Sentenza breve 17 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/07/2025, n. 6444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6444 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06444/2025REG.PROV.COLL.
N. 06596/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6596 del 2024, proposto da FR DI e NT LU, rappresentati e difesi dall’avvocato NT LU, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Ministero delle imprese e del made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
Taranto Energia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio (Sezione quarta) n. 9910 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero delle imprese e del made in Italy;
Vista la memoria degli appellanti;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Uditi nell’udienza pubblica del 29 aprile 2025, per le parti, gli avvocati NT LU e Luca Reali;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- I signori NT LU e FR DI impugnavano in primo grado, con richiesta di annullamento, il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 27 febbraio 2024 con cui era stata disposta la liquidazione definitiva dei compensi a costoro spettanti, quali Commissari straordinari della società Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria, nella misura di euro 98.058,91 per ciascun Commissario; nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, chiedevano anche l’annullamento del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 2 dicembre 2022.
1.2.- In particolare, i ricorrenti premettevano che, in qualità di commissari straordinari di Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria avevano predisposto e fatto approvare un primo piano di riparto parziale a favore dei creditori, reso esecutivo dal giudice delegato in data 15 novembre 2022, in conseguenza del quale erano soddisfatti, per un ammontare complessivo di € 11.974.874,00, i creditori ammessi in prededuzione e privilegio generale nella misura del 100% e i creditori ammessi al rango chirografario nella misura del 27%. Il residuo dell’attivo era stato accantonato in attesa della definizione di alcuni giudizi.
1.3.- Dall’esito vittorioso di alcuni contenziosi era derivata per la predetta Taranto Energia s.r.l. la disponibilità di tutte le risorse finanziarie necessarie per il pagamento integrale dei creditori risultanti dagli stati passivi esecutivi, nonché delle spese di gestione correnti con possibilità di chiudere anticipatamente la procedura con il ritorno in bonis della società.
1.4.- Soggiungevano che « in data 11 gennaio 2024 i Commissari Straordinari di Taranto Energia S.r.l. in A.S. [avevano] sottoposto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 270/99, il bilancio finale della procedura con il conto della gestione […] . Contestualmente […] i Commissari straordinari di Taranto Energia s.r.l. in a.s. [avevano] chiesto altresì la liquidazione dei compensi ad essi spettanti»; e che era stato «conseguentemente corrisposto un primo acconto, quantificato nell’importo forfettario di € 111.245,69 per ciascun Commissario, a fronte della richiesta formulata per l’attività svolta allora fino al 31 maggio 2020 ».
Nello specifico, lamentavano che « in applicazione dei criteri sopra richiamati e delle percentuali fissate dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016, come riportato nei prospetti di calcolo allegati all’istanza, i compensi maturati dai Commissari Straordinari dott. F. DI, avv. A. LU e prof. A. Danovi per l’attività svolta nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria di Taranto Energia S.r.l. per il periodo dal 1° giugno 2019 31 luglio 2023, risultavano pari a € 602.783,00 e cioè € 200.928,00 per ciascuno dei commissari straordinari »; ma che il Ministero intimato, con l’impugnato decreto del 27 febbraio 2024, si era pronunciato: « a) sia sull’istanza di liquidazione dei compensi presentata dai Commissari Straordinari di Taranto Energia s.r.l. nel procedimento ex art. 75 del d. lgs. n. 270/99 per la chiusura anticipata della procedura; b) sia su altra diversa istanza dei medesimi commissari straordinari avente ad oggetto la corresponsione di un ulteriore acconto sui compensi per le altre società Ilva S.p.A. in A.S., Ilvaform S.p.A. in A.S., Partecipazioni Industriali S.p.A. in A.S. e Socova S.a.s. in A.S » (cfr. pag. 7); infine pervenendosi, per l’attività svolta dai ricorrenti per Taranto Energia s.r.l. dal giorno 1.6.2019 al 31.7.2023, ad una liquidazione, « sulla base dei criteri fissati dal decreto ministeriale del 2 dicembre 2022, nella misura del 50% di quanto spettante in base ai criteri riportati dal decreto interministeriale del 3 novembre 2016 e s. m. i. nella misura di Euro 98.085,91 per ciascun commissario ».
