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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 02/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8333/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8333/2024 promossa da:
LIQ. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Ferrari attore contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“si chiede che il Tribunale di Brescia: 1) accerti e dichiari la responsabilità del sig. Controparte_1
nei confronti della giudiziale, e dei suoi creditori sociali;
2) anche Parte_2 mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato dal convenuto alla società in liquidazione giudiziale e ai suoi creditori sociali;
3) condanni il sig. al risarcimento del danno così accertato;
4) condanni il convenuto al rimborso delle Controparte_1
spese del procedimento in favore della liquidazione giudiziale della . Parte_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Brescia in data 4.7.2024, la
Liquidazione Giudiziale della dichiarata dal Tribunale di Bologna in data 15.9.2023, Parte_1
ha chiesto accertarsi la responsabilità di nei confronti della società e dei creditori Controparte_1
sociali per avere, in qualità di amministratore unico (e socio di maggioranza) della a far Parte_1
data dal 4.5.2022, in presenza di plurime cause di scioglimento ex art. 2484, primo comma, nn. 2, 3 e 4
c.c., omesso di conservare “l'integrità” del patrimonio sociale, aggravando l'indebitamento bancario e utilizzando “i finanziamenti di cui disponeva e la liquidità generata dalla residua attività svolta per dare corso a pagamenti in favore di terzi che non possono non essere qualificati come altrettanti illeciti di natura distrattiva per la mancanza di idoneo riscontro nella contabilità e documentazione sociale della loro causa” (cfr. ricorso, pag. 7).
In punto di quantificazione del danno, assenti le scritture contabili della società, la curatela ha invocato il ricorso al criterio residuale di cui all'art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c. rimarcando l'assenza di attivo patrimoniale e segnalando che lo stato passivo “il quale non recepisce ancora la pretesa dell'Agenzia delle Entrate oggetto dei 4 avvisi di accertamento recentemente notificati, attualmente registra crediti insinuati per euro 875.142,42” (cfr. ricorso, pag. 9); ha, quindi “in una logica del tutto prudenziale e all'evidenza favorevole per il sig. , limitato la pretesa giudiziale all'importo di € CP_1
500.000,00, “sostanzialmente corrispondente” alla “somma degli illeciti pagamenti ingiustificati rinvenuti dal Curatore dietro l'esame degli estratti dei due conti correnti” intestati alla società
(ibidem).
All'udienza del 24.10.2024, verificata la regolarità della notificazione di ricorso e decreto al convenuto e constatata la mancata costituzione in giudizio di il g.i. ne ha dichiarata la Controparte_1
contumacia; ha, quindi, fissato udienza di discussione della causa dinanzi al collegio ex art. 275-bis
c.p.c. assegnando termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di nota limitata alla precisazione delle conclusioni e termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di nota conclusionale. All'udienza di discussione la curatela si è riportata ai propri atti e alle conclusioni rassegnate e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale della è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) risulta che nel periodo tra il 4 maggio 2022
e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ha ricoperto il ruolo di Controparte_1
amministratore unico della società - attiva principalmente nel settore del commercio all'ingrosso di utensileria, metalli e macchine utensili e nella riparazione di macchinari industriali - oltre ad esserne divenuto socio per una quota pari al 90% del capitale sociale.
pagina 2 di 6 Nelle audizioni ex art. 149, secondo comma, CCII dinanzi al curatore - i cui verbali sono prodotti sub docc. 8 e 9 - il convenuto ha espressamente dichiarato: i) di essersi disinteressato della gestione sociale e dell'andamento economico della società, di non essere in grado di fornire informazione alcuna in ordine agli istituti di credito con i quali la società operava, ai beni e alle ipotetiche disponibilità della società, ai creditori e a eventuali garanzie prestate dai soci, ai debitori e a eventuali contratti in corso, alle (eventuali) registrazioni contabili e al loro ipotetico redattore, alle (eventuali) dichiarazioni fiscali, ai bilanci non depositati relativi agli esercizi 2021 e 2022, alle cause che avrebbero condotto alla liquidazione giudiziale, al contenzioso d'ogni genere eventualmente in essere, ciò in quanto, per sua stessa ammissione, egli “solo formalmente ha assunto la carica di amministratore unico ma di fatto non la esercitava, non sapeva chi la esercitasse”, gli unici contatti essendo intervenuti “con il sig.
