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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 489/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura in Pt_1 atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Controparte_1
RUGGIERO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi– a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria- , premesso Controparte_1
di essere titolare di titolare di pensione cat. INVCIV n. 07050162 con decorrenza dal 01/12/2006, Pt_1 beneficio cumulato con quanto percepito dallo stesso con pensione cat. VOCOM n. 36411019 sulla base dei contributi versati - esponeva di aver ricevuto i provvedimenti del 02/11/2015 e del Pt_1
13/12/2015, con i quali gli era stato comunicato che, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 ed il
30/11/2015, erano stati pagati € 8.751,94 sulla sua pensione cat. IINVCIV n. 07050162, per rate Pt_1
di pensione non spettanti, in ragione del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Il esponeva che, essendo certo di non aver superato la soglia reddituale prevista dalla CP_1 legge – e cioè 16.449,85.per il 2014 ed € 6.532,10 per il 2015 - aveva riscontrato che il suo commercialista aveva elaborato e trasmesso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014 per i redditi 2013, una dichiarazione contenente dati totalmente erroneni, ragion per cui aveva proceduto a rettificare la stessa, come evincibile dal modello Unico depositato.
Rilevando, in definitiva, di non avere superato i limiti reddituali legislativamente imposti rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia, in accoglimento dei motivi di ricorso su esposti, accertare
l'illegittimità dei provvedimenti del 02.11.2015 e del 13.12.2015 e per l'effetto annullarli;
Pt_1 conseguentemente, condannare l' al ripristino della pensione cat. INVCIV n. 07050162 ed Pt_1 Pt_1 alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di indebito, pari ad € 8.751,94.”
Si costituiva l' che rivendicava la legittimità del recupero, atteso il superamento dei limiti Pt_1 reddituali per la permanenza del beneficio pensionistico, trasformatosi nelle more, dopo il superamento del 65° anno di età del beneficiario, in pensione sociale e pertanto soggetto ai criteri di calcolo dei limiti reddituali previsti da quest'ultima prestazione in sostituzione di quella precedente, e cioè € 4. 734,08.
L'Ente, rilevava che, il calcolo dei limiti reddituali doveva essere effettuato seguendo i criteri dettati dalla legge L. 122/2010, ai sensi della quale “… dal 1° giugno 2010, per tutte le prestazioni in
essere collegate al reddito occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.”
Posto che il ricorrente aveva dichiarato al fisco, nell'anno 2013, redditi da fabbricati per € 9.545,00
e € 42,00 per redditi dominicali per un totale di € 9.587,00 (redditi diversi anno precedente) e, nell'anno di pertinenza, cioè il 2014, € 11.095,00, i limiti reddituali erano stati ampiamente superati, con consegue legittimità del recupero posto in essere.
L'ente aggiungeva inoltre che essendo a conoscenza esclusivamente dei redditi da pensione sarebbe stato obbligo del pensionato inviare i dati reddituali mediante mod. RED., adempimento, che per gli anni 2013 e 2014, non era stato effettuato, nonostante il sollecito inviato.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Richiamando ampia giurisprudenza, il giudicante rilevava che “l'ammissione degli invalidi civili, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall' in sostituzione Pt_1
della pensione di invalidità corrisposta dal ha, in applicazione dell'art. 19 della CP_2 Parte_2
legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di
detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità CP_3 della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle
condizioni di maggior favore già accertate»; si è infatti sottolineata la necessità di applicare
rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i
quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse
condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni Pt_1 economiche dell'invalido (v. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10397; 21 ottobre 1994 n. 8668; 27 febbraio 1990
n. 1530; in senso contrario, Cass. 3 febbraio 1998 n. 1082) – tutte richiamate da Cass. n. 9740/n.
2029/2020.”