1.5.- Il decreto ministeriale del 2 dicembre 2022 avrebbe riguardato i compensi spettanti ai commissari straordinari delle società Ilva s.p.a., Ilva Servizi RI s.p.a., Ilvaform s.p.a., Taranto Energia s.r.l., Socova s.a.s, Tillet s.a.s. e Partecipazioni industriali s.p.a.: dunque, anche alla società in favore della quale avevano prestato la propria attività commissariale gli originari ricorrenti.
1.6.- Contestavano detta quantificazione sotto plurimi profili anche in punto di (difetto di) motivazione. L’applicazione della decurtazione del 50% ai compensi controversi sarebbe stata contraria alla disciplina di cui al d.m. del 2020 e, pertanto, confliggente con i principi (in particolare, legittimo affidamento, buona fede, lealtà, correttezza e irretroattività) contestati; la procedura non avrebbe considerato i risultati positivi conseguiti dalla gestione commissariale di Taranto Energia s.r.l. in amministrazione straordinaria, nell’ambito di una vicenda (che sarebbe stata) di eccezionale complessità.
1.6.- Il Ministero delle imprese e del made in Italy si opponeva all’accoglimento del ricorso.
1.7.- Con sentenza n. 9910 del 2024 il T.a.r. per il Lazio, sez. IV, rigettava il ricorso sulla base di un iter argomentativo così articolato:
- d.l. n. 34 del 2003 prevede, all’art. 2, comma 2, che « per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale […] la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso […] sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili […]»;
- i criteri di fissazione sono mediati dal successivo art. 47, con specifico riguardo ai criteri « ulteriori », che disciplina la determinazione dei compensi;
- l’attuazione di tale disciplina è stata realizzata con l’emanazione del d.m. 3 novembre 2016 in cui si è previsto, all’art. 7, che « il compenso del commissario straordinario per le attività di natura concorsuale, si compone di due quote: a) una quota […] che forma parte integrante del presente decreto, sull’attivo realizzato, al netto dei costi della procedura […] ; b) una seconda quota determinata, […] che forma parte integrante del presente decreto, volta alla remunerazione dell’attività di accertamento, amministrazione e ripartizione del passivo, calcolata rispettivamente in percentuale sull’ammontare del passivo accertato, sull’ammontare del passivo amministrato e sulle somme ripartite ai creditori » (comma 1); e si è soggiunto, al comma 4, che « il compenso liquidato al commissario è da intendersi onnicomprensivo, escluso qualsiasi altro compenso o indennità e qualsiasi altro onere diretto o indiretto a carico della procedura, salvo il rimborso, sotto il controllo del comitato di sorveglianza, delle spese vive e documentate sostenute per l’espletamento dell’incarico; nel caso in cui le spese predette vengano sostenute nell’interesse di più società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria esse dovranno essere ripartite fra le procedure interessate in proporzione dell’attivo realizzato, ancorché eventualmente poste provvisoriamente a carico di una o più di esse »;
- nella concreta determinazione dei compensi, l’impugnato decreto ha fatto richiamo ad un abbattimento del 50% per la « procedura Ilva S.p.A. in a.s. (procedura madre) ed a carico della medesima società », nonché nei confronti delle società « collegate » e che tale collegamento è, con ogni evidenza, giustificato dalla considerazione che lo stato di insolvenza presenta peculiarità tali da riguardare non una singola impresa (madre), bensì un gruppo d’imprese, ovvero una pluralità di società collegate ovvero controllate da un’unica holding;
- sarebbe ben evidente, nelle vicende che hanno interessato la società Taranto Energia s.r.l. – già, peraltro, ricompresa tra le società indicate nel d.m. 2 dicembre 2022 – nella gestione della infrastruttura ILVA, una « direzione comune ».