, consulente della Società, presumendo che ne fosse anche amministratore di fatto”; Testimone_1
ii) di essersi limitato all'apertura di due conti correnti bancari nell'interesse della società, sottoscrivendo i relativi documenti, ma di non ricordare alcuna delle movimentazioni contestate;
iii) di essere “a conoscenza di probabili pagamenti per un ammontare indicativo di euro 45.0000 che dovrebbero essere avvenuti tra maggio e luglio 2022, finalizzati ad estinguere posizioni debitorie vs. banche mediante reperimento di provviste con indebitamento presso altri istituti bancari e tutto ciò sulla base di quanto riferitogli dal Sig. . Pt_3
Il non è, poi, stato in grado di consegnare al curatore la contabilità, i libri sociali e la CP_1 corrispondenza della dichiarando al riguardo che “avendo perso i dati di accesso alla Pec Parte_1 di non era a conoscenza dell'avvio della Procedura e che per tali motivi, oltre a quelli già Parte_1
decritti in precedenza, non ha potuto fornire alcunché al Tribunale, né potrà farlo in seguito al
Curatore”.
È pure documentato che, a partire quantomeno dal 2019, la società ha lasciato inadempiute le obbligazioni tributarie, divenendo debitrice, per sanzioni e interessi, del complessivo importo di €
5.151.111,67 per il solo periodo 2019-2021 (si vedano, al riguardo, i quattro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sub doc. 14 e la relazione particolareggiata del curatore, sub doc. 4, pag. 14, ove si segnala che la mancata consegna da parte del della documentazione richiesta dalla CP_1
Guardia di Finanza, a seguito della verifica avviata da quest'ultima nel corso del febbraio 2023, ha verosimilmente concorso a determinare un accertamento di tipo induttivo di ammontare complessivo di poco inferiore a € 9 milioni).
Dall'analisi delle domande d'insinuazione pervenute il curatore ha, infine, ricavato che l'esposizione debitoria accertata è principalmente riferibile agli esercizi 2021 e 2022, prospettando - seppur in base pagina 3 di 6 alle scarse informazioni acquisite - che l'azzeramento del patrimonio sociale si sia “verificato nel corso degli esercizi 2021 e 2022”.
A fondamento dell'azione di responsabilità la curatela ha, dunque, dedotto - come accade di consueto - ipotesi eterogenee di condotte e di danno, lamentando, da un lato, la violazione degli obblighi posti a carico dell'organo amministrativo ex artt. 2484 e 2485 c.c. di accertare l'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento (in particolare, di quella prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4 c.c.), porre in essere i relativi adempimenti (i.e. iscrizione nel registro delle imprese) e gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (in tal senso lamentando che il avrebbe omesso di conservare “l'integrità” del patrimonio sociale, aggravando CP_1
l'indebitamento bancario e tributario); d'altro lato, ha dedotto specifiche condotte “distrattive”, rappresentate da pagamenti privi di giustificazione per assenza di qualsivoglia registrazione contabile, pagamenti che ha altresì qualificato come preferenziali in periodo nel quale la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (e rispettare di conseguenza il principio della “par condicio creditorum” fatte salve le cause legittime di prelazione).
Invocata, pertanto, l'applicabilità del criterio della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, ex art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c., per un importo pari a € 875.142,42 alla data del ricorso e a quella di precisazione delle conclusioni, ha contenuto la propria pretesa risarcitoria nel minor importo di € 500.000,00, corrispondente, per difetto, alla somma dei pagamenti “distrattivi” effettuati dalla nel periodo tra il 12 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, così come Parte_1
emergenti dagli estratti conto bancari prodotti in atti.
La fondatezza di questa seconda ipotesi di danno esime da ulteriori accertamenti, fermo restando che, in base agli elementi sopra illustrati, nel caso in esame ricorrerebbero altresì i presupposti (apertura della procedura e mancanza delle scritture contabili) legittimanti ex art. 2486 c.c. una liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari.
