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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14933 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26169/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26169/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ivana Nicolò, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, nata in [...] il [...] Parte_1
ha chiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari del marito, sig. Per_1
nato in [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento del parente e che al momento della relativa emissione, veniva trasmesso telematicamente, a cura dello S.U.I. di Napoli, alla Rappresentanza Diplomatica –
Consolare d'Islamabad, in Pakistan per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso. Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, solo in seguito alla proposizione di un ricorso innanzi l'Intestato Tribunale l' ad Islamabad Controparte_2
comunicava la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 26.02.2026.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, dando atto dell'esistenza di un programma di smaltimento delle domanda rimaste inevase.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. La prospettazione offerta dalla parte ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
In effetti, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto.
Va considerato, però, che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia 22.11.2023) è ampiamente scaduto. Si ritiene inoltre che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine di 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente, a prescindere dall'avvenuta fissazione di un appuntamento in sede consolare, come anche evidenziato dalla difesa del ricorrente, posto che, stante in tempo trascorso e la completezza della documentazione disponibile della parte ricorrente, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato all ad Controparte_2
Islamabad di definire la procedura volta al rilascio del visto per il familiare della ricorrente entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' a Islamabad, come affermato, in più Controparte_2
occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad Controparte_2
(Pakistan) di definire la procedura di richiesta di visto in favore del familiare della ricorrente entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 25/10/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, in persona del Giudice unico dott. Giuseppe
Ciccarelli, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26169/2025 del Ruolo Generale e promossa da nata in [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Ivana Nicolò, come da mandato in atti;
- ricorrente –
Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei
[...]
Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
- resistente –
Oggetto: ricongiungimento familiare
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi. fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, nata in [...] il [...] Parte_1
ha chiesto il rilascio del visto di ingresso per motivi familiari del marito, sig. Per_1
nato in [...] il [...].
[...]
A sostegno della domanda, la ricorrente ha esposto di aver ottenuto il nulla osta al ricongiungimento del parente e che al momento della relativa emissione, veniva trasmesso telematicamente, a cura dello S.U.I. di Napoli, alla Rappresentanza Diplomatica –
Consolare d'Islamabad, in Pakistan per la successiva ed eventuale emissione del visto d'ingresso. Si succedevano poi svariati tentativi di poter procedere alla prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto e, solo in seguito alla proposizione di un ricorso innanzi l'Intestato Tribunale l' ad Islamabad Controparte_2
comunicava la fissazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto per il giorno 26.02.2026.
L'amministrazione resistente si è costituita in giudizio, dando atto dell'esistenza di un programma di smaltimento delle domanda rimaste inevase.
***
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso, in punto di diritto ed ai fini che strettamente interessano la presente controversia in ragione delle allegazioni delle parti, che, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n. 286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'. La medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute'.
Ancora, è consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale il procedimento di riconoscimento del diritto al ricongiungimento familiare è un procedimento complesso, a formazione progressiva, nel quale le valutazioni accertative della Questura o dello Sportello Unico vengono seguite dagli accertamenti della
Rappresentanza diplomatica, le prime sfocianti nel nulla osta e i secondi nel visto di ingresso o nel suo diniego, quest'ultimo impugnabile innanzi al G.O. ex art. 30 comma 6 del T.U. (cfr. Cass. n. 4984/2013; n. 7218/2011; n.15247/2006; n.12661/2007;
n.209/2005).
Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. La prospettazione offerta dalla parte ricorrente trova pieno riscontro nella documentazione prodotta.
In effetti, il procedimento non si è ancora esaurito. Non vi è stato, pertanto, un diniego che possa formare oggetto di impugnazione. Ciò esclude in radice, allo stato, la possibilità di ordinare all'Ambasciata il rilascio del visto.
Va considerato, però, che il termine di 180 giorni di validità del nulla osta (da calcolarsi dal momento del rilascio, ossia 22.11.2023) è ampiamente scaduto. Si ritiene inoltre che il termine semestrale, così come pacificamente si ritiene per il termine di 90 giorni concesso all'amministrazione per il rilascio del nulla osta di cui all'art. 29, comma 8, d.lgs. n. 286/98, non può considerarsi perentorio. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per legittimare un'asimmetria e la conseguente esposizione del richiedente diligente ad una preclusione che, oltre tutto, può assumere, potenzialmente carattere di irreversibilità.
Quanto sopra conferisce consistenza alle ragioni esposte dal ricorrente, a prescindere dall'avvenuta fissazione di un appuntamento in sede consolare, come anche evidenziato dalla difesa del ricorrente, posto che, stante in tempo trascorso e la completezza della documentazione disponibile della parte ricorrente, la posticipazione degli adempimenti risulta oltremodo ingiustificata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ordinato all ad Controparte_2
Islamabad di definire la procedura volta al rilascio del visto per il familiare della ricorrente entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
Le spese di lite devono essere compensate.
È noto che sussistono eccezionali motivi per compensare tra le parti le spese di lite, nel caso di serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (cfr. Cons. Stato
30.12.2020, n. 8517; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/01/2024, n. 144); tale è la notoria peculiare situazione in cui versa l' a Islamabad, come affermato, in più Controparte_2
occasioni, anche da questo Tribunale (cfr. Trib. Roma, sez. immigrazione, ordinanza resa nel giudizio iscritto con r.g. n. 16766/24, ove si legge: “i ritardi dell'autorità diplomatica in questione sono stati evidentemente imputati solo all'eccessivo numero di pratiche che essa deve gestire”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XVIII Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina all' ad Islamabad Controparte_2
(Pakistan) di definire la procedura di richiesta di visto in favore del familiare della ricorrente entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Roma, 25/10/2025 Il Giudice Dott. Giuseppe Ciccarelli