2.- Avverso la predetta sentenza hanno interposto appello gli originari ricorrenti i quali ne hanno chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Violazione art. 2, comma 2, d.l. n. 347 del 2003, convertito con l. n. 39 del 2004; violazione decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2020 e/o, ove occorra, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018 e del richiamato decreto interministeriale 3 novembre 2016; violazione principio del legittimo affidamento, legalità e certezza nei rapporti giuridici; violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza ex art. 1, comma 2- bis l. n. 241 del 1990; violazione del principio di irretroattività degli effetti del provvedimento amministrativo; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta. Sostengono gli appellanti che:
- il T.a.r. avrebbe correttamente preso l’abbrivio dall’art. 2, comma 2 d.l. n. 347 del 2003 secondo cui per la gestione di uno stabilimento industriale di interesse strategico la determinazione del compenso dei commissari è disposta « con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto », ma avrebbe, poi, erroneamente osservato che tale previsione ex art. 2, comma 2, cit., sarebbe « mediata » dall’art. 47 d. lgs. n. 270 del 1999, obliterando che il combinato disposto di cui all’art. 2 comma 2, d.l. n. 347 del 2003, e degli artt. 1 e 3, comma 1, d.l. n. 207 del 2012 (per Ilva), avrebbero introdotto una disciplina di carattere eccezionale per le procedure di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e di nomina dei commissari nelle amministrazioni straordinarie riguardanti talune categorie di imprese « sensibili »;
- il rapporto, costituitosi per effetto della nomina con d.m. 23 aprile 2019 degli appellanti a commissari straordinari delle società del gruppo Ilva, si sarebbe definito e consolidato anche attraverso la « calibrazione » delle ulteriori « condizioni dell’incarico » ex art. 2, comma 2 d.l. n. 347 del 2003, individuate, a proposito dei criteri di determinazione dei compensi, dal d.m. 20 novembre 2020, sulle quali i ricorrenti avrebbero riposto un legittimo affidamento, maturando, in tesi, anche la legittima aspettativa che sarebbero state mantenute tutte le connesse utilità che avrebbero così acquisito, fino al momento della liquidazione, attraverso lo svolgimento delle funzioni e attività commissariali;
- il d.m. 20 novembre 2020 non sarebbe mai stato annullato o abrogato on sarebbe possibile oggi una liquidazione in pejus , avuto riguardo, peraltro, al carattere derogatorio della disciplina ex d.l. n. 347 del 2003 per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale rispetto a quella della l. n. 270 del 1999; detto d.m. recherebbe l’attuazione del d.l. n. 347 del 2003 (aspetti che il T.a.r. non avrebbe valutato, così violando l’art. 112 c.p.c);
- se è vero che il predetto d.m. 20 novembre 2020 utilizza nel caso in esame i criteri di cui al d.m. 3 novembre 2016, sarebbe anche vero, però, che indica ciò solo come parametro di riferimento, atteso che prevede, per la « procedura madre » (e cioè Ilva), l’abbattimento del 50% delle aliquote, e quindi i compensi, stabiliti dallo stesso d.m. 3 novembre 2016; mentre, per le procedure delle società collegate, come Taranto Energia s.r.l. in a.s., prevedrebbe tout court l’applicazione dei criteri di cui al d.m. 3 novembre 2016, ma senza alcuna decurtazione: il percorso giuridico-amministrativo seguito nella fattispecie in esame fino alla individuazione dei criteri di determinazione dei compensi, e cioè fino al d.m. 20 novembre 2020, non solo è stato corretto e coerente con la normativa eccezionale più volte indicata, ma avrebbe anche condotto altrettanto correttamente a differenziare l’applicazione dei criteri di cui al d.m. 3 novembre 2016 – in quanto richiamati come parametri nel d.m. 20 novembre 2020 – in modo diverso tra la « procedura madre »” (Ilva) e le procedure delle società collegate;