Invero, nonostante quanto dichiarato dal al curatore in data 9.10.2023 circa la sua totale CP_1
estraneità rispetto alla gestione amministrativa della società e ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con cui operava la società - circostanza che non rappresenta una esimente quanto piuttosto un'aggravante, essendo l'amministratore obbligato per legge alla regolare tenuta della contabilità sociale, alla redazione dei bilanci secondo i principi di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica sociale, agli adempimenti fiscali e tributari, e in generale a una gestione improntata a criteri di diligenza e legalità -, dall'esame di due estratti conto bancari intestati a (e rinvenuti in sede di insinuazione allo stato passivo tempestivo), si riscontrano Parte_1
diverse disposizioni recanti date successive a quella di assunzione della carica di amministratore unico pagina 4 di 6 da parte del (4.5.2022). Con particolare riferimento al rapporto di c/c n. 721343 acceso presso CP_1
Emil Banca, va poi rimarcato che la stessa lettera di apertura del conto del 22.7.2022 risulta sottoscritta per accettazione dal signor CP_1
In relazione alle complessive movimentazioni in uscita, va, pertanto, rilevato che sul c/c n. 721343, acceso presso Emil Banca, per il periodo 29.7.2022-31.12.2022, risultano addebiti per complessivi €
282.298,88, mentre sul c/c n. 105524278, presso la relativamente al periodo 12.5.2022- CP_2
13.12.2022, risultano addebiti per complessivi € 224.459,60, per un totale di € 506.758,48.
Poiché interamente non giustificati da registrazioni contabili della società, i suddetti addebiti vanno qualificati come atti distrattivi in virtù di presunzione derivante dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della fallita.
Circa l'illegittimità dei pagamenti in oggetto va, inoltre, segnalato che dall'esame delle disposizioni in uscita transitate sul c/c n. 721343 presso Emil Banca, risultano quattro pagamenti, due dei quali (datati
9.8.2022 e 10.11.2022) in favore dello stesso per complessivi € 4.000,00, a titolo di “compenso CP_1 amministratore” (disposizioni di cui il convenuto ha dichiarato non essere l'autore: cfr. verbale di audizione del 21.12.2023 in atti) e due dei quali (datati 14.10.2022 e 11.11.2022) in favore di
[...]
- e dunque apparentemente riconducibili al signor , che il Controparte_3 Testimone_1
ha dichiarato essere il presunto amministratore di fatto della società - a titolo di “saldo” e CP_1
“acconto vs fattura” per € 21.447,00.
Gli altri pagamenti hanno come destinatarie società - quali Metalgomma s.r.l., CP_4 [...]
, - o persone fisiche - quali CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
- in relazione ai quali, stante l'assenza di qualsivoglia contabilità e documento giustificativo,
[...] risulta impossibile acclarare l'effettività delle prestazioni ipoteticamente rese in favore della società.
Nessun elemento in tal senso è stato offerto dall'amministratore convenuto, vuoi in sede di audizione dinanzi al curatore, vuoi nel presente giudizio, nel quale nemmeno si è costituito, pur essendo onerato, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione del proprio esatto adempimento.
A ulteriore riprova della insussistenza - e comunque completa inattendibilità di ipotetiche - registrazioni contabili, con conseguente impossibilità di accertare l'effettività delle prestazioni pagate, va segnalato che il bilancio della al 31.12.2020 (cfr. doc. 6) espone un valore dei beni Parte_1
mobili di oltre € 800.000,00, che non sono stati rinvenuti dal Curatore in mancanza di qualsivoglia spiegazione contabile (cfr. relazione particolareggiata sub doc. 4 e informativa preliminare sub doc.
15).
pagina 5 di 6 La domanda attorea va, pertanto, accolta, con condanna di al pagamento in favore Controparte_1
della dell'importo – dalla curatela indicato in moneta attuale, Parte_4
dunque già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi via via maturati sino alla data della domanda, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Dal tenore del provvedimento autorizzativo dell'azione e dal mancato pagamento del contributo unificato si ricava che la Liquidazione Giudiziale attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002, sicché il soccombente dovrà versare le spese in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda e istanza disattesa o assorbita, condanna a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale di l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 500.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo;
condanna il convenuto a versare in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 22.457,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 30 aprile 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott. Carlo Bianchetti giudice dott. Angelica Castellani giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8333/2024 promossa da:
LIQ. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Luca Parte_1 P.IVA_1
Ferrari attore contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
convenuto
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“si chiede che il Tribunale di Brescia: 1) accerti e dichiari la responsabilità del sig. Controparte_1
nei confronti della giudiziale, e dei suoi creditori sociali;
2) anche Parte_2 mediante ricorso all'equità, liquidi il danno - comprensivo di interessi e rivalutazione - cagionato dal convenuto alla società in liquidazione giudiziale e ai suoi creditori sociali;
3) condanni il sig. al risarcimento del danno così accertato;
4) condanni il convenuto al rimborso delle Controparte_1
spese del procedimento in favore della liquidazione giudiziale della . Parte_1
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato dinanzi al Tribunale di Brescia in data 4.7.2024, la
Liquidazione Giudiziale della dichiarata dal Tribunale di Bologna in data 15.9.2023, Parte_1
ha chiesto accertarsi la responsabilità di nei confronti della società e dei creditori Controparte_1
sociali per avere, in qualità di amministratore unico (e socio di maggioranza) della a far Parte_1
data dal 4.5.2022, in presenza di plurime cause di scioglimento ex art. 2484, primo comma, nn. 2, 3 e 4
c.c., omesso di conservare “l'integrità” del patrimonio sociale, aggravando l'indebitamento bancario e utilizzando “i finanziamenti di cui disponeva e la liquidità generata dalla residua attività svolta per dare corso a pagamenti in favore di terzi che non possono non essere qualificati come altrettanti illeciti di natura distrattiva per la mancanza di idoneo riscontro nella contabilità e documentazione sociale della loro causa” (cfr. ricorso, pag. 7).