Ciò posto, ritenendo che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il reddito da prendere in cosiderazione è costituito dal reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R., e che secondo tale criterio il reddito imponibile del , come emergeva dal modello 730/2015 rettificato afferente i redditi CP_1 del 2014, era pari € 13.860,00, dichiarava irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla note ricevute in data 2.11.2015 e 13.12.2015, condannado, altresì l'ente a ripristinare la Pt_1 pensione cat. INVCIV n. 07050162 con decorrenza 01.01.2014 e a restituire la somma di € 8.751,94 sulla sua pensione trattenuta sulla pensione cat. VOCOM n. 36411019.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ribadendo che i limiti reddituali rilevanti per la prestazione in parola sono pari a € Pt_1
4.734,08, denuncia l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, il quale aveva considerato solo i redditi dei singoli anni, senza procedere, così come previsto dalla normativa citata, alla somma di tali redditi con quelli diversi conseguiti nell'anno precedente, somma da cui discendeva il contestato superamento.
L'ente aggiunge che, con la rettifica dei dati reddituali 2013 presentata all'Agenzia delle Entrate dal , risultano variati solo dati da lavoro dipendente 2013, ininfluenti a fini causa. CP_1
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata seppur con altra motivazione.
Così come correttamente sostenuto dall' l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale. Pt_1
In materia si era affermato e consolidato, fino a qualche tempo addietro, un indirizzo giurisprudenziale con cui si era stabilita la regola della ripetibilità senza limitazioni, sancita dall'art. 2033 c.c.
Al riguardo si è però registrato un ormai consolidato mutamento giurisprudenziale che, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei principi in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale/assistenziale, ha delineato i principi che regolano la materia. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anzitutto, che "nel settore della previdenza e
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la
ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente
generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…).
Con specifico riferimento al tema della ripetibilità di erogazioni indebite scaturenti da redditi conosciuti o conoscibili da parte dell' , la pronuncia prosegue rilevando che “… nessun CP_3 obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri
redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 Pt_1
conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro Pt_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio
dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. Pt_1
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al
comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la Pt_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare
all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in Pt_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria Pt_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione
(…)L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri
titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' 21.- Infine va osservato che in Pt_1
nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In Pt_1 CP_3 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli
importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_3
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in
legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo Pt_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai,
potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. (…) 22.- Pt_1
Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a
proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme
richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano
note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza
richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può
dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla
regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi
applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non
addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le
ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al
provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non
potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di
dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Pt_1
Applicando i suddetti principi alla presente controversia, la ripetibilità dell'indebito è da escludere, perché il superamento del limite di reddito è derivato dalla percezione di redditi che, secondo la stessa allegazione dell' erano già stati dichiarati dal Pt_1 CP_1 all'Amministrazione finanziaria, tenendo presente che, sempre come sostenuto dallo stesso Ente appellante, la rettifica del 2018 operata dal era del tutto irrilevante ai fini della CP_1
individuazione dei limiti reddituali legislativamente previsti.
Sicché si trattava di erogazioni che, a prescindere dall'inserimento nel RED, erano conoscibili dall'istituto previdenziale, il quale, alla luce dei principi prima illustrati, non poteva agire per la ripetizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M n. 147/22, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime,
essendo stata decisa la causa sulla base di indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_4
1096/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 23 giugno 2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 489/2022 R.G.L. e vertente
TRA
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DARIO ADORNATO, giusta procura in Pt_1 atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. DOMENICO Controparte_1
RUGGIERO, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione innanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Palmi– a seguito di declaratoria di incompetenza del Giudice del lavoro di Reggio Calabria- , premesso Controparte_1
di essere titolare di titolare di pensione cat. INVCIV n. 07050162 con decorrenza dal 01/12/2006, Pt_1 beneficio cumulato con quanto percepito dallo stesso con pensione cat. VOCOM n. 36411019 sulla base dei contributi versati - esponeva di aver ricevuto i provvedimenti del 02/11/2015 e del Pt_1
13/12/2015, con i quali gli era stato comunicato che, per il periodo compreso tra il 01/01/2014 ed il
30/11/2015, erano stati pagati € 8.751,94 sulla sua pensione cat. IINVCIV n. 07050162, per rate Pt_1
di pensione non spettanti, in ragione del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge.