- non sarebbe fondata in fatto l’affermazione del T.a.r. secondo cui nell’impugnato decreto sarebbe contenuto il richiamo di « un abbattimento del 50% per la “procedura Ilva S.p.A. in a.s. (procedura madre) ed a carico della medesima società”, nonché nei confronti delle società “collegate” », abbattimento che sarebbe stato previsto per Ilva nel d.m. del 20 novembre 2020 ma non per le società collegate;
- nel sistema delineato all’art. 47 d. lgs. n. 270 del 1999 e al d.m. 3 novembre 2016 non si rinverrebbe la possibilità di fondare l’esercizio di un potere discrezionale che arrivi ad abbattere addirittura del 50% le aliquote fissate per la determinazione dei compensi dei commissari straordinari di quelle procedure, ma, anzi, al contrario, in presenza di taluni presupposti, consentirebbe un aumento dei compensi;
- non sarebbe corretto affermare che il presunto abbattimento del 50% dei compensi sia per Ilva, sia per le altre società del gruppo, sarebbe « giustificato dalla considerazione che lo stato di insolvenza presenta peculiarità tali da riguardare non una singola impresa (madre), bensì un gruppo d’imprese, ovvero una pluralità di società collegate ovvero controllate da un’unica holding» (sentenza impugnata), e ciò sia perché nessun richiamo a siffatto abbattimento si rinviene nel provvedimento impugnato, sia perché vi sarebbe una complessiva autonomia nell’accertamento dello stato di insolvenza delle società del gruppo, sia perché con il d.m. 27 febbraio 2024 per la procedura madre e per le altre società del gruppo Ilva, l’istanza dei commissari di liquidazione di un ulteriore acconto sarebbe stata riscontrata solo « in via provvisoria », non tenendo conto della procedura madre Ilva e delle procedure delle altre società collegate.
3.- Gli appellanti hanno, quindi, formalmente « riproposto » gli originari motivi di ricorso non esaminati dal T.a.r. evidenziando, oltre quanto detto nei motivi di appello, che:
- il decreto del 27 febbraio 2024 impugnato, non avrebbe mai potuto abrogare, con effetto ex tunc , lo stesso d.m. 20 novembre 2020 e/o il d.m. 4 maggio 2018 facendone venir meno retroattivamente la loro efficacia giuridica;
- non sarebbero stati ammissibili nuovi criteri di liquidazione retroattivi a pena di violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza rispetto al compenso fissato nel 2020;
- omessa istruttoria alla base del d.m. 27 febbraio 2024 circa l’attività svolta dai commissari rispetto ai cui risultati l’abbattimento del compenso si mostrerebbe irrazionale.
4.1.- Si è costituito in giudizio il Ministero delle imprese e del made in Italy il quale ha contrastato le pretese di parte appellante osservando che:
- in relazione alla doglianza circa l’erroneità della sentenza per non essersi colto il fatto che il rapporto professionale tra gli appellanti e l’Amministrazione debba intendersi regolato dal d.m. 20 novembre 2020 che per Taranto Energia s.r.l. non prevedeva la decurtazione dei compensi nella percentuale del 50% come poi effettivamente stabilito con il d.m. 27 febbraio 2024, la decurtazione del 50% del compenso dei precedenti commissari straordinari per le società del Gruppo Ilva, ivi compresa la Taranto Energia s.r.l. sarebbe stata disposta dal d.m. 2 dicembre 2022, non contestato; con il d.m. 20 novembre 2020 sarebbe stato unicamente definito il « primo acconto a valere sul compenso finale » definendosi criteri che, in tesi, ben avrebbero potuto essere modificati in occasione della liquidazione finale del compenso medesimo, con la conseguenza che nessun legittimo affidamento sui criteri di quantificazione avrebbe potuto formarsi;
- infondata sarebbe la critica di omessa pronuncia su alcune censure mossa alla sentenza di prime cure;