In punto di quantificazione del danno, assenti le scritture contabili della società, la curatela ha invocato il ricorso al criterio residuale di cui all'art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c. rimarcando l'assenza di attivo patrimoniale e segnalando che lo stato passivo “il quale non recepisce ancora la pretesa dell'Agenzia delle Entrate oggetto dei 4 avvisi di accertamento recentemente notificati, attualmente registra crediti insinuati per euro 875.142,42” (cfr. ricorso, pag. 9); ha, quindi “in una logica del tutto prudenziale e all'evidenza favorevole per il sig. , limitato la pretesa giudiziale all'importo di € CP_1
500.000,00, “sostanzialmente corrispondente” alla “somma degli illeciti pagamenti ingiustificati rinvenuti dal Curatore dietro l'esame degli estratti dei due conti correnti” intestati alla società
(ibidem).
All'udienza del 24.10.2024, verificata la regolarità della notificazione di ricorso e decreto al convenuto e constatata la mancata costituzione in giudizio di il g.i. ne ha dichiarata la Controparte_1
contumacia; ha, quindi, fissato udienza di discussione della causa dinanzi al collegio ex art. 275-bis
c.p.c. assegnando termine sino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di nota limitata alla precisazione delle conclusioni e termine sino a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito di nota conclusionale. All'udienza di discussione la curatela si è riportata ai propri atti e alle conclusioni rassegnate e il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La domanda proposta dalla Liquidazione Giudiziale della è fondata e merita accoglimento. Parte_1
Dalla visura camerale in atti (cfr. doc. 2 allegato al ricorso) risulta che nel periodo tra il 4 maggio 2022
e la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ha ricoperto il ruolo di Controparte_1
amministratore unico della società - attiva principalmente nel settore del commercio all'ingrosso di utensileria, metalli e macchine utensili e nella riparazione di macchinari industriali - oltre ad esserne divenuto socio per una quota pari al 90% del capitale sociale.
pagina 2 di 6 Nelle audizioni ex art. 149, secondo comma, CCII dinanzi al curatore - i cui verbali sono prodotti sub docc. 8 e 9 - il convenuto ha espressamente dichiarato: i) di essersi disinteressato della gestione sociale e dell'andamento economico della società, di non essere in grado di fornire informazione alcuna in ordine agli istituti di credito con i quali la società operava, ai beni e alle ipotetiche disponibilità della società, ai creditori e a eventuali garanzie prestate dai soci, ai debitori e a eventuali contratti in corso, alle (eventuali) registrazioni contabili e al loro ipotetico redattore, alle (eventuali) dichiarazioni fiscali, ai bilanci non depositati relativi agli esercizi 2021 e 2022, alle cause che avrebbero condotto alla liquidazione giudiziale, al contenzioso d'ogni genere eventualmente in essere, ciò in quanto, per sua stessa ammissione, egli “solo formalmente ha assunto la carica di amministratore unico ma di fatto non la esercitava, non sapeva chi la esercitasse”, gli unici contatti essendo intervenuti “con il sig.