Il esponeva che, essendo certo di non aver superato la soglia reddituale prevista dalla CP_1 legge – e cioè 16.449,85.per il 2014 ed € 6.532,10 per il 2015 - aveva riscontrato che il suo commercialista aveva elaborato e trasmesso, con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2014 per i redditi 2013, una dichiarazione contenente dati totalmente erroneni, ragion per cui aveva proceduto a rettificare la stessa, come evincibile dal modello Unico depositato.
Rilevando, in definitiva, di non avere superato i limiti reddituali legislativamente imposti rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia, in accoglimento dei motivi di ricorso su esposti, accertare
l'illegittimità dei provvedimenti del 02.11.2015 e del 13.12.2015 e per l'effetto annullarli;
Pt_1 conseguentemente, condannare l' al ripristino della pensione cat. INVCIV n. 07050162 ed Pt_1 Pt_1 alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di indebito, pari ad € 8.751,94.”
Si costituiva l' che rivendicava la legittimità del recupero, atteso il superamento dei limiti Pt_1 reddituali per la permanenza del beneficio pensionistico, trasformatosi nelle more, dopo il superamento del 65° anno di età del beneficiario, in pensione sociale e pertanto soggetto ai criteri di calcolo dei limiti reddituali previsti da quest'ultima prestazione in sostituzione di quella precedente, e cioè € 4. 734,08.
L'Ente, rilevava che, il calcolo dei limiti reddituali doveva essere effettuato seguendo i criteri dettati dalla legge L. 122/2010, ai sensi della quale “… dal 1° giugno 2010, per tutte le prestazioni in
essere collegate al reddito occorre fare riferimento ai redditi da prestazione conseguiti nello stesso anno e ai redditi diversi conseguiti nell'anno precedente.”
Posto che il ricorrente aveva dichiarato al fisco, nell'anno 2013, redditi da fabbricati per € 9.545,00
e € 42,00 per redditi dominicali per un totale di € 9.587,00 (redditi diversi anno precedente) e, nell'anno di pertinenza, cioè il 2014, € 11.095,00, i limiti reddituali erano stati ampiamente superati, con consegue legittimità del recupero posto in essere.
L'ente aggiungeva inoltre che essendo a conoscenza esclusivamente dei redditi da pensione sarebbe stato obbligo del pensionato inviare i dati reddituali mediante mod. RED., adempimento, che per gli anni 2013 e 2014, non era stato effettuato, nonostante il sollecito inviato.
Il Giudice di prime cure accoglieva il ricorso.
Richiamando ampia giurisprudenza, il giudicante rilevava che “l'ammissione degli invalidi civili, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età, alla pensione sociale erogata dall' in sostituzione Pt_1
della pensione di invalidità corrisposta dal ha, in applicazione dell'art. 19 della CP_2 Parte_2
legge 30 marzo 1971, n. 118, carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di
detto , della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità CP_3 della pensione di invalidità sufficiente presupposto per il conseguimento della pensione sociale alle
condizioni di maggior favore già accertate»; si è infatti sottolineata la necessità di applicare
rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i
quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse
condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell' dei requisiti di ammissione e, in particolare, delle condizioni Pt_1 economiche dell'invalido (v. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10397; 21 ottobre 1994 n. 8668; 27 febbraio 1990
n. 1530; in senso contrario, Cass. 3 febbraio 1998 n. 1082) – tutte richiamate da Cass. n. 9740/n.
2029/2020.”
Ciò posto, ritenendo che, secondo ormai consolidata giurisprudenza, il reddito da prendere in cosiderazione è costituito dal reddito imponibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del T.U.I.R., e che secondo tale criterio il reddito imponibile del , come emergeva dal modello 730/2015 rettificato afferente i redditi CP_1 del 2014, era pari € 13.860,00, dichiarava irripetibili le somme oggetto della richiesta di restituzione di cui alla note ricevute in data 2.11.2015 e 13.12.2015, condannado, altresì l'ente a ripristinare la Pt_1 pensione cat. INVCIV n. 07050162 con decorrenza 01.01.2014 e a restituire la somma di € 8.751,94 sulla sua pensione trattenuta sulla pensione cat. VOCOM n. 36411019.