- quanto alla domanda di annullamento parziale del d.m. 27 febbraio 2024 nella parte relativa alla società Taranto Energia S.r.l.: I) l’acquiescenza al d.m. 23 dicembre 2022 dovrebbe considerarsi quale condivisione dei criteri utilizzati per le liquidazioni finali delle collegate Tillet e Ilva servizi RI (il d.m. 27 febbraio 2024 avrebbe adottato i medesimi criteri del d.m. 23 dicembre 2022); II) il d.m. 20 novembre 2020 si sarebbe limitato a fissare i criteri di liquidazione, in via provvisoria e prudenziale, di un primo acconto sul compenso spettante ai Commissari; l’Amministrazione non si sarebbe tuttavia vincolata anche per l’avvenire, nel senso che si sarebbe mantenuta la possibilità che il Ministro potesse seguire diversi e ulteriori criteri per la determinazione del compenso finale dei Commissari in relazione alle peculiarità della situazione concreta, espressione di un potere eccezionale ex d. l. n. 347 del 2003;
- quanto alla carenza di motivazione del d.m. 27 febbraio 2024, il criterio dell’abbattimento del 50% dell’importo spettante applicabile nella liquidazione dei compensi delle società collegate sarebbe quello generale, adottato non in ragione dell’attività compiuta che deve comunque essere ineccepibile, ma in forza di valutazioni relative ai seguenti fattori: peculiarità del gruppo Ilva, finalità di soddisfacimento del ceto creditorio che le procedure di amministrazione straordinaria sono chiamate a perseguire, perdurare dell’affitto dell’azienda e del conseguente mancato trasferimento dei complessi aziendali in favore del cessionario.
4.2.- Taranto Energia s.r.l., seppur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
5.- Con memoria gli appellanti hanno evidenziato che il d.m. 23 dicembre 2022 (il quale non sarebbe stato richiamato nel d.m. del 27 febbraio 2024) riguarderebbe diverse procedure e le relative determinazioni non possono essere estese a quella odierna, fermo restando che le condizioni dell’incarico, anche quelle patrimoniali, devono essere, in tesi, stabilite per ogni organo commissariale nominato. Hanno osservato, ancora, tra l’altro, gli appellanti, che il d.m. 20 novembre 2020 non avrebbe evidenziato la provvisorietà dei criteri ivi stabiliti.
6.- All’udienza pubblica del 29 aprile 2025, presenti i procuratori delle parti, l’appello, su richiesta degli stessi, è stato trattenuto in decisione.
7.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
8.- Giova succintamente ricostruire, per quanto qui rilevante, l’assetto normativo e quello procedimentale nel quale si è innestata la vicenda contenziosa oggetto di giudizio.
8.1.- Con d.m. 27 febbraio 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha disposto la liquidazione del compenso spettante agli appellanti, già commissari di Taranto Energia s.r.l., « nella misura del 50% dell’importo spettante sulla base dei criteri fissati dal […] decreto in data 3 novembre 2016 […]», vista – per quanto qui di interesse – « la specificità della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo Ilva, anche in tema di determinazione dei compensi, ai sensi dell’ […] art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 347/2003 e del connesso regime temporale delle liquidazioni e degli anticipi ».
8.2.- Il d.m. 3 novembre 2016 ivi citato, determina, ai sensi dell'art. 47, d. lgs. n. 270 del 1999, « i criteri di liquidazione dell'ammontare dei compensi spettanti al commissario giudiziale, al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria […]».
8.3.- Il d.m. 20 novembre 2020 ha disposto « la liquidazione di un primo acconto sul compenso spettante ai commissari straordinari delle società Ilva s.p.a., Ilva Servizi RI s.p.a., Ilvaform s.p.a., Taranto Energia s.p.a., Socova s.a.s., Tillet s.a.s. e Partecipazioni Industriali s.p.a. in amministrazione straordinaria […] a fronte dell’attività dai medesimi svolta dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020 ».
