CP_1 residenza e ai suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici dei figli;
i minori e la madre potranno liberamente sentirsi telefonicamente e con video chiamate quantomeno a giorni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé; inoltre, il padre provvederà al pagamento del 70% delle spese extra e la madre del 30%, applicandosi sul punto il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino il 15/03/2016;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.12.2023
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi IGnori:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est.
Dott.ssa Federica Francesca Levrino GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11032/2022 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Bertolino Mirella, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti con rito concordatario a Torre Pellice (TO) il 23 settembre 2006, trascritto nei Registri dello Stato Civile di tale Comune al N. 17, Parte II, Serie A, dell'Anno 2006;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
3) Disporre che la moglie perda il cognome “ ” che aveva aggiunto al proprio a seguito del Pt_1 matrimonio;
4) Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i genitori con stabile Persona_1 Per_2 collocazione e residenza presso il padre e con facoltà della madre di vistarli e tenerli con sé in Luserna
pagina 1 di 4 San Giovanni (TO) secondo le previsioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 24/09/2019, ovvero le diverse modalità che saranno concordate tra i coniugi non appena la IG.ra CP_1 comunicherà le sue disponibilità in relazione al luogo di residenza e ai suoi impegni lavorativi , e tenuto conto d egli impegni scolastici dei figli;
i minori e la madre potranno liberamente sentirsi telefonicamente e con video chiamate quantomeno a giorni alterni;
5) Confermare che ciascun genitore si accolla il mantenimento dei figli quando li ha con sé; inoltre, il padre sopporterà il 70% delle spese extra e la madre il 30% applicandosi sul punto il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino il 15/03/2016;
6) Con il favore delle spese, diritti e onorari di patrocinio in caso di opposizione della convenuta.”.
Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in Torre Pellice il 23/09/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice (atto n. 17, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/09/2008 e il Persona_1 Persona_3
20/10/2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza giudiziale n. 5440/2021 emessa dal Tribunale di Torino in data 7.12.2021.
Con ricorso depositato il 10.06.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970. Chiedeva, altresì, disporsi la conferma delle condizioni di separazione nonchè la perdita del cognome acquisito dalla moglie a seguito del matrimonio.
Avanti al Presidente del Tribunale, all'udienza del 22.11.2022, la parte convenuta non compariva e non poteva essere effettuato il tentativo di conciliazione. Il Presidente, con ordinanza resa in udienza, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, confermando le condizioni della separazione.
Avanti al G.I. nominato la parte attrice si costituiva ed integrava le proprie difese, la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'udienza del 25.10.2023 parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe indicate, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con termine al PM per le sue conclusioni.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre dodici mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 4 Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande
L'attore ha domandato l'integrale conferma delle condizioni della separazione giudiziale in punto affidamento, collocazione abitativa e mantenimento della prole, rinunciando invece all'assegnazione della ex casa coniugale, in quanto trasferitosi a vivere altrove coi figli.
Le domande attoree meritano pieno accoglimento.
Non sono state allegate e men che meno provate circostanze nuove sopravvenute che giustifichino una revisione dell'assetto di vita dei minori già stabilito con la sentenza di separazione e confermato con l'ordinanza presidenziale.
Il ricorrente ha dato atto che i figli continuano a vivere con lui, mentre la madre vive in Inghilterra, che le parti continuano ad osservare le condizioni statuite con la sentenza di separazione quanto al regime di frequentazione madre/figli ed al mantenimento della prole, di cui si fa prevalentemente carico egli stesso. Il ricorrente ha altresì dichiarato che il rapporto dei minori con la madre è positivo, gli stessi continuano a sentirsi telefonicamente con cadenza giornaliera e i ragazzi sono stati accompagnati a trovare la madre in Inghilterra la scorsa primavera;
anche il rapporto tra le parti è sereno.
Dev'essere dunque confermato l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione abitativa presso il padre, non essendo mutata la situazione di fatto rispetto al tempo della sentenza di separazione. Parimenti, va confermato quanto stabilito con la predetta sentenza in punto mantenimento della prole, in difetto di una domanda di modifica avanzata dalle parti ed in assenza di allegazione e prova di un mutamento delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti medesime.
Nulla si dispone in ordine alla perdita del cognome del marito acquisito dalla resistente a seguito del matrimonio, operando questa automaticamente per effetto della pronuncia di divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 5 della L. n. 898/1970.
Nulla sulle spese di lite, attesa la natura della causa (necessaria in relazione alla pronuncia di divorzio) ed il suo esito (integrale conferma delle condizioni della separazione) e la non opposizione della parte convenuta contumace (il ricorrente ha chiesto la condanna alle spese della controparte per il solo caso di opposizione della stessa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella contumacia della parte resistente, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori
[...]
e , trascrizione i cui estremi sono precisati in narrativa;
Pt_1 CP_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre Pellice di provvedere alle incombenze di legge;
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2 residenza anagrafica e dimora abituale presso il domicilio paterno;
DISPONE che la madre possa vedere e tenere con sé i figli in Luserna San Giovanni (TO) secondo le previsioni contenute nell'ordinanza presidenziale del 24/09/2019 pronunciata nell'ambito del giudizio di separazione RG n. 16173/2019 ovvero secondo le diverse modalità che saranno concordate tra i pagina 3 di 4 coniugi non appena la IG.ra comunicherà le sue disponibilità in relazione al luogo di CP_1 residenza e ai suoi impegni lavorativi e tenuto conto degli impegni scolastici dei figli;
i minori e la madre potranno liberamente sentirsi telefonicamente e con video chiamate quantomeno a giorni alterni;
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé; inoltre, il padre provvederà al pagamento del 70% delle spese extra e la madre del 30%, applicandosi sul punto il Protocollo d'Intesa adottato dal Tribunale di Torino il 15/03/2016;
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 22.12.2023
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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