, consulente della Società, presumendo che ne fosse anche amministratore di fatto”; Testimone_1
ii) di essersi limitato all'apertura di due conti correnti bancari nell'interesse della società, sottoscrivendo i relativi documenti, ma di non ricordare alcuna delle movimentazioni contestate;
iii) di essere “a conoscenza di probabili pagamenti per un ammontare indicativo di euro 45.0000 che dovrebbero essere avvenuti tra maggio e luglio 2022, finalizzati ad estinguere posizioni debitorie vs. banche mediante reperimento di provviste con indebitamento presso altri istituti bancari e tutto ciò sulla base di quanto riferitogli dal Sig. . Pt_3
Il non è, poi, stato in grado di consegnare al curatore la contabilità, i libri sociali e la CP_1 corrispondenza della dichiarando al riguardo che “avendo perso i dati di accesso alla Pec Parte_1 di non era a conoscenza dell'avvio della Procedura e che per tali motivi, oltre a quelli già Parte_1
decritti in precedenza, non ha potuto fornire alcunché al Tribunale, né potrà farlo in seguito al
Curatore”.
È pure documentato che, a partire quantomeno dal 2019, la società ha lasciato inadempiute le obbligazioni tributarie, divenendo debitrice, per sanzioni e interessi, del complessivo importo di €
5.151.111,67 per il solo periodo 2019-2021 (si vedano, al riguardo, i quattro avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate sub doc. 14 e la relazione particolareggiata del curatore, sub doc. 4, pag. 14, ove si segnala che la mancata consegna da parte del della documentazione richiesta dalla CP_1
Guardia di Finanza, a seguito della verifica avviata da quest'ultima nel corso del febbraio 2023, ha verosimilmente concorso a determinare un accertamento di tipo induttivo di ammontare complessivo di poco inferiore a € 9 milioni).
Dall'analisi delle domande d'insinuazione pervenute il curatore ha, infine, ricavato che l'esposizione debitoria accertata è principalmente riferibile agli esercizi 2021 e 2022, prospettando - seppur in base pagina 3 di 6 alle scarse informazioni acquisite - che l'azzeramento del patrimonio sociale si sia “verificato nel corso degli esercizi 2021 e 2022”.
A fondamento dell'azione di responsabilità la curatela ha, dunque, dedotto - come accade di consueto - ipotesi eterogenee di condotte e di danno, lamentando, da un lato, la violazione degli obblighi posti a carico dell'organo amministrativo ex artt. 2484 e 2485 c.c. di accertare l'intervenuta verificazione di una causa di scioglimento (in particolare, di quella prevista dall'art. 2484, primo comma, n. 4 c.c.), porre in essere i relativi adempimenti (i.e. iscrizione nel registro delle imprese) e gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (in tal senso lamentando che il avrebbe omesso di conservare “l'integrità” del patrimonio sociale, aggravando CP_1
l'indebitamento bancario e tributario); d'altro lato, ha dedotto specifiche condotte “distrattive”, rappresentate da pagamenti privi di giustificazione per assenza di qualsivoglia registrazione contabile, pagamenti che ha altresì qualificato come preferenziali in periodo nel quale la società avrebbe dovuto essere posta in liquidazione (e rispettare di conseguenza il principio della “par condicio creditorum” fatte salve le cause legittime di prelazione).
Invocata, pertanto, l'applicabilità del criterio della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura, ex art. 2486, terzo comma, seconda parte, c.c., per un importo pari a € 875.142,42 alla data del ricorso e a quella di precisazione delle conclusioni, ha contenuto la propria pretesa risarcitoria nel minor importo di € 500.000,00, corrispondente, per difetto, alla somma dei pagamenti “distrattivi” effettuati dalla nel periodo tra il 12 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, così come Parte_1
emergenti dagli estratti conto bancari prodotti in atti.
La fondatezza di questa seconda ipotesi di danno esime da ulteriori accertamenti, fermo restando che, in base agli elementi sopra illustrati, nel caso in esame ricorrerebbero altresì i presupposti (apertura della procedura e mancanza delle scritture contabili) legittimanti ex art. 2486 c.c. una liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentari.