8.4.- Con d.m. 2 dicembre 2022 l’appellato Ministero ha disposto « per le società collegate Ilva Servizi RI S.p.A., Ilvaform s.p.a., Taranto Energia s.r.l., Socova s.a.s, Tillet s.a.s. e Partecipazioni industriali s.p.a., ed a carico delle medesime, alla liquidazione del compenso spettante mediante applicazione di una percentuale ridotta, nella misura del 50% dell’importo spettante sulla base dei criteri fissati dal predetto decreto in data 3 novembre 2016, adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ».
9.- Data tale premessa, le doglianze degli appellanti si concentrano fondamentalmente sul rapporto esistente tra il d.m. del 2024, impugnato e il d.m. del 2020, ma esse non colgono nel segno.
9.1.- La peculiare natura del potere ministeriale di determinazione del compenso, che si concreta in una valutazione che tiene conto di plurimi elementi, consentiva nel caso di specie al Ministero di determinare in via definitiva il compenso con l’atto qui impugnato, considerato che il d.m. 20 novembre 2020 altro non costituiva che un provvedimento volto a liquidare in via provvisoria le somme per le attività svolte nel periodo ivi considerato. È del tutto evidente che detto d.m. non poteva costituire fonte di legittimo affidamento degli appellanti nè parametro di verifica della conformità della condotta dell’amministrazione a parametri di correttezza e buona fede. Né è utile invocare la mancata preliminare rimozione del d.m. 20 novembre 2020 prima del provvedimento definitivo né la mancata previsione della decurtazione del compenso, risultando esso, in ragione anche della sua chiara natura provvisoria, superato dalla definitiva decisione dell’Amministrazione operata con il d.m. qui impugnato.
9.2.- Il d.m. del 2020 aveva natura interinale, era basato su elementi non ancora consolidati, non impediva la successiva determinazione definitiva del compenso, non radicava il diritto degli appellanti ad un compenso definitivo proporzionale all’acconto una volta stabilita la regola definitiva di quantificazione.
9.3.- Questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di evidenziare (sentenza sez. VI, n. 10503 del 2023) che l’art. 2, comma 2, d.l. n. 347 del 2003 « disegna una disciplina dal carattere eccezionale per le procedure di ammissione alla procedura e di nomina dei commissari nelle amministrazioni straordinari riguardanti talune categorie di imprese “sensibili” (in quanto esercenti “servizi pubblici essenziali” ovvero titolari di “uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”). Essa presenta, proprio in ragione delle peculiarità delle imprese coinvolte, un carattere spiccatamente derogatorio ed eccentrico rispetto a quella, già settoriale, posta dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 recante la “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274”. Ciò pare comprovato dalla circostanza che il legislatore ha inteso fare un rinvio alle modalità stabilite dall’art. 38 dell’appena citato d.lgs. n. 270 del 1999 accompagnandolo, tuttavia, con una clausola di flessibilità (“in quanto compatibili”).
In questo solco l’art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 pone una disciplina laconica, minimale del relativo procedimento limitandosi a stabilire che le determinazioni latamente discrezionali sull’ammissione alla procedura e sulla nomina dei commissari (che, così, si atteggiano ad atti di alta amministrazione) vanno adottate nella forma del “decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico”.
Non può neppure sfuggire che, per quanto più qui interessa, la disposizione in esame prevede, con riguardo alla definizione delle “altre condizioni dell'incarico”, che la determinazione possa avere luogo “anche in deroga alla vigente normativa in materia”. Anche questa possibilità di calibrare le condizioni dell’incarico (pure, deve ritenersi, sul piano patrimoniale) costituisce espressione di un potere a morfologia ampiamente discrezionale che vede la sua ratio nell’esigenza di valorizzare la natura assolutamente peculiare dell’incarico medesimo (tendenzialmente fiduciario e a tempo non determinato) e che richiede, in ogni caso, per il suo legittimo esercizio il supporto di una congrua ed adeguata motivazione».
