Articolo 401 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 401. Autorita' militari 1. I generali di corpo d'armata, di divisione e di brigata dell'Esercito italiano, e dei corrispondenti gradi della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, hanno il potere di ordinare requisizioni nell'interesse delle Forze armate dello Stato. 2. I comandanti indicati nel comma 1 provvedono d'intesa coi prefetti. 3. Alle requisizioni suindicate provvedono le commissioni previste dall'articolo 403 o, quando non siano costituite, i comandi dipendenti dai comandanti menzionati nel comma 1. 4. In caso di urgente necessita' qualsiasi comandante di corpo o di reparto di truppa o qualsiasi altro capo servizio puo', sotto la sua personale responsabilita', ordinare requisizioni di beni occorrenti ai bisogni giornalieri del corpo, reparto o servizio che da lui dipende. In tal caso una copia dell'ordine di requisizione e' immediatamente trasmessa, per via gerarchica, ai comandi competenti ai sensi del comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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