Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/04/2025, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile -
Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1383 dell'anno 2020, avente per oggetto: risarcimento danni,
TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Filomena Cicoria, attore E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante, dott. CP_1 P.IVA_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Monetti, CP_2 convenuta NONCHE'
Controparte_3 altro convenuto – non costituito All'udienza del 10.09.2024 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che conveniva davanti a questo Tribunale gli altri Parte_1 soggetti in epigrafe indicati al fine di vedere risarciti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dallo stesso assertivamente subiti in conseguenza di un sinistro che si sarebbe verificato in data 09.09.2018, alle ore 09.30 circa, mentre l'attore procedeva in bicicletta all'interno del centro commerciale “Mongolfiera Globo” in Taranto, dove sarebbe stato urtato dall'autovettura, tg. DX544SM (assicurata con
[...]
di proprietà di e dallo stesso condotta), che, Controparte_4 Controparte_3 nell'effettuare manovra di retromarcia, non si sarebbe avveduto del passaggio del ciclista e, urtandolo, ne avrebbe determinato la caduta (in citazione si legge, tra l'altro, che “…3)- quest'ultimo, infatti, nell'effettuare manovra di retromarcia, non si avvedeva del passaggio del ciclista e lo urtava;
4)- a seguito di tanto, il sig. perdeva Parte_1 il controllo della propria bici e scivolava a terra sulla destra;
…”);
• rilevato che la compagnia di assicurazione convenuta, costituitasi, si opponeva all'accoglimento dell'avversa domanda;
• rilevato che l'altro convenuto non si costituiva;
• ritenuto che la domanda non possa trovare accoglimento, in quanto i fatti costitutivi della stessa, ed in particolare la riconducibilità causale dei danni lamentati dall'attore ad un urto provocato da un automezzo, non sono stati adeguatamente dimostrati, tenuto conto dell'insufficienza ed incoerenza degli elementi di prova complessivamente considerati, in particolare osservandosi che: a) nella documentazione sanitaria prodotta dall'attore ed in particolare nella relazione di pronto soccorso, alla voce
“DESCRIZIONE”, è riportato: “SCIVOLAVA MENTRE ANDAVA IN BICICLETTA”; e, alla voce “ANAMNESI”, è riportato: “CADUTA ACCIDENTALE ANDANDO IN BICICLETTA”; in assenza di elementi di valutazione differenti, non può che ritenersi che detta descrizione della vicenda, che ha determinato la necessità dell'intervento terapeutico, sia stata riferita ai sanitari del Pronto Soccorso dell'Ospedale S.S.
Annunziata di Taranto, dove il veniva trasportato in ambulanza, dallo stesso Parte_1 infortunato;
in considerazione della specificità dei termini utilizzati per descrivere la dinamica dell'evento, quest'ultima appare incompatibile con quella descritta in
né, a seguito della contestazione della compagnia, che con la propria comparsa di costituzione e risposta richiamava proprio quanto riportato nella documentazione sanitaria in merito alla descrizione del fatto innanzi indicata, parte attrice ha offerto argomentazioni alternative idonee a spiegare l'utilizzo di detta terminologia da parte dell'operatore che ha redatto la scheda di pronto soccorso, obiettivamente incompatibile, secondo il significato comune che si attribuisce ai termini innanzi riportati, con una caduta in bicicletta riconducibile aduna responsabilità di terzi ed in particolare provocata, come sostiene l'attore, da un urto da parte di un automezzo in retromarcia e che si rivelerebbe nella sostanza piuttosto come un investimento del ciclista da parte del mezzo in manovra;
si osservi infatti che sul modello di constatazione amichevole di incidente prodotto dall'attore (e che, peraltro, appare riportare una sola sottoscrizione, verosimilmente quella del ) nella Parte_1 terza pagina, nella parte dedicata alla descrizione del sinistro, si legge: “Il veicolo A retrocedeva uscendo dal parcheggio del centro commerciale urtando violentemente con angolo posteriore dx del suo veicolo il ciclista B che dopo l'urto sbatte violentemente a terra”; trattasi evidentemente di una descrizione difficilmente associabile ad una caduta accidentale determinata da scivolamento (pur prescindendo dal fatto che il teste
[...]
riferiva, tra l'altro, che l'urto ricevuto dal furgone fu lieve); b) i testi ascoltati Tes_1 nel corso del processo ( e non appaiono Testimone_1 Testimone_2 sufficientemente attendibili, oltre che per quanto appena riportato al punto che precede, anche perché non vi sono sufficienti riscontri in ordine alla loro presenza sul luogo del fatto, osservandosi, tra l'altro che, i nominativi degli stessi non venivano riportati nel citato modello di constatazione amichevole di incidente prodotto dall'attore, nel quale, al riquadro 5, dedicato all'indicazione del nominativo, dell'indirizzo e del numero telefonico dei testimoni, viene scritta solo la parola “SI'”, nonostante il teste abbia Tes_3 riferito di essere amico del e di essersi recato con lui sul luogo dove si Parte_1 sarebbe verificato il fatto per cui è causa;
nemmeno con la raccomandata del 03.02.2019 venivano indicati i nominativi dei testi innanzi riportati e tanto non può non avere una rilevanza nella valutazione complessiva relativa alla attendibilità dei testimoni, tenuto conto del fatto che detta tempestiva indicazione negli atti innanzi indicati avrebbe potuto contribuire ad una definizione stragiudiziale della controversia nell'interesse della stessa parte attrice (è utile ribadire che detta osservazione attiene al giudizio di attendibilità e non di ammissibilità della prova); deve, pertanto, ritenersi che non sussistono adeguati riscontri probatori in ordine al sinistro per cui è causa ed alla relativa dinamica;
• ritenuto, pertanto, che la domanda debba essere rigettata e che l'attore debba essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della compagnia convenuta, in applicazione del principio di soccombenza;
anche le spese di c.t.u., come liquidate in atti, vanno poste definitivamente a carico dell'attore; P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda attorea, la rigetta e condanna l'attore a rifondere alla compagnia le spese di lite, che liquida in € 10.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u., come liquidate in atti, definitivamente a carico dell'attore.
Taranto, 01.04.2025
Il Giudice
dott. Remo Lisco