Invero, nonostante quanto dichiarato dal al curatore in data 9.10.2023 circa la sua totale CP_1
estraneità rispetto alla gestione amministrativa della società e ai rapporti intrattenuti con gli istituti di credito con cui operava la società - circostanza che non rappresenta una esimente quanto piuttosto un'aggravante, essendo l'amministratore obbligato per legge alla regolare tenuta della contabilità sociale, alla redazione dei bilanci secondo i principi di chiarezza, rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica sociale, agli adempimenti fiscali e tributari, e in generale a una gestione improntata a criteri di diligenza e legalità -, dall'esame di due estratti conto bancari intestati a (e rinvenuti in sede di insinuazione allo stato passivo tempestivo), si riscontrano Parte_1
diverse disposizioni recanti date successive a quella di assunzione della carica di amministratore unico pagina 4 di 6 da parte del (4.5.2022). Con particolare riferimento al rapporto di c/c n. 721343 acceso presso CP_1
Emil Banca, va poi rimarcato che la stessa lettera di apertura del conto del 22.7.2022 risulta sottoscritta per accettazione dal signor CP_1
In relazione alle complessive movimentazioni in uscita, va, pertanto, rilevato che sul c/c n. 721343, acceso presso Emil Banca, per il periodo 29.7.2022-31.12.2022, risultano addebiti per complessivi €
282.298,88, mentre sul c/c n. 105524278, presso la relativamente al periodo 12.5.2022- CP_2
13.12.2022, risultano addebiti per complessivi € 224.459,60, per un totale di € 506.758,48.
Poiché interamente non giustificati da registrazioni contabili della società, i suddetti addebiti vanno qualificati come atti distrattivi in virtù di presunzione derivante dalla mancanza di una corretta tenuta delle registrazioni contabili che rende impossibile la ricostruzione del movimento degli affari della fallita.
Circa l'illegittimità dei pagamenti in oggetto va, inoltre, segnalato che dall'esame delle disposizioni in uscita transitate sul c/c n. 721343 presso Emil Banca, risultano quattro pagamenti, due dei quali (datati
9.8.2022 e 10.11.2022) in favore dello stesso per complessivi € 4.000,00, a titolo di “compenso CP_1 amministratore” (disposizioni di cui il convenuto ha dichiarato non essere l'autore: cfr. verbale di audizione del 21.12.2023 in atti) e due dei quali (datati 14.10.2022 e 11.11.2022) in favore di
[...]
- e dunque apparentemente riconducibili al signor , che il Controparte_3 Testimone_1
ha dichiarato essere il presunto amministratore di fatto della società - a titolo di “saldo” e CP_1
“acconto vs fattura” per € 21.447,00.
Gli altri pagamenti hanno come destinatarie società - quali Metalgomma s.r.l., CP_4 [...]
, - o persone fisiche - quali CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
- in relazione ai quali, stante l'assenza di qualsivoglia contabilità e documento giustificativo,
[...] risulta impossibile acclarare l'effettività delle prestazioni ipoteticamente rese in favore della società.
Nessun elemento in tal senso è stato offerto dall'amministratore convenuto, vuoi in sede di audizione dinanzi al curatore, vuoi nel presente giudizio, nel quale nemmeno si è costituito, pur essendo onerato, in relazione all'azione sociale di responsabilità, della dimostrazione del proprio esatto adempimento.
A ulteriore riprova della insussistenza - e comunque completa inattendibilità di ipotetiche - registrazioni contabili, con conseguente impossibilità di accertare l'effettività delle prestazioni pagate, va segnalato che il bilancio della al 31.12.2020 (cfr. doc. 6) espone un valore dei beni Parte_1
mobili di oltre € 800.000,00, che non sono stati rinvenuti dal Curatore in mancanza di qualsivoglia spiegazione contabile (cfr. relazione particolareggiata sub doc. 4 e informativa preliminare sub doc.
15).
pagina 5 di 6 La domanda attorea va, pertanto, accolta, con condanna di al pagamento in favore Controparte_1
della dell'importo – dalla curatela indicato in moneta attuale, Parte_4
dunque già comprensivo di rivalutazione monetaria e interessi compensativi via via maturati sino alla data della domanda, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e s.m.i. (da ultimo d.m. n. 147/2022) per i giudizi ordinari di cognizione di valore ricompreso tra € 260.000,00 ed € 520.000,00 relativamente alle quattro fasi giudiziali ivi contemplate.
Dal tenore del provvedimento autorizzativo dell'azione e dal mancato pagamento del contributo unificato si ricava che la Liquidazione Giudiziale attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello
Stato ex art. 144 D.P.R. n. 115/2002, sicché il soccombente dovrà versare le spese in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda e istanza disattesa o assorbita, condanna a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale di l'importo Controparte_1 Parte_1 di € 500.000,00 in moneta attuale, oltre interessi legali dalla domanda al pagamento effettivo;
condanna il convenuto a versare in favore dell'Erario le spese di lite che liquida in € 22.457,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Brescia, 30 aprile 2025
Il giudice relatore Il presidente dott. Angelica Castellani dott. Raffaele Del Porto
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