Deve, in proposito, rilevarsi che la normativa generale vigente in materia di determinazione del compenso dei commissari a cui è affidata l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è rappresentata dall’art. 47 del d.lgs. n. 270 del 1999 il quale, nel fissare alcuni criteri di massima, rinvia ad un “decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico”, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per la fissazione della disciplina di dettaglio. La disposizione in parola ha, peraltro, trovato attuazione a mezzo del d.m. 3 novembre 2016 (“Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270”). […] In secondo luogo, è parimenti da escludere, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante a mezzo del primo profilo di lagnanza del primo dei motivi aggiunti al ricorso di primo grado, che alla liquidazione del compenso dovuto ai commissari straordinari ex art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 2003 debba trovare integrale ed automatica applicazione la disciplina di cui al d.m. 3 novembre 2016.
Depone in questa direzione la circostanza che, come detto al precedente punto 8.1, l’art. 2 comma 2 del d.l. n. 347 del 2003, nel rinviare alla disciplina generale in tema di amministrazione straordinaria del d.lgs. n. 270 del 1999 (la cui applicabilità è il presupposto per l’operatività in sede di liquidazione del d.m. 3 novembre 2016), reca una espressa clausola di compatibilità che, impedisce, all’evidenza, che la disciplina del medesimo decreto ministeriale attuativo vada applicata ex se ed in blocco.
È, infatti, il Ministero stesso, come già a più riprese evidenziato, a dover valutare se ed in che misura la disciplina del d.m. 3 novembre 2016 possa applicarsi alla fattispecie in parola definendo, al contempo, le modalità di determinazione del compenso “anche in deroga alla vigente normativa in materia” e fornendo adeguata motivazione a supporto di tale scelta.
La chiarezza del dato letterale dell’art. 2 comma 2 del d.l. n. 347 del 2003 impedisce, peraltro, di riconoscere, in capo agli odierni appellanti, al momento dell’assunzione dell’incarico, un legittimo e ragionevole affidamento in ordine all’applicabilità della disciplina del prefato decreto ministeriale ».
9.4.- Le suesposte considerazioni inducono, ancora, a ritenere nel caso di specie sia stato correttamente rispettato il margine di apprezzamento dell’amministrazione, in assenza di qualsivoglia vincolo discendente dalla determinazione provvisoria del compenso e dello stesso decreto interministeriale del 2016, in un assetto nel quale nessun legittimo affidamento poteva ritenersi consolidato. Parimenti, immune da vizi – e in linea con la invocata regola di buona fede – risulta la motivazione della scelta dell’Amministrazione, incentrata non già sulle attività svolte dai commissari, nei cui confronti non emergono rilievi (sicché nessun difetto di istruttoria nel caso di specie, sotto tale profilo, può predicarsi), ma in relazione all’incontestato assetto soggettivo dell’impresa in questione, appartenente ad un più ampio gruppo societario, che l’Amministrazione ha, con un ragionamento immune da vizi logici e conforme alla disciplina derogatoria di riferimento, ritenuto incidere sull’assetto complessivo del compenso da erogarsi, irrilevanti sotto tale profilo le previsioni dettate dal d.l. n. 207 del 2012. In una visione unitaria, almeno da un punto di vista economico, del gruppo di imprese Ilva, si deve tenere infatti conto di come nell’ambito della procedura riguardante la capogruppo ciascun commissario abbia ricevuto un compenso significativo al quale si aggiunge quello oggetto di causa. Sicché, anche sotto il profilo per così dire più sostanziale e considerato l’effetto “moltiplicatore”, non può reputarsi incongrua o iniqua la riduzione della metà, nel caso di specie, del compenso spettante per la procedura relativa alla società “figlia”.
9.5.- In tal senso infondati vanno pure ritenuti i motivi c.d. « riproposti ».
10.- Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va integralmente rigettato.
11.- Il complessivo assetto della vicenda consente la compensazione delle spese del presente grado di giudizio tra le parti costituite; non è luogo a statuizione sulle spese nei confronti di Taranto Energia s.r.l., non costituita in giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta.
Compensa le spese del presente grado di giudizio tra e parti costituite; nulla per le spese nei confronti di Taranto Energia s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Marco Poppi, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO