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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/03/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, alla pubblica udienza del 06.03.2025, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4298/2022 del R.G. Previdenza
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Marra e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante CP_1 Parte_2 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia, Itala de
Benedictis e Davide Catalano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE) CP_1
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 22.06.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva che, in data
25.05.2022, gli veniva notificata la ordinanza-ingiunzione n. OI-000385280 dell' sede CP_1 di Caserta – PROT. 2000.15/09/2017.0317784, con la quale veniva ingiunto il CP_1
pagamento della sanzione amministrativa di euro 23.500,00, oltre spese di notifica, specificando che la predetta ordinanza-ingiunzione era stata emessa a seguito di avviso di accertamento prot. n. 2000.29/11/2017.0317784 – che assumeva di non aver mai ricevuto – con il quale si contestava al ricorrente la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983. Il ricorrente, dunque, conveniva in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, chiedeva di “nel merito accertata la INSUSSISTENZA DELL'ATTO DI
ACCERTAMENTO INDICATO NELLA ORDINANZA INGIUNZIONE ma senza notifica valida ed efficace al sig. , dichiarare la prescrizione delle sanzioni relative all'anno Parte_1
2014 e mai formalmente richieste fino al 25\5\2022 e per l'effetto annullare l'ordinanza ingiunzione CP_ dell' con ogni conseguenza di legge. In via successiva dichiarare la carenza di legittimazione passiva del ricorrente in proprio sempre con annullamento della ordinanza Parte_1
ingiunzione”, con vittoria di spese e con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
rappresentava altresì di aver rideterminato e ridotto la sanzione amministrativa a seguito di chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e a seguito del messaggio n. 3516/2022. CP_1
Preso atto della rideterminazione della sanzione da parte dell' all'udienza odierna CP_1 parte ricorrente deduceva di aver provveduto al pagamento della sanzione così come rideterminata allegando all'uopo la quietanza di pagamento, avvenuto in data 29.01.2025, e chiedendo, pertanto, di dichiararsi cessata la materia del contendere con liquidazione parziale delle spese di lite;
l' non contestava l'avvenuto pagamento della somma così CP_1
come rideterminata.
Alla medesima udienza, sulle conclusioni di cui al verbale d'udienza, qui da intendersi integralmente trascritte, la causa viene decisa come da sentenza, di cui è data pubblica lettura.
Ebbene, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente provveduto al pagamento della sanzione in esame in misura ridotta all'esito della rideterminazione da parte dell' come da documento depositato CP_1 telematicamente in data 30.01.2025.
Invero, a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione in questa sede impugnata,
l' ha provveduto alla rideterminazione della sanzione irrogata. Pt_2
Tale procedimento di rettifica, afferente al regime sanzionatorio intertemporale e che prevede il pagamento in misura ridotta, è applicato a tutte le violazioni, commesse anteriormente al 2016. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614;
Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n.
1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda
(essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000;
Cass., 2.5.87, n. 4126).
Tanto anticipato, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo provato in atti l'integrale pagamento.
Le spese di lite, tenuto conto dell'integrale pagamento nei termini di legge, sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa integralmente le spese di lite.
S. Maria C.V., 06.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico