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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1728 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1728/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8309/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nerola - Corso Umbero I N.15 00017 Nerola RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Nerola (RM) e notificato il
07.01.2025, per IMU, anno 2020, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a tre cespiti siti nel territorio del menzionato Ente civico. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito il mancato esperimento del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, nonché la circostanza che per due immobili il versamento
è stato correttamente eseguito mentre il terzo, peraltro inagibile ed inutilizzabile, è esente dal tributo trattandosi di fabbricato rurale strumentale all'esercizio dell'impresa agricola;
al riguardo, ha allegato la
Sentenza favorevole della CT di Roma, nr. 8907/2023, concernente il periodo di imposta 2017.
Il Comune di Nerola, ritualmente evocato da parte attrice, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura preliminare propugnata dalla ricorrente nel gravame si rivela condivisibile, poiché il contraddittorio preventivo endoprocedimentale
è divenuto obbligatorio quale principio di carattere generale a decorrere dal 30.04.2024, anche per gli Enti locali ed indipendentemente dal relativo recepimento nel Regolamento dell'Ente autonomo, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo nr. 219 del 2023 che ha inserito nella Legge nr. 212 del 2000 l'articolo 6 bis, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle eccezioni fissate dal medesimo articolo e disciplinate in dettaglio dal D.M. 24.04.2024, sussistendo condizioni di obiettiva incertezza almeno in relazione all'assoggettabilità ad imposizione del richiamato immobile rurale che imponevano un chiarimento con la partecipazione dell'interessata, e considerato che l'avviso impugnato è stato emesso il 06.07.2024. In ogni caso, anche volendo ammettere che non dovesse essere esperito dal Comune siffatto adempimento preventivo, coglie sicuramente nel segno la seconda eccezione di merito postulata da parte attrice, poiché risulta dagli atti di causa, per un verso, che il versamento del tributo afferente ai due fabbricati iscritti in Catasto al DatiCatastali_1, è stato regolarmente effettuato dalla contribuente, come si evince, peraltro, dallo stesso contenuto dell'avviso impugnato, per altro verso, che il cespite iscritto al Daticatastali_2
, categoria D/10, è un fabbricato rurale strumentale all'attività agricola esercitata da parte attrice, come comprovato dalla puntuale documentazione probatoria allegata dalla medesima, con il precipitato che l'immobile in parola è esente dal pagamento dell'IMU (CT di Roma, Sentenza nr. 8907/2023). Del resto, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, che ricopre la posizione di attore in senso sostanziale, corrobora ulteriormente la conclusione sopra declinata cui è pervenuta la Sezione.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il Comune di Nerola deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Nerola al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8309/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nerola - Corso Umbero I N.15 00017 Nerola RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3/2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 467/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Nerola (RM) e notificato il
07.01.2025, per IMU, anno 2020, oltre sanzioni ed interessi, in relazione a tre cespiti siti nel territorio del menzionato Ente civico. La difesa della contribuente, in particolare, ha eccepito il mancato esperimento del contraddittorio preventivo endoprocedimentale, nonché la circostanza che per due immobili il versamento
è stato correttamente eseguito mentre il terzo, peraltro inagibile ed inutilizzabile, è esente dal tributo trattandosi di fabbricato rurale strumentale all'esercizio dell'impresa agricola;
al riguardo, ha allegato la
Sentenza favorevole della CT di Roma, nr. 8907/2023, concernente il periodo di imposta 2017.
Il Comune di Nerola, ritualmente evocato da parte attrice, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.
In ordine alla questione devoluta alla cognizione della Sezione, la prima censura preliminare propugnata dalla ricorrente nel gravame si rivela condivisibile, poiché il contraddittorio preventivo endoprocedimentale
è divenuto obbligatorio quale principio di carattere generale a decorrere dal 30.04.2024, anche per gli Enti locali ed indipendentemente dal relativo recepimento nel Regolamento dell'Ente autonomo, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo nr. 219 del 2023 che ha inserito nella Legge nr. 212 del 2000 l'articolo 6 bis, non ricorrendo nella fattispecie in esame nessuna delle eccezioni fissate dal medesimo articolo e disciplinate in dettaglio dal D.M. 24.04.2024, sussistendo condizioni di obiettiva incertezza almeno in relazione all'assoggettabilità ad imposizione del richiamato immobile rurale che imponevano un chiarimento con la partecipazione dell'interessata, e considerato che l'avviso impugnato è stato emesso il 06.07.2024. In ogni caso, anche volendo ammettere che non dovesse essere esperito dal Comune siffatto adempimento preventivo, coglie sicuramente nel segno la seconda eccezione di merito postulata da parte attrice, poiché risulta dagli atti di causa, per un verso, che il versamento del tributo afferente ai due fabbricati iscritti in Catasto al DatiCatastali_1, è stato regolarmente effettuato dalla contribuente, come si evince, peraltro, dallo stesso contenuto dell'avviso impugnato, per altro verso, che il cespite iscritto al Daticatastali_2
, categoria D/10, è un fabbricato rurale strumentale all'attività agricola esercitata da parte attrice, come comprovato dalla puntuale documentazione probatoria allegata dalla medesima, con il precipitato che l'immobile in parola è esente dal pagamento dell'IMU (CT di Roma, Sentenza nr. 8907/2023). Del resto, la mancata costituzione in giudizio dell'Ente impositore, che ricopre la posizione di attore in senso sostanziale, corrobora ulteriormente la conclusione sopra declinata cui è pervenuta la Sezione.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, il Comune di Nerola deve essere condannato, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna il Comune di Nerola al pagamento delle spese a favore della ricorrente nella misura di Euro 1.500,00 (millecinquecento//00), oltre accessori secondo Legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026. IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)