Ha interposto appello l' per i motivi di seguito esplicitati. Pt_1
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ribadendo che i limiti reddituali rilevanti per la prestazione in parola sono pari a € Pt_1
4.734,08, denuncia l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, il quale aveva considerato solo i redditi dei singoli anni, senza procedere, così come previsto dalla normativa citata, alla somma di tali redditi con quelli diversi conseguiti nell'anno precedente, somma da cui discendeva il contestato superamento.
L'ente aggiunge che, con la rettifica dei dati reddituali 2013 presentata all'Agenzia delle Entrate dal , risultano variati solo dati da lavoro dipendente 2013, ininfluenti a fini causa. CP_1
L'appello è infondato e la sentenza deve essere confermata seppur con altra motivazione.
Così come correttamente sostenuto dall' l'indebito oggetto di causa ha natura assistenziale. Pt_1
In materia si era affermato e consolidato, fino a qualche tempo addietro, un indirizzo giurisprudenziale con cui si era stabilita la regola della ripetibilità senza limitazioni, sancita dall'art. 2033 c.c.
Al riguardo si è però registrato un ormai consolidato mutamento giurisprudenziale che, nell'ambito di una più generale rivisitazione dei principi in tema di ripetibilità dell'indebito previdenziale/assistenziale, ha delineato i principi che regolano la materia. La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, anzitutto, che "nel settore della previdenza e
dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità
dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la
ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente
generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento (…).
Con specifico riferimento al tema della ripetibilità di erogazioni indebite scaturenti da redditi conosciuti o conoscibili da parte dell' , la pronuncia prosegue rilevando che “… nessun CP_3 obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri
redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 Pt_1
conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo
del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed
esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle
prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire
all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro Pt_1
disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o
assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio
dall' in via telematica. 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. Pt_1
78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al
comma 1 l'istituzione presso l' del " Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la Pt_1
conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare
all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in Pt_1 godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria.
Da ori discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria Pt_1
situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione
(…)L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri
titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' 21.- Infine va osservato che in Pt_1
nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura
(previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. 21.1. In Pt_1 CP_3 questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli
importi effettuati dallo stesso (informato della situazione reddituale) appare certamente CP_3
tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in
legge 326/2003) onera l della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo Pt_1
scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai,
potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di conoscere. (…) 22.- Pt_1
Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a
proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme
richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano
note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza
richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può
dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte
costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla
regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi
applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non
addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del
1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le
ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al
provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non
potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di
dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere. Pt_1
Applicando i suddetti principi alla presente controversia, la ripetibilità dell'indebito è da escludere, perché il superamento del limite di reddito è derivato dalla percezione di redditi che, secondo la stessa allegazione dell' erano già stati dichiarati dal Pt_1 CP_1 all'Amministrazione finanziaria, tenendo presente che, sempre come sostenuto dallo stesso Ente appellante, la rettifica del 2018 operata dal era del tutto irrilevante ai fini della CP_1
individuazione dei limiti reddituali legislativamente previsti.
Sicché si trattava di erogazioni che, a prescindere dall'inserimento nel RED, erano conoscibili dall'istituto previdenziale, il quale, alla luce dei principi prima illustrati, non poteva agire per la ripetizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base del D.M n. 147/22, avendo riguardo al valore della causa, con applicazione delle tariffe minime,
essendo stata decisa la causa sulla base di indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la sentenza n. Pt_1 Controparte_4
1096/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data 23 giugno 2022 , rigetta l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 2.906,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Dichiara sussitenti i presupposti per il versamento di un'ulteriore